Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Carcere e tortura: la “lezione” di Parma

di Riccardo De Vito
magistrato di sorveglianza Nuoro
Commento al provvedimento con il quale la Procura di Parma ha richiesto l'archiviazione del procedimento per i reati di abuso di autorità, lesioni volontarie, abuso di mezzi di disciplina e calunnia ipotizzati a carico di alcuni agenti e ispettori del corpo di Polizia penitenziaria

Pubblichiamo il provvedimento con il quale la Procura della Repubblica di Parma ha richiesto l’archiviazione del procedimento per i reati di abuso di autorità, lesioni volontarie, abuso di mezzi di disciplina e calunnia ipotizzati a carico di alcuni agenti e ispettori del corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di quella città.

I fatti oggetto della richiesta sono noti all’opinione pubblica per il comprensibile interesse mediatico che hanno avuto. La vicenda è quella inerente alle registrazioni effettuate dalla stessa vittima, R. A., di alcune espressioni allarmanti rivoltegli da brigadieri e agenti del carcere. La notizia appariva in esclusiva il 19. 9. 2014 su “L’Espresso”, con titolo sintomatico di un tale allarme: Galera, botte e omertà.

Anche la richiesta di archiviazione ha avuto il suo clamore giornalistico e ha suscitato reazioni, molte delle quali rivolte contro un’espressione utilizzata nel contesto dell’atto per definire alcuni dei discorsi degli agenti captati dal detenuto. Per la Procura, nella frase dentro il carcere comandiamo noi, non esistono giudici né avvocati, non è leggibile il reato di minaccia, piuttosto quella che, con locuzione davvero discutibile, viene definita una “lezione di vita carceraria”.

Scegliamo di pubblicare il testo del provvedimento per almeno tre motivi.

La prima ragione è legata proprio alla risonanza che i fatti e il loro seguito giudiziario hanno avuto. Uno degli obiettivi di questa rivista è tornare ad accorciare la distanza tra istituzioni giudiziarie e società civile, tra esercizio della giurisdizione e consapevole controllo su di esso da parte dei cittadini. Per questo riteniamo sia importante per tutti avere accesso alle fonti e non soltanto ai commenti.

Nel caso di specie, la lettura consentirà di capire che si tratta di un provvedimento analitico e motivato, che non tralascia spunti investigativi e che non ha intenzioni riduttive. Insomma, la delicatezza del tasto è presente alla magistratura inquirente: quando si parla di violenza sui detenuti, si tocca il cuore dello Stato e la qualità della democrazia.

Proprio in questa constatazione risiede il secondo motivo della pubblicazione. E, a questo proposito, occorre subito riflettere sul fatto che ci troviamo di fronte a un déjà vu.

Scorrendo in maniera approfondita il testo della richiesta ci si accorge che la notizia di reato è ritenuta infondata per i seguenti motivi: i certificati medici non riscontrano alcuna lesione, le sommarie informazioni testimoniali dei compagni di detenzione nulla dicono al riguardo, gli altri testimoni (medici, psichiatri, mediatori culturali) riportano solo le intemperanze del detenuto. Anche quest’ultimo, infine, denuncia con ritardo, ritratta e non identifica gli autori correttamente.

È un film già visto e non è il portato di inerzia investigativa. Spostando lo sguardo a livello europeo, ci si accorge che molte sentenze della Corte di Strasburgo hanno condotto all’assoluzione degli Stati dalla violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo proprio perché non si è riusciti a dimostrare i fatti allegati dai prigionieri.

Vediamo una sentenza capofila della Corte Edu, proprio contro l’Italia (Grande Camera, 6. 4. 2000, Labita c. Italia):

La Corte nota che in effetti, come sottolineato dal Governo, il ricorrente non ha prodotto elementi di prova esaurienti a sostegno delle accuse di maltrattamenti, né ha fornito spiegazioni dettagliate sulle sevizie a cui sarebbe stato sottoposto da parte degli agenti di custodia del carcere di Pianosa tra luglio e settembre 1992…Il contenuto del registro medico del carcere di Pianosa, un referto medico e il risultato di una ecografia alle ginocchia, datati rispettivamente 24 marzo 1995 e 3 aprile 1996, nonché un certificato medico relativo al suo stato di salute psichica redatto il 20 marzo 1996 non sono sufficienti a colmare questa lacuna…non risulta che i problemi alla protesi dentaria siano conseguenza delle percosse…per quanto riguarda i problemi alle ginocchia non vi sono prove che gli stessi derivino dai maltrattamenti...il ricorrente ha denunciato i maltrattamenti solo all’udienza preliminare del 2 ottobre 1993 e non ha fornito spiegazione di questo notevole ritardo…non ha individuato i responsabili.

Sono argomentazioni corrette e in larga parte sovrapponibili con quelle della richiesta di archiviazione. Vediamone solo alcune:

Tutte le denunce non sono state presentate nell’immediatezza dei fatti…non ha riconosciuto nessuna delle persone effigiate nell’album…il medico dà atto che il detenuto riferisce di essere stato picchiato, ma che non presenta lesioni evidenti ed ha lievissimi segni di ecchimosi a livello della palpebra inferiore dell’occhio destro e due piccoli lividi sulla parte interna delle braccia.

 

Le argomentazioni appena richiamate potrebbero far venire la tentazione di adagiarsi sereni sul celebre brocardo: quod non est in actis, non est in mundo. E c’è da augurarsi che sia davvero così. Nella maggior parte dei casi la conclusione è vera, perché nel nostro Paese la violenza sui ristretti, stando anche ai risultati delle ispezioni degli organismi indipendenti di vigilanza, è accadimento di estensione non generale.

Non è accettabile, però, chiudere gli occhi sulle eccezioni, fare finta di niente; anche perché il carcere, come tutti gli apparati separati, sconta una percentuale notevole di impunità. Non è un caso che un paragrafo del 14° rapporto generale del Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT) sia intitolato Combating Impunity.

Chi conosce da vicino l’universo di clausura del penitenziario sa bene quali siano le ragioni di questo spazio di immunità, resistente spesso anche alle indagini più approfondite. Basti pensare ad alcune circostanze di fatto: il detenuto che intende denunciare i suoi aguzzini se li trova davanti il giorno dopo, e il giorno dopo ancora; il rapporto con il medico, o con i pochi medici presenti, difficilmente assume il carattere di un rapporto di fiducia, perché lo stesso medico, magari, fa parte anche del consiglio di disciplina e, comunque, le sue certificazioni e i registri vengono letti anche dal personale di custodia.

Per tacere, poi, delle probabilità reali di ottenere riscontri testimoniali, soprattutto dai compagni di detenzione.

In conclusione, in carcere si instaura un rapporto del tutto asimettrico tra una parte forte, l’apparato di custodia, e una parte debole, il custodito. Una parte debole, peraltro, che da quella forte dipende anche per il soddisfacimento di bisogni essenziali.

 

Se così stanno le cose, appare evidente che la risposta di una democrazia al fenomeno dei trattamenti inumani e della tortura debba consistere anche e soprattutto nella predisposizione di meccanismi preventivi e nella riduzione del carcere a organismo il più possibile trasparente. Ricercare la prova delle violazioni “dopo”, altrimenti, può essere sforzo vano.

Le indicazioni, in questa direzione, arrivano anche da sedi internazionali: la Corte Edu e il già citato CPT.

Spostare ancora il fuoco dell’attenzione sulle decisioni della Corte di Strasburgo e sui rapporti del CPT può essere utile per capire come l’art. 3 CEDU, nel porre il divieto di trattamenti inumani e degradanti, non si limiti ad un’interpretazione negativa della norma, ma ne fornisca anche una positiva e procedurale, altrettanto importante. In altri termini, l’art. 3 non impone agli Stati solo un dovere di astensione, ma anche obblighi positivi di attivazione per implementare l’accertamento di violazioni sulla base di inchieste effettive, indipendenti, tempestive, pubbliche e condotte da autorità indipendenti (in questo senso, la già citata Corte EDU, 6 . 4. 2000, Labita c. Italia, nonché 18. 10. 2001, Indelicato c. Italia; con riferimento all’art. 2 CEDU, 1 luglio 2003 Finucane c. Regno Unito).

Per arrivare a tali risultati, tuttavia, è necessario attrezzarsi “a monte”. Vediamo come. Il “caso Parma” ci induce a partire dalla medicina penitenziaria, dal momento che una “buona sanità” in carcere, oltre a garantire il bisogno di salute a tutto tondo dei detenuti, si tramuta automaticamente in una più efficace tutela dei diritti umani.

Possiamo partire, a questo proposito, da una fondamentale proposta della relazione della Commissione Palma del 25 novembre 2013, mirante all’introduzione della cartella clinica digitale. Non è questione di poco momento, anche in caso di accertamento di eventi critici riconducibili al fenomeno maltrattamenti, avere a disposizione cartelle digitali con obbligo di compilazione o una massa di fogli cartacei deperibili, compilati con grafie illeggibili, a volte lasciati in bianco.

Particolarmente importante, poi, appare la messa in atto del divieto per il medico di partecipare ai consigli di disciplina, al fine di garantire un legame “solo” terapeutico con il detenuto e un rapporto di fiducia che possa consentire la denuncia e la spiegazione dei fenomeni sottostanti a eventuali lesioni.

Ulteriori vantaggi, soprattutto in chiave preventiva, potrebbero ottenersi da limiti di accesso alle informazioni sanitarie da parte del personale di custodia, nonché dall’apertura di canali di comunicazione tra il personale sanitario e i parenti del detenuto.

Sul versante custodia, invece, l’attenzione andrebbe puntata sull’incremento dei meccanismi volti a favorire l’identificazione del personale di polizia penitenziaria in ogni circostanza. Inutile dire che sul punto è quanto mai auspicabile un intervento legislativo che accomuni tutte le forze di polizia.

Di pari rilievo la messa a punto di meccanismi, sotto il profilo disciplinare o della progressione in carriera degli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, volti a spezzare logiche di connivenza e solidarietà e a incentivare le denunce dei colleghi responsabili di episodi censurabili.

Sono tutti ragionamenti, naturalmente, che presuppongono il funzionamento delle garanzie fondamentali, a partire da una magistratura di sorveglianza che svolga appieno il proprio ruolo di garante dei diritti dei detenuti e che riconquisti una presenza attiva e vigilante negli Istituti.

 

Infine, aggiungiamo un ultimo ragionamento, forse il più importante di tutti. Ancora una volta, l’indagine di una Procura della Repubblica su violenze carcerarie è costretta a fare i conti con fattispecie legali usurate e spuntate al banco di prova: maltrattamenti, abuso di mezzi di correzione, abuso di autorità. Nel caso di specie, quand’anche i fatti del 2010/2011 venissero dimostrati, sarebbe facile prevedere un esito prescrittivo.

Aspettiamo ancora che il legislatore si decida a introdurre il reato di tortura, possibilmente in una versione meno annacquata del testo in discussione in Parlamento. Serve un delitto di tortura qualificato come reato proprio, che consenta di perseguire anche le condotte omissive e quelle isolate, che sia imprescrittibile.

Il rischio è quello di trovarsi di fronte ad altri casi come quello di Asti: i fatti accadono nel 2004, la macchina processuale arriva sei anni dopo, l’autorità giudiziaria reputa dimostrato un caso di tortura, ma il reato, nel nostro ordinamento, non c’è. Arriva la prescrizione e arriva anche, il 23 novembre 2015, la dichiarazione della Corte Edu di ricevibilità del ricorso delle vittime per violazione dell’art. 3 CEDU.

Insomma, il giudice a Berlino quella volta c’era; mancava la legge.

E questo è il terzo motivo per il quale abbiamo deciso di scrivere sui fatti di Parma.

 

08/04/2016
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