Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

I bambini ci guardano ancora

di Sabrina Sgherza
Stagista presso il Tribunale di Bari
Commento a sentenza Cass. Pen. n. 48703/2016

*La foto in copertina è un fotogramma tratto da Il ladro di bambini (G. Amelio, 1992)

 

«Vanno punite con severità le maestre accusate di sculacciate ai propri alunni: si tratta di condotte che “travalicano i limiti dell'uso dei mezzi di correzione” e che possono configurare il reato di maltrattamenti, per cui può anche essere prevista una misura cautelare».

Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale del Riesame di Bologna aveva escluso gli arresti domiciliari per una maestra di una scuola d'infanzia, che, secondo l'accusa, aveva colpito ripetutamente un bimbo di tre anni «con forti sculaccioni».

L’inquadramento giuridico

Come stabilito dall’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia): «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni».

Il caso

Nel caso de quo, il capo della Procura di Rimini ha presentato ricorso alla Corte di legittimità contro un’ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che non aveva accolto la richiesta di arresti domiciliari nei confronti di una maestra di scuola materna, accusata di aver ripetutamente sculacciato un bambino di solo tre anni.

La Cassazione ha accolto il ricorso, in quanto ha sottolineato che «in tema di rapporti tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, deve escludersi che l'intento educativo e correttivo dell'agente costituisca un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione» contenuta nell'articolo 571 del codice penale, ossia l'abuso dei mezzi di correzione. Infatti, «l'esercizio del potere di correzione al di fuori dei casi consentiti o con mezzi di per sé illeciti o contrari allo scopo, deve ritenersi escluso dalla predetta ipotesi di abuso e va inquadrato nell'ambito di diverse fattispecie incriminatrici».

Si tratta di un grande passo in avanti. Non si dimentichi che fino a qualche anno fa prevaleva l’orientamento secondo il quale erano ritenuti leciti fatti violenti commessi a scopo educativo, poiché si riteneva accettabile una cosiddetta vis modica (una violenza moderata), che legittimava l’uso delle maniere forti con i figli. L’intento educativo dell’agente assumeva, pertanto, un valore assoluto, in assenza del quale tali metodi non sarebbero stati considerati legittimi ed anzi avrebbero configurato diverse fattispecie di reato.

Oggi, invece, si ritiene ammessibile solo una vis modicissima, per cui «non possono ritenersi preclusi quegli atti di minima violenza fisica o morale, che risultano necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente», integrando invece «la fattispecie dell’art. 571 c.p., non trasmodando in quello più grave dell’art. 572 c.p., l’uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che sconfina nell’abuso, sia in ragione dell’arbitrarietà o intempestività della sua applicazione, sia in ragione dell’eccesso nella misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza».

Per avere un quadro più chiaro della questione in oggetto è opportuno tracciare una linea di distinzione tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina di cui all’art. 571 c.p. e il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p.

In riferimento al primo, la giurisprudenza ha compiuto un grande lavoro interpretativo fissando due punti essenziali: il primo è che il termine «correzione» deve essere considerato come sinonimo di educazione, il secondo è che, in ogni caso, non può ritenersi lecito l’uso della violenza finalizzato a scopi educativi. Dunque, il reato di abuso dei mezzi di correzione riguarda un comportamento, singolo, di per sé lecito ma reso illecito dall’eccesso.

Il reato di maltrattamenti in famiglia, invece, si configura quando si instaura un sistema di vita che provoca sofferenze e vessazioni, morali o fisiche, anche nei casi in cui si riferisca a un periodo di tempo circoscritto. Dunque, quando il mezzo usato per infliggere una punizione o per reagire ad una disobbedienza è di per sé illecito e non è isolato, si configura il reato più grave di cui all’art. 572 c.p.

Alla luce di quanto detto, sembrerebbe che il criterio distintivo tra i due reati sia l’abitualità della condotta. In realtà è necessario procedere anche ad una valutazione caso per caso dei comportamenti ritenuti leciti o meno dalla pubblica coscienza.

Unica certezza della disciplina è che l’animus corrigendi non può portare ad una derubricazione di gravi fatti di violenza.

Secondo il prevalente e senz’altro condivisibile orientamento di dottrina e giurisprudenza, è l’abuso e non lo scopo che anima l’agente, il momento essenziale e caratteristico del fatto di reato. Pertanto, ai fini della distinzione tra il reato ex art. 571 c.p. e il reato ex art. art 572 c.p. non rileva la finalità avuta di mira dal reo, sicché non importa se questi abbia agito per scopi ritenuti educativi. Quel che rileva è unicamente la natura oggettiva della condotta, sicché non è configurabile il meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione quando i mezzi adoperati siano oggettivamente non compatibili con l’attività educativa, come nel caso di percosse e maltrattamenti fisici e psicologici.

Diversamente, una valorizzazione del dato intenzionale mal si concilierebbe con i principi espressi dalla Corte costituzionale e dalle fonti internazionali in tema di diritti inviolabili dell’uomo, il cui nucleo essenziale è rappresentato dal rispetto della dignità e dell’integrità della persona. Senza contare che il riconoscimento del minore, sia sul piano nazionale che internazionale, quale soggetto di diritti la cui personalità impone un’effettiva tutela, difficilmente risulta compatibile con il riconoscimento di uno ius corrigendi dai contenuti afflittivi.

In conclusione, l'eccesso dei mezzi di correzione violenti concretizza il reato di maltrattamenti e non quello di abuso dei mezzi di correzione, poiché l'intenzione soggettiva non è idonea a far rientrare nella fattispecie meno grave una condotta oggettiva di abituali maltrattamenti, consistenti in rimproveri anche per futili motivi, offese e minacce, violenze fisiche.

Ebbene, nel caso in esame, risultando quanto mai evidente, in particolar modo dalle intercettazioni audio-video, la volontà dell’insegnante di porre in essere le condotte violente contestatele, la Cassazione ha accolto il ricorso del Pm affermando la gravità indiziaria del reato di maltrattamenti, e ha rinviato al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame.

06/02/2017
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