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La Corte d’appello di Torino tira la volata ai riders di Foodora

di Federico Martelloni
professore associato di diritto del lavoro, Università degli Studi di Bologna
Pur arrivando a condivisibili effetti in ordine alla disciplina applicabile ai rapporti tra i ciclofattorini e la nota piattaforma digitale di food-delivery, la Corte d’appello ricostruisce il lavoro etero-organizzato come tertium genus tra subordinazione e autonomia, mentre sarebbe preferibile un inquadramento nell’alveo del lavoro autonomo coordinato più prossimo al confine con il lavoro subordinato. Altra problematicità si solleva a proposito della pretesa esclusione dell’applicabilità delle regole sui licenziamenti: la norma del 2015 si profila come estensione complessiva della disciplina del lavoro subordinato, senza ammettere valutazioni di compatibilità che potrebbero, invece, dar luogo ad esiti incerti e variabili, non autorizzati dalla lettera della norma

1. La qualificazione dei riders come collaboratori etero-organizzati

Secondo la pronuncia resa dalla Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado [1], i ciclofattorini di Foodora, impegnati nella consegna di cibo a domicilio, non sono lavoratori subordinati, ma sono ugualmente destinatari delle tutele riservate a questi ultimi, in virtù della loro riconducibilità alla figura delle collaborazioni etero-organizzate dal committente, ex art. 2, comma 1, d.lgs n. 81/2015: questa, in estrema sintesi, la valutazione della Corte, che ha parzialmente accolto le motivazioni dell’appello proposto dai cinque riders cui era stata respinta, dal giudice di primo grado, tanto la domanda proposta in via principale, tesa ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, quanto quella svolta in subordine, attinente al carattere etero-organizzato della collaborazione intrattenuta con la nota piattaforma di Food-delivery.

Più in dettaglio, mentre per il Tribunale di Torino – similmente a quanto avvenuto a Milano, per i ciclofattorini di Glovo [2] – la libertà, riconosciuta ai riders, di decidere se e quando lavorare escludeva sia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia la natura etero-organizzata della collaborazione, essendo quest’ultima nozione «addirittura più limitata e ristretta di quella dell’art. 2094 c.c.» [3], il giudice dell’Appello ritiene che l’attività dei ciclofattorini vada ricondotta all’ambito del lavoro autonomo etero-organizzato, destinataria della «disciplina» del lavoro subordinato la quale, dal 2015, si applica anche alle collaborazioni autonome che siano esclusivamente personali, continuative e «organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Tale figura costituisce, per la Corte, un tertium genus tra lavoro subordinato (art. 2094 cc) e lavoro autonomo coordinato e continuativo (art. 409, n. 3, cpc), che ha il pregio di corrispondere alle concrete caratteristiche dell’attività dei riders di Foodora i quali – al di là della libertà di opzionare il turno di lavoro e pedalare nella maniera che credono – svolgevano la propria prestazione lavorativa secondo modalità di ritiro e consegna dei prodotti stabilite, in via unilaterale, dal gestore della piattaforma il quale definiva, altresì, turni e tempi di consegna (30 minuti dalla presa in carico del prodotto), con la previsione di una penale per eventuali ritardi. Nel caso di specie venivano altresì rilevate: la partenza da un luogo di raccolta predefinito, con itinerari stabiliti dalla piattaforma; il monitoraggio dell’attività lavorativa tramite GPS; la redazione della classifica delle performances; l’uso dei segni distintivi della committente, con relativa cauzione obbligatoria a carico del lavoratore per l’utilizzo del box per il trasporto.

2. Le collaborazioni etero-organizzate come tertium genus tra subordinazione e autonomia?

Prescindendo dalle circostanze di fatto e del loro apprezzamento da parte dei giudici, certo massimamente rilevanti nell’economia della decisione, sotto il profilo dell’etero-organizzazione di tempo e luogo di lavoro, risulta indubbiamente interessante, sul piano dogmatico, la ricostruzione giuridica della figura di nuovo conio operata dalla Corte, in uno dei primi casi di applicazione giurisprudenziale dell’art. 2, d.lgs n. 81/2015, cui la dottrina ha, per contro, riservato grande attenzione [4].

Sconfessando la tesi sostenuta dalla difesa di Foodora e dal Tribunale, secondo cui l’articolo 2 è una norma «apparente» [5] e, come tale, sostanzialmente sovrapponibile alla tradizionale nozione di subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al coordinamento spazio-temporale del datore di lavoro, la Corte, opportunamente, rammenta che ad ogni norma di legge va assegnato un contenuto precettivo – giacché, secondo le regole ermeneutiche, in presenza di disposizioni suscettibili di diverse interpretazioni, va sempre privilegiata quella che è in grado di conferirle senso e funzione nel sistema giuridico – e, nel caso di specie, l’interprete, per assegnare una utilità alla nuova fattispecie, è chiamato a tracciare, in primo luogo, i confini tra subordinazione (art. 2094 cc) ed etero-organizzazione (art. 2, d.lgs n. 81/2015); in secondo luogo, quelli tra etero-organizzazione e coordinamento (art. 409, n. 3, cpc).

Nella specie, per la Corte d’appello, le collaborazioni etero-organizzate occuperebbero “una terra di mezzo” interstiziale, tra autonomia e subordinazione, in grado di attrarre le fattispecie che non presentano i connotati dell’eterodirezione dell’attività lavorativa, intesa come soggezione personale agli ordini del datore di lavoro sulle modalità del facere personale dedotto in contratto, né presentano il tratto essenziale del lavoro autonomo il quale, pur in presenza di continuatività del rapporto ex art. 409 n. 3, cpc – da intendersi come prestazione tesa a soddisfare un interesse duraturo del committente al continuativo adempimento [6] – impone, comunque, che «nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa» − come precisato da una norma d’interpretazione autentica dell’art. 409 n. 3, cpc, inserita nella legge sul lavoro autonomo non imprenditoriale (art. 15, comma 1, lett. a), l. n. 81/2017).

La ricostruzione convince solo in parte. Lavoro subordinato e lavoro autonomo rappresentano, infatti, ancora oggi, una «grande dicotomia» del diritto del lavoro, posto che alla summa divisio [7] corrispondono le qualità a suo tempo riconosciute da Norberto Bobbio alle grandi dicotomie nella teoria del diritto [8]: «Nel processo di ordinamento e di organizzazione del proprio campo di indagine – scrive Bobbio – ogni disciplina tende a dividere il proprio universo di enti in due sottoclassi che sono reciprocamente esclusive e congiuntamente esaustive. Per designare il prodotto di questa operazione, che è un’operazione di classificazione, uso l’espressione “grande dicotomia”: grande sia nel senso di totale, perché, in quanto tutti gli enti, nessuno escluso, cui attualmente e potenzialmente la disciplina si riferisce debbono potervi rientrare, si differenzia dalle dicotomie parziali che ne includono solo una parte; sia nel senso di principale, perché, in quanto tende a far convergere verso di sé, a risolvere, a fondare altre dicotomie, si differenzia da altre distinzioni, che pur essendo esaustive, possono considerarsi rispetto ad essa, secondarie» [9].

Ebbene, nel sistema giuridico italiano, da Barassi ad oggi [10] e senza soluzione di continuità, ogni forma di lavoro per altri rientra, alternativamente, in uno dei due campi della partizione binaria [11]. Ciò si mostra, plasticamente, nel libro V del codice del 1942 che, in primo luogo, oppone il lavoro subordinato al lavoro autonomo, sulla base della presenza (art. 2094 cc) o meno (art. 2222 cc) del vincolo di subordinazione; in secondo luogo derubrica al rango di dicotomie secondarie e altre distinzioni esaustive classiche, ora interne ad ambo i campi della dicotomia principale, prima fra tutte, la contrapposizione tra lavoro materiale e lavoro intellettuale, tanto cara ai socialisti della cattedra [12].

Ma la situazione, a ben vedere, non muta neppure quando viene posto a battesimo il lavoro parasubordinato, in tutte le sue versioni e varianti, anche recenti.

Innanzitutto, quando le collaborazioni coordinate e continuative fanno il loro ingresso stabile nell’ordinamento, grazie alla nota disposizione processuale del ’73, il legislatore puntualizza che, pur in presenza di una relazione di lavoro contrassegnata da continuatività e coordinamento all’organizzazione altrui, il facere personale resta qualificabile come «prestazione di opera» e, pertanto, «non a carattere subordinato».

Poi, quando viene introdotto il lavoro a progetto (art. 61-69, d.lgs n. 276/03), la nuova figura si profila come sottotipo ricavato nell’area aperta, a-causale e a-negoziale [13] del lavoro autonomo coordinato [14], con la collaborazione soggetta a conversione nella fattispecie contermine del lavoro subordinato – che risulta, per questa via, sovraesposta [15] – quando risulti priva del suo nuovo essenziale requisito tipico, ossia la riconducibilità ad un progetto specifico (art. 69 comma 1).

Da ultimo, quando il Jobs Act introduce il concetto di lavoro etero-organizzato, il legislatore non modifica la nozione di subordinazione [16] optando per una norma di disciplina (art. 2, comma 1, d.lgs n. 81/2015) che estende lo statuto protettivo del lavoro subordinato anche alle collaborazioni autonome continuative, di carattere esclusivamente personale, etero-organizzate dal committente [17].

Il che, a ben vedere, equivale a postulare la natura genuinamente autonoma di un’attività personale e continuativa, iscritta in un’organizzazione unilateralmente predisposta dal titolare di quest’ultima, anche con riguardo a luoghi e tempi di lavoro [18].

3. Gli effetti dell’art. 2, d.lgs n. 81/2015 sulla nozione di subordinazione

La conseguenza indiretta di un tal modo di procedere – che mutua ma, al contempo, snatura alcuni risalenti approdi della giurisprudenza francese in tema di sérvice unilateralment organizé par autrui, orientata a riconoscere la sussistenza di un contrat de travail anche in mancanza di soggezione personale agli ordini [19] – è che, paradossalmente, la nozione di lavoro subordinato risulta, sul piano tecnico-giuridico, non certo più ampia, semmai più ristretta, confinata entro argini persino angusti e vetusti dai quali la giurisprudenza più progressiva la stava, faticosamente, affrancando: quelli del lavoro eterodiretto in senso forte, e cioè sottoposto a direttive assidue e specifiche, nonché sorvegliato da penetranti misure di controllo. Ciò, col rischio che vengano traghettati fuori dal bacino che ancora costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro (art. 1, d.lgs n. 81/2015) i rapporti afferenti all’area della cd. subordinazione attenuata, in barba alle ricostruzioni di matrice dottrinaria [20] e giurisprudenziale più attente alle trasformazioni intervenute in seno all’organizzazione del lavoro nell’impresa. Gli stessi giudici di legittimità, del resto, non avevano esitato, anche di recente, a riconoscere la natura subordinata di rapporti sottoposti alla loro attenzione in casi nei quali, pur in mancanza di eterodirezione in senso forte, l’attività lavorativa era «modellata sull’assetto organizzativo dato all’impresa dal datore di lavoro secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell’organizzazione imprenditoriale» [21].

Il paventato rischio rispecchia ciò che è concretamente avvenuto anche nella vicenda giudiziaria dei riders torinesi, poiché la natura subordinata del rapporto di lavoro dei ciclofattorini è stata negata, tanto in primo quanto in secondo grado, per un verso in ragione del (mero) fatto che i lavoratori non erano obbligati a rendere la prestazione lavorativa, potendo liberamente scegliere se aderire o meno agli slot proposti dalla committente e, per altro verso, a motivo del mancato esercizio dei poteri datoriali da parte della piattaforma committente, la quale, nella specie, non aveva adottato azioni disciplinari nei confronti dei lavoratori (anche se questi, dopo aver assicurato la propria disponibilità ad effettuare le consegne, l’avevano revocata o non si erano effettivamente presentati a rendere il servizio).

Con le puntualizzazioni poc’anzi operate, resta da precisare e valutare la scelta di inquadrare le attività di consegna nel settore del food delivery nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate, ciò consentendo di affrontare due questioni di grande rilevanza nella prospettiva di sviluppo, in primo luogo, del sistema giuridico del lavoro, in secondo luogo dell’economia digitale.

4. I confini delle collaborazioni etero-organizzate

La prima questione riguarda, a ben vedere, i confini, per così dire “interni” al campo lavoro autonomo, tema che si presenta, oggi, in termini piuttosto dissimili rispetto al passato, quando era sufficiente verificare se il rapporto di collaborazione autonoma presentasse, o meno, i caratteri di cui all’art. 409, n. 3, cpc per valutare la possibilità di applicare le (poche) disposizioni lavoristiche estese dal legislatore al mondo della parasubordinazione (rito del lavoro e disciplina delle rinunce e delle transazioni), mentre adesso tocca misurarsi anche con l’individuazione del duplice confine che circonda la figura delineata dall’art. 2, comma 1, d.lgs n. 81/2015: da un lato, quello con il lavoro subordinato ex art. 2094 cc; dall’altro, quello con il lavoro autonomo coordinato, ma non etero-organizzato, come descritto nella richiamata disposizione processuale.

Sotto questo profilo, pare a chi scrive che la Corte d’appello di Torino abbia correttamente rilevato che mentre la subordinazione esige la soggezione del debitore di lavoro al potere direttivo (nonché di controllo e disciplinare) del creditore, il lavoro etero-organizzato postula l’integrazione funzionale dell’attività del primo nell’organizzazione di cui il secondo è titolare, in base a moduli o assetti organizzativi, unilateralmente predisposti da quest’ultimo, che interferiscono [22], anche in via di mero fatto [23], con la prestazione di lavoro, condizionandola sul piano del tempo e del luogo di svolgimento (fasce orarie del servizio, turni di lavoro, tempi di consegna, zone di partenza, indirizzi di destinazione etc.)

Per contro, nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative, le modalità d’integrazione dell’attività di lavoro nell’organizzazione altrui sono definite sempre in modo consensuale: se ciò appariva, almeno ad una parte della dottrina, richiesto da esigenze di carattere sistematico anche prima [24] e dopo l’introduzione del lavoro a progetto [25] o, quantomeno, a partire dell’entrata in vigore del Jobs act [26], oggi tale interpretazione risulta piuttosto univoca e difficilmente contestabile, essendo stata esplicitata dal legislatore attraverso una norma d’interpretazione autentica [art. 15, comma 1, lett. a), legge n. 81/2017].

In conclusione, se l’ambito della subordinazione è contrassegnato dal potere unilaterale di conformazione della prestazione lavorativa in capo al creditore, il quale specifica la sfera debitoria (in rapporto alle modalità, al tempo e allo spazio), facendosi attore dell’integrazione della medesima nell’organizzazione di cui è titolare, l’area del lavoro autonomo etero-organizzato si caratterizza per i riverberi che l’assetto organizzativo può avere sull’attività di lavoro del collaboratore limitandone, nei fatti, l’autonomia sul fronte del tempo e dello spazio (intero o esterno all’impresa), ciò che è, invece, escluso nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative. Qui, il coordinamento è, invece, assicurato dal ruolo attivo del collaboratore che iscrive utilmente la propria attività nell’organizzazione altrui secondo modalità stabilite di comune accordo con il suo titolare, mentre sembra preclusa ogni possibilità d’intendere detto coordinamento con potere giuridicamente rilevante in capo al creditore, atteso che tale assetto finirebbe per compromettere l’organizzazione autonoma dell’attività del collaboratore, pretesa dalla legge.

5. Il lavoro digitale tramite piattaforma alla prova della qualificazione

Ricostruita nei termini sopra detti la fattispecie di nuovo conio, resta da verificare l’adeguatezza della medesima ad attrarre a sé – e, per questa via, assicurare protezione a – i lavoratori della gig economy, coinvolti in nuovi modelli di organizzazione del lavoro che «si fondano su un’utilizzazione dei lavoratori distaccata e anonima operata per il tramite dell’algoritmo sotteso al processo digitalizzato, rendono particolarmente difficile la riconduzione delle concrete fattispecie a quella astratta della subordinazione, come definita nei suoi contorni più marcati da una giurisprudenza tradizionalmente avvezza a fare i conti con modelli di organizzazione del lavoro e della produzione di tipo industriale» [27].

Da più parti si è, del resto, constatato quanto le nuove tecnologie digitali mettano in tensione le tradizionali fattispecie di lavoro subordinato e autonomo nonché le consuete tecniche qualificatorie basate su indici che rischiano di mostrarsi sfasati rispetto alle più moderne infrastrutture organizzative. E ciò non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo: lo dimostrano le altalenanti e variabili soluzioni adottate dai tribunali di molti paesi le quali, per null’altro che uno “sghetto” – come a suo tempo si disse dei pony express [28] – finiscono per ascrivere i ciclofattorini al campo della subordinazione [29] o, per converso, dell’autonomia [30].  

Tale constatazione sollecita, indubbiamente, un aggiornamento delle categorie fondamentali del diritto del lavoro, per un verso, sul versante interpretativo [31] e, per altro verso, sul piano normativo [32].  

È, tuttavia, difficilmente contestabile che la figura del lavoro etero-organizzato abbia rappresentato uno sforzo in questa seconda direzione, come attesta, oltre alla pronuncia in commento, anche l’orientamento di quella parte della dottrina giuslavoristica che, per prima, si è cimentata con il segmento di mercato del lavoro in discorso, fornendo prime risposte agli interrogativi che circondavano – e in parte ancora circondano – il lavoro sul web [33]: è stato, in tali ambiti, rilevato che la fattispecie descritta all’art. 2 del d.lgs n. 81/2015 ben può rappresentare un’efficace soluzione regolativa [34], almeno nei casi in il lavoro on-demand tramite app, preveda la cd. prestazione in presenza [35].

Non meno rilevante appare la circostanza che, nella prospettiva di una più efficace tutela dei lavoratori che operano per il tramite di piattaforme digitali, proprio a partire dal settore del food-delivery, anche de iure condendo si valutano, per lo più, manutenzioni e messe a punto della figura di nuovo conio, indirizzate ad esplicitare come l’etero-organizzazione possa provenire anche da algoritmi e tecnologie digitali. Andava in questa direzione l’emendamento governativo del 25 febbraio 2019 al decreto in tema di reddito di cittadinanza e quota cento [36], significativamente rubricato Emendamento Riders, non ammesso dai presidenti dei due rami del parlamento per estraneità dell’oggetto ai contenuti del “decretone” e, poi, “derubricato” a disegno di legge: con tale emendamento si prospetta una riscrittura del primo comma dell’art. 2, d.lgs n. 81, secondo una formulazione, discussa e, almeno in certa misura condivisa con le organizzazioni rappresentative dei riders, alla cui guisa la disciplina del lavoro subordinato si applica «anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative, la cui organizzazione è predisposta dal committente anche attraverso il ricorso a piattaforme digitali».

Una soluzione convincente, in grado di risolvere le ambiguità dell’attuale testo di legge che, in linea teorica, ancorché non condivisibile, autorizza soluzioni esegetiche simili a quelle preferite dal Tribunale di Torino della sentenza di prima grado.

6. La disciplina applicabile al rapporto di lavoro dei riders quali collaboratori etero-organizzati dalla piattaforma committente

Da ultimo, non possono essere tralasciati i sintetici passaggi della decisione della Corte d’appello di Torino riguardanti gli effetti della qualificazione operata in sentenza, con particolare riguardo al tema del licenziamento.

Ebbene, in forza dell’art. 2, comma 1, d.lgs n. 81/2015, la Corte ha riconosciuto le differenze retributive derivanti dall’applicazione del CCNL della Logistica, ma ha respinto la domanda relativa all’estensione della tutela in materia di licenziamento illegittimo, per il mancato riconoscimento della natura subordinata dei rapporti.

L’affermazione è apodittica e non può essere condivisa, ma l’esito finale della decisione risulta, nel caso di specie, ragionevole. Trattandosi, infatti – come rammentano i giudici – di rapporti di lavoro a termine, che non hanno subìto un’interruzione ante tempus, il licenziamento non sussiste, essendosi il committente limitato a non rinnovare i contratti alla loro naturale scadenza.

Al netto di quest’assorbente constatazione, l’ellittico ragionamento da cui la Corte prende le mosse suona obbiettivamente preoccupante, poiché legittima il sospetto che i giudici abbiano inteso accogliere una tesi, minoritaria in dottrina [37], alla cui stregua l’estensione di disciplina operata dall’art. 2 non sarebbe integrale ma selettiva, implicando una valutazione di compatibilità con la natura non subordinata dei rapporti de quibus che l’art. 2 non richiede, diversamente da ciò che accade in altre norme dell’ordinamento giuridico, per espressa previsione legislativa [38]. Per contro, la mancata previsione di una valutazione di compatibilità nella lettera del primo comma dell’art. 2 dovrebbe indicare una chiara opzione legislativa per l’applicabilità “in blocco” della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, fatti salvi, semmai, i soli vincoli consustanziali allo stato di soggezione gerarchica all’altrui potere dei (soli) subordinati, come il vincolo d’obbedienza (art. 2104, comma 2, cc).

L’art. 2 del d.lgs 81/2015 non offre, insomma, alcun appiglio testuale in grado di avallare la tesi dell’applicazione selettiva di discipline, mentre un’operazione di tal fatta, com’è stato osservato [39] «corre il rischio di cadere nell’arbitrio e di aprire le porte ad una discrezionalità valutativa ingovernabile», 
oltre che risultare «incerta negli esiti» [40].

Valutazione, questa, fatta propria dallo stesso Ministero del lavoro il quale, con Circolare n. 3/2016, ha chiarito che «la formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé generica, lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad esempio, trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.) normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato».

Alle collaborazioni etero-organizzate è dunque senz’altro d’applicarsi la tutela contro il licenziamento illegittimo ogniqualvolta si riscontri il recesso unilaterale e immotivato del committente da un rapporto di collaborazione a tempo indeterminato o quando si verifichi una risoluzione ante tempus di un rapporto provvisto di un termine di scadenza validamente apposto [41], senza una giusta causa.

In definitiva, stando al quadro delineato dal legislatore nel biennio 2015-2017, sulla direttrice che lega i poli opposti rappresentati dagli artt. 2094 cc e 2222 cc si collocano una molteplicità di figure dai contorni non sempre netti: in primo luogo i lavoratori subordinati, che paiono tornare ad essere, per paradosso, quelli sottoposti a fitte ingerenze del datore di lavoro sullo svolgimento della prestazione lavorativa (subordinati-eterodiretti); in secondo luogo, nell’area del lavoro autonomo più prossima al confine, le collaborazioni personali etero-organizzate, ossia una sotto-area, parimenti a-causale e a-negoziale ritagliata nell’alveo dell’art. 409 n. 3, cpc, integralmente equiparata, quoad effectum, alla subordinazione in senso stretto, sulla base della nuova valutazione della realtà operata dal legislatore (autonomi-eterorganizzati); in terzo luogo, le collaborazioni etero-organizzate sottratte alla disciplina del lavoro subordinato perché espressamente escluse o fatte oggetto di apposita regolazione contrattual-collettiva (nazionale), ai sensi dell’art. 2, comma 2); poi le collaborazioni coordinate e continuative, prevalentemente personali, non etero-organizzate (ex art. 409 n. 3, cpc) e, infine, il lavoro autonomo puro (ex art. 2222 cc) figure entrambe soggette al diritto comune dei contratti civili e commerciali, come integrato a seguito dell’introduzione dello statuto del lavoro autonomo non imprenditoriale, introdotto dalla legge n. 81/2017 [42].

Non è da escludere che l’attività lavorativa resa dai ciclofattorini impegnati nella consegna del cibo a domicilio possa continuare ad occupare ciascuna di queste caselle, sulla base dei diversi moduli organizzativi e contrattuali adottati dalle diverse piattaforme, nonché dei variabili orientamenti della giurisprudenza, pur in presenza di una figura, almeno astrattamente, più adeguata delle altre: le collaborazioni etero-organizzate. Ciò, fino a quando, in seno al diritto vivente, non si sarà consolidato un indirizzo univoco, sulla scorta dell’auspicata manutenzione della norma sul lavoro etero-organizzato o, chissà, semplicemente nel solco della pronuncia della Corte d’appello di Torino.



[1] Trib. Torino, 5 luglio 2018, in RGL, 2018, II, 371 ss., con nota di C. Spinelli; Biasi M., Il Tribunale di Torino e la qualificazione dei riders di Foodora, in ADL, n. 4-5, 2018, pp. 1227 ss.; M. Del Conte, O. Razzolini, La gig economy alla prova del giudice: la difficile reinterpretazione della fattispecie e degli indici denotativi, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2018, 159, 3, pp. 673 ss.

[2] Trib. Milano, 10 settembre 2018, in RGL, II, 2019, p. III ss.; Cavallini G. Riders: sulla qualificazione Milano segue Torino, ma qualcosa si muove fuori dalle aule di giustizia, in Sintesi, settembre 2018, pp. 4 ss.; Spinelli C., Riders: anche il Tribunale di Milano esclude
il vincolo di subordinazione nel rapporto lavorativo, in Riv. giur. lav., II, 2019, pp. III ss.

[3] Vds. Tullini P., Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora, in Lavoro, Diritti, Europa, 2018, n. 1, p. 8; Spinelli C., p. 377.

[4] Cfr., tra gli altri, S. Ciucciovino, Le “collaborazioni organizzate dal committente” nel confine tra autonomia e subordinazione, in Riv. it. dir. lav., 2016, I, 3, pp. 321 ss.; G. Ferraro, Collaborazioni organizzate dal committente, in Riv. It. Dir. Lav., 2016, I, pp. 53 ss.; O. Mazzotta, Lo strano caso delle “collaborazioni organizzate dal committente”, Labor, 1-2, 2016, pp. 7 ss.; L. Nogler, La subordinazione nel d. lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell’“autorità dal punto di vista giuridico, in WP CSDLE, it., 267/2015; V. Nuzzo, Il lavoro personale coordinato e continuativo tra riforme e prospettive di tutela, Wp, CSDLE, n. 280/2015; M. Pallini, Dalla eterodirezione alla eteroroganizzazione: una nuova nozione di subordinazione?, in Riv. Giur. Lav., 2016, 1, pp. 65 ss.; Tosi P., L’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2015: una norma apparente?, in Arg. Dir. Lav., 2015, 6, p. 1130; L. Tria, Le “collaborazioni organizzate dal committente” tra diritto europeo e giurisprudenza di legittimità, in Riv. Giur. Lav., 2016, 1, pp. 37 ss.; A. Perulli, Le collaborazioni organizzate dal committente, in Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni a cura di L- Fiorillo L. e A. Perulli, Giappichelli, 2015, pp. 279 ss.; R. Pessi, Il tipo contrattuale: autonomia e subordinazione dopo il Jobs Act, Labor, 3-4, 2016, pp. 163 ss.

[5] P. Tosi, L’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2015: una norma apparente?, cit.

[6] M. Pedrazzoli, Prestazione d’opera e parasubordinazione, in Riv. it. dir. lav., 1984, pp. 506 ss., specie pp. 518 ss.

[7] A. Supiot, Lavoro autonomo e lavoro subordinato, in Dir. rel. ind., 2000, n. 2, pp. 217 ss., qui p. 218.

[8] N. Bobbio, Dell’uso delle grandi dicotomie nella teoria del diritto; Id., La grande dicotomia, in Id., Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Milano, Edizioni di Comunità, 1980, rispettivamente pp. 123-144 e pp. 145-163.

[9] N. Bobbio, Op. ult. cit., p. 145.

[10] M. Pedrazzoli, La parabola della subordinazione: dal contratto allo status. L. Barassi e il suo dopo, in La nascita del diritto del lavoro. Il contratto di lavoro in Ludovico Barassi cent’anni dopo, Vita e Pensiero, Milano, 2003, pp. 349 ss.

[11] Vds., da ultimo, G. Cavallini, Il «nuovo» lavoro autonomo. Qualificazione e tutele dopo il d.lgs. n. 81/2015 e la l. n. 81/2017, Tesi di Dottorato in Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa, Università Statale di Milano, 2018, spec. pp. 54-57, M. Biasi, Dai pony express ai riders di Foodora, in G. Zilio Grandi e M. Biasi (a cura di), Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, Cedam, Padova, 2018, pp. 67 ss.

[12] Cfr. G. Vardaro, Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro, in Pol. Dir., n. 1, 1986, pp. 75 ss. per il quale «mentre l’attenzione degli economisti s’era prevalentemente appuntata sulla divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, intesi come paradigmi di due contrapposti atteggiamenti assumibili dal lavoro rispetto alla tecnica, quella dei giuristi si polarizzerà sulla contrapposizione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato», qui p. 98.

[13] M. Pedrazzoli, Prestazione d’opera e parasubordinazione, cit.

[14] Sia consentito rinviare a F. Martelloni, Lavoro coordinato e subordinazione. L’interferenza delle collaborazioni a progetto, Bup, Bologna, 2012, specie pp. 136 ss., per i plurimi riferimenti bibliografici ivi contenuti.

[15] M.T. Saffioti, Lavoro a progetto e lavoro autonomo, in Dir. lav., 2003, pp. 713 ss.

[16] Contra: G. Ferraro, Collaborazioni organizzate dal committente, cit., spec. pp. 62 ss.; G. Santoro Passarelli, Lavoro etero-organizzato, coordinato, agile e telelavoro, cit., spec. p. 774 e Id, I rapporti di collaborazione organizzati dal committente, cit., p. 20.

[17] M. Pallini, Dalla eterodirezione alla etero organizzazione: una nuova nozione di subordinazione? cit.; R. Del Punta, Diritto del lavoro, cit., p. 371; A. Perulli, Il lavoro autonomo, le collaborazioni coordinate e le prestazioni organizzate dal committente, cit., spec. pp. 11 ss.; Id., Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile, cit., pp. 52 ss.; A. Zoppoli, La collaborazione eterorganizzata, cit., p. 6; A. Occhino, Autonomia e subordinazione nel d.lgs. n. 81/2015, in Var. Temi DL, 2016, 2, pp. 203 ss., spec. p. 211 e p. 240; S. Ciucciovino, Le «collaborazioni organizzate dal committente» nel confine tra autonomia e subordinazione, cit.

[18] Cfr. O. Mazzotta, Lo strano caso delle «collaborazioni organizzate dal committente», cit., il quale, tuttavia, per le ragioni indicate nel testo, ritiene che il collaboratore etero-organizzato si collochi entro lo spazio coperto dall’art. 2094 c.c.», pp. 9 ss.

[19] Cfr. A. Jammaud, L’avenir sauvegardé de la qualification de contrat de travail. A propos de l’arrêt Labbane, in Droit social 2001, pp. 227 ss.; A. Perulli, Lavoro autonomo e dipendenza economica, oggi, in Riv. giur. lav., I, 2003, p. 221; T. Pasquier, L’économie du contrat de travail, L.G.D.J., 2010, Paris; O. Razzolini, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime considerazioni, WP CSDLE “Massimo D'Antona”.IT – 265/2015, p. 12; L. Nogler, op. cit., p. 24.

[20] Vds. O. Razzolini, La nozione di subordinazione alla prova delle nuove tecnologie, in Dir. rel. ind., 2014, p. 981 ss.; L. Nogler, op. cit., pp. 13-16 e pp. 22 ss.

[21] Così Cass. 15 giugno 2009, n. 13858; in senso conforme vds. anche, in tempi più recenti, Cass. 1 agosto 2013, n. 18414; Cass. 10 maggio 2016, n. 9463.

[22] A. Perulli, Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale, cit., p. 173.


[23] R. Del Punta, Diritto del lavoro, cit., p. 370

[24] M. Pedrazzoli, Prestazione d’opera e parasubordinazione, cit.

[25] M. Pedrazzoli, Riconduzione a progetto delle collaborazioni coordinate e continuative, lavoro occasionale e divieto delle collaborazioni semplici: il cielo diviso per due, in Id. (coordinato da), Il nuovo mercato del lavoro: commento al D.lgs. n. 276/2003, Bologna, Zanichelli, 2004, p. 684 ss., spec. pp. 706 ss.; F. Martelloni, Lavoro coordinato e subordinazione. L’interferenza delle collaborazioni a progetto, Bup, Bologna, 2012, spec. pp. 161 ss. e 209 ss.

[26] Ex multis, A. Perulli, Costanti e varianti in tema di subordinazione e autonomia, in Lav. Dir., 2015, p 259 ss.; O. Razzolini La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime considerazioni, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 265/2015.

[27] C. Spinelli, Riders: anche il Tribunale di Milano esclude
il vincolo di subordinazione nel rapporto lavorativo, cit., qui p. VII.

[28] Così G. Bronzini, Postfordismo e garanzie: il lavoro autonomo, in Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del Postfordismo in Italia, a cura di S. Bologna e A. Fumagalli, Feltrinelli, Milano, 1997, pp. 319 ss.

[29] Vedi T. Valencia, 1 giugno 2018, n. 244 e T. Belo Horizonte 14 febbraio 2017, n.011359, che enfatizzano il carattere esclusivamente personale della prestazione del lavoratore e l’assenza, in capo a quest’ultimo, di ogni contatto diretto con il mercato; T. London 28 ottobre 2016; App. London 10 novembre 2017 che ricorrono alla nozione di “workers”; Court de Cass. Fr., 28 novembre 2018, n. 1737, la quale rileva la sussistenza dei poteri di controllo e disciplinare in capo al (formale) committente; T. Madrid, 11 febbraio 2019, n. 53, che riconosce la natura subordinata del rapporto in virtù delle concrete modalità di gestione dell’attività lavorativa da parte della piattaforma digitale.

[30] App. Parigi, 9 novembre 2017, n. 16/12875, che nega sia la subordinazione sia la sussistenza di un sérvice unilateralment organizé par autrui; T. Madrid, 3 settembre 2018, n. 284, che – al pari dei tribunali di Torino e Milano, enfatizza la libertà concessa al ciclofattorino di opzionare i turni e accettare o meno gli ordini di consegna.

[31] A. Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo, cit., pp. 46 ss.; M. Del Conte e O. Razzolini, La gig economy alla prova del giudice: la difficile reinterpretazione della fattispecie e degli indici denotativi, in DLRI, n. 3, 2018, pp. 673 ss.; A. Donini, Lavoro agile e su piattaforma digitale tra autonomia e subordinazione, in VTDL, n. 3, 2018, pp. 823 ss.

[32] A. Aloisi, Il lavoro “a chiamata” e le piattaforme online della collaborative economy: nozioni e tipi legali in cerca di tutele, in Lab. Law Issues, 2016, 2, 2, 16 ss.; A. Aloisi-V. De Stefano-M. Silberman, A Manifesto to Reform the Gig Economy, in pagina99.it, 29 maggio 2017.

[33] P. Tullini, C’è lavoro sul web?,in Labour&LawIssues, 2015, 1, 1, pp. 1 ss.; Id., Web e lavoro: profili evolutivi e di tutela, Giappichelli, 2016; A. Donini, Mercato del lavoro sul web. Regole e opportunità, in Diritto delle relazioni industriali, 2015, 2, pp. 433 ss.

[34] P. Tullini,, Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora cit., p. 8; A. Donini, Il lavoro attraverso le piattaforme digitali, Bup. Bologna, 2019, in corso di pubblicazione; Il lavoro nella Gig economy, in I quaderni del Cnel, n. 3, 2018, a cura di M. Faioli, spec. pp. 35 ss.

[35] Come precisa G. Cavallini, Il «nuovo» lavoro autonomo. Qualificazione e tutele dopo il d.lgs. n. 81/2015 e la l. n. 81/2017, con l’espressione “work-on-demand-via-app” si fa riferimento alle prestazioni di lavoro, rese nell’ambito dell’attività di intermediazione svolta dagli algoritmi propri delle varie piattaforme, aventi ad oggetto attività “tradizionali” – attività di trasporto di persone (Uber, Lyft) o di merci (Foodora, Deliveroo), in primis, ma anche servizi di vario genere (Helpling, Taskrabbit) – svolte perlopiù nelle realtà dei grandi centri urbani, caratterizzati da una maggiore presenza di domanda, p. 225.

[36] AS 1018 – DDL di conversione del dl n. 4 del 2019 recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni.

[37] Vds., con dovizia di argomenti, S. Ciucciovino, Le “collaborazioni organizzate dal committente” nel confine tra autonomia e subordinazione, cit.

[38] Così G. Santoro Passarelli, I rapporti di collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409 c.p.c., in WP D’Antona n. 328/2017.

[39] G. Ferraro, Subordinazione e autonomia nella disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente cit.

[40] R. Pessi, Il tipo contrattuale: autonomia e subordinazione dopo il Jobs Act, in Lavoro ed esigenze dell’impresa fra diritto sostanziale e processo dopo il Jobs Act, a cura di 
O. Mazzotta, Giappichelli Editore, Torino, 2016.

[41] Ai sensi della disciplina del contratto a tempo determinato di cui al d.lgs n. 81/2015, att. pp. 19 ss.

[42] Vds., ex multis, A. Perulli, Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno, in Lav. dir., 2017, pp. 251 ss.

17/04/2019
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