Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

L'autoriciclaggio secondo le Sezioni Unite

di Matilde Brancaccio
Magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 25191 udienza del 27 febbraio 2014 – depositata il 13 giugno 2014, le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso la possibilità che all’associato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. possano contestarsi anche i reati di riciclaggio o reimpiego dei proventi illeciti dello stesso delitto associativo
L'autoriciclaggio secondo le Sezioni Unite

Autoriclaggio: la Cassazione esclude la possibilità che all’associato del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. possano contestarsi anche i reati di riciclaggio o reimpiego dei proventi illeciti dello stesso delitto associativo.

Le Sezioni unite intervengono con un pronuncia che punta a risolvere il conflitto insorto nella giurisprudenza di legittimità sulle interferenze tra vicende associative mafiose e condotte criminali che assicurino all’associazione stessa i proventi delle proprie attività illecite.

La vicenda specifica sottoposta alle Sezioni Unite.

Nel caso sottoposto al massimo collegio della Corte di cassazione, la condotta contestata a soggetto partecipe dell’associazione camorristica denominata “clan dei casalesi”, nell’ambito di un procedimento cautelare con il quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere, veniva ricollegata alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 648 ter c.p. e ritenuta configurabile a suo carico in concorso con lo stesso delitto di associazione i cui proventi illeciti si erano reimpiegati, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, il cui provvedimento era stato oggetto di ricorso in sede di legittimità. L’affermazione di compatibilità veniva fondata dal giudice di merito sulla base della considerazione che l’autore della condotta di reimpiego dei proventi dell’associazione camorristica risultava sì partecipe anche dello stesso reato associativo presupposto, ma con un ruolo di mero esecutore di direttive altrui e non con quello di capo, promotore, organizzatore o reggente del sodalizio camorristico.

La difesa del ricorrente formulava nel ricorso per cassazione, tra l’altro, censure su tali specifici punti premettendo che il fatto associativo e quello di reimpiego, contestati in due diversi procedimenti,  risultavano sostanzialmente identici nella loro materialità. Si denunciava come dalla lettera dell’art.648 ter cod. pen. si evincerebbe che l’ordinamento escluda la sussistenza di ipotesi di autoriciclaggio, mediante la previsione positiva di una clausola di riserva, sicchè non sarebbe configurabile il reato in esame quando la contestazione del reimpiego abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provento del delitto di associazione ex art. 416 bis cod. pen. ed essa sia riferita ad un soggetto che sia associato al medesimo gruppo camorristico, specificamente dedito a tali attività di reinvestimento dei proventi delittuosi. Non essendo prevista dall’ordinamento l’ipotesi di autoriciclaggio, non sarebbe, dunque, possibile ravvisare un concorso tra i delitti presupposti ed il successivo riciclaggio del provento degli stessi, per espressa previsione normativa. Nel ricorso si osservava ancora che le affermazioni contenute nei provvedimenti di merito succedutisi nei diversi passaggi cautelari (la richiesta del PM, l’ordinanza del GIP e quella del Riesame che a quest’ultima faceva rinvio) costituivano un’interpretazione normativa innovativa e contra legem, per la prospettata non applicabilità della clausola di sussidiarietà alla condotta di coloro i quali hanno una posizione non apicale all’interno dell’organizzazione ex art. 416 bis c.p., con ciò, di contro, ritenendone l’operatività solo per i capi, promotori ed organizzatori del beneficio di autoriciclaggio.

La questione controversa.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite con ordinanza n. 47221 del 1 ottobre 2013 (depositata il 28 novembre 2013), evidenziando l’esistenza di due  orientamenti interpretativi.

Secondo il primo indirizzo tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non esiste alcun rapporto di presupposizione e non opera la clausola di riserva (“fuori dei casi di concorso nel reato”) che qualifica la disposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall’attività associativa. Pertanto, il concorrente nel delitto associativo di stampo mafioso può essere chiamato a rispondere di quello di riciclaggio dei beni provenienti dall’attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti – fine, attuati in esecuzione del programma criminoso (Cass. sez. II, 14 febbraio 2003, n.10582, Bertolotti; Cass. sez. II, 23 settembre 2005, n. 40793, Carciati ed altri; Cass. sez. II, 8 novembre 2007, n. 44138, Rappa), sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando tra gli scopi dell’associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso. Rientrano in questo filone interpretativo: Cass. sez. I, 27 novembre 2008, n. 6930/2009, Ceccherini; Cass. sez. I, 27 novembre 2008, n. 1439/2009, Benedetti; Cass. sez. I, 27 maggio 2011, n. 40354, Calabrese e altro, e Cass. sez. II, 4 giugno 2013, n. 27292, Aquila e altro.

Tali principi, si afferma nell’ordinanza di rimessione riprendendo la giurisprudenza citata, conservano validità anche con riguardo all’art. 648 ter cod. pen., data la sostanziale identità del fatto.

Il secondo orientamento si fonda, invece, su un unico arresto giurisprudenziale (Cass. sez. VI, 24 maggio 2012,  n.25633, Schiavone: a questa sentenza si può aggiungere una ulteriore pronuncia sul punto: Cass., sez. V, 14 gennaio 2010, n. 17694, Errico e altro), che ha contrastato l’evidenziato indirizzo formatosi sulla specifica questione dedotta, ritenendo che, una volta che il delitto associativo di tipo mafioso si consideri per sé potenzialmente idoneo a costituire il reato presupposto dei delitti di riciclaggio e di illecito reimpiego, non sono ravvisabili ragioni ermeneutiche che consentano, già in linea di principio, di escludere anche per esso l’operatività della cosiddetta clausola di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato”.

 

La decisione delle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il quesito “se sia configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648 bis o 648 ter cod. pen. e quello di cui all’art. 416 bis cod. pen., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa”.                   

Prima di affrontare la questione principale e, come si vedrà, prima di soffermarsi anche su ulteriori connesse questioni, egualmente di estrema rilevanza, i giudici hanno compiuto un efficace excursus degli interventi legislativi che hanno introdotto nell’ordinamento penale i delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter così come oggi ne conosciamo la formulazione, sino ad arrivare alla legge 9 agosto 1993 n. 328 che ratificava e dava esecuzione alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di proventi del reato, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo l’8 novembre 1990,  per effetto della quale il testo dell’art. 648-bis cod. pen. subiva rilevanti modifiche: veniva eliminata la categoria “chiusa” dei reati-presupposto, estesa a tutti i delitti non colposi; la condotta materiale del reato veniva estesa non solo alla sostituzione dei beni, bensì anche al trasferimento dei proventi illeciti - evocativo di meccanismi traslativi di occultamento della genesi delle ricchezze - e al compimento di «altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione», comportamento che – afferma la Cassazione – è indicativo di uno scopo, più che di un evento, a differenza di quanto in precedenza previsto («ostacola l’identificazione»).

La Corte ricostruisce come, per tale via, il legislatore abbia assicurato la tutela penale a tutte e tre le fasi attraverso le quali si realizza il riciclaggio: a) il “collocamento” (placement), consistente nell’insieme delle operazioni intese a trasformare il denaro contante in moneta scritturale ovvero in saldi attivi presso intermediari finanziari; b) la stratificazione (layering), comprendente qualsiasi operazione che fornisce alla ricchezza proveniente da reato una copertura tale da renderne apparentemente legittima la provenienza; c) l’integrazione (integration), consistente nella reimmissione della ricchezza ripulita nel circuito economico legale. Giova ricordare che, con l’art. 24 della legge 19 marzo 1990, n. 55, era poi stato introdotto nel codice penale l’art. 648-ter («Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita»), che configurava come illecito penale l’impiego in attività economiche o finanziarie di quegli stessi proventi illeciti (denaro, beni e altre utilità) richiamati nella descrizione dell’oggetto materiale del delitto di riciclaggio, mentre la ratio della disposizione, individuata dalle Sezioni Unite, era proprio quella di non lasciare vuoti di tutela a valle dei delitti di riciclaggio e ricettazione e di sanzionare anche la fase terminale delle operazioni di recycling (il quarto stadio c.d. integration stage), ossia l’integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici attraverso l’immissione nelle strutture dell’economia legale dei capitali previamente ripuliti. La fattispecie, configurata in forma residuale rispetto ai delitti di ricettazione e riciclaggio (come si evince dalla doppia clausola di riserva posta nella parte iniziale della norma), viene ricostruita dalla pronuncia delle Sezioni unite come plurioffensiva  perchè, pur se collocata tra i delitti contro il patrimonio, appare maggiormente orientata alla tutela dalle aggressioni al mercato e all’ordine economico e ad evitare l’inquinamento delle operazioni economico–finanziarie (si cita quale termine precedente di tale orientamento Sez. 2, n. 4800 del 11/11/2009, Aschieri).

Ed ancora si afferma che la plurioffensività dei delitti disciplinati dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. costituisce uno dei profili che giustificano l’affermazione che il delitto di riciclaggio è speciale rispetto alla ricettazione (cfr., tra le molte sentenze richiamate dalle Sezioni unite, Sez. 2, n. 199707 del 19/02/2009, Abruzzese), ferma restando la loro reciproca distinzione anche per l’elemento materiale e per quello soggettivo (Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici; Sez. 2, n. 35828 del 09/05/2012, Acciaio; Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Di Capua; Sez. 2, n. 13448 del 23/02/2005, De Luca), e che analogo rapporto di specialità esiste tra il delitto di riciclaggio e quello di reimpiego (Sez. 2, n. 18103 del 10/01/2003, Sirani, Rv. 224394; Sez. 2, n. 29912 del 17/05/2007, Porzio, Rv. 237262; Sez. 4, n. 6534 del 23/03/2000, Aschieri).

Infine, il Supremo collegio mette in luce come si sia realizzata, in una lettura diacronica della giurisprudenza di legittimità, “una progressiva e sempre più accentuata autonomia dei reati di riciclaggio e di reimpiego rispetto al reato presupposto, una loro chiara emancipazione rispetto ad ipotesi di partecipazione post delictum al reato precedentemente commesso, un loro netto affrancamento concettuale e strutturale dalla categoria della complicità criminosa”.

La natura della clausola di riserva, l’associazione mafiosa come possibile reato presupposto e la soluzione alla questione controversa.

Indipendentemente dalla ricostruzione dogmatica della clausola di riserva, su cui pure la sentenza lungamente e con precisione si sofferma, richiamando le principali teorie dottrinarie in merito, le Sezioni unite ritengono, con chiarezza definitoria, che la previsione che esclude l'applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisca una deroga al concorso di reati che trova la sua ragion d’essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto.

Premessa tale natura della clausola di riserva, la Cassazione passa a verificare se il delitto di associazione di tipo mafioso possa costituire di per sé una fonte di ricchezza illecita suscettibile di riciclaggio o di reimpiego, indipendentemente dalla commissione di singoli reati fine.

La soluzione proposta è affermativa, condividendosi l’orientamento giurisprudenziale maggioritario che ritiene il delitto di associazione di tipo mafioso autonomamente idoneo a generare ricchezza illecita, a prescindere dalla realizzazione di specifici delitti, rientrando tra gli scopi dell’associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività lecite per mezzo del metodo mafioso (si richiamano in tema Sezione 6, n. 45643 del 30/10/2009, Papale; Sez. 1, n. 6930 del 27/11/008, Ceccherini; Sez. 1, n. 2451 del 27/11/2008, Franchetti; Sez. 1, n. 1439 del 27/11/2008, Benedetti; Sez. 1, n. 1024 del  27/11/2008, Di Cosimo; Sez. 1, n. 6931 del 27/11/2008, Diana). A sostegno dell’ approdo, finalmente chiarito dalla Corte a fronte di un contrasto che sino ad oggi non aveva brillato per chiarezza di argomentazioni, si propongono plurimi elementi interpretativi:

- la rubrica e il dato testuale dell’art. 416-bis cod. pen. («Associazioni di tipo mafioso anche straniere») rispetto all’art. 416 cod. pen. («Associazione per delinquere») che rispecchia la differenza ontologica delle due fattispecie, l’una preordinata esclusivamente alla commissione di reati, l’altra contraddistinta da una maggiore articolazione del disegno criminoso, e che qualifica l’associazione mafiosa come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti, individuando il “metodo mafioso” mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti necessari: forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà;

- la maggiore ampiezza degli scopi perseguiti dal sodalizio di stampo mafioso, delineati nel terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen. in modo alternativo, esprimendo in tal modo, traducendole nello schema della fattispecie penale, le più recenti dinamiche delle organizzazioni mafiose, che cercano il loro arricchimento non solo mediante la commissione di azioni criminose, ma anche in altri modi, quali il reimpiego in attività economico-produttive dei proventi derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati, il controllo delle attività economiche attuato mediante il ricorso alla metodologia mafiosa, la realizzazione di profitti o vantaggi non tutelati in alcun modo, né direttamente né indirettamente, dall’ordinamento e conseguiti avvalendosi della particolare forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano;

- il dato normativo offerto dal settimo comma dell’art. 416-bis cod. pen. che, nel prevedere la confisca obbligatoria, nei confronti del condannato per tale reato, delle cose costituenti il prezzo, il prodotto, il profitto del reato o l’impiego dei predetti proventi, presuppone che l’associazione in quanto tale sia produttiva di ricchezze illecite. Qualora, invece, si ritenesse che il presupposto dei delitti di riciclaggio o di reimpiego possa essere rappresentato unicamente dai profitti acquisiti grazie alla commissione dei singoli reati-fine, e non negli altri casi, si giungerebbe a conseguenze prive di qualsiasi intrinseca razionalità e coerenza: sarebbe, infatti, obbligatoria, ai sensi dell’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., soltanto la confisca dei profitti conseguiti grazie alle attività - diverse da quelle consistenti nella commissione dei singoli delitti - gestite con metodologia mafiosa dall’associazione; al contrario, sarebbe meramente facoltativa, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., la confisca dei profitti derivanti dalla realizzazione dei reati-fine.

Riconosciuto il ruolo di reato presupposto della fattispecie associativa ex art. 416-bis cod. pen. - premessa che rappresenta l’antecedente logico della questione riguardante l’applicabilità della clausola di riservaal concorrente nell’associazione o al partecipe - la Cassazione traccia il percorso del contrasto interpretativo che forma l’oggetto della questione, segnalando come al fondo si rinvenga piuttosto un equivoco che una difformità di indirizzi vera e propria. E difatti, le decisioni ricondotte al primo dei due indirizzi giurisprudenziali, ritenuti espressione del contrasto, non hanno, in realtà, affrontato la specifica questione sottoposta all’esame del Collegio circa la non applicabilità della clausola di riserva all’autore del delitto presupposto di associazione mafiosa che commetta anche la condotta di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. In altre parole, non si erano preoccupate di interrogarsi effettivamente sulla non applicabilità del beneficio di autoriciclaggio all’autore del reato presupposto qualora questo fosse dato dall’associazione mafiosa di cui il soggetto fosse partecipe, confondendo peraltro i piani di ragionamento ed ingenerando l’equivoco interpretativo alla base del contrasto.

Diversamente, altre due pronunce, facenti capo a quello che veniva rilevato essere l’opposto orientamento, (Sez. 6, n. 25633 del 24/05/2012, Schiavone; Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2010, Errico) hanno ritenuto non configurabile il reato previsto dall’art. 648-ter cod. pen. ovvero quello di riciclaggio, quando tali contestazioni riguardino denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trovi la sua fonte nell’attività costitutiva dell’associazione per delinquere di stampo mafioso e siano rivolta ad un associato cui quell’attività sia concretamente attribuibile. Si argomenta in tali pronunce che, ove si ritenga che il delitto associativo di tipo mafioso sia da considerare per sé potenzialmente idoneo a costituire il reato presupposto dei delitti di riciclaggio e di illecito reimpiego, «non sono ravvisabili ragioni ermeneutiche che consentano, già in linea di principio, di escludere l’operatività della cd. clausola di riserva – “fuori dei casi di concorso nel reato” – anche per esso».

A tale orientamento hanno mostrato di aderire le Sezioni unite con la pronuncia Iavarazzo.

Le condizioni e i limiti della configurabilità del concorso fra il delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen. e quelli di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e reimpiego (art. 648-ter cod. pen.), oggetto della questione controversa, difatti, vengono ricondotti ad una precisa e schematica ricostruzione casistica da parte delle Sezioni unite, una volta chiarito il quadro di riferimento dogmatico sui caratteri delle fattispecie delittuose in gioco e i criteri per poter configurare il concorso nel reato. E così:

a)   Il soggetto estraneo sia all’organizzazione mafiosa che ai delitti fine, che ripulisce o reimpiega il denaro, i beni o le altre utilità, vede possibile nei suoi confronti, in presenza dei rispettivi elementi costitutivi, la configurabilità delle contestazioni di riciclaggio o reimpiego, essendo da escludere qualsiasi suo apporto alla commissione dei reati presupposto.

b)   Il soggetto, non appartenente all’associazione mafiosa, che concorra nei soli reati-fine espressione dell’operatività della stessa, rende possibile nei suoi riguardi la configurabilità della responsabilità in ordine agli stessi, aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, quando l’oggetto dell’attività di riciclaggio o di reimpiego sia costituito da denaro, beni o altre utilità conseguiti proprio grazie alla commissione dei suddetti reati.

c)    Qualora il soggetto non fornisca alcun apporto all’associazione mafiosa, ma si occupi esclusivamente di riciclare o reimpiegare il denaro, i beni, le altre utilità prodotti proprio dalla stessa, sono integrati i presupposti applicativi delle sole fattispecie previste, rispettivamente, dall’art. 648-bis cod. pen. o dall’art. 648-ter cod. pen., non sussistendo alcun contributo alla commissione del reato presupposto.

d)   All’associato che “ripulisca” o reimpieghi il denaro, i beni, o le altre utilità riconducibili ai soli delitti-scopo, alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun apporto, non si applica la clausola di esclusione della responsabilità prevista dall’art. 648-bis cod. pen., in quanto l’oggetto dell’attività tipica del delitto di riciclaggio non è direttamente ricollegabile al reato cui egli  concorre.

e)    Il partecipe del sodalizio di stampo mafioso che, nella ripartizione dei ruoli e delle funzioni all’interno dell’associazione, abbia il compito di riciclare o reimpiegare la ricchezza prodotta dall’organizzazione in quanto tale, non è punibile per autoriciclaggio,in quanto oggetto della sua condotta sono il denaro, i beni, le altre utilità provenienti dall’associazione cui egli fornisce il suo consapevole e volontario contributo. In tale ultima ipotesi, con la quale si chiude il cerchio intorno alla questione controversa, “non è configurabile il concorso fra i delitti di cui gli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa.” Sicchè le Sezioni unite annullano con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame in parte qua rilevando il vizio di motivazione sull’erroneità dei presupposti di diritto considerati.

f)     Inoltre (in adesione ai principi espressi dalle Sezioni Unite in tema di concorso esterno in associazione mafiosa: Sez. U, n. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 e 231679), risponde del delitto previsto dagli artt. 110, 416-bis cod. pen. il soggetto che, pur se non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di stampo mafioso e privo dell’affectio societatis, fornisca, mediante l’attività di riciclaggio o di reimpiego dei relativi proventi, un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che esplichi un'effettiva rilevanza causale e si configuri, quindi, come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o, quanto meno, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale, se si tratta di un sodalizio particolarmente articolato. In tale ipotesi, infatti, l’apporto di colui che pone in essere le condotte di riciclaggio o reimpiego caratterizzate, in base ad una valutazione ex post, da effettiva efficienza causale in relazione alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo, costituisce un elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale.

Infine, le Sezioni unite respingono ogni valenza dirimente del criterio, utilizzato dai giudici di merito, riferito al ruolo di partecipe del delitto associativo presupposto, piuttosto che a quello di capo, promotore ed organizzatore, quale discrimine tra la condotta associativa che possa concorrere con i delitti di riciclaggio e reimpiego e quella per cui, invece, operi la clausola di riserva.           

Le affermazioni in tema di aggravante ex art. 416 bis, comma sesto, cod. pen.

Le Sezioni unite compiono ulteriori rilevanti affermazioni in tema di aggravante prevista dall’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., contestata al ricorrente nel procedimento parallelo per il reato associativo, presupposto di quello di reimpiego oggetto della rimessione e, pertanto, ritenuta rilevante. Si chiarisce, dunque, come essa sia configurabile nei confronti dell’associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivoreimpiego. Tale conclusione viene fondata sull’interpretazione letterale dell’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., in cui sono assenti forme di esclusione o limitazione della responsabilità per tale ipotesi, e sulla ratio giustificatrice della disposizione che – si dice - rappresenta una sorta di “progressione criminosa” rispetto al reato-base e denota la maggiore pericolosità di un’organizzazione che, mediante il conseguimentodegli obiettivi prefissati, produce una più intensa lesione degli interessi protetti, influendo sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza mediante la penetrazione in settori di attività imprenditoriale lecita.

Le Sezioni unite, d’altra parte, chiariscono come il necessario coordinamento sistematico tra l’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. e l’art. 648-ter cod. pen. porti, al contrario, ad escludere che, in questo caso, l’associato possa autonomamente rispondere anche del delitto di reimpiego, non consentendolo la clausola personale di esclusione della responsabilità avente valenza generale.

La lettera dell’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. osta, infine, a che l’associato possa essere chiamato a rispondere ad alcun titolo del post-fatto di autoriciclaggio.

Autoriciclaggio e reimpiego: la speciale disciplina prevista dall’art. 12- quinquies d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

All’imputato era contestato, altresì, nel giudizio dal quale proviene la questione sottoposta alle Sezioni unite, il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. Il motivo di ricorso riferito a tale contestazione, ritenuto accoglibile dalle Sezioni unite sotto il profilo della carenza di motivazione circa le condotte concretamente ascrivibili al ricorrente e il relativo quadro di gravità indiziaria, offre lo spunto ai giudici per compiere affermazioni di non poco conto anche sulla parallela fattispecie di trasferimento fraudolento, caratterizzata per i non pochi punti di contatto con quelle di riciclaggio e reimpiego in particolare, ma differente da essi per la fondamentale assenza di qualsivoglia clausola di riserva nell’ambito del dettato normativo.

Ebbene, la Corte chiarisce come lo spazio di illiceità delineato dalla norma in esame, in relazione a manovre di occultamento giuridico o di fatto di attività e beni, altrimenti lecite, si connota per il fine perseguito dall’agente, individuato alternativamente nell’elusione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero nell’agevolazione nella commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Sotto tale profilo la disposizione in esame  - si dice - consente di perseguire penalmente anche questi fatti,per così dire, di “auto” ricettazione, riciclaggio, reimpiego, che non sarebbero altrimenti punibili per la clausola di riservapresente negli artt. 648-bis e 648-ter, che ne esclude l’applicabilità agli autori dei reati presupposti (così, peraltro, si era già espressa Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino). Di conseguenza, l’autore del delitto presupposto il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di beni o di altre utilità, di cui rimanga effettivamente dominus,al fine di agevolarne una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, è punibile anche ai sensi dell’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992.  A sua volta, colui che, mediante la formale titolarità o disponibilità dei beni o delle attività economiche, si presta volontariamente a creare una situazione apparente difforme dal reale, così contribuendo a ledere il generale principio di affidamento, risponde di concorso nel medesimo delitto, ove abbia la consapevolezza che colui che ha effettuato l’attribuzione è motivato dal perseguimento di uno degli scopo tipici indicati dalla norma (cfr. ex plurimis Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, Di Cataldo; Sez. 1, n. 14626 del 10/02/2005, Pavanati; Sez. 2, n. 38733 del 09/07/2004, Casillo).

Il disvalore della condotta viene individuato, poi, dalla pronuncia delle Sezioni unite nelle finalità che costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa ad eludere - come già sopra detto - le misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero ad agevolare la commissione di reati che reprimono fatti connessi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. Sulla base di tale analisi normativa, si giunge ad affermare, pertanto, il principio di diritto secondo cui "i fatti di “auto” riciclaggio e reimpiegosono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell’art. 12- quinquies d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356".

Conclusioni.

In chiusura della sintetica analisi della pronuncia sin qui svolta, deve sottolinearsi come, al netto delle doverose ed efficaci affermazioni chiarificatrici delle Sezioni unite su molti dei punti più dibattuti dell’interpretazione riferita ad associazione mafiosa e autoriciclaggio,  rimangano tuttora aperti numerosi problemi legati ad assicurare effettività alle esigenze di tutela connesse alle fattispecie di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter cod. pen., oggi da più parti ritenute insufficienti nella loro vigente configurazione rispetto alla necessità di prevenire i fenomeni di ripulitura dei proventi illeciti, soprattutto derivanti da attività mafiose, e la conseguente reimmissione di capitali “sporchi” in circuiti legali, con inquinamento dell’economia nazionale ed internazionale. Il fenomeno sta conoscendo margini preoccupanti di incremento e da parte di molti si invocano modifiche legislative che stentano, però, ad arrivare.

Nel senso dell’auspicata eliminazione della clausola di riserva si sono mossi, peraltro, già da tempo, differenti progetti di legge sin dal 2004, quando, in sede di discussione del disegno di legge sulla tutela del risparmio (poi confluito nella legge 28 dicembre 2005, n.262), fu presentato un emendamento diretto a riformulare le norme sul riciclaggio sul punto della non punibilità dell’autore (o concorrente) del reato presupposto, chiamando in causa anche l’art. 6.2., lett. b) della Convenzione di Strasburgo, che lascia liberi gli Stati di prevedere la responsabilità o meno degli autori dei predicate crimes per i fatti di riciclaggio e reimpiego. Successivamente sono stati portati avanti diversi progetti di modifica in tal senso con iniziative parlamentari anche recenti.

Si pensi, senza pretesa di esaustività, al disegno di legge n. 583, dal 28 ottobre 2008 assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia che espressamente prevede di eliminare – per entrambi i reati di cui agli articoli 648 bis e 648 ter cod. pen. – “la clausola di esclusione concernente appunto gli autori (eventualmente a titolo di concorso) nel delitto presupposto…Invero, l’autonoma e consapevole decisione di compiere, rispettivamente, le ulteriori attività di ostacolo all’identificazione della provenienza illecita dei beni (art. 648 bis), ovvero quelle di reimpiego degli stessi in attività economiche o finanziarie (art. 648 ter), ed il grave disvalore che connota anche tali condotte – evidentemente del tutto autonome dall’originaria azione delittuosa che aveva consentito l’apprensione dei beni riciclati o reimpiegati – consente di superare le tesi dottrinali contrarie, imperniate sul rispetto del principio del cosiddetto ne bis in idem sostanziale”; al disegno di legge n.733 bis, assegnato dal 20 maggio 2009 alla Seconda Commissione permanente Giustizia e quindi alle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia dal 2010; ai disegni di legge n. 1454[1] e 1629, trasmessi alla II Commissione permanente, rispettivamente, il 14 maggio 2009 e il 2 luglio 2009, che hanno seguito identico iter parlamentare del 733 bis.

Una nota particolare merita poi la Commissione di studio per l’autoriciclaggio istituita presso il Ministero della Giustizia l’8 gennaio 2013, che, nella Relazione finale del 23 aprile 2013 (cd. Relazione Greco, dal nominativo del Presidente), ha evidenziato le importanti criticità nell’intero apparato sanzionatorio della normativa antiriciclaggio (composta da una pletora di disposizioni penali e amministrative) e ha suggerito una rivisitazione della disciplina con riferimento al tema di interesse dell’autoriciclaggio, definito, “in ragione delle sue crescenti dimensioni e del grave impatto sul tessuto imprenditoriale e sociale, una minaccia non solo e non tanto per il bene patrimonio quanto piuttosto per il corretto e ordinato svolgimento delle attività economiche e finanziarie nonché per l’amministrazione della giustizia”. Evidente il riconoscimento della natura plurioffensiva oramai delle fattispecie di riciclaggio e reimpiego, secondo il catalogo di beni giuridici tutelati già in precedenza esaminato. Rilevante è anche l’affermazione svolta quanto alla inattualità della ratio fondante la clausola di riserva: “la condotta di auto riciclaggio, lungi dal configurarsi come frazione del reato presupposto, come un mero post factum avente il solo effetto di ostacolare il disvelamento del reato presupposto, si configura piuttosto come una nuova e diversa condotta, connotata da un autonomo e grave disvalore, in quanto tale meritevole di autonoma sanzione”. La Commissione ha proposto l’introduzione di un nuovo delitto (518 bis cod. pen.) formulato in modo da ricomprendere sia l’impiego che il riciclaggio, che incrimina anche la condotta di autoriciclaggio, e verrebbe inserito in un nuovo Capo intitolato ai delitti contro l’ordine economico e finanziario. Vi è da notare che gli atti parlamentari citati richiamano quale fondamento dell’intervento a favore della punibilità dell’autoriciclaggio la elaborazione normativa comunitaria ed internazionale. In special modo l’imminente adozione della IV Direttiva europea antiriciclaggio potrebbe giocare un ruolo propulsivo ai numerosi progetti di legge in cantiere. Infine, la Commissione presieduta dal prof. Fiandaca, istituita nel 2013 dal Ministro della Giustizia per elaborare proposte di interventi in materia di criminalità organizzata, ha da poco chiuso i lavori: le prime notizie in merito alle proposte, anticipate da alcuni siti di informazione indipendente online, sembrerebbero avvalorare un orientamento nel senso della rivisitazione della disciplina sull’autoriciclaggio, ma ovviamente nulla di più può riportarsi in questa sede.     

E’ delle scorse settimane, infine, il nuovo annuncio di una disciplina innovativa in tema di autoriciclaggio, della quale, allo stato, pur nella consonanza di premesse ed esigenze di tutela, non si conoscono tuttora i caratteri.



[1] Si legge nella Relazione: “I delitti previsti dagli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale hanno perso il carattere di reati “accessori” e, sotto il profilo economico, le condotte illecite che attraverso tali norme si intendono colpire..sono idonee a determinare gravissimi effetti di distorsione delle normali dinamiche dei mercati legali, e la loro offensività.. riguarda soprattutto l’ordine economico.” 

04/07/2014
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