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Bambini a processo? Siamo sicuri che serva?

di Cristina Maggia
presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia<br>vicepresidente Aimmf-Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia
La proposta di abbassare l’età imputabile del minore (da 14 a 12 anni) parte da una visione distorta della criminalità minorile in Italia, e trascura ogni proposta che favorisca la prevenzione attraverso l’inclusione

In questi ultimi giorni alcuni parlamentari hanno presentato alla Camera il disegno di legge n. 1580 con il quale si propone con tre articoli di modificare le norme del processo penale minorile, abbassando l’età imputabile da 14 a 12 anni.

L’iniziativa parlamentare non è nuova né originale − (basti pensare al disegno di legge n. 1887 presentato dall’onorevole Biondi, già noto esponente di Forza Italia, nel 2002) − e ciclicamente ritorna, propugnata da alcune forze politiche. Lo spunto ogni volta è dato da situazioni emergenziali numericamente contenute, legate a particolari territori, che attengono a fatti di cronaca di volta in volta enfatizzati quasi a stimolare, con le emozioni più primitive della collettività, reazioni punitive che nulla hanno a che vedere con l’analisi oggettiva e realistica della situazione, certamente bisognosa di una valutazione globale maggiormente raffinata.

Per porre in essere interventi modificativi davvero efficaci, mirati e dotati di senso, bisognerebbe infatti partire dalla ricognizione accurata delreale e non dalla superficialità di una informazione non basata sui dati.

Si può infatti tranquillamente affermare che, nonostante l’allarmismo dei proponenti il disegno di legge e di molti media quantomeno disattenti, in Italia nel mondo del penale minorile la realtà non è affatto pessima come viene descritta.

Tale positivo risultato è conseguenza della trentennale applicazione del dPR n. 448/1988, codice regolatore del processo  penale minorile, che, addirittura in anticipo di un anno sulla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989, ha introdotto  per gli organi giudiziari minorili la necessità di conoscere a fondo la situazione personale, familiare e psicologica di ogni singolo ragazzo sottoposto a processo penale, al fine di personalizzare ipercorsi di fuoriuscita dal processo, che siano tarati anche  sui bisogni di quella specifica persona in fase di evoluzione e di costruzione della sua personalità e con l’obiettivo del recupero alla vita civile prima ancora che della punizione.

Finora questo stile non repressivo e ricostruttivo di fiducia e speranza nel futuro, frutto di un lavoro corale teso alla responsabilizzazione del ragazzo per il male provocato, ha dato ottimi frutti e, contrariamente a quanto si riferisce nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, il livello della recidiva minorile in Italia risulta essere fra i più bassi d’Europa e certamente è insignificante di fronte al 75% di recidiva degli adulti.

Non è dato capire perché nella sintetica relazione di accompagnamento al disegno di legge si faccia riferimento come esempio virtuoso solo al Canada, luogo in cui l’età imputabile parte dai dieci anni, peraltro come nel Regno Unito e in altri Paesi non mediterranei.

Ciò che si stenta normalmente a mettere a fuoco, se non da parte degli addetti ai lavori, è che alla base di ogni agito criminoso da parte di un ragazzo, ancor più se giovanissimo, vi sono bisogni esistenziali, educativi, emotivi, affettivi, materiali, insoddisfatti e una gravissima assenza e carenza del mondo degli adulti in senso lato.

Si trascura di pensare che la commissione di un reato da parte di un ragazzino è l’espressione di un fallimento, non del ragazzino, ma del mondo adulto che non gli ha saputo garantire quel benessere, fatto di tanti ingredienti, cui ogni minore avrebbe diritto, citato peraltro all’articolo 24 della Carta di Nizza o Carta europea dei diritti umani.

Vediamo cosa accade in alcuni Paesi europei, ritenuti di norma più civili del nostro, anche solo perché portatori di una visione maggiormente punitiva dell’intervento, spesso accompagnata dalla mancanza di specializzazione degli organi giudicanti: in Germania la responsabilità penale è attribuita come in Italia ai minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni, la pratica è orientata ad un modello di intervento solo minimamente invasivo e dagli anni ‘80 è iniziato un cammino verso forme di sanzione alternative al carcere, usato quest’ultimo in via assolutamente residuale e con valenze rieducative. Anche la Spagna ha lo stesso periodo di imputabilità minorile che intercorre fra i 14 e i 18 anni. Al contrario in Francia l’età imputabile è compresa fra i 13 e i 18 anni; in Svizzera parte dai dieci anni, ma la misura del carcere può essere utilizzata solo dopo il compimento del quindicesimo anno. Ugualmente nel Regno Unito l’età imputabile è compresa fra i dieci e i diciotto anni, peraltro con un abbassamento significativo, rispetto all’Italia, del livello delle garanzie processuali in fase di prime indagini,  dal momento che un “bambino di dieci anni” indiziato di un reato può essere trattenuto in un posto di polizia da personale non specializzato senza la obbligatoria presenza né dei genitori, né di un adulto di riferimento e neppure di un avvocato, in balia di forze dell’ordine sulla cui sensibilità mi permetto di nutrire qualche dubbio. Lo stesso accade in Olanda sia quanto ad età imputabile sia quanto ad interventi precoci di forze dell’ordine non specializzate.

I risultati in termini di non efficacia dell’abbassamento dell’età imputabile e inutilità di una concezione maggiormente repressiva dell’azione penale vanno a favore del nostro sistema: uno studio di alcuni anni orsono (del Centro nazionale documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza di Firenze dal titolo Indicatori europei dell’infanzia e dell’adolescenza) evidenziava come il nostro Paese fosse quello con il più basso tasso di delinquenza minorile rispetto agli altri Paesi europei e soprattutto agli Stati Uniti d’America, dove ben poca attenzione si pone alla vulnerabilità del minore autore di reato. Ogni mille minori imputabili, in Italia solo 9,7 erano quelli denunciati (non condannati), 24 in Grecia, 33 in Inghilterra e Galles, 43 in Francia e Finlandia e 82 in Germania.

Peraltro le frange arrabbiate, l’integralismo rancoroso di ragazzi delle banlieues che può esitare in atti terroristici, il rancore nei confronti di sistemi non inclusivi, sono appannaggio di Paesi diversi dal nostro, nel quale l’attenzione all’elemento affettivo e all’accoglienza per fortuna nei diversi contesti è ancora alta.

Cosa è infatti la baby gang − che sia di latinos o di ragazzi non scolarizzati delle periferie campane − se non un “luogo di appartenenza” in cui ci si sente simili, riconosciuti, valorizzati e accettati ovviamente secondo codici del tutto irregolari, a fronte di un isolamento e di una marginalizzazione percepite nella vita reale?

Dai dati del Ministero della giustizia, a disposizione di chiunque voglia reperirli sul sito dedicato, emerge che la criminalità minorile anche di recente è stabile, quando non in calo.

Peraltro anche le denunce nei confronti di minori non imputabili considerati sull’intero territorio nazionale, sono in diminuzione e attengono in prevalenza a fatti di modesto significato maturati spesso nelle classi scolastiche, dove la iperprotettività di alcuni genitori rischia di trasformare la normale conflittualità della crescita in situazioni drammatiche, ove non riportate al buon senso.

In talune zone d’ Italia, mi riferisco a paesi o piccole città di provincia, il “controllo sociale” è assai elevato e si rischia, in luogo di creare sicurezza, denunziando la piccola trasgressione del bambino, di creare anzitempo identità negative che poi incideranno non positivamente sulla sua crescita.

La proposta di legge è basata sulla considerazione della maggiore adultizzazione dei ragazzini dei nostri giorni, sul loro sistematico utilizzo da parte della criminalità organizzata, sulla inusitata violenza di certi gesti riportati nelle cronache di determinati territori geografici, sull’apprezzamento del «contesto familiare, sociale e razziale di provenienza» con riferimento ai minorenni rom dediti al furto.

L’analisi è povera e superficiale e non considera accanto ad una evidente accelerazione nei comportamenti sempre più acutizzati dei ragazzini, legati anche all’utilizzo compulsivo generalizzato di Internet, una marcata fragilità emotiva e l’intolleranza a qualsiasi frustrazione.

Soprattutto manca la parte legata alla motivazione di certe condotte che non possono essere riferite tout court alla “cattiveria” genetica di alcuni soggetti, posto che tutti noi siamo il frutto di ciò che abbiamo ricevuto in termini di attenzioni, cure, educazione, affettività, limiti e regole.

Non possono semplicisticamente essere fatte ricadere sui sempre più piccoli le assenze di maturità e capacità genitoriali degli adulti, accanto alle gravissime e sempre maggiori carenze di investimenti dello Stato nella prevenzione del disagio e nella educazione.

Proprio le categorie cui la proposta di legge fa riferimento (minori giovanissimi utilizzati dalla criminalità organizzata o minori rom che vengono indotti al furto) sono il frutto della mancanza di un ambiente di crescita idoneo sotto il profilo educativo e costruttivo, mancanza che ci si propone di affrontare solo con l’ulteriore isolamento ed emarginazione data dalla sottoposizione ad un processo penale di “bambini” con il fine di ottenere una sanzione, senza una proposta che sia al contrario fonte di inclusione e creazione di opportunità e di speranza.

Questo della prevenzione è il settore in cui chi ci governa dovrebbe maggiormente spendersi per costruire percorsi in cui ogni ragazzino possa godere dei diritti che gli spettano e per creare in definitiva una sicurezza e un benessere sociale destinati a durare nel tempo, di gran lunga meno costosi in termini meramente materiali di qualunque soluzione repressiva. Gli interventi sulla prevenzione contribuiscono nel tempo ad eliminare in radice la marginalità, la sofferenza psichica, consentendo ai bambini precocemente presi in carico in modo efficace di crescere diventando adulti in grado di essere cittadini autonomi e di non essere un peso per la collettività.

Quanto ai casi più eclatanti di devianza precoce, per gli infraquattordicenni il nostro sistema già prevede il ricorso a misure di carattere rieducativo in ambito civile, come per esempio il collocamento in comunità, misure che possono avere un significato anche molto afflittivo per l’interessato, dal momento che non è previsto un termine della misura posta in essere, che è legata al percorso di recupero del ragazzino.

Peraltro in tema di riforme e miglioramento dell’efficacia degli interventi, una serie di riforme utili potrebbero certamente essere adottate anche per i minori al di sotto dei 14 anni, riforme con un contenuto costruttivo e non distruttivo, come per esempio l’introduzione di percorsi di mediazione scolastica (nei casi di bullismo o cyberbullismo posti in essere da minori dei 14 anni) o di mediazione con la vittima di una azione violenta od odiosa posta in essere da un minorenne non ancora imputabile, con la partecipazione di tutta la famiglia ispirandosi ai family groups conferencing con un contemporaneo rinforzo pedagogico a genitori in difficoltà.

Si tratta di interventi già da tempo contenuti nelle raccomandazioni del Consiglio d’Europa e da ultimo nelle recenti raccomandazioni dell’Autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, sperimentati positivamente in alcuni paesi anglosassoni e anche in alcuni territori italiani in cui autorità giudiziarie minorili assai attente, in una con amministrazioni locali particolarmente sensibili, sono riuscite a concordare modalità di intervento che recuperano in luogo di distruggere.

Se ciò avvenisse su tutto il territorio nazionale in modo strutturato e sistematico con adeguate risorse, certamente i media avrebbero meno storie dell’orrore da raccontare.

*In copertina un fotogramma tratto da I 400 colpi di François Truffaut (1959).

19/02/2019
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