Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Il rapporto fra nonni e minore e la sua tutela giurisdizionale

di Federico Lume
Giudice del Tribunale di Napoli
Le sentenze della Corte di cassazione 19.1.2015 n. 752 e della CEDU 20.1.2015, Manuello e Nevi c. Italia, sono l'occasione per fare il punto sulle controversie afferenti ai rapporti fra nonni e nipoti minorenni, nei casi di crisi familiare
Il rapporto fra nonni e minore e la sua tutela giurisdizionale

1.

Il ruolo dei nonni nella vita dei nipoti, oltre che appartenere alla storia individuale di ognuno, è oggetto di ampia letteratura, di studi psicologici e sociologici ed anche di recente notevole attenzione del mondo giuridico, come testimoniano le due decisioni in commento.

L’esame delle medesime richiede una breve ricostruzione di alcuni recenti passaggi normativi e dei connessi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali.

Due sono i temi che tradizionalmente vengono in rilievo a proposito del ruolo degli ascendenti:

l’attribuzione diretta di rilevanza giuridica alla relazione affettiva tra nonni e nipoti (connessa alla difficoltà di individuare un soggetto passivo dell’eventuale diritto riconosciuto ai primi)

l’individuazione degli strumenti e delle sedi processuali entro cui far valere tale situazione giuridica (ivi compresa la questione dell’ammissibilità dell’intervento in sede di giudizi di separazione e divorzio).

Il quadro normativo aveva dato luogo a notevoli incertezze ed era già in qualche modo mutato con la legge 54/2006, sull’affidamento condiviso, che, nella novella dell’art. 155 c.c., aveva inserito al comma 1, il diritto dei minori a “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”; tale norma era peraltro applicabile, in forza dell’art. 4 della legge medesima, a tutti i giudizi relativi alla crisi familiare, e quindi anche al divorzio, alla crisi della famiglia di fatto e all’annullamento del matrimonio.

Nella vigenza della nuova normativa, la dottrina prevalente aveva continuato a ritenere che essa non fosse idonea a riconoscere un vero e proprio diritto in capo agli ascendenti perché continuava a regolare la questione esclusivamente dal punto di vista della posizione del minore, riconoscendo cioè solo a questi un diritto al rapporto con i nonni e non viceversa.

Qualche maggiore apertura, anche se timida, si era avuta nella giurisprudenza di merito (alcune pronunce avevano riconosciuto un interesse degli ascendenti idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio in sostegno dei genitori: Trib. Firenze, 12 aprile 2006; Trib. Pisa, 11 luglio 2007) ma la giurisprudenza di legittimità aveva, invece, tenuto fermo il proprio precedente orientamento, negando agli ascendenti, e ai parenti tutti, ogni legittimazione ad intervenire nei giudizi relativi alla crisi familiare (Cass. 22081/2009, Cass. 28902/2011).

Il quadro è stato però significativamente innovato dalla riforma della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013).

Ed infatti l’art. 315 bis c.c., introdotto dall’art. 1 comma 8 della l. 219/2012, prevede tra l’altro che “Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”: in forza della sua nuova sistemazione, tale disposizione oggi assume valore di regola generale nella vita familiare; in primo luogo essa infatti è destinata a regolarne non solo la sua fase patologica, cioè la rottura dell’unione tra i genitori (in precedenza ciò era la conseguenza della sua originaria sistemazione all’interno del testo dell’art. 155 c.c., norma che regolava la crisi della coppia), ma anche la fisiologia del rapporto; in secondo luogo essa vale in qualunque rapporto genitoriale, essendo oggi tale disposizione la regola generale valida per ogni figlio a prescindere dall’esistenza del vincolo matrimoniale dei genitori.

Ancora, l’art. 317 bis c.c. come sostituito dall’art. 42 d.lgs. 154/2013, in esecuzione della delega prevista dall’art. 2 della l. 219/2012, è stato espressamente dedicato ai “Rapporti con gli ascendenti”; esso dispone che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma”.

Infine l’art. 38 disp. att. (come riformulato dall’art. 3 comma 1 l. 219/2012 e integrato successivamente dall’art. 96 comma 1 d.lgs. 154/2013) prevede che siano di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dall’art. 317 bis.

Molti dei primi commentatori del nuovo assetto normativo hanno ritenuto che il legislatore delegato abbia espressamente riconosciuto un vero e proprio diritto in capo ai nonni, diritto che rappresenta il simmetrico contraltare di quello già riconosciuto ai nipoti di poter continuare a frequentare i primi; si tratta di un diritto soggettivo perfetto avente ad oggetto il mantenimento di “rapporti significativi con i nipoti minorenni”.

La sistemazione della norma nell’ambito delle disposizioni in tema di filiazione in generale determina peraltro che tale diritto sorga al tempo della nascita del nipote e che la sua esistenza e tutela prescindano del tutto dalla presenza di una crisi tra i suoi genitori; pertanto si tratta del diritto a partecipare alla vita del nipote in modo stabile sin dalla sua nascita.

Il fatto che tale diritto si possa far valere al di fuori della crisi del rapporto genitoriale ha determinato il legislatore a prevedere una sede processuale ad esso specificamente dedicata e senza che vi sia il presupposto di un contesto di crisi tra i genitori, anche se ovviamente l’attivazione del procedimento sembra richiedere pur sempre una mancata collaborazione di uno o entrambi di essi, che non consentano cioè una regolare frequentazione del minore con i nonni.

Altra dottrina aveva, prima ancora dell’esercizio del potere delegato, espresso dubbi che dall’uso del termine “diritto” potesse ricavarsi effettivamente l’esistenza di un’autonoma situazione giuridica soggettiva in capo ai nonni, protetta dall’ordinamento, in quanto l’unico diritto esistente è quello dei nipoti, cui fa da contraltare solo un “dovere” dei nonni.

La scelta di attribuire la competenza al Tribunale minorile è nata, oltre che probabilmente per una sorta di riequilibrio dopo l’attribuzione al Tribunale ordinario delle nuove competenze, dalla considerazione che la questione afferisce alla responsabilità genitoriale, venendo in rilievo un comportamento potenzialmente pregiudizievole per il minore ma senza tener conto che la medesima questione potrebbero ben essere ricondotta a mere controversie sull’affidamento, da sempre rientranti nella competenza del Tribunale ordinario.

I primi commentatori hanno anche segnalato da subito un possibile profilo di illegittimità costituzionale della disposizione attributiva della competenza al Tribunale per i minorenni, in quanto la legge delega non conteneva alcuna indicazione in tal senso e la regola generale, oggi contenuta dallo stesso articolo 38 cit. comma 2, è che sono di competenza del Tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non sia espressamente stabilita la competenza di altra autorità giudiziaria; la previsione suddetta non era quindi neanche determinata dalla necessità di sopperire a lacune normative, perché in assenza sarebbe valsa la regola generale della competenza del Tribunale ordinario.

Sulla scorta di tali considerazioni è stata recentemente sollevata questione di legittimità costituzionale da parte del Tribunale per i minorenni di Bologna (Trib. Min. Bologna 2-5 maggio 2014) che ha ritenuto non manifestamente infondata la questione relativamente alla violazione degli artt. 76, 111 e 3 Cost., per eccesso di delega; nell’ordinanza il Tribunale minorile ha segnalato peraltro come sia del tutto plausibile la riconduzione di tali controversie alle scelte relative all’affidamento del minore, rimesse tradizionalmente, ex art. 155 c.c., al tribunale ordinario.

In tale quadro si inseriscono le decisioni in commento, singolarmente emesse a distanza di un solo giorno l’una dall’altra e che peraltro appaiono in contrasto tra loro.

2.

La sentenza Cass. 19.1.2015 n. 752 riguarda il caso di una minore, C., che ha perso la madre; la nonna materna agisce in giudizio davanti al Tribunale per i minorenni per vedere riconosciuto il suo diritto di visita, osteggiato dal padre; il Tribunale per i minorenni, sentita la bambina, respinge la domanda e la decisione è confermata dalla Corte di Appello.

In particolare quest’ultima motiva evidenziando le dichiarazioni rese dalla minore davanti al T.p.M. ove ella aveva detto di non voler vedere la nonna perché quando la madre stava male lei non voleva darle le medicine; anche davanti ai S.S. emergeva come la minore avesse ribadito la medesima volontà già espressa in sede giudiziale, riferendo di provare dolore al solo pensiero di sentire la nonna anche telefonicamente ("mi ricorda cose troppo brutte, soprattutto le grandi litigate con papà quando mamma stava male").

In ordine alla lamentata violazione del diritto della reclamante a mantenere rapporti significativi con la nipote (ribadito da ultimo con la novella di cui alla legge n. 219/2012) la Corte di Appello richiama l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui le norme sul diritto dei minori di conservare "rapporti significativi con gli ascendenti” non attribuiscono a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introducono un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. In altri termini era la prospettiva del minore, e non quella dell'ascendente, a dovere essere apprezzata e tutelata, in conformità ai principi generali vigenti in materia di provvedimenti relativi ai minori.

Con il ricorso per cassazione la nonna lamenta, per quanto qui rileva, in primo luogo la violazione dell’art. 155 sexies c.c. relativamente alla capacità di discernimento della minore; in secondo luogo la violazione della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996, ratificata in Italia con la l. 20.3.2007 n. 777, in punto di preventiva informazione del minore sottoposto ad ascolto e delle conseguenze sulla decisione; in terzo luogo la violazione dell’art. 2 della legge 219/2012 in punto di legittimazione a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti.

La Corte respinge tutte le censure.

In merito al primo punto (che peraltro, appare anche forse il più significativo per diversi aspetti), la nonna lamenta che la minore sia stata sentita quando aveva meno di dodici anni senza una preventiva indagine sulla sua effettiva capacità di discernimento; occorre infatti ricordare che l’ascolto del minore è obbligatorio se ultradodicenne, facoltativo se infradodicenne ma subordinato in questo caso alla sua capacità di discernimento (nozione che peraltro non è definita da alcuna norma positiva).

La S.C. esclude vizi della decisione impugnata evidenziando che l’audizione del minore infradodicenne presuppone (anche) che lo stesso sia capace di discernimento in relazione alla sua età ed al grado di maturità. Il riscontro di tale capacità è devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice e non necessita di specifico accertamento positivo d'indole tecnica specialistica, anticipato rispetto al tempo dell'audizione. Tale capacità, peraltro, non può essere esclusa con mero riferimento al dato anagrafico del minore, se esso non sia di per sé solo univocamente indicativo in tale senso, ed invece può proprio presumersi in genere ricorrente, anche considerati temi e funzione dell'audizione, quando si tratti di minori per età soggetti ad obblighi scolastici e, quindi, normalmente in grado di comprendere l'oggetto del loro ascolto e di esprimersi consapevolmente, come d'altra parte nella specie anche confermato dal tenore delle trascritte dichiarazioni rese dalla bambina d'età scolare, sia in sede giudiziale che nel corso della successiva indagine affidata dai giudici del reclamo ai servizi sociali.

In merito alla doglianza specificamente intesa a far valere il diritto di visita dei nonni, la S.C. conferma quanto già espresso dalla Corte di Appello, che non aveva negato l’astratta legittimazione ad agire della nonna ma aveva “irreprensibilmente valorizzato l'interesse preminente della minore in riferimento alla situazione attuale, destinata ad evolversi nel tempo, con auspicabili diversi e positivi esiti”.

La Corte nell’affermare tali principi non prende espressa posizione in merito alle modifiche normative entrate in vigore medio tempore (in particolare l’esercizio della delega conferita dalla l. 219/2012); anche se afferma la (astratta) legittimazione della nonna, nel merito della sussistenza di un suo diritto, incondizionato ed assoluto, sembra escluderlo affermando che tale diritto è solo strumentale alla realizzazione del sereno sviluppo del minore e di conseguenza obbligherebbe il giudice, di volta in volta, ad effettuare ulteriori indagini e valutazioni per la scelta della ripartizione delle visite dei nonni ai minori.

In altri termini conferma un orientamento inteso a riconoscere rilevanza all’interesse dei nonni solo in quanto funzionale alla serena crescita del minore e quindi al paradigma fondamentale dell’interesse del minore medesimo.

3.

Ben diverso (e per certi versi anche più drammatico) il caso affrontato da CEDU 20.1.2015, Manuello e Nevi c. Italia; e diversa è anche la soluzione.

La vicenda è lunga e complessa (e i tempi della stessa sono di per sé significativi e assumono specifica rilevanza ai fini della decisione della Corte Europea).

Un uomo e una donna si sposano nel 1996 e nel 1997 nasce una figlia; all’inizio vivono in una casa appartenente ai nonni paterni, sita vicino al domicilio di questi ultimi; anche dopo il trasloco in un altro appartamento, la minore continua a frequentare regolarmente i nonni nella cui casa conserva una camera e i suoi giochi.

Nel 2002 la moglie chiede la separazione con addebito al marito; il quale viene anche subito dopo denunciato dalla scuola materna frequentata dalla bambina, per sospette molestie sessuali. Contemporaneamente, la moglie chiede la decadenza dalla potestà al Tribunale per i minorenni.

Da questo momento in poi sostanzialmente i nonni paterni non vedono più la nipote. Il padre, nel 2006, viene assolto dall’accusa penale perché il fatto non sussiste. Nel frattempo, i nonni paterni ricorrono al Tribunale per i minorenni chiedendo di vedere la nipote. Per due anni i contatti tra la bambina e i nonni avvengono solo tramite i servizi sociali con telefonate e lettere, in seguito i nonni chiedono di poterla incontrare, dichiarandosi disponibili a frequentare corsi appositi per prepararsi all’evento. A febbraio 2006 il Tribunale autorizza gli incontri ogni quindici giorni alla presenza dei servizi sociali incaricando i servizi stessi e la psicologa di relazionare entro giugno 2006. Nel giugno 2006, la psicologa che segue la bambina per conto del Tribunale chiede al giudice di sospendere la decisione sugli incontri con i nonni, motivando sulla circostanza che la minore avrebbe mostrato un senso di paura e di angoscia nei confronti del padre e poiché la figura dei nonni era ancora associata a quella del padre, aveva espresso il proprio rifiuto di incontrarli; segnala anche che i nonni avevano mostrato difficoltà ad avere una posizione autonoma rispetto al figlio e a comprendere le ragioni del disagio della nipote. Analoghe richieste formulano i servizi sociali.

Nel 2007 il Tribunale per i minorenni di Torino dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di decadenza del padre dalla potestà genitoriale sulla figlia minore proposta dalla madre ex art. 330 c.c., ma dispone la sospensione dei rapporti della minore con i nonni paterni.

Contro il provvedimento, questi ultimi propongono reclamo sostenendo che il Tribunale aveva omesso di valutare che nel maggio 2006 il padre era stato assolto dalle accuse di abuso sessuale e contestano che la bambina abbia manifestato un’effettiva volontà di non incontrarli. Con decreto del 29 aprile 2008, la Corte di Appello di Torino respinge il reclamo, in quanto l’assoluzione del padre non cambia la valutazione dei traumi subiti dalla minore in relazione alla figura paterna e di riflesso anche nei confronti dei nonni, la cui figura la bambina non riesce a scindere da quella del padre. I nonni ricorrono, infine, in Cassazione che con decisione del 17.6.2009 dichiara inammissibile la domanda.

A questo punto i nonni paterni non si rassegnano e adiscono la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo denunciando la violazione dell’art. 8 CEDU e del diritto da esso previsto al rispetto della vita familiare sia per l’eccessiva durata del processo davanti al tribunale minorile sia per il mancato intervento delle autorità italiane contro la condotta ostativa dei servizi sociali che non avrebbero messo in esecuzione la decisione del Tribunale che autorizzava gli incontri; lamentano inoltre la violazione dell’art.6 Cedu circa la decisione de Tribunale di sospendere gli incontri.

La Corte prende in esame unicamente le dedotte violazioni dell’art. 8 CEDU il quale, rubricato “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, prevede che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

La Corte accoglie il ricorso argomentando attraverso vari passaggi. Premette (richiamando una propria consolidata giurisprudenza) che l’art. 8 non si limita a prevenire ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici nella vita familiare ma impone agli stessi di intraprendere azioni positive e che garantiscano il rispetto effettivo della vita familiare nonchè di predisporre strumenti giuridici volti a garantire l’effettività dei diritti degli interessati e in particolare il rapporto con i minori, anche nella crisi della coppia.

La Corte richiama poi alcune decisioni riguardanti la tutela del legame padre-figli e cita il caso Lombardo c. Italia del 29.1.2013, quando lo stato italiano fu condannato perché le autorità giurisdizionali non avevano effettivamente garantito il diritto paterno di vedere la figlia e di coltivare con lei un rapporto equilibrato nonostante l’elevata conflittualità con l’altro genitore, lasciando ampio spazio ai servizi sociali che nel caso di specie non avevano gestito al meglio la situazione, lasciando trascorrere molto tempo e compromettendo definitivamente la possibilità di recuperare la relazione parentale; la Corte rammenta ancora che le misure volte a spezzare il legame tra un bambino e la sua famiglia possono essere applicate solo in casi assolutamente eccezionali (cfr. Zhou c. Italia 21 gennaio 2014 e Clemeno e altri c. Italia 21 ottobre 2008).

Ciò premesso, la Corte specifica (ed è qui il punto centrale della decisione, molto enfatizzato anche dai primissimi commenti) che tali principi valgono non solo nel rapporto tra genitori e figli ma anche nel rapporto tra nonni e nipoti poiché anche queste relazioni rientrano nei legami familiari protetti dall’art. 8 CEDU (richiamando anche sul punto propri precedenti: Kruškić c. Croazia 25 novembre 2014 e Nistor c. Romania 2 novembre 2010).

Ciò premesso la Corte rileva che l’impossibilità di vedere i nipoti da parte dei nonni è dipesa, da un lato, da mancanza di diligenza delle autorità competenti e, in secondo luogo, dalla decisione delle stesse di sospendere gli incontri.

Sotto il primo profilo evidenzia l’eccessiva lungaggine dell’attesa di una decisione e il fatto che dal 2005 al 2007 i servizi sociali non abbiano dato esecuzione alla decisione del tribunale favorevole alla ripresa degli incontri. Sotto il secondo profilo, la sospensione degli incontri, la Corte evidenzia che nell’adottare questa decisione, astrattamente legittima al fine di tutelare il minore soprattutto in caso di violenze sessuali, gli organi interni non hanno tenuto adeguatamente conto del fatto che il padre era stato assolto in sede penale.

Nel caso di specie – si legge in sentenza - i ricorrenti non hanno potuto vedere la nipote per dodici anni, e hanno costantemente cercato un riavvicinamento con la bambina, attenendosi alle prescrizioni dei servizi sociali e degli psicologi. E’ chiaro che non è stato sufficiente mantenere una qualche forma di contatto tra nonni e nipote e il ritardo nel riavvicinamento ha avuto una conseguenza molto grave: la rottura totale del loro rapporto.

Occorre rammentare che nella giurisprudenza della CEDU in suddetta materia assume notevole rilievo il “fattore tempo”, in quanto il figlio minore è persona in età evolutiva: da una parte, la prognosi sul suo sviluppo psico-fisico deve essere, quindi, operata in una prospettiva di maturazione complessiva nel lungo periodo, essendo di per sé una valutazione a breve termine contraria al di lui interesse; dall'altra, l'inutile decorso del tempo senza che il minore possa ricongiungersi ai propri genitori — se adeguati e idonei — da addebitarsi alla lunghezza processuale o all'inadeguatezza delle misure attuate, è di per sé contrario all'interesse del minore perché intrinsecamente inconciliabile con le sue tappe evolutive e, quindi, dannoso.

Per questo motivo, la Corte ritiene che le autorità nazionali non abbiano compiuto sforzi adeguati e sufficienti per preservare il rapporto di parentela tra i ricorrenti e la loro nipote, ignorando il loro diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. La conclusione è la condanna dell’Italia a pagare 16.000 euro a titolo di danno morale e 5.000 per spese legali e di giustizia.

La decisione è quindi indubbiamente significativa per l’aspetto in cui sembra parificare la relazione tra genitori e figli a quella tra nonni e nipoti e dare una valenza assoluta al diritto degli ascendenti senza che compaiano significativi riferimenti all’interesse del minore proprio del caso concreto.

 

17/02/2015
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