Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Luglio 2017

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse a luglio 2017

Diritti fondamentali

Sentenza della CGUE (Decima Sezione), 13 luglio 2017, causa C-388/17, Commissione europea v. Regno di Spagna

Tipo di procedimento: Procedura di infrazione ai sensi dell’art. 260, par. 2 del TFUE

Oggetto: Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Mancata esecuzione – Sanzioni pecuniarie

Con sentenza emessa in data 11 dicembre 2014 la Corte di giustizia aveva ritenuto che la Spagna avesse violato il principio di libertà di stabilimento, in quanto la sua legislazione imponeva alle imprese di altri Stati membri, che intendevano esercitare attività di movimentazione merci nei porti nazionali d’interesse generale, sia di registrarsi presso una società per azioni che gestisce gli scaricatori portuali (nonché, eventualmente, di partecipare al suo capitale), sia di assumere in via prioritaria lavoratori messi a disposizione da tale società.

Ritenendo, una volta decorso il termine di adempimento fissato al 20 settembre 2015, che la Spagna non avesse ancora adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del 2014, la Commissione ha deciso, nel 2016, di proporre dinanzi alla Corte un secondo ricorso per inadempimento contro la Spagna per chiedere l’imposizione di sanzioni pecuniarie. Inizialmente, la Commissione aveva chiesto la condanna della Spagna:

1) ad una penalità per ogni giorno di futuro ritardo, a partire dalla pronuncia della sentenza nella causa de qua fino al giorno di esecuzione della sentenza del 2014;

2) ad una somma forfettaria, il cui importo doveva ottenersi moltiplicando l’importo di euro 27,552 per il numero di giorni di ritardo tra la sentenza del 2014 e la sentenza nella causa de qua oppure la data di adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza del 2014, ove l’adozione di tali misure avesse avuto luogo prima. 

In data 12 maggio 2017, la Spagna ha adottato, con effetto a decorrere dal 14 maggio 2017, una nuova normativa di modifica del regime dei lavoratori riguardante le prestazioni di servizi portuali di movimentazione merci e la Commissione ha ritenuto che, così facendo, la Spagna avesse ormai adottato tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza del 2014. La Commissione ha, pertanto, mantenuto il suo ricorso per quanto riguarda il pagamento di una somma forfettaria ma ha rinunciato al ricorso nella parte riguardante la penalità.

In via preliminare, la Corte rileva che mentre una penalità sembra particolarmente adatta per indurre uno Stato membro a porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di una misura siffatta, tenderebbe a persistere, l’imposizione di una somma forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia continuato per un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato.

Ciò chiarito, la Corte accerta che la Spagna non aveva adottato, una volta decorso il termine fissato dalla Commissione, i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza del 2014.

La Corte ritiene che, sebbene la Spagna abbia dimostrato la sua buona fede, in particolare collaborando strettamente con la Commissione durante il procedimento precontenzioso, l’inadempimento contestatole si sia protratto per un periodo di tempo significativo, essendo trascorsi 29 mesi tra la data della sentenza del 2014 e l’entrata in vigore della nuova normativa che ha reso conforme la legislazione nazionale al dispositivo di tale sentenza. A giudizio della Corte, inoltre, l’inadempimento deve essere considerato grave, in quanto ha pregiudicato uno dei principi fondamentali del mercato interno, vale a dire la libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 del TFUE. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto di condannare la Spagna a versare, al bilancio dell’Unione, una somma forfettaria di 3 milioni di euro.

***

Diritti sociali

Corte di Giustizia (Prima Sezione), 19 luglio 2017, causa C‑143/16, Abercrombie & Fitch Italia S.r.l. v. Antonino Bordonaro

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema di cassazione

Oggetto: Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Discriminazione fondata sull’età – Contratto di lavoro intermittente che può essere concluso con soggetti con meno di 25 anni di età – Cessazione automatica del contratto di lavoro quando il lavoratore compie 25 anni

Il sig. Bordonaro ha lavorato presso la Abercrombie dal 14 dicembre 2010 sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato, convertito in contratto a tempo indeterminato il 1° gennaio 2012, con mansioni di magazziniere notturno. Ai sensi del contratto, egli doveva, senza carattere di continuità, ad ogni richiesta in tal senso dell’azienda, «garantire l’assistenza ai clienti e operare i registratori di cassa». Non avendo più ricevuto nuove chiamate al lavoro, il sig. Bordonaro si è rivolto all’Ufficio risorse umane della Abercrombie, il quale gli ha comunicato che il suo rapporto di lavoro con la Abercrombie era terminato il 26 luglio 2012 (data che corrispondeva al giorno del suo 25° compleanno) «a causa del venir meno [in tale data] del requisito soggettivo dell’età».

Il giudice del rinvio chiede se l’art. 21 della Carta nonché l’art. 2, par. 1, l’art. 2, par. 2, lettera a), e l’art, 6, par. 1, della direttiva 2000/78, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno. La Corte si sofferma sulla nozione di «lavoratore» ai sensi dell’art. 45 TFUE, che ravvisa in «ogni persona che svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da risultare puramente marginali e accessorie». La caratteristica del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione.

Alla luce delle circostanze del caso di specie, a giudizio della Corte appare verosimile che il contratto di lavoro del sig. Bordonaro fosse tale da consentirgli di avvalersi della qualità di «lavoratore» ai sensi dell’art. 45 TFUE, circostanza che spetta comunque al giudice del rinvio valutare.

In merito alla lamentata disparità di trattamento fondata sull’età, la Corte rileva che non è necessario che le situazioni siano identiche, ma soltanto che siano comparabili in base ad una valutazione, non generale e astratta, ma fondata sulla specifica prestazione di cui trattasi. L’art. 34 del decreto legislativo n. 276/2003 ha introdotto due diversi regimi non solo per l’accesso e le condizioni di lavoro, ma anche per il licenziamento dei lavoratori intermittenti, in funzione della fascia di età alla quale detti lavoratori appartengono. Infatti, nel caso di lavoratori di età compresa tra i 25 e i 45 anni, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso solo per l’esecuzione di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente, secondo le modalità specificate dai contratti collettivi e per periodi predeterminati, mentre, nel caso di lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 45, la conclusione di un simile contratto di lavoro intermittente non è subordinata ad alcuna di tali condizioni e può avvenire «in ogni caso», con la precisazione che i contratti conclusi con lavoratori di età inferiore ai 25 anni cessano automaticamente quando i medesimi compiono 25 anni. Ne consegue che la situazione di un lavoratore licenziato in ragione del solo compimento dei 25 anni di età è oggettivamente comparabile con quella dei lavoratori che rientrano in un’altra fascia di età e la disposizione in commento, nella parte in cui prevede che un contratto di lavoro intermittente possa essere concluso «in ogni caso» con un lavoratore di età inferiore a 25 anni e cessi automaticamente quando il lavoratore compie 25 anni, introduce una disparità di trattamento basata sull’età, ai sensi dell’art. 2, par. 2, lettera a), della direttiva 2000/78. Occorre esaminare se tale disparità di trattamento possa essere giustificata ai sensi dell’art. 6, par. 1 da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. La Corte rileva che la disposizione in argomento si inserisce in un contesto normativo finalizzato a valorizzare la flessibilità nel mercato del lavoro, quale strumento per incrementare l’occupazione. A giudizio della Corte, pertanto, la disposizione nazionale in esame, avendo la finalità di favorire l’accesso dei giovani al mercato del lavoro, persegue una finalità legittima.

I giudici di Lussemburgo da ultimo verificano se i mezzi adoperati per il conseguimento di siffatta finalità fossero adeguati e necessari. Per quanto concerne l’adeguatezza la Corte rileva che una misura che autorizza i datori di lavoro a concludere contratti di lavoro meno rigidi, può essere considerata come idonea a ottenere una certa flessibilità sul mercato del lavoro, che possa incentivare le aziende ad assorbire maggiormente la domanda d’impiego proveniente da giovani lavoratori. Il contesto di perdurante crisi economica e di crescita rallentata depongono nel senso di riconoscere altresì il carattere necessario della disposizione.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte di giustizia dichiara che la normativa europea non osta a una disposizione che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, giacché tale disposizione persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari.

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Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della CGUE (Grande Sezione), 26 luglio 2017, causa C‑670/16, Tsegezab Mengesteab v. Bundesrepublik Deutschland

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Minden, Germania

Oggetto: Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo – Avvio della procedura di determinazione – Presentazione di una domanda di protezione internazionale – Verbale redatto dalle autorità, pervenuto alle autorità competenti – Termini previsti per la formulazione di una richiesta di presa in carico – Trasferimento della competenza a un altro Stato membro 

Nel settembre 2015, un cittadino eritreo, il sig. Mengesteab, a seguito di una richiesta di asilo presentata alle autorità tedesche, riceveva una certificazione attestante che era registrato come richiedente asilo. Nel gennaio 2016, l’autorità preposta all’esecuzione degli obblighi derivanti dal regolamento Dublino III, ossia l’Agenzia federale tedesca per l’immigrazione e i rifugiati, dopo aver ricevuto tale certificazione dava audizione al sig. Mengesteab, il quale poteva così depositare una domanda formale di asilo. Tuttavia, poiché dalla consultazione del sistema Eurodac risultava che le impronte digitali del sig. Mengesteab erano state rilevate in Italia, l’Agenzia federale nell’agosto 2016 chiedeva alle autorità italiane, a norma del regolamento Dublino III, di prendere in carico il sig. Mengesteab. Nel novembre 2016, l’Agenzia tedesca respingeva la domanda d’asilo, ordinando il trasferimento del sig. Mengesteab in Italia. Quest’ultimo impugnava la decisone federale dinanzi al Tribunale amministrativo, evidenziando che la competenza ad esaminare la domanda di asilo era stata trasferita alla Germania in quanto, secondo il regolamento Dublino III, la richiesta di presa in carico deve essere formulata al più tardi entro un termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e, dopo la scadenza di tale termine, la competenza per l’esame della domanda spetta allo Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata. Secondo il sig. Mengesteab, l’Agenzia federale aveva chiesto alle autorità italiane di prenderlo in carico solamente dopo la scadenza del termine di tre mesi.

La Corte di giustizia, chiamata ad interpretare il regolamento, afferma che un richiedente protezione internazionale ben può invocare, nell’ambito di un ricorso esercitato contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la scadenza del menzionato termine di tre mesi, e ciò anche se lo Stato membro richiesto è disposto a prendere tale richiedente in carico. L’obiettivo perseguito dal legislatore Ue è infatti un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, garantendo, in caso di ritardo nell’espletamento della procedura di presa in carico, che l’esame della domanda di protezione internazionale sia effettuata nello Stato membro in cui tale domanda è stata presentata, al fine di non differire ulteriormente detto esame con l’adozione e l’esecuzione di una decisione di trasferimento.

Viene inoltre chiesto alla Corte se l’art. 21, par. 1, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che una richiesta di presa in carico può validamente essere formulata una volta decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, nel caso in cui tale richiesta venga formulata entro due mesi dal ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac, ai sensi di detta disposizione.

A tal proposito la Corte afferma che una richiesta di presa in carico non può essere validamente formulata una volta decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. Il termine di due mesi previsto dal regolamento Dublino III per una simile richiesta in caso di ricezione di un risultato positivo di Eurodac non costituisce un termine supplementare che si aggiunge al termine di tre mesi, ma un termine più breve, giustificato dal fatto che un risultato positivo del genere costituisce la prova di un attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell’UE e semplifica, quindi, la procedura di determinazione dello Stato membro competente.

Emerge dunque dalla formulazione stessa di quest’ultima disposizione che la richiesta deve imperativamente essere formulata nel rispetto dei termini indicati all’art. 21, par. 1, di tale regolamento, il che implica che una richiesta di presa in carico non può, in ogni caso, essere formulata una volta decorsi tre mesi dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale, senza che il ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac sia idonea a consentire un superamento di tale termine.

La Corte precisa sul punto che una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando l’autorità preposta all’esecuzione degli obblighi derivanti da tale regolamento riceve un documento scritto, redatto da un’autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di Paese terzo ha chiesto protezione internazionale e, eventualmente, quando la suddetta autorità preposta riceve le sole informazioni principali contenute in un documento del genere, ma non il documento stesso o la sua copia.

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Principi generali

Sentenza della CGUE (Prima Sezione), 26 luglio 2017, cause riunite C‑196/16 e C‑197/16 Comune di Corridonia, Comune di Loro Piceno e altri v. Provincia di Macerata

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche

Oggetto: Ambiente – Possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell’impatto ambientale di un impianto per la produzione di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una nuova autorizzazione

La questione pregiudiziale sottoposta all’esame della Corte si iscrive nell’ambito di un contenzioso amministrativo che ha visto opposti il Comune di Corridonia e il Comune di Loro Piceno, da un lato, e la Provincia di Macerata, dall’altro. Il giudizio a quo verteva sulle decisioni con cui la provincia aveva autorizzato la costruzione di alcuni impianti per la produzione di energia elettrica da biogas nei territori dei suddetti comuni, senza effettuare una previa valutazione di impatto ambientale, in applicazione di una legge della Regione Marche, che stabiliva che i progetti sotto una determinata soglia potenziale termica non fossero più sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Il giudice nazionale annullava i titoli autorizzativi sull’assunto che la previsione regionale fosse contraria alla normativa europea. Successivamente per tale motivo la normativa regionale venne dichiarata incostituzionale. I proprietari degli impianti a biogas presentavano un’istanza di valutazione di impatto ambientale ex post alla provincia, la quale, espletati i controlli e le verifiche necessarie, assentiva gli impianti già realizzati. I comuni impugnavano dinanzi al Tar il titolo autorizzativo deducendo l’impossibilità di svolgere una valutazione di impatto ambientale successivamente alla costruzione dell’impianto. Il giudice del rinvio chiede se l’art. 191 TFUE e l’art. 2 della direttiva 2011/92 ostino a che l’omissione della valutazione di impatto ambientale di un progetto di impianto sia sanata mediante una valutazione effettuata successivamente alla costruzione e alla messa in servizio dello stesso.

La Corte di Lussemburgo ricorda che l’art. 2, par. 1 della direttiva 85/337 impone che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, ai sensi del successivo art. 4, in combinato disposto con gli allegati I o II della stessa direttiva, siano sottoposti a tale valutazione prima del rilascio dell’autorizzazione: il carattere preventivo della valutazione in questione è giustificato dalla necessità che, a livello di processo decisionale, l’autorità competente tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull’ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, al fine di evitare fin dall’inizio inquinamenti e altre perturbazioni piuttosto che combatterne successivamente gli effetti.

Benché le direttive UE non contengano disposizioni relative alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di previa valutazione, il principio di leale cooperazione sancito all’art. 4 TUE impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale violazione del diritto dell’Unione. Le autorità nazionali competenti devono pertanto adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti necessari per rimediare all’omissione della valutazione di impatto ambientale. Questi rimedi possono consistere anche in una regolarizzazione ex post, e quindi nell’espletamento di una valutazione di impatto ambientale a impianto già realizzato, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti all’impatto futuro di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

La Corte pur riconoscendo che spetta al giudice del rinvio valutare se le disposizioni di legge nazionali rispettino detti requisiti, precisa che la circostanza che le società titolari degli impianti abbiano intrapreso le iniziative necessarie perché si procedesse, all’occorrenza, a una valutazione di impatto ambientale del loro progetto, che il rifiuto delle autorità competenti di dar seguito a tali richieste sia stato fondato su disposizioni nazionali che solo successivamente una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato contrarie al diritto dell’Unione e che l’attività degli impianti interessati sia stata sospesa depone piuttosto nel senso che le regolarizzazioni effettuate non sono state dirette a eludere le norme del diritto dell’Unione.

28/09/2017
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