Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

L'interpretazione delle leggi compete alla magistratura non al Ministero dell'ambiente*

di Gianfranco Amendola
già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia

Già abbiamo accennato su queste colonne che da qualche tempo il Ministero dell'ambiente, invece di occuparsi di quanto gli compete, preferisce mettersi la toga e atteggiarsi a giudice supremo nel settore della normativa ambientale.  

Approfondendo questa osservazione, possiamo citare almeno tre esempi recenti:

1) Il primo riguarda la classificazione dei rifiuti e, più in particolare, la problematica dei rifiuti con “codici a specchio” (pericolosi o non pericolosi a seconda delle loro caratteristiche) regolamentata dall' art. 32 della legge n. 116/ 2014 che ha modificato l'Allegato D del d.lgs 152/06. Ebbene, con nota n. 11719 del 25-28 settembre 2015, il Ministero dell'ambiente (Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento), ha ritenuto di dover fornire «chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1375/2014 e dalla Decisione UE 955/2014»; e pertanto, dopo aver correttamente premesso che «dal 1 giugno 2015 il Regolamento e la Decisione trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e che, di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed I del suddetto d.Lgs 152/06 non risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell'Unione europea», dichiara la quasi totale scomparsa dell'Allegato D e, soprattutto delle disposizioni della legge n. 116; che non sono affatto toccate dalle modifiche comunitarie (per questa parte, le modifiche sono sostanzialmente irrilevanti) ma, soprattutto, sono, anzi, pienamente applicative delle modifiche stesse, visto che la Commissione europea le ripropone quasi identiche agli Stati membri proprio per dare applicazione al dettato comunitario del 2014[1].

In tal modo, quindi, con una nota interpretativa, il Ministero dichiara, in sostanza, abrogata una legge dello Stato per una presunta “difformità” (neanche contrasto) con le disposizioni comunitarie, arrogandosi un potere che spetta al giudice (italiano o, meglio, comunitario).  

2) Il secondo riguarda la problematica relativa alla fine-rifiuto (EoW), disciplinata dall'art. 184-ter d.lgs 152/06 (introdotto dal d. lgs 205/2010), il quale, sulla base della normativa comunitaria, stabilisce, appunto, quando, dopo il recupero, un rifiuto cessa di essere tale, con rinvio a criteri specifici da adottare con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente ovvero, nel periodo transitorio, a quelli stabiliti nei decreti ministeriali già emessi in tema di recupero semplificato.

Ebbene, a distanza di sei anni, il Ministero non solo non ha emanato alcun decreto ma, in data 1 luglio 2016, ha partorito una Nota (prot. n. 10045) intitolata Applicazione dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in cui, in sostanza, si interpreta il predetto articolo nel senso che, se mancano (per sua colpa) i decreti ministeriali, le regioni possono, comunque, decretare la fine-rifiuto caso per caso. Aprendo, così, la strada a rilevanti disparità di trattamento da regione a regione; ma, soprattutto, autorizzando il contrario di quanto prevede la legge[2].

3) A distanza di tre mesi, arriva il terzo exploit. Viene, infatti emanato il Decreto 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti) ove il Ministero, con riferimento all'art. 184 bis d.lgs 152/06 (“sottoprodotti”) – il quale, sulla base della normativa comunitaria, elenca tutte le condizioni per distinguere un rifiuto da un sottoprodotto – arriva addirittura a dettagliare quali sono i mezzi di prova idonei a soddisfare le condizioni di cui sopra, al fine di «assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto».

Si noti, in proposito, che l'art. 184 bis, comma 2, prevede la possibilità di decreti ministeriali ma solo per «stabilire criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare affinchè una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto». Disposto in base al quale, come giustamente rilevato dalla dottrina, un decreto ministeriale non solo «non potrebbe stabilire criteri generici da applicare a tutti i sottoprodotti, ma limitarsi a fornirli solo per alcune “specifiche tipologie di sostanze o oggetti”»[3], così «come è avvenuto nel caso del Decreto 10 agosto 2012, n. 161», sulle terre e rocce da scavo[4]; ma, soprattutto, non prevede affatto che, con decreto, si possano definire le «modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184 bis» (art. 1 del Decreto). Tanto è vero che lo stesso decreto precisa che viene «fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto» (art. 4, comma 2). 

C'è da chiedersi, allora a che serve un decreto ministeriale non previsto dalla legge e che, comunque, è, al massimo, solo indicativo[5]. Dubbio che, evidentemente, è venuto a molti, tanto è vero che il Ministero, pochi mesi dopo (3 marzo 2017) ha partorito una nota per chiarire definitivamente che «la possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto non dipende in alcun modo, né in positivo né in negativo, dalla esistenza della documentazione probatoria prevista dal decreto, né – tantomeno – dalla iscrizione nell'elenco istituito presso le Camere di commercio»[6]. Insomma, il ministero stesso riconosce che il suo decreto non serve a niente e non è vincolante per nessuno.

Si ripropone, quindi, di nuovo, la domanda di fondo a proposito di tutte e tre le questioni sopra accennate.

Perché il Ministero dell'ambiente, che opera nell'ambito del potere legislativo ed esecutivo, si dedica, invece, ad interpretare (male) le leggi, invadendo le competenze del potere giudiziario?

La risposta, conoscendo la situazione italiana, è abbastanza agevole. In tutte e tre le vicende sopra ricordate vi sono fortissime pressioni e richieste dell'apparato industriale per indirizzare l'applicazione delle disposizioni ad esse relative in senso permissivo e condizionare così anche l'intervento della magistratura, e soprattutto della terza sezione penale della suprema Corte.

Il ministero evidentemente vuole soddisfare queste richieste ma altrettanto evidentemente non ritiene di avere la forza politica per farlo direttamente e frontalmente, e allora preferisce dedicarsi a “interpretare” le leggi con “note”, che non vincolano nessuno o con un decreto di cui lo stesso ministero riconosce espressamente la non significatività; in modo da lanciare segnali senza, nel contempo, esporsi più di tanto.

A livello penale, tuttavia, un effetto si verifica; perché diventa difficile provare l'elemento soggettivo per una violazione che viene, in qualche modo, legittimata dal ministero competente.

Ma, soprattutto, l'effetto più devastante si verifica a livello di protezione dell'ambiente. Perché, in questo modo, si incentiva ancor più la disapplicazione della nostra (pessima) normativa di tutela ambientale, che ha bisogno di certezze e non di dubbi dovuti allo sconfinamento di chi dovrebbe, invece, preoccuparsi di garantirne l'applicazione.

*NOTA SULLE FONTI

In testa all'articolo, abbiamo pubblicato le fonti citate al suo interno.

Si tratta di:

  • Nota 28 settembre 2015, n. 11845/RIN (di revisione della precedente del 25 settembre 2015, n. 11719) del Ministero dell’ambiente (“Chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1375/2014 e dalla Decisione UE 955/2014”);
  • Nota 1° luglio 2016, n. 10045 (“Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto. Applicazione dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”);
  • Decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”).

Abbiamo pubblicato inoltre:

  • la bozza, in corso di esame, delle nuove Linee-guida comunitarie per la definizione e classificazione dei rifiuti (“Guidance document on the definition and classification of waste”), destinate a condizionare ulteriormente il quadro nazionale.


[1] In proposito, ci permettiamo di rinviare per approfondimenti, richiami e citazioni al nostro: Codici a specchio: arriva il partito della scopa, www.industrieambiente, aprile 2017.

[5] Cfr. art. 11 che richiama l'art. 1, comma 4, mentre l'art. 1 ha solo 3 commi.

[6] Cfr. V. Vattani, Il decreto per agevolare la dimostrazione dei sottoprodotti non incide sulla disciplina sostanziale, www.dirittoambiente.net, 24 marzo 2017.

26/05/2017
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