Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

CEDU, pillole di febbraio

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte Edu emesse a febbraio 2018

La Corte Edu si pronuncia in materia di equa soddisfazione a seguito dell’accertamento della violazione dell’art. 3 Cedu

Sentenza della Corte Edu (Sezione Quinta), 15 febbraio 2018, rich. n. 20579/12, Ghedir e altri c. Francia

Oggetto: Equa soddisfazione – Danno materiale e morale – Quantificazione  Violazione art. 3 Cedu

La sentenza in rassegna fa seguito a una precedente decisione della Corte resa nella stessa causa, in data 16 luglio 2015, in cui i giudici di Strasburgo avevano ravvisato la violazione dell’art. 3 della Cedu, a causa delle condizioni di arresto riservate al ricorrente. Nel 2004 Abdelkader Ghedir che all’età di ventuno anni era stato tratto in arrestato dalla polizia ferroviaria francese perché sospettato di gettare dei sassi contro i treni. Gli ufficiali per immobilizzarlo usarono una forza eccessiva. Poco dopo il ragazzo entrò in coma, circostanza che gli provocò danni cerebrali permanenti per il 95%. In quell’occasione, la Corte si era riservata in merito alla questione dell’art. 41 della Cedu, oggetto invece della decisione del 15 febbraio 2018. Con quest’ultima, la Corte ha condannato la Francia a versare al ricorrente, Abdelkader Ghedir, la somma globale di € 6.539.950 per tutti i danni subiti.

In particolare, nella decisione in commento, la Corte ricorda che una sentenza che accerta una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo di porre fine alla violazione e di cancellare le sue conseguenze in modo da ripristinare per quanto possibile la situazione precedente a quella. La Corte ha rilevato che le circostanze della presente causa hanno permesso di accertare l’esistenza di un numero sufficiente di indizi per stabilire una violazione dell’art. 3 Cedu, in assenza da parte delle autorità nazionali di alcuna spiegazione soddisfacente e convincente per le lesioni arrecate al ricorrente mentre era nelle mani degli agenti di polizia. Di conseguenza, esiste un nesso di causalità tra la violazione riscontrata e il danno che ne deriva per il ricorrente. La Corte ritiene che i vari elementi costitutivi del danno patrimoniale sofferto dal richiedente non possono prestarsi a un calcolo esatto nelle circostanze del caso. In tal caso, si può prendere in considerazione il complesso: a tal fine, intende prendere in considerazione la realtà di tutto il danno materiale subito dal ricorrente, in connessione diretta con i fatti che hanno dato luogo alla constatazione di una violazione dell’art. 3 della Cedu, ma anche, da un lato, quella parte delle sue spese per la salute e le attrezzature tecniche sostenute nella sua qualità di assicurato sociale e, dall’altra parte, che riceve somme per PCH (Prestation de compensation du handicap, ossia a titolo di sussidio di disabilità), dal 1° agosto 2006 e fino all’agosto 2021, per un totale di  1.581393 euro. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la Corte ritiene che sia stato considerevole, di modo che la concessione di una somma significativa a questo riguardo è giustificata. Pertanto, nel contesto di una valutazione globale e alla luce di quanto precede, ritiene che l’importo del danno materiale e morale sofferto dal richiedente possa essere fissato a 6.500.000 euro.

Per quanto riguarda i costi e le spese, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui un richiedente può ottenere il rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui viene accertata la loro realtà, la necessità e la ragionevolezza. Nel caso di specie, date le prove in suo possesso e i criteri sopra menzionati, la Corte considera ragionevole assegnare al richiedente 25.000 euro per il procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, nonché la somma di 14.950 euro per il procedimento dinanzi ad esso, per un totale di 39 950 euro.

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La Corte Edu rigetta il ricorso Drassigh 2

Sentenza della Corte Edu (Sezione Prima) 22 febbraio 2018, rich. n. 65173/09, Drassich (n. 2) c. Italia

Oggetto: Violazione art. 6 – Equo processo – Qualificazione giuridica del fatto – Comparizione personale – Giudizio di legittimità

Il ricorrente, Mauro Drassich, di professione magistrato fallimentare, si lamenta del fatto che i giudici nazionali non abbiano dato corretta esecuzione alla sentenza Drassich c. Italia dell’11 dicembre 2007 di condanna per violazione dell’art. 6 par. 3, lettera a) e b) (diritto di essere informato tempestivamente di ogni accusa/diritto di disporre di tempo e mezzi adeguati la preparazione della difesa), letto in combinato disposto con l’art. 6 par. 1 (diritto a un processo equo). Nella sentenza del 2007 la Corte aveva accertato che durante il processo penale svolto a suo carico, il ricorrente a causa della riqualificazione del fatto operata dai giudici nazionali da corruzione a corruzione in atti giudiziari non era stato informato in modo puntuale sulla natura e l’oggetto dell’accusa in violazione dei propri diritti defensionali.

A seguito della richiesta di revisione del processo penale ex art. 630 cpp, il procedimento era stato riaperto e il sig. Drassich si duole dinnanzi alla Corte Edu della violazione delle statuizioni della sentenza della Cedu da parte dei giudici nazionali e del fatto di non aver potuto partecipare personalmente all’udienza in Cassazione.

La Corte osserva che il procedimento penale nei confronti del ricorrente è stato riaperto per permettere alla Corte di cassazione, vale a dire alla corte che ha deciso la riqualificazione giuridica del fatto contestato, di conformarsi alla sentenza Corte di Strasburgo. In questo contesto, con sentenza del 12 novembre 2008, l’alta Corte italiana ha deciso di revocare la condanna del ricorrente nella parte relativa al perseguimento di corruzione in atti giudiziari e condurre una revisione del ricorso di Cassazione del ricorrente al fine di consentire a quest’ultimo di discutere la questione della qualificazione giuridica della carica.

La Corte ritiene che, date le ragioni per riaprire il processo del ricorrente ed alla luce delle informazioni contenute nella sentenza della Corte suprema del 2008 non può ritenersi che il ricorrente non fosse in grado di prevedere la riqualificazione delle accuse in corruzione in atti giudiziari.

Sotto questo aspetto, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui solo una notifica formale dell’accusa a suo carico sarebbe stata conforme alla Cedu, la Corte ribadisce ancora una volta che le disposizioni dell’art. 6 par. 3 non impongono alcuna forma particolare al modo in cui l’imputato deve essere informato della natura e della causa dell’accusa a suo carico. Pertanto, ciò che importa è che, nonostante l’assenza di una notifica formale delle accuse di corruzione in atti giudiziari, il richiedente sia stato adeguatamente informato in modo tempestivo per consentirgli di preparare la sua difesa.

La Corte, passando ad esaminare se il richiedente abbia avuto la possibilità di preparare adeguatamente la sua difesa e di discutere l’accusa, osserva che, durante i cinque mesi successivi alla revoca parziale della sentenza e alla riapertura del caso, il ricorrente è stata in grado di presentare davanti alla Corte di cassazione due memorie scritte. Inoltre, l’avvocato del ricorrente ha discusso il caso oralmente in udienza. La Corte soggiunge che il ricorrente non ha dimostrato di aver presentato argomenti che non sarebbero stati presi in considerazione dalla Corte di cassazione o di aver fatto affidamento su elementi di diritto o di fatto che non sarebbero stati discussi durante il processo.

Per quanto riguarda l’eccezione del ricorrente secondo cui il principio del contraddittorio non sarebbe stato rispettato, alla luce dell’impossibilità di discutere di questioni di fatto davanti alla Corte di cassazione, la Corte rileva che il ricorrente non ha mai contestato il modo in cui la Corte di cassazione e la Corte d’appello avevano accertato i fatti del caso. Né emerge dal fascicolo che la difesa abbia chiesto la riapertura del procedimento al fine di ottenere nuove prove a discarico. Alla luce di tali circostanze, la Corte non vede alcun motivo per cui il caso avrebbe dovuto essere rinviato automaticamente a un tribunale. A giudizio della Corte, i diritti del ricorrente ad essere informati in modo dettagliato della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico e di avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione di la sua difesa non sono stati violati.

La Corte ribadisce che la comparizione dell’imputato è di fondamentale importanza al fine di garantire un processo equo. Tuttavia, le modalità con cui l’art. 6 par. 1 Cedu trovano applicazione nelle Corti dipendono dalle peculiarità del procedimento in questione. È necessario prendere in considerazione l’intero processo svolto nell’ordinamento giuridico interno e il ruolo che ha svolto la Corte di cassazione. Una procedura che coinvolge solo le questioni di diritto (e non di fatto), a detta della Corte Edu, può soddisfare i requisiti di cui all’art. 6, anche se al ricorrente non è stata data l’opportunità di comparire dinanzi alla Corte d’appello o alla Corte di cassazione. Nella fattispecie, la Corte di cassazione si è dedicata esclusivamente a questioni di diritto senza trattare questioni di fatto, il che avrebbe richiesto la presenza della ricorrente all’udienza. Ne consegue che il diritto del ricorrente a un processo equo non è stato impedito neanche da questo punto di vista.

Per tutte queste ragioni, la Corte europea ha concluso per la piena conformità del procedimento interno al diritto a un processo equo, rigettando il nuovo ricorso.

30/04/2018
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