Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Intercettazioni, le linee guida del CSM

La delibera approvata dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta plenaria del 29 luglio

Pubblichiamo la delibera approvata dal CSM - nella seduta plenaria del 29 luglio - in materia di intercettazioni di conversazioni.

"La Settima Commissione del CSM - si legge nella delibera -, a seguito di un monitoraggio sul tema, ha rilevato come siano state assunte direttive o circolari specifiche dalle Procure di Roma, Napoli, Torino, nonché da quelle di Firenze, Bari, Macerata, Foggia, Nuoro, Caltanissetta, Campobasso, Siracusa, Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme, Arezzo, Grosseto, Livorno, Sulmona e Lecce".

"In molte altre Procure - continua la delibera - si tratta del tema delle intercettazioni nei provvedimenti organizzativi generali ovvero in ordini di servizio o singole disposizioni, anche in merito alle spese conseguenti all’attività di intercettazione ovvero alle misure di custodia del materiale tratto da intercettazione. Il monitoraggio dimostra, quindi, l’esistenza di una peculiare, meritevole e crescente attenzione da parte dei Procuratori della Repubblica in ordine al tema del trattamento dei dati tratti da intercettazioni, tesa ad evitare l’ingiustificata diffusione di conversazioni non funzionali ai provvedimenti giudiziari e a valorizzare in tale direzione, nell’ambito della 2 autonomia interpretativa, il sistema normativo vigente, alla luce dei canoni costituzionali in gioco".

29/07/2016
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Un tutore della verità per il CSM?

Riflessioni su fake news e libertà di informazione

18/09/2023
E' esigibile un onere di cautela verbale dei magistrati nelle comunicazioni private? Una triste lezione consiliare

Malgrado i ripetuti interventi chiarificatori della Corte Costituzionale circa la riconducibilità del diritto alla libera manifestazione del pensiero e, soprattutto, della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, rispettivamente tutelati dagli articoli 21 e 15 della Costituzione, alla categoria dei diritti inviolabili previsti dall'art.2 della stessa, appaiono sempre più frequenti ed invasivi i casi in cui il vaglio del tenore letterale e logico degli scambi comunicativi privati, comunque acquisiti in sede penale,  diviene parametro di determinante giudizio nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi all'assegnazione o alla conferma di delicate funzioni giurisdizionali. Questa circostanza, oltre a far emergere il problema generale dei limiti della trasmigrazione in ambito amministrativo di materiale proveniente da indagini penali, sembra incoraggiare un atteggiamento di prudente circospezione in ogni comunicazione privata non costituente reato che dovrebbe per definizione costituzionale rimanere libera sia nell'espressione sia nell'utilizzazione in contesti diversi. Resta da vedere se un simile atteggiamento di cautela giovi alla piena esplicazione di libertà fondamentali e se un eventuale difetto  di prudenziale avvedutezza possa legittimare l'autorità amministrativa ad invadere con finalità critiche un'area che andrebbe preservata da contaminazioni esterne.

24/07/2023
I voti (sostanzialmente) politici del Consiglio Superiore della Magistratura

Le deliberazioni del Csm, pur formalmente connotate da un alto grado di discrezionalità di natura tecnica, costituiscono espressione di attività di alta amministrazione e, come tali, ospitano in grado elevato valutazioni in senso ampio politiche. Ad esse concorrono tutti i Consiglieri. Sebbene nessuna norma lo precluda, di norma e programmaticamente il Vice Presidente non prende parte alle votazioni in materie rientranti nella amministrazione corrente. Proprio per il carattere consolidato di questa prassi, che costituisce una sorta di autolimitazione, in genere preannunciata dallo stesso Vicepresidente all'inizio della carica, e per gli importanti riflessi che ne derivano sul piano dell'assetto consiliare è utile la ricerca delle rigorose e previamente conoscibili ragioni e delle condizioni che concorrono a determinarla e, soprattutto, di quelle che ne possano consentire o suggerire una deroga.

10/07/2023
Documento 1/2022 dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia in tema di libertà d'informazione
a cura di Redazione

Insieme all'articolo di Riccardo Sorrentino, pubblichiamo il documento 1/2022 dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia in tema di libertà d'informazione

28/02/2023
Trojan horse: spiragli di retromarcia legislativa

Sulle riviste giuridiche, sui quotidiani, sulle mailing list dei magistrati è in corso un argomentato confronto sulle modalità e sui limiti di utilizzo del Trojan Horse come strumento di “intercettazione itinerante”, operante in una pluralità di luoghi di privata dimora indeterminabili a priori. Dibattito - è bene sottolinearlo - in larga misura diverso da quello in corso a livello politico che appare dominato, o meglio inquinato, dalle continue e confuse dichiarazioni del Ministro della Giustizia che, da un lato, sembra voler escludere tout court le intercettazioni dalle indagini per reati diversi da quelli di mafia e terrorismo e, dall’altro, manifesta una inquietante propensione verso le c.d. intercettazioni preventive. Nel confronto tecnico sul captatore informatico , che vogliamo aperto a tutti i differenti punti di vista, interviene il professor Luca Marafioti con un articolo che ripercorre attentamente la vicenda giurisprudenziale e normativa del Trojan, analizza le debolezze della sua attuale disciplina e auspica la formulazione di un nuovo apparato normativo dagli orizzonti più vasti, in grado di disciplinare i diversi versanti della materia e cioè sia l’uso del malware quale “microspia” 2.0., sia le altre forme di sorveglianza e controllo occulti esperibili attraverso virus.

24/01/2023
Trojan Horse: tornare alla riforma Orlando? Il difficile equilibrio nell’impiego del captatore informatico

Un disegno di legge del Senatore Zanettin - che propone di escludere l’impiego del captatore informatico nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione – sta suscitando discussioni e polemiche. Nel dibattito politico e giornalistico sulla giustizia penale - ormai dominato da un meccanico susseguirsi di azioni e reazioni che spesso prescindono dal merito delle questioni sul tappeto per privilegiare ragioni di schieramento – sono scattati riflessi condizionati pregiudizialmente “oppositivi” o giudizi sommari che non esitano a qualificare le intercettazioni (tutte le intercettazioni, con qualunque mezzo effettuate e per qualunque reato adottate) come uno strumento di oppressione. Così la proposta è stata immediatamente “bollata” dagli uni come espressione di volontà di disarmo nel contrasto alla corruzione e come un favore alle organizzazioni criminali (le cui attività delinquenziali non sono peraltro escluse dalla sfera di utilizzo del Trojan) ed “esaltata” dagli altri come uno strumento di liberazione dallo strapotere di pubblici ministeri e giudici che se ne servirebbero “normalmente” per prave finalità di potere, di pressione, di intimidazione e di controllo dei cittadini. Per sottrarsi a queste grottesche semplificazioni polemiche - che sembrano divenute la cifra obbligata del confronto pubblico sulla giustizia- vale la pena di ripercorrere le fasi della vicenda istituzionale del Trojan per trarne indicazioni utili a delimitare correttamente la “desiderabile” sfera di applicazione di questo mezzo di ricerca della prova, tanto efficace quanto insidioso. Non dimenticando che l’estensione dell’utilizzo del Trojan Horse ai procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione - e dunque al di là dell’originario confine dei reati di criminalità organizzata fissato dalla elaborazione giurisprudenziale e dalla riforma Orlando - è stata realizzata da una legge, la c.d. Spazzacorrotti, che costituisce uno dei frutti più discutibili della stagione del governo dei due populismi di Cinque Stelle e della Lega. 

28/12/2022