Magistratura democratica
Magistratura e società

Il Comitato nazionale di bioetica e le c.d. "cure compassionevoli"

di Rita Sanlorenzo
sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione
Diritto alla salute, libertà di cure e trattamenti non convalidati: alla ricerca di regole condivise
Il Comitato nazionale di bioetica e le c.d. "cure compassionevoli"

Questione Giustizia pubblica il documento approvato a maggioranza, il 27 febbraio 2015, dal Comitato Nazionale di Bioetica, con cui si mira a fornire linee predefinite per l’utilizzo di trattamenti medici non convalidati, ossia la cui sperimentazione non è ancora stata portata a completamento.

Sin dalle premesse, si evoca esplicitamente la premessa storica di questo intervento, rappresentata dal vertiginoso diffondersi dei casi portati al clamore delle cronache, e all’attenzione dei giudici, intorno al ben noto “caso Stamina”: tanto più sensazionale, e inedito, in quanto alla penosità delle condizioni dei malati si contrapponeva l’adozione di trattamenti la cui base scientifica era sostanzialmente ignota, a cui poi ha fatto seguito la diseguale giurisprudenza dei giudici interpellati sul punto, e l’adozione di legislazione estemporanea al fine di dare ingresso alla sperimentazione.

Il pronunciamento del CNB sull’accesso alle “cure compassionevoli” (rispetto alle quali innanzitutto si auspica, condivisibilmente, l’adozione di una nuova denominazione che si allontani dal riferimento al sentimento che ispira la condizione dei malati a cui esse sono destinate, ma che piuttosto sposti l’attenzione sul dato dell’assenza di certezza scientifica sulla loro efficacia) giunge a fornire un “decalogo” in merito alla definizione delle condizioni alle quali vi si può accedere.

Le conclusioni sono però l’esito dell’analisi del problema dalla parte dei soggetti che vi sono implicati, e che rispetto ad esso nutrono aspettative, doveri, responsabilità diverse e a volte, confliggenti: il malato, il medico, le istituzioni.

Il conflitto tra le diverse posizioni, si sa, è stato spesso trasferito sulle scrivanie degli organi giurisdizionali, chiamati a compiere tra le polemiche e le strumentalizzazioni quella “supplenza” alle omissioni degli organi istituzionali preposti a fornire, su una materia così sensibile, regole chiare, certe, capaci di contemperare i diversi interessi coinvolti.

Ma anche in questa vicenda, più che la presenza di regole rigide capaci di risolvere preventivamente una indeterminata casistica, quel che serve è la definizione di concetti di fondo, e l’indicazione di principi generali che aiutino nel duro compito di individuare limiti ad una libertà, quella di cura, che – come i casi più recenti insegnano – in nome della speculazione finisce per avere  ben poco a che fare con la realizzazione del diritto alla salute. 

29/04/2015
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