Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Corte europea dei diritti dell'uomo, pubblicato il Rapporto 2017

Oggi a Strasburgo, si celebra l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Tra gli ospiti il presidente della Corte di giustizia europea, Koen Lenaerts.

È stato pubblicato oggi in versione provvisoria e nelle due lingue ufficiali – l’inglese e il francese – il rapporto annuale della Corte europea dei diritti dell’uomo. Vi si descrive l’attività nel 2017 della Corte nelle sue varie formazioni giudiziali, con un’analisi puntuale delle principali pronunce rese a tutela dei diritti fondamentali in Europa.

Richiamando il principio di sussidiarietà dell’intervento della Corte rispetto all’azione degli ordinamenti nazionali, viene dato particolare risalto da un lato alla quantità di decisioni prese nell’anno, in particolare all’elevatissimo numero di irricevibilità di domande (proposte per lo più da giornalisti e magistrati incarcerati) nei confronti della Turchia, e dall’altro lato alla necessità di interventi estranei alla Corte per la soluzione di problemi strutturali dei vari ordinamenti.

Sul piano quantitativo, il rapporto registra l’aumento della complessità del contenzioso pendente, che riguarda ormai per la gran parte casi di camera e dunque casi non manifestamente infondati, da definirsi con un provvedimento con motivazione ampia.

Per i casi di irricevibilità, si segnala l’introduzione nel 2017 di una motivazione standardizzata ma pubblica dei provvedimenti.

Nell’introduzione al rapporto del presidente della Corte Raimondi, si evidenzia che prosegue il dialogo con le corti nazionali e anche con la Corte di giustizia, il cui presidente peraltro è oggi ospite d’onore all'inaugurazione dell'anno giudiziario che si celebra oggi a Strasburgo.

Nella introduzione del presidente Raimondi al rapporto, infine, si segnala l’importanza della visita nell’anno alla Corte da parte del neoeletto Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.

26/01/2018
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
In tema di sanzione disciplinare al giudice che posta messaggi politici su Facebook. La CEDU condanna la Romania per violazione del diritto alla libertà di espressione

In un caso relativo alla sanzione disciplinare della riduzione della retribuzione inflitta ad una giudice che aveva pubblicato due messaggi sulla sua pagina Facebook, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza 20 febbraio 2024, Danileţ c. Romania (ricorso n. 16915/21), ha ritenuto, a strettissima maggioranza (quattro voti contro tre), che vi sia stata una violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 

26/03/2024
Sentenze di dicembre 2023

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di dicembre 2023

15/03/2024
Sentenze di novembre 2023

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di novembre 2023

23/02/2024
Sentenze di ottobre 2023

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di ottobre 2023

12/01/2024
Sentenze di settembre 2023

Le più interessanti sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo nel mese di settembre 2023

22/12/2023
Ancora due condanne dell’Italia per i suoi hotspot

Sadio c. Italia,  n. 3571/17, sentenza del 16 novembre 2023, e AT ed altri c. Italia, ricorso n. 47287/17, sentenza del 23 novembre 2023. Ancora due condanne (una di esse, anzi, doppia e l’altra triplice) per l’Italia in tema di immigrazione, con specifico riferimento alle condizioni di un Centro per richiedenti asilo in Veneto e di un Centro di Soccorso e Prima Accoglienza in Puglia.

14/12/2023
I criteri probatori della violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu. Una visione comparatistica

La Supreme Court del Regno Unito ha fornito, in una propria recente sentenza, un contributo di essenziale rilevanza su questioni il cui intreccio avrebbe potuto portare, se non si fosse saputo individuare l'appropriato filo di cucitura, esiti disarmonici sia nel diritto di common law inglese sia, con anche maggior gravità, nel diritto europeo convenzionale. Si trattava di coordinare il fondamentale principio del giusto processo, fissato dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani del 1950, con il più solido dei ragionamenti circa la sufficienza del materiale probatorio raccolto a divenire indice della violazione dello stesso articolo 6. I supremi giudici inglesi si sono collocati saldamente sulla linea della giurisprudenza di Strasburgo, fissando, in un caso dalle irripetibili peculiarità, affidabili parametri che sappiano, come è avvenuto nel caso sottoposto al loro esame, felicemente contemperare l'esigenza di garantire costantemente condizioni di svolgimento dei processi rispettose dei diritti umani con quella, altrettanto meritevole di apprezzamento, di evitare l'abuso del ricorso allo strumento di tutela convenzionale fondato su motivi puramente congetturali e tali, pertanto, da scuotere la stabilità del giudicato, lasciandolo alla mercé di infinite, labili impugnazioni, contrarie allo stesso spirito del fondamentale precetto del giusto processo.

13/12/2023