Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Ancora sugli stage formativi
negli uffici giudiziari

Devono essere uno strumento agile, invece, le prime esperienze applicative lasciano intravvedere una visione rigida dell’istituto, che rischia di frustrarne le grandi potenzialità
Ancora sugli stage formativi<br> negli uffici giudiziari

1. Considerazioni preliminari.

Il Consiglio superiore della magistratura si trova di fronte alle iniziali esperienze applicative della disciplina di cui all’art. 37, quarto e quinto comma, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, in tema di convenzioni per lo svolgimento presso gli uffici giudiziari di stages formativi durante il primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato.

Superata una iniziale fase dedicata all’analisi e alle attività preparatorie, e dopo le conseguenti negoziazioni con gli enti e gli organismi interessati, un numero sempre maggiore di uffici giudiziari ha presentato o si avvia a proporre all’esame dei consigli giudiziari e del Consiglio superiore gli schemi di convenzione sul cui contenuto è stato trovato un accordo con i diversi soggetti istituzionali coinvolti, le facoltà universitarie di giurisprudenza, le scuole di specializzazione e i consigli degli ordini degli avvocati.

Si profilano, tuttavia, non poche criticità dell’iter amministrativo, in parte discendenti dalle insufficienze della normativa e dai contenuti della disciplina secondaria, in parte riconducibili a un approccio probabilmente troppo prudente e, così, eccessivamente rigido dell’organo di autogoverno.

E’ utile, quindi, procedere all’esame di alcune delle principali problematiche emerse e, di seguito, tentare di approfondire alcune delle questioni che possono sin d’ora considerarsi determinanti ai fini di una migliore applicazione dell’istituto.

2. Il quadro normativo e le regole procedimentali.

La regolamentazione della materia, oltre che dall’art. 37 d.l. cit., è assicurata essenzialmente dalla risoluzione C.S.M. 22 febbraio 2012 (Risoluzione in tema di convenzioni tra uffici giudiziari, università, ordini forensi ed altri enti. Criteri per l’applicazione della disciplina di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 37 della L. 111 del 2011) , oltre che da alcuni successivi interventi attuativi su questioni specifiche tra cui:

- la risposta a quesito del 3 maggio 2012 (Stipula delle convenzioni previste dall'art. 37, 4° co., del DL 6 luglio 2011, n. 98, anche per il sostegno al settore giudicante penale - modalità della contribuzione - finanziamento proveniente da soggetti privati);

- la risposta a quesito del 6 giugno 2012 (Applicabilità anche agli uffici della Procura della disposizione di cui all'art. 37, IV comma del decreto legge n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011: convenzioni tra gli uffici giudiziari e le facoltà universitarie di giurisprudenza);

- la risposta a quesito 9 gennaio 2013 (Competenza in materia di approvazione del testo delle convenzioni ex art. 37 commi 4 e 5 della L. n. 111/2011).

3. L’incontro tra esigenze degli uffici e formazione.

Il legislatore, riconoscendo la possibilità di intese finalizzate all’espletamento degli stages formativi negli uffici giudiziari, ha inteso apprestare uno strumento in gran parte singolare, se non altro perché attraverso le convenzioni si intende dichiaratamente perseguire quanto meno una duplice serie di interessi e funzionalità.

Sono tenute in considerazione, infatti, in primo luogo, le “concrete esigenze organizzative dell’ufficio”, che costituiscono il presupposto di fondo in relazione al quale è prevista la stipula delle convenzioni con le facoltà universitarie, le scuole di specializzazione e i consigli degli ordini degli avvocati.

Si tratta, innegabilmente, di una prospettiva utilitaristica per l’amministrazione della giustizia, anche alla luce dell’inserimento della disciplina nell’ambito di una serie più articolata di previsioni legali volte per quanto possibile a conseguire, da un lato, una maggiore “efficienza del sistema giudiziario” e, dall’altro, una riduzione del c.d. debito giudiziario e una più “celere definizione delle controversie”.

L’obiettivo, in buona sostanza, è quello di acquisire un contributo all’attività dei magistrati di fronte, per un verso, alla progressiva rilevante contrazione delle risorse umane messe a disposizione dall’amministrazione, e, per altro verso, all’impossibilità di reclutamento di nuovo personale amministrativo e di supporto, in ragione degli ormai stringenti vincoli di bilancio.

In questa prospettiva si spiegano, quindi, le sottolineature della assenza di “oneri a carico della finanza pubblica”, oltre che dell’esclusione di qualunque inquadramento del rapporto nell’ambito del pubblico impiego e di ogni “forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione”.

L’obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la scelta parallela di progredire nell’attuazione del disegno culturale e delle scelte di politica legislativa in parte abbozzate, sottesi alla decisione di organizzare un sistema di formazione comune in vista dell’accesso dei laureati in giurisprudenza alle professioni di magistrato e avvocato.

L’art. 16 d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127), infatti, oltre a regolare l’istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, già stabiliva senza sottintesi che la formazione dei laureati in giurisprudenza dovesse essere assicurata attraverso un “approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche”, sviluppato anche presso sedi giudiziarie e studi professionali, previi accordi o convenzioni, “con lo specifico apporto” tra gli altri di magistrati e avvocati.

4. I soggetti pubblici protagonisti delle convenzioni.

Le convenzioni ex art. 37 d.l. 6 luglio 2011 , n. 98, vedono strutturalmente come parti, da un lato, i capi dei diversi uffici giudiziari che intendono fronteggiare attraverso gli stages formativi almeno parte delle richiamate “concrete esigenze” dell’ufficio e, dall’altro, come detto, le facoltà universitarie di giurisprudenza, le scuole di specializzazione e i consigli degli ordini degli avvocati.

Si tratta di convenzioni che, tuttavia, potrebbero opportunamente vedere la partecipazione coordinata non solo di diversi uffici giudiziari - come potrebbe verificarsi nel caso in cui, in un capoluogo distrettuale, la convenzione venisse conclusa da diversi uffici giudicanti e requirenti di primo grado e d’appello-, ma anche, sul versante opposto, la partecipazione di una pluralità dei soggetti interessati alla formazione della formazione.

E’ sufficiente mettere in rilievo, a questo proposito, che “le convenzioni possono essere adottate da qualsiasi ufficio giudiziario, giudicante o requirente, di merito o legittimità” (risoluzione C.S.M. 22 febbraio 2012, cit.), così che si rende in linea di principio senz’altro possibile offrire ai laureati un catalogo di opportunità formative caratterizzato dalla multisettorialità e da considerevoli occasioni di specializzazione nei diversi ambiti dell’attività giudiziaria.

In una prospettiva solo parzialmente differente, e tuttavia non meno importante, non può non essere sottolineato che, nell’ambito del percorso di studi successivo alla laurea degli studenti interessati -e, tra questi, dei “più meritevoli”, cui l’opportunità formativa dovrebbe essere inderogabilmente riservata-, è più che frequente la distribuzione degli interessi di studio e di preparazione su linee anche diversificate, in ragione dell’opportunità di conservare il maggior numero di possibilità di futura collocazione lavorativa e professionale.

5. L’intervento dell’autogoverno.

Sotto il profilo procedimentale è inevitabile segnalare un primo passaggio problematico, collegato alla lettura che è stata data della previsione legale dell’intervento dell’autogoverno, in particolare per quanto riguarda la formazione presso gli uffici giudiziari della giurisdizione ordinaria.

L’art. 37, quarto comma, d.l. cit., se esaminato nella sua almeno apparente letteralità, parrebbe scandire due diverse fasi e, specificamente:

a) quella immediata della conclusione delle convenzioni, a prima vista lasciata alla determinazione discrezionale dei capi degli uffici giudiziari (“i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali... e con i consigli dell’ordine degli avvocati”);

b) quella ulteriore della successiva ammissione dei tirocinanti “più meritevoli”, su loro richiesta e “previo parere favorevole”, di volta in volta, “del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria”.

La norma, tuttavia, è stata interpretata dal Consiglio superiore della magistratura come volta a introdurre un vero e proprio regime obbligatorio di preventiva autorizzazione alla stipulazione, nonostante lo stesso nomen iuris dell'atto amministrativo avrebbe potuto anche legittimare una restrizione dell’area di intervento, limitando il potere pubblico alle valutazioni sull’ammissione al tirocinio dei richiedenti piuttosto che sul controllo preventivo discrezionale del contenuto delle convenzioni, controllo che in questi termini assolve alla protezione di interessi pubblici del tutto differenti.

Altro passaggio problematico, inoltre, è quello dell’affermazione del ruolo centrale e dominante del Consiglio superiore della magistratura, nonostante la formula ancora apparentemente univoca della disposizione, secondo cui il “parere” avrebbe dovuto essere espresso, per le convenzioni degli uffici giudiziari della giurisdizione ordinaria, dal “consiglio giudiziario”, organo di governo autonomo diffuso, istituito presso le corti d’appello.

Si è preferito viceversa contrassegnare, in sede di normazione secondaria, l’improprietà del tenore letterale della disposizione di fonte primaria:

- prospettando un argumentum a cohaerentia, sull’asserzione della pretesa simmetria dell’indicazione con quella riguardante gli organi centrali dell’autogoverno delle giurisdizioni amministrativa e tributaria;

- enunciando come inevitabile, in caso contrario, l’esclusione dalla stipula di convenzioni da parte della Corte di cassazione, non essendo richiamato in alcun modo il Consiglio direttivo presso la stessa Corte, senza tuttavia considerare che l’esclusione avrebbe dovuto essere negata semplicemente estendendo in via interpretativa al Consiglio direttivo le competenze attribuite ai consigli giudiziari per gli uffici di merito;

- affermando la imprescindibilità della “stretta relazione funzionale e collaborativa” tra l’autogoverno locale e il Consiglio superiore della magistratura, cui sarebbe riservata la “funzione deliberativa centrale”;

- richiamando il proprio ruolo istituzionale e l’esigenza di assicurare la compatibilità in concreto delle diverse convenzioni con lo statuto di terzietà e indipendenza della magistratura, oltre che con l’immagine e il prestigio dell’ordine giudiziario, tenuto conto del potenziale fattore di significativo rischio rappresentato dalla previsione del ricorso a finanziamenti esterni.

In definitiva, nell’assetto attualmente offerto dalla regolamentazione secondaria, il Consiglio superiore della magistratura non si è riservato il potere di fissare, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge, i criteri generali per la stipula delle convenzioni, quanto la competenza diretta ed esclusiva della pronunzia del “parere”-autorizzazione, di carattere potenzialmente ostativo alla successiva stipula delle singole convenzioni.

Nel contempo, la partecipazione dei consigli giudiziari presso le corti d’appello e del Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione è stata configurata come obbligatoria, ma come atto procedimentale consistente nell’emanazione di un parere in senso proprio, preventivo e obbligatorio ma non vincolante rispetto alle successive determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.

6. Il regime di esclusività dell’attività dello studente in formazione.

In questo complesso scenario di riferimento, si presenta come immediatamente sovrabbondante e priva di sicura legittimazione di rango primario l’affermazione contenuta già nella risoluzione C.S.M. 22 febbraio 2012 secondo la quale “le attività espletate presso gli uffici giudiziari debbono essere svolte in regime di esclusività”.

L’affermazione troverebbe il suo fondamento nella previsione di cui all’art. 37, quinto comma, d.l. cit., in forza della quale “lo svolgimento delle attività previste... sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato”.

Si tratta, viceversa, di una locuzione attraverso la quale il legislatore ha inteso semplicemente affermare la piena equiparazione delle attività prestate a quelle di volta in volta stabilite per il dottorato, per la scuola o per il tirocinio professionale e con la quale, in ogni caso, nell’esprimersi letteralmente, plus dixit quam voluit, rendendo così quanto meno necessaria una interpretazione adeguatrice in sede di regolamentazione attuativa.

In questo senso, infatti, depongono elementi sufficientemente precisi e concludenti quali:

a) l’attenzione rivolta a riconoscere legalmente i medesimi effetti delle attività previste negli stages a quelle connesse al percorso di studio o tirocinio in essere, in un assetto di regole che, invece, tendono a imporre come tendenzialmente assorbente e continuativo l’impegno, almeno per quanto riguarda il periodo di dottorato e quello dello stesso tirocinio professionale;

b) l’assenza, nella disciplina degli stessi percorsi formativi di dispositivi che legittimino una necessitata sospensione della posizione giuridica del dottorando, dello studente o del praticante, la quale è destinata a rimanere anzi immutata, salvo lo svolgimento delle attività previste di volta in volta dalle convenzioni nel corso del primo anno;

c) il richiamo, quanto agli obblighi del laureato ammesso, soltanto dell’art. 15 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), per quanto riguarda l’obbligo di “mantenere il segreto d'ufficio” e di “non... trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni..., in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso”;

d) l’indicazione secondo cui “il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego”, atteso che soltanto la stabile immissione dell'interessato nell'organizzazione dell’amministrazione potrebbe implicare, almeno in termini astratti, oltre alla continuità e alla dipendenza gerarchica e disciplinare del soggetto investito delle funzioni, il regime di esclusività tipico del rapporto di pubblico impiego;

e) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione forense prevista dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, nella quale pur prevedendosi la possibilità di effettuare il tirocinio anche presso gli uffici giudiziari, rimettendosi a specifico decreto ministeriale per la definizione delle modalità di svolgimento dello stesso, si conserva per tutta la durata del tirocinio (18 mesi) l’obbligo di frequenza “di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge”. Tale obbligo risulta evidentemente incompatibile con un regime di esclusiva frequenza degli uffici giudiziari.

Le attività di collaborazione con i magistrati, d’altra parte, per come individuate dal legislatore e specificate in sede di normazione secondaria dal Consiglio superiore della magistratura, non consentono di ritenere che l’esclusiva possa considerarsi indispensabile in relazione ai compiti che, di volta in volta, oltretutto secondo schemi variabili e differenziati, potrebbero essere assegnati.

Seguendo l’esposizione delle possibili attività di affiancamento e supporto dell’attività quotidiana del magistrato offerta dalle stesse determinazioni consiliari a specificazione della locuzione “assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività”, sarebbe sufficiente sottolineare i seguenti aspetti:

- i compiti di studio e approfondimento teorico di questioni giuridiche non solo non sono incompatibili con le altre attività, ma addirittura le completano, come detto nell’ambito della fisiologica attuazione della formazione comune dei futuri operatori del diritto;

- le attività connesse all’udienza -quelle preparatorie, quelle contestuali come la “redazione del verbale di udienza sotto la direzione del giudice” e l’assistenza alla discussione e quelle successive di completamento dei dati acquisiti- sono del tutto omogenee a quelle previste per tutti gli studenti ammessi a frequentare gli uffici nell’ambito degli altri possibili percorsi formativi strutturati, in particolare di quelli predisposti ordinariamente per i frequentanti le scuole di specializzazione per le professioni legali;

- la collaborazione nella formazione dei provvedimenti del giudice, infine, per quanto riguarda la verifica preliminare del fascicolo e dei documenti e la stessa predisposizione degli atti secondo le indicazioni ricevute (comunque destinati a essere rivisti e corretti), è sostanzialmente inquadrabile tra le attività di studio e formazione professionale pratica, di per sé non implicanti l’assunzione di obblighi di esclusiva e incompatibilità di sorta.

E’ appena il caso di richiamare che le stesse “concrete esigenze” dell’ufficio, le quali come detto rappresentano il presupposto imprescindibile della stipula delle convenzioni, potrebbero rendere conveniente la predisposizione di percorsi lavorativi-formativi ampiamente articolati e differenziati, anche con riguardo all’impegno richiesto sotto il profilo orario e della frequenza, in tal modo venendo incontro alle eventuali opposte esigenze e interessi delle università, delle scuole e dei singoli ordini professionali, nel rispetto dell’autonomia loro riconosciuta dal legislatore, di non recidere del tutto e per l’intero anno il rapporto di formazione tradizionale.

Una reale esclusività, conclusivamente, si potrebbe configurare soltanto in via di fatto, qualora le convenzioni liberamente concluse prevedano effettivamente -come senz’altro ipotizzabile ma certo non obbligatorio- lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari, in via continuativa e totalmente sostitutiva, e quindi nella massima possibile estensione, dell’intero primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato.

Il regime di esclusività, viceversa, non dovrebbe essere imposto qualora, attraverso le medesime convenzioni, si preveda, anche in via alternativa, percorsi formativi più brevi dell’anno ovvero più limitati nell’impegno, con un’articolazione nella presenza o nell’orario capace di affiancarsi alla formazione universitaria, di specializzazione o di tirocinio professionale.

In queste eventualità, più specificamente:

I. le convenzioni dovrebbero egualmente poter essere stipulate per far fronte alle richiamate “concrete esigenze organizzative dell’ufficio”, in vista dell’acquisizione del contributo lavorativo dei laureati “più meritevoli” effettivamente necessitato;

II. le prestazioni dovrebbero essere pienamente equiparate, sotto il profilo giuridico, per il tempo corrispondente, a quelle previste per il dottorato di ricerca, per il percorso di specializzazione e per la pratica forense, essendo demandata ai rispettivi soggetti di riferimento -e non certamente al Consiglio superiore della magistratura- il potere di valutare discrezionalmente l’idoneità alla formazione delle attività svolte negli uffici giudiziari.

7. Stage formativo negli uffici giudiziari e regime di incompatibilità.

Un ulteriore e sostanzialmente connesso profilo di criticità che riguarda gli orientamenti applicativi che starebbero emergendo dall’attività del Consiglio superiore della magistratura riguarda la prospettazione di forme di incompatibilità connesse allo stage formativo.

Sarebbe stata enunciata, in particolare, non soltanto l’inconciliabilità della partecipazione al lavoro giudiziario, ad esempio, con la prosecuzione del tirocinio professionale del laureato che frequenti il primo anno della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato, ma anche e sopratutto una “incompatibilità” del professionista presso cui il tirocinante è stato preventivamente ammesso a svolgere la pratica stessa e, finanche, una potenziale incompatibilità dell’intero “studio legale” di appartenenza a tenere cause innanzi al giudice affidatario del tirocinante.

E’ sufficiente l’esame della disciplina legale per trarre la piena convinzione dell’assoluta assenza di previsioni in merito a “incompatibilità” di tale genere.

L’iscrizione alla pratica forense, in primo luogo, una volta escluso l’obbligo di esclusività, non evidenzia in sé ragioni di potenziale inconciliabilità, costituendo semmai uno dei presupposti legali per l’ammissione alla frequenza dell’ufficio giudiziario in forza della convenzione ex art. 37 d.l. cit. e, per altro verso, essendo condizione stessa per lo svolgimento del tirocinio professionale.

La pratica professionale, inoltre, secondo le previsioni vigenti, deve tuttora essere svolta con assiduità e in modo continuativo, principalmente, presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato, e comporta per l’intera sua durata il compimento delle attività proprie della professione.

La legislazione in materia, infine, non ha escluso il tirocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato persino in costanza di rapporto di pubblico impiego, se la relativa disciplina prevede modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.

L’incompatibilità del tirocinante, in definitiva, non sembra proprio ipotizzabile secondo criteri logico-sistematici, tanto più che le sue prestazioni sono rese nell’ambito di un rapporto che “non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego”, e prestate “senza alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione” (art. 37, quinto comma, d.l. cit.).

Né argomenti in senso contrario potrebbero farsi derivare dalla recente entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), atteso che la stessa:

a) riafferma che il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento, salva l’ipotesi di “specifiche ragioni di conflitto di interesse”, di certo non configurabile nel caso in esame;

b) prevede esplicitamente l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari come attività non incompatibile ex se, stabilendo che la stessa deve essere disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della riforma, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense.

Venendo all’affermazione della incompatibilità del professionista presso cui il tirocinante svolge la pratica forense, e se del caso dei professionisti che comunque esercitano l’attività professionale nello stesso “studio legale”, non può non mettersi in rilievo che le previsioni che individuano le incompatibilità con la professione di avvocato sono di carattere tassativo e risultano pertanto insuscettibili di estensione analogica, tanto più con una portata così ampia da comprendere persino soggetti terzi rispetto al rapporto tra praticante e professionista affidatario.

Deve sottolinearsi, in secondo luogo, che nella direttrice dell’ampliamento dell’accesso e dell’esercizio delle professioni regolamentate, sottesa agli interventi di liberalizzazione, le limitazioni all’esercizio dell’attività, anche indirette e facenti leva su previsioni deontologiche, devono considerarsi vietate se non fondate su espresse previsioni di legge motivate da ragioni di interesse pubblico.

Sarebbe conseguentemente priva di base normativa la limitazione, attuata attraverso la previsione di una simile incompatibilità, dell’esercizio dell’attività forense del professionista, tanto più se prevista non soltanto di fronte al magistrato affidatario, ma anche alla sezione presso la quale il tirocinante svolge lo stage.

8. Il ruolo del Consiglio superiore della magistratura.

Al di là del dato normativo espresso dall’art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, certamente è opportuno che il Consiglio superiore della magistratura mantenga un ben preciso ruolo in materia di convenzioni per tirocini e stages stipulati dai capi degli uffici giudiziari ai sensi della predetta normativa.

L’intervento del Consiglio dovrebbe esplicarsi in primo luogo nel raccogliere dalle sperimentazioni in atto nei vari uffici giudiziari indicazioni, segnalazioni, sollecitazioni utili, eventualmente richiedendo la trasmissione di relazioni, o organizzando incontri con i capi degli uffici, avvalendosi anche dei consigli giudiziari per un’attività di vero e proprio “monitoraggio” delle esperienze locali.

Tale confronto potrebbe costituire l’ottimo presupposto per successive delibere del Consiglio contenenti indicazioni agli uffici sulle modalità e requisiti per la stipula delle convenzioni, anche nel giusto tentativo di uniformare le prassi dei vari uffici giudiziari. In tal senso può ben immaginarsi anche un “parere”, da parte del C.S.M. sulle convenzioni stipulate nei vari uffici, che tuttavia appare opportuno che non si configuri come vincolante e come condicio sine qua non dell’efficacia delle convenzioni, così come ora concepito dalla delibera del 22 febbraio 2012, essendo certamente più proficuo e più rispondente alla dialettica tra Consiglio superiore della magistratura e capi degli uffici giudiziari in materia di organizzazione del lavoro giudiziario, che tale parere si connoti come mera richiesta di adeguamento alle indicazioni consiliari, frutto a loro volta di un lavoro di ricognizione delle varie prassi locali.

Se tutto l’iter viene inserito in un dialogo con l’ufficio nel quale possono essere rappresentanti con audizioni o relazioni i motivi di eventuali scelte, non vi è motivo di pensare che possano esservi mancati adeguamenti alle richieste del Consiglio e potranno anche configurarsi pareri favorevoli rilasciati anche in casi in cui non tutte le “prescrizioni” delle circolari del C.S.M. siano nelle singole convenzioni attuate, proprio perché valutate concretamente ed effettivamente le situazioni locali.

E’ poi assolutamente auspicabile che il Consiglio superiore della magistratura in tale materia, che riguarda in pratica la sperimentazione di modelli di organizzazione del lavoro giudiziario, assuma un ruolo di impulso anche nel rapporto con altre istituzioni ed in primis con il Ministero della giustizia.

Proprio dai risultati delle sperimentazioni di tirocini e stages il Consiglio potrà fornire al Ministero della giustizia elementi utili su proposte di moduli organizzativi innovativi, sulla necessità di stabile attività di assistenza qualificata al giudice, sull’incidenza che una tale organizzazione potrebbe avere sulla qualità del servizio al cittadino e sulla definizione dell’arretrato.

Del resto tale dialettica e opportunità ben ha interpretato proprio lo stesso Consiglio al momento in cui, richiesto di parere ai sensi dell’art. 10 l. 24 marzo 1958, n. 195, sull’art. 37 d.l. cit. ha enucleato, in merito alla possibilità contenuta di stipula di convenzioni per tirocini e stages negli uffici giudiziari, la necessità di un definitivo inserimento di tale previsione in un progetto organizzativo complessivo, stabile e definitivo delle strutture denominate “ufficio del giudice” o “ufficio del processo” .

Il parere che il Consiglio dovrà rilasciare, unitamente al Consiglio nazionale forense, al regolamento che il Ministro della giustizia è tenuto ad emanare, ai sensi dell’art. 44 della recente riforma dell’ordinamento forense per la disciplina concreta del praticantato presso gli uffici giudiziari, sarà ottima occasione per il Consiglio di “interpretare” un ruolo propositivo sul tema dei tirocini presso gli uffici giudiziari e in generale sulle forme di innovazione del lavoro giudiziario. E’ quindi certamente auspicabile che tale parere venga reso raccogliendo elementi utili di valutazione dalle esperienze dei vari uffici giudiziari.

9. Brevi valutazioni di sintesi.

Il legislatore, nel consentire gli stages formativi presso gli uffici giudiziari, ha voluto mettere a disposizione uno strumento agile, con caratteri e dimensioni variabili, legato alle capacità di iniziativa dei dirigenti dei diversi uffici giudiziari e alle opportunità che di volta in volta possono essere offerte dalla stessa società civile, nell’intercettare le capacità lavorative di studenti e praticanti particolarmente qualificati e meritevoli e orientarle al soddisfacimento delle diffuse necessità dell’attività giudiziaria.

L’esame degli orientamenti e delle prime esperienze applicative, malauguratamente, porta tuttavia a intravvedere il pericolo dell’affermazione di una visione rigida dell’istituto, oltre che di un atteggiamento di aprioristica diffidenza, con l’adozione di scelte, quindi, particolarmente limitative, accompagnate dall’affermazione, attraverso la normazione secondaria, di dettami fissi e tendenzialmente inderogabili.

Il rischio è quello di una sostanziale sclerotizzazione della figura legale, che invece dovrebbe essere affrontata, in via interpretativa e di regolamentazione attuativa, al fine di accrescerne le potenzialità, piuttosto che di limitarle, apprezzando di volta in volta nel merito le condizioni presupposte e le esigenze che le diverse convenzioni vorrebbero soddisfare nelle differenti realtà.

Una tale prospettiva, tanto più se l’attenzione non fosse incentrata ai contenuti formativi, alla loro possibile differenziazione e alla loro ampia elasticità, non potrà che condurre alla sostanziale neutralizzazione dell’istituto, specie nel caso in cui non venissero riesaminate l’affermazione dell’obbligo di esclusività e la previsione di incompatibilità con la prosecuzione della pratica forense e, peggio, dello svolgimento dell’attività professionale da parte dell’avvocato chiamato a seguire il tirocinio professionale.

L’irrigidimento sulla previsione del vincolo di esclusiva, persino per l’intera durata annuale, comporterà inevitabilmente uno scarso ricorso alle convenzioni da parte delle università e delle scuole di specializzazione, che certamente non potranno rinunciare del tutto a seguire i propri dottorandi e i propri studenti, come anche dei consigli degli ordini che, specie di fronte alla riduzione complessiva del periodo legale di tirocinio, difficilmente abdicheranno al ruolo primario nella formazione dei loro futuri iscritti.

Le stesse limitazioni, parallelamente, porteranno proprio i laureati “più meritevoli”, quelli cioè che per le loro capacità sono in grado di seguire una pluralità di esperienze qualificate di studio e pratica professionale, a rinunciare alla formazione presso gli uffici giudiziari, tanto più utile se si pensa anche alla possibile integrazione del percorso formativo con quello successivo al superamento del concorso per magistrato o dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

21/03/2013
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18/09/2023
E' esigibile un onere di cautela verbale dei magistrati nelle comunicazioni private? Una triste lezione consiliare

Malgrado i ripetuti interventi chiarificatori della Corte Costituzionale circa la riconducibilità del diritto alla libera manifestazione del pensiero e, soprattutto, della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, rispettivamente tutelati dagli articoli 21 e 15 della Costituzione, alla categoria dei diritti inviolabili previsti dall'art.2 della stessa, appaiono sempre più frequenti ed invasivi i casi in cui il vaglio del tenore letterale e logico degli scambi comunicativi privati, comunque acquisiti in sede penale,  diviene parametro di determinante giudizio nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi all'assegnazione o alla conferma di delicate funzioni giurisdizionali. Questa circostanza, oltre a far emergere il problema generale dei limiti della trasmigrazione in ambito amministrativo di materiale proveniente da indagini penali, sembra incoraggiare un atteggiamento di prudente circospezione in ogni comunicazione privata non costituente reato che dovrebbe per definizione costituzionale rimanere libera sia nell'espressione sia nell'utilizzazione in contesti diversi. Resta da vedere se un simile atteggiamento di cautela giovi alla piena esplicazione di libertà fondamentali e se un eventuale difetto  di prudenziale avvedutezza possa legittimare l'autorità amministrativa ad invadere con finalità critiche un'area che andrebbe preservata da contaminazioni esterne.

24/07/2023
I voti (sostanzialmente) politici del Consiglio Superiore della Magistratura

Le deliberazioni del Csm, pur formalmente connotate da un alto grado di discrezionalità di natura tecnica, costituiscono espressione di attività di alta amministrazione e, come tali, ospitano in grado elevato valutazioni in senso ampio politiche. Ad esse concorrono tutti i Consiglieri. Sebbene nessuna norma lo precluda, di norma e programmaticamente il Vice Presidente non prende parte alle votazioni in materie rientranti nella amministrazione corrente. Proprio per il carattere consolidato di questa prassi, che costituisce una sorta di autolimitazione, in genere preannunciata dallo stesso Vicepresidente all'inizio della carica, e per gli importanti riflessi che ne derivano sul piano dell'assetto consiliare è utile la ricerca delle rigorose e previamente conoscibili ragioni e delle condizioni che concorrono a determinarla e, soprattutto, di quelle che ne possano consentire o suggerire una deroga.

10/07/2023
Il CSM italiano e lo "scandalo delle nomine"

Pubblichiamo in versione italiana l'articolo di Mariarosaria Guglielmi originariamente apparso l'8 dicembre 2022 su Délibérée, revue de réflexion critique animée par le Syndicat de la magistrature, 2022/3 (N° 17)

20/12/2022