Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

La sentenza del Tribunale permanente dei popoli sui crimini in Myanmar*

di Nello Rossi
già avvocato generale della Repubblica presso la Corte di cassazione<br>componente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura
Il XX secolo è stato definito, a ragione, «il secolo dei genocidi». Nel suo arco si sono infatti susseguiti il genocidio armeno, l’Olocausto, il genocidio cambogiano, la pulizia etnica sfociata nel genocidio nella ex Iugoslavia, il massacro, in Ruanda, dell’80% della popolazione tutsi. Oggi le violenze, gli eccidi e le espulsioni di massa nello Stato del Myanmar ai danni dei Rohingya, dei Kachin e delle minoranze mussulmane prolungano e proiettano nel XXI secolo questa terribile realtà. Si può sperare che le immagini del primo genocidio compiuto nell’epoca di Internet e che la flebile voce di un Tribunale della ragione, come è un tribunale di opinione, valgano a rompere la cortina di silenzio, di oscurità e di apatia che è stata in passato così propizia alla commissione di questo tipo di delitti? L’articolo ripercorre sinteticamente i fatti accertati e le valutazioni giuridiche contenute nella sentenza pronunciata a Kuala Lumpur, nel settembre del 2017, dal Tribunale permanente dei popoli sui crimini in atto in Myanmar ed introduce alla lettura del “giudizio” emesso da un collegio internazionale.

1. Un giudizio aspro e difficile

La sentenza del Tribunale permanente dei popoli (People’s Permanent Tribunal) [1], che ricostruisce il genocidio dei Rohingya in atto nello Stato del Myanmar e i crimini contro l’umanità commessi nei confronti della minoranza dei Kachin e delle minoranze mussulmane presenti nel Paese, è un documento dai contenuti duri, aspri, spesso terribili.

La sentenza, redatta in lingua inglese, è stata emessa da un collegio internazionale al termine di un giudizio che si è svolto dal 18 al 22 settembre 2017 in Malesia, a Kuala Lumpur, nella sede della University of Malaya, Faculty of Law.

Come membro italiano del collegio, nel corso del giudizio ho ascoltato testimonianze dirette, letto documenti, visionato filmati, ricevuto gli apporti di conoscenza di studiosi dei problemi politici, economici e sociali dell’area ed ho contribuito, nel corso di una lunga ed approfondita camera di consiglio, all’esame ed alla discussione dei fatti ed alla loro qualificazione giuridica sulla base dei principi del diritto internazionale.

Confesso che partecipare a questa sessione del Tribunale è stata una esperienza umana particolarmente difficile e coinvolgente.

Sono un magistrato penale, come tale chiamato ad esaminare quotidianamente azioni umane crudeli ed astute, spesso feroci. Eppure la mia lunga frequentazione dei tribunali penali non mi ha messo al riparo dall’emozione per quanto di doloroso e tragico ho dovuto apprendere.

Emozione suscitata dal carattere peculiare dei crimini commessi in Myanmar. Che non sono crimini di un individuo o di una associazione criminale per quanto estesa e pervasiva, ma crimini del potere costituito, della maggioranza contro la minoranza, degli armati contro gli inermi.

Delitti compiuti su di una scala incommensurabilmente più larga di tutti gli altri delitti, che hanno come bersaglio un’area di vittime enormemente più vasta dei singoli individui o gruppi di esseri umani ma intere popolazioni e che, proprio per questo, costringono ciascuno a sentirsi coinvolto e responsabile a differenza di quanto può avvenire per i crimini privati.

2. Il genocidio: un crimine “moderno”

Occorre innanzitutto ammettere che la sentenza emessa dal Tribunale permanente dei popoli sulle tragiche vicende in corso in Myanmar concorre − insieme a molte altre testimonianze della storia e della attualità − a produrre una amara disillusione.

Spesso indulgiamo alla speranza che l’umanità del nostro tempo − capace di straordinarie conquiste in campo scientifico e tecnologico − sia in grado di affrancarsi definitivamente dagli orrori del passato.

Ci illudiamo che siano alle nostre spalle le guerre di sterminio, l’uccisione di intere popolazioni, gli stupri di massa, le razzie nei territori, le deportazioni, le distruzioni delle case, le privazioni materiali e le umiliazioni morali deliberatamente inferte a gruppi di esseri umani per odio etnico o religioso.

La storia contemporanea e vicende come quella in atto in Myanmar ci ricordano che non abbiamo il diritto di nutrire questa tranquillizzante illusione.

Al contrario il genocidio, definito come il «crimine dei crimini» [2] non è solo, «antico come l’umanità» come scriveva Jean Paul Sartre, ma è delitto attualissimo, del nostro tempo, più volte perpetrato nei cento anni che ci stanno alle spalle.

Parlo del genocidio armeno, risalente al 1915, di cui si è occupato in una apposita sessione il Tribunale permanente dei popoli [3]. Dell’Olocausto, sterminio programmato ed estremo degli ebrei d’Europa. Del genocidio cambogiano. Della pulizia etnica sfociata nel genocidio nella ex Iugoslavia, culminata nella strage di Srebrenica. Del massacro, in Ruanda, dell’80% della popolazione tutsi perpetrato con sconvolgente rapidità e sistematicità nell’arco di tempo di tre mesi dall’aprile al luglio del 1994.

Ed oggi il genocidio dei Rohingya e i crimini contro i Kachin ed i mussulmani del Myanmar.

Tutti questi eventi ci dicono che il genocidio è – tragicamente – un crimine moderno e che le motivazioni, le giustificazioni e le mistificazioni che lo accompagnano trovano spazio ed alimento nella contemporaneità.

Dopo l’Olocausto si è detto che mai più si sarebbero verificati fatti simili. Ma questa umanissima invocazione è stata più volte smentita e contraddetta.

I crimini gravissimi che mentre parliamo sono ancora in atto nel Myanmar prolungano e proiettano nel XXI secolo la sequenza criminosa che ha fatto definire il XX secolo come «il secolo dei genocidi» [4].

Un dato, questo, che non riduce, non attenua la gravità di quanto è avvenuto e di quanto sta avvenendo in Myanmar.

Al contrario aggrava tanto le responsabilità degli autori dei comportamenti criminali quanto le responsabilità per omissione e per mancato intervento, degli attori internazionali che rischiano ancora una volta o di estraniarsi o di riservarsi il ruolo di giudici – magari con la costituzione di un tribunale penale internazionale ad hoc – quando i delitti si siano ormai interamente consumati.

3. L’intervento di un Tribunale di opinione

In questo contesto – di sistematiche violenze in atto e di colpevoli omissioni della comunità internazionale – si comprende quale possa essere il valore di una voce flebile, come spesso è flebile voce della ragione, ma chiara, nitida, imparziale come quella di un Tribunale di opinione, il Tribunale permanente dei popoli [5] che è stato concepito, voluto ed istituito in anni lontani da Lelio Basso ed ha raccolto il testimone dall’esperienza del Tribunale Russell [6].

Innanzitutto un Tribunale di questa natura dà tempestivamente voce alle vittime.

Nel “giudizio” la parte più importante è certamente l’udienza pubblica, con il susseguirsi delle testimonianze dirette dei superstiti, dei parenti e delle altre persone coinvolte, la visione dei documenti filmati, le testimonianze degli esperti che illustrano gli aspetti giuridici ed istituzionali delle discriminazioni e delle persecuzioni.

Inoltre un Tribunale di opinione può denunziare, dimostrare e provare gli orrori mentre sono ancora in atto ed è ancora possibile fermarli. E può farlo svincolato dai pesantissimi condizionamenti dei fattori di politica internazionale che rallentano ed inceppano tanto l’accertamento dei fatti quanto il riconoscimento delle responsabilità non solo giuridiche ma politiche ed istituzionali.

Infine un Tribunale di opinione può svolgere analisi che vadano oltre la superficie delle responsabilità individuali (che pure è indispensabile accertare) e si muovano alla ricerca delle cause profonde degli accadimenti, esplorandone la dimensione politica, giuridica ed istituzionale e cogliendo le responsabilità collettive.

In ragione di questa impostazione un Tribunale di opinione può ambire a partecipare ad uno sforzo di prevenzione, o almeno di riduzione del danno, anche formulando raccomandazioni.

Un tribunale, dunque, che non contempla prigioni, non ha forza coercitiva e di esecuzione dei propri deliberati ma non per questo è irrilevante od inerme.

Non sempre è facile da comprendere questo ruolo né lo è stato per me, abituato, come magistrato penale, a contare sulla forza dello Stato che assicura l’effettività delle sentenze rese.

Ma si tratta di un ruolo grande e spesso insostituibile non solo di denuncia e di accertamento ma anche di chiarificazione e qualificazione dei fatti e delle responsabilità, di individuazione di vie di uscita, di soluzioni possibili e necessarie.

Soprattutto se si pensa al ruolo relativamente modesto e comunque sempre tardivo dei veri e propri tribunali che nella storia si sono occupati di crimini contro l’umanità e di genocidio: dal Tribunale di Norimberga ai tribunali penali internazionali ad hoc istituiti per giudicare i crimini commessi nella ex Iugoslavia e nel Ruanda.

4. Il primo genocidio nell’epoca di Internet

In questo quadro, inevitabilmente fosco, c’è però un dato nuovo e positivo che occorre sottolineare.

Sulla situazione in Myanmar il Tribunale permanente dei popoli è partito “da solo”, quando i Rohingya e le minoranze del Myanmar non erano ancora al centro dell’attenzione pubblica internazionale, ma non è rimasto isolato nella rappresentazione, nella denuncia e nella protesta.

Da alcuni mesi l’opinione pubblica internazionale è stata informata ed ha preso coscienza dei dati più macroscopici degli avvenimenti in Myanmar, ha visto i reportage degli orrori compiuti, ha compreso almeno alcuni aspetti della situazione delle minoranze perseguitate.

È straordinariamente importante che ciò sia accaduto così come è importante che l’attenzione su questo tema non cada, rompendo gli sbarramenti e la vera e propria congiura del silenzio che sin qui hanno sempre accompagnato i crimini contro l’umanità perpetrati in Europa, in Asia o nelle periferie del mondo.

La vera differenza rispetto ai genocidi del passato recente è nel contesto in cui questo ultimo genocidio si sta verificando.

I fatti accadono per la prima volta nell’epoca di Internet e in qualche misura possono essere posti sotto la luce dei riflettori.

In passato, dei genocidi si è saputo molto, quasi tutto, quando si erano conclusi, consumati.

Così è avvenuto in particolare per il genocidio degli ebrei, per gli eccidi massa nella ex Iugoslavia, per il genocidio del “lontano” Ruanda.

Questa relativa oscurità e la creazione di cortine di invisibilità e di silenzio che hanno posto la violenza al riparo dallo sguardo della opinione pubblica internazionale sono state straordinariamente propizie per gli autori dei crimini, mentre un fascio di luce sugli accadimenti è stato gettato solo “dopo” che essi si erano verificati e compiuti, per effetto dei processi penali nei confronti degli autori.

La possibilità e l’impegno di documentare le violenze ancora in atto può fissare limiti, alzare argini, contrastare gli sviluppi più orribili.

Ancora una volta torna alla mente l’insegnamento di Amartya Sen, che ha più volte ricordato come la libertà di stampa e di informazione (ed oggi, si può aggiungere, la possibilità diffusa e tempestiva di documentare visivamente gli avvenimenti e renderli noti a tutto il modo immettendoli nella rete) possano operare come potente strumento per contribuire a salvare vite umane.

Il grande ruolo della informazione non priva però di valore il compito del Tribunale permanente dei popoli che ha iniziato ad occuparsi della vicenda molti mesi prima che venisse alla ribalta sulla scena globale e non ha rivolto la sua attenzione solo ai fatti sanguinosi ma anche alle radici ed alle ragioni profonde degli avvenimenti, definendoli rigorosamente sulla base dei principi del diritto internazionale e formulando raccomandazioni utili alla soluzione della crisi birmana.

5. Lo Stato del Myanmar: una democrazia sotto il controllo dei militari

In quest’ottica la prima domanda che il collegio si è posta è: perché in Myanmar e perché ora?

La risposta va ricercata nel contesto politico, sociale ed istituzionale di quello Stato. E nella sua storia antica e recente.

Dopo la Seconda guerra mondiale, la Birmania, poi denominata Myanmar, in precedenza considerata parte dell’India direttamente soggetta alla dominazione inglese, venne riconosciuta come un Stato nazionale e, nel 1948, divenne indipendente dal Regno Unito.

All’interno dei confini del nuovo Stato vivevano numerose minoranze etniche e religiose dominate dalla maggioranza bamar”, o birmana, principalmente composta da persone di fede buddista.

Dal 1962, quando un colpo di Stato militare portò al potere un regime repressivo, le minoranze cominciarono ad essere oggetto di crescenti discriminazioni e perdita dei più elementari diritti umani, tra cui le limitazioni in vario grado dei diritti di cittadinanza.

Quando la natura antidemocratica e irrispettosa dei diritti umani della giunta militare divenne evidente agli occhi della comunità internazionale prese corpo una modesta azione per portare ad un cambiamento.

Agli oppositori fu dato supporto morale, in particolare ad Aung San Suu Kyi, rimasta nella condizione di prigioniera politica, segregata nella sua abitazione, per quasi due decenni.

È un fatto però che la Costituzione del 2008 ha mantenuto, anche dopo il formale ritorno del Paese alla democrazia, il ruolo dominante e privilegiato dei militari, garantendo all’esercito il 25 per cento dei seggi in Parlamento e dando vita di fatto ad una democrazia sotto il controllo militare.

I capi dell’esercito birmano, impegnati negli ultimi settant’anni nella “guerra” con le minoranze etniche presenti nel Paese, hanno mantenuto l’effettivo controllo dell’economia, delle risorse naturali e delle ricchezze del Paese e sono sempre stati fortemente interessati a tenere vivo un certo livello di conflittualità interna per accreditare l’idea che solo il potere militare può preservare lo Stato e, conseguentemente, garantire il mantenimento della loro posizione dominante.

Inoltre, sfruttando i conflitti in atto nel Paese l’élite militare ha potuto continuare a presentarsi nell’arena internazionale come l’unica vera rappresentante dello Stato.

È a causa di questa situazione che la maggior parte degli osservatori ritiene che l’esercito birmano rappresenti il principale ostacolo sulla via della effettiva democratizzazione e del rispetto dei diritti umani e della realizzazione di una organizzazione statuale in grado di riconoscere le diversità etniche esistenti al suo interno e di dar vita ad uno Stato federale.

6. La crisi attuale e l’inerzia della comunità internazionale

In un siffatto quadro politico e istituzionale, l’attuale esodo forzato dal Paese dei Rohingya e le violazioni dei diritti umani nei confronti loro e di altre minoranze non buddiste non sono un fenomeno nuovo.

Vi sono stati episodi simili di esodo di massa, anche se di portata più limitata, in passato, in particolare nel 1978, nel 1992 e nel 2012.

Nonostante ciò la comunità internazionale ha fatto ben poco per scongiurare una catastrofe di cui erano chiari i segni.

Adottare un complesso di sanzioni nei confronti del Paese e fornire sostegno alla Lega nazionale per la democrazia e alla sua guida, Aung San Suu Kyi, vincitrice del premio Nobel per la pace per la sua battaglia per i diritti umani, è stato ritenuto sufficiente per determinare un significativo cambiamento sul versante del rispetto dei diritti umani in Myanmar.

Effettivamente sembrò che un positivo risultato fosse stato raggiunto quando Aung San Suu Kyi venne eletta in Parlamento nel 2012 e nominata Consigliere di Stato (sostanzialmente primo ministro) nel 2016, nel vigore della nuova Costituzione del 2008. E però, come si è già accennato, questa Costituzione garantiva che il potere reale rimanesse stabilmente nelle mani dei militari.

A dispetto della proclamata “transizione” verso la democrazia, di una visita nel Paese del presidente Obama e della abolizione delle sanzioni, la situazione dei diritti umani non è migliorata e, a giudizio di molti osservatori, è peggiorata.

In risposta a questo stato delle cose nessuna reale azione è stata intrapresa dalle Nazioni unite (né da altri organismi internazionali come l’ASEAN) nonostante numerosi avvertimenti, ad esempio da parte del Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Myanmar, che ha redatto quattro allarmanti rapporti dal 2014 al 2016 ed un ultimo nel marzo 2017.

Non è chiaro sino a qual punto le opinioni ostili ai mussulmani e sulla necessità di contrastare il terrorismo, rafforzatisi dopo l’11 settembre, abbiano assicurato simpatie al Governo del Myanmar e prevenuto un impegno unitario della comunità internazionale ad attivarsi a favore del popolo del Myanmar e delle sue minoranze etniche e religiose.

Per altro verso può essere accaduto che tali convincimenti, unitamente al declinante sostegno nel Paese causato dai fallimenti dell’economia, abbiano indotto il governo ad imbarcarsi in una escalation della repressione e della violazione dei diritti umani.

È stato così ignorato un Rapporto redatto da un incaricato delle Nazioni unite secondo cui la situazione in Myanmar reclamava azioni urgenti per prevenire una catastrofe.

Un dato, questo, che rende chiaro come le organizzazioni che operano, in modo indipendente dagli Stati, a tutela dei diritti dei popoli, come è appunto il Tribunale dei popoli, abbiano un ruolo fondamentale da svolgere nel portare alla ribalta e nell’analizzare giuridicamente le violazioni dei diritti umani, anche senza disporre del potere di dare esecuzione alle loro pronunce, stando a fianco delle vittime e adoperandosi perché le loro voci siano ascoltate al fine di evitare il ripetersi di altre tragedie umane e politiche.

A sua volta, nella tempesta che si è scatenata nel Paese Aung San Suu Kyi, donna simbolo della resistenza al potere militare, ha deluso le molte aspettative suscitate dal suo ingresso nella sfera del governo, contraddicendo la sua storia personale ed apparendo, nel migliore dei casi, un ostaggio del potere militare e, nel peggiore, una osservatrice indifferente se non in larga misura consenziente rispetto ai crimini commessi nei confronti delle minoranze.

In sintesi, all’origine della crisi politica ed umanitaria nel Paese sta un grumo di problemi irrisolti : la natura della democrazia birmana ancora largamente “sotto tutela”; il ruolo giocato dalla burocrazia militare interessata a sfruttare , per la sua conservazione, i contrasti etnici e religiosi; l’emersione di gruppi di buddisti estremisti che hanno fatto della intolleranza religiosa una bandiera; l’assenza di un intervento attivo degli organismi internazionali e la loro lunga passività anche rispetto agli sviluppi più cruenti delle violenze militari nel Paese.

7. I fatti e la loro qualificazione giuridica. Crimini contro l’umanità e genocidio

Un’ampia parte della sentenza è dedicata alla minuziosa e dettagliata esposizione dei fatti accertati nel corso del giudizio.

Un accertamento che ha avuto esiti differenti perché diverse sono le condotte poste in essere nei confronti dei Rohingya, dei Kachin, degli altri gruppi di mussulmani che vivono in Myanmar.

Un dato è emerso come indiscutibile: anche se nei loro confronti la repressione di massa ha raggiunto il suo acme, non sono solo i Rohingya ad essere perseguitati, uccisi, violentati nella regione che una volta si chiamava Birmania.

Eccidi, violenze, abusi sono stati la pratica messa in atto nei confronti di tutte le minoranze e di tutti coloro che non sono buddisti.

A cominciare dai Kachin.

7.1 I fatti delittuosi ai danni dei Kachin

I Kachin sono una minoranza stimata in un milione e mezzo di individui nella maggior parte residente nel nord nello Stato del Kachin che aspirano al riconoscimento di uno Stato autonomo sia pure nell’ambito di una struttura realmente federale della Birmania.

Nel Paese è in atto una sorta di conflitto armato strisciante sin dalla costituzione dello Stato del Myanmar con più o meno lunghi periodi di tregua e di cessate il fuoco. Ma a pagare il prezzo di questa situazione conflittuale sono sempre state le popolazioni inermi, vittime degli abusi dell’esercito birmano.

L’elenco dei fatti delittuosi commessi ai danni dei Kachin accertati e documentati nel giudizio è lungo ed impressionante.

Detenzioni arbitrarie. Imposizione di lavori forzati. Torture e sparizioni di veri o presunti potenziali oppositori. Stupri e altri abusi sessuali. Uccisioni, da parte di militari, di civili indifesi. Confische e distruzioni di case, chiese ed altri monumenti che costituiscono l’eredità culturale del popolo Kachin.

A ciò si deve aggiungere la creazione nell’area di un consistente numero di Internal Displaced People (IDPs), campi che ospitano in condizioni di enorme disagio quanti sono stati allontanati dai loro luoghi di origine, oggi stimati in 120.000.

A rendere ancora più drammatica la situazione concorre l’assoluta mancanza di giustizia e la sistematica impunità di cui godono gli autori delle condotte criminose prima elencate, dal momento che è impossibile o inutile presentare denunce alla polizia locale o ai comandanti delle truppe operanti sul terreno.

I crimini, rimasti impuniti in passato e tuttora in atto nella regione, sono stati commessi dall’esercito birmano e dal governo del Myanmar con l’intento di soffocare ogni espressione di autonomia e di autogoverno del popolo Kachin e, più in generale, di negare, umiliare e distruggere l’identità etnica e culturale delle minoranze che vivono in Birmania.

La limitata ed incompleta democrazia del Myanmar, ancora fortemente condizionata e dipendente dal potere dei militari, mostra in questo conflitto la sua intolleranza e la sua mancanza di rispetto dei diritti umani e rivela il suo lato più negativo ed oscuro, in contrasto con elementari principi di civiltà e con le convinzioni religiose di larga parte del popolo.

Ne è derivata una situazione pericolosa ed inaccettabile che non può più essere descritta e giustificata come risultato inevitabile della difficile transizione verso una democrazia piena e matura, ma deve, invece, essere qualificata come un regime di oppressione e negazione dei fondamentali diritti del popolo Kachin.

Anche una forma di democrazia imperfetta reclama, infatti, un certo grado di riconoscimento e protezione delle minoranze etniche e religiose, dei gruppi minoritari e delle fasce deboli della popolazione che attualmente non esistono nello Stato del Myanmar.

La mancanza di protezione e rispetto dei diritti fondamentali delle minoranze del Myanmar costituisce, dunque, il minimo comun denominatore delle differenti condizioni dei Kachin, dei Rohingya e degli altri gruppi di mussulmani presenti nel Paese.

7.2 La repressione e gli abusi nei confronti delle minoranze mussulmane

Anche le minoranze mussulmane sono oggi, in Myanmar, vittime di una sistematica repressione e di molteplici abusi.

Dopo il colpo di Stato del 1962 che portò i militari al potere è stata affermata nel Paese, da parte delle forze dominanti, una pretesa “superiorità “dei buddisti sugli altri gruppi etnici e religiosi.

Contemporaneamente sono cominciate le restrizioni e le discriminazioni documentate nella sentenza su di una pluralità di versanti.

Restrizioni e discriminazioni nell’accesso all’educazione ed all’assistenza sanitaria e nella possibilità di costruire o restaurare le moschee. Divieti di accesso alle aree qualificate come Muslim free zones”. Boicottaggio delle attività commerciali dei mussulmani. Manifestazioni di ostilità e forme di vera e propria persecuzione religiosa ad opera di buddisti estremisti, monaci e civili.

Fino al massacro di Meikhtila in Mandalay del marzo 2013, originato da un dissidio tra una coppia di mussulmani che gestiva una gioielleria ed un buddista e sfociato in una caccia all’uomo nella quale sono stati uccisi, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, 44 mussulmani.

7.3 Le pratiche di sterminio e l’espulsione dei Rohingya

Non solo i Rohingya, dunque, sono oppressi e perseguitati in Myanmar, anche se questa minoranza è la più martoriata.

Essi costituiscono una minoranza etnica, linguistica e religiosa di cui è impossibile indicare anche solo la consistenza numerica dal momento che ai Rohingya non è stato permesso di partecipare al censimento del 2004 se non a patto di registrarsi come “Bengali”, cioè sostanzialmente come stranieri, determinando così il rifiuto del censimento da parte di molti appartenenti all’etnia.

Ai Rohingya è innanzitutto negato il diritto di cittadinanza nello Stato del Myanmar.

La Costituzione del 2008 ha infatti mantenuto in vita l’incredibile approccio restrittivo al diritto di cittadinanza, ispirato alla concezione che solo gli appartenenti alle etnie che vivevano in Myanmar nel 1824 possono legittimamente godere del diritto di cittadinanza, con ciò conservando e peggiorando, nell’articolo 345, le restrizioni della cittadinanza già contenute nell’Emergency Immigration Act del 1974.

La norma costituzionale limita la cittadinanza alle persone alle persone «nate da genitori che siano entrambi cittadini della Repubblica del Myanmar» ed alle persone già titolari del diritto di cittadinanza secondo le leggi vigenti nel giorno dell’entrata in vigore della stessa Costituzione.

Su questa base legale l’appartenenza al Paese come cittadini è stata sino ad ora negata ai Rohingya nonostante la loro antica e documentata presenza nella regione di Rakhine.

Un diniego in aperto contrasto sia con ogni criterio di ragionevolezza sia con la Convenzione delle Nazioni unite del 1961 sulla riduzione delle persone prive di cittadinanza che, nel suo primo articolo, stabilisce: «Ogni Stato contraente garantirà la cittadinanza alla persona nata nel suo territorio che altrimenti sarebbe priva di cittadinanza».

Anche in questo caso, come troppo spesso è accaduto nella storia, la negazione dei diritti e del diritto anticipa le violenze ed i progetti e le pratiche di espulsione e di annientamento sistematico.

Le violenze nei confronti dei Rohingya hanno una storia assai lunga perché iniziano con l’arrivo al potere dei militari nel 1962 e con l’affermarsi nel Paese di gruppi politici di buddisti estremisti.

Esse hanno però avuto una tragica impennata con il giro di vite del 2016 denominato “operazione di pulizia” posto in essere a seguito di un attacco terroristico di un gruppo di resistenza armato nei confronti di soldati del Myanmar.

La reazione è stata brutale, indiscriminata, priva di ogni proporzione rispetto all’attacco subito e soprattutto ha avuto come bersaglio l’intero popolo dei Rohingya.

Essa si è concretata nei gravissimi e sistematici fatti criminosi documentati nella sentenza del Tribunale.

Ai danni di tutti gli appartenenti all’etnia Rohingya si sono moltiplicati gli eccidi, gli stupri di massa, le sparizioni di persone arrestate, le esecuzioni sommarie senza alcun giudizio, le confische e distruzioni di abitazioni, le pratiche di deportazione interna e di esilio forzato.

Un crescendo di violenza ispirato da una volontà di espulsione e di annientamento di un intero popolo.

7.4 La qualificazione giuridica dei fatti. I crimini di guerra nei confronti dei Kachin

Nella qualificazione giuridica dei fatti accertati il Tribunale ha scelto di non usare per le vicende in atto in Myanmar il termine pulizia etnica (“ethnic cleansing”), ritenendolo sia inadeguato alla gravità ed alla entità dei fatti accertati, sia privo di base giuridica nell’ambito del diritto internazionale, sia, infine, suscettibile di essere interpretato in una chiave di possibile razionalizzazione e giustificazione di condotte criminali ai danni delle minoranze.

Le categorie giuridiche alle quali si è fatto riferimento sono state invece quelle, contemplate nelle convenzioni internazionali, di crimini di guerra, di crimini contro l’umanità e di genocidio.

Sono risultate pienamente provate le accuse di crimini di guerra contro il popolo Kachin avanzate ai sensi dell’art. 8, c) dello Statuto di Roma (Rome Statute for the International Criminal Court) che regola i conflitti armati non aventi carattere internazionale, contemplando tra i crimini di guerra gli atti contro la vita e la persona (in particolare gli omicidi, le mutilazioni, le torture e gli altri trattamenti crudeli ed inumani), i trattamenti umilianti e degradanti, la presa di ostaggi ed il loro utilizzo come scudi umani, le esecuzioni sommarie.

Tra le condotte accertate rientrano anche quelle previste dall’art. 8, d) dello Statuto di Roma e cioè gli attacchi intenzionali contro la popolazione civile, gli stupri, i saccheggi, le deportazioni di civili, le distruzioni, ingiustificate dalle necessità del conflitto, di abitazioni o edifici pubblici e di culto.

In particolare il Tribunale ha ritenuto che la scelta sistematica di colpire la popolazione civile e gli altri atti posti in essere dall’esercito birmano debbano essere qualificati, sotto il profilo giuridico, come crimini di guerra, costituenti parte di un piano o di una politica o di una strategia di commissione su larga scala di tali crimini.

Il corso degli eventi storici attesta infatti che nella regione è in atto un conflitto armato interno – una guerra per l’autodeterminazione – alla quale sono applicabili le norme della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, secondo l’esplicito riconoscimento della risoluzione generale n. 3013 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite del 1973.

Di qui l’affermazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza dello Stato del Myanmar per crimini di guerra commessi nei confronti dei Kachin.

7.5 I crimini contro l’umanità commessi in Myanmar ai danni di tutte le minoranze etniche e religiose

L’ampia e dettagliata documentazione acquisita nel corso del giudizio ha indotto il Tribunale a ritenere pienamente provata anche l’accusa di crimini contro l’umanità, nella definizione che ne ha dato lo Statuto di Roma.

Numerose testimonianze dirette sono state ascoltate ed altrettanti documenti, anche audiovisivi, sono stati acquisiti sugli omicidi commessi dai militari e dagli estremisti buddisti contro i Rohingya, i Kachin e gli appartenenti a gruppi mussulmani.

Sono stati ricostruiti sulla scorta di testimonianze, di fonti internazionali e di notizie provenienti da autorevoli agenzie di stampa sia i ripetuti massacri compiuti nei villaggi di Rohingya nella regione del Rakhine, con la drammatica escalation del 2017, sia lo sterminio di donne, bambini e anziani nel Kachin sia, infine, le stragi come quella di Meihktila e le esecuzioni sommarie di Kachin e Rohingya nelle aree occupate dall’esercito birmano.

Provate anche le pratiche di deportazione di massa e di espulsione forzata, di arresti arbitrari, di torture, di stupri, di eliminazione attraverso la sparizione forzata delle persone ai danni di tutte le minoranze presenti nel Paese.

Sulla base di tali prove è stata ritenuta accertata anche la sistematica commissione di fatti che lo Statuto di Roma definisce «crimini contro l’umanità».

7.6 Il genocidio dei Rohingya

Un punto fermo nella configurazione del crimine di genocidio è naturalmente rappresentato dalla convenzione di Ginevra (approvata nel 1948 e ratificata dallo Stato del Myanmar nel 1956) che accolse in parte la definizione del giurista polacco Raphael Lemkin secondo il quale «Per genocidio si intende la distruzione di una nazione o di un gruppo etnico», aggiungendo che «Il genocidio ha due fasi: la prima consiste nella distruzione della identità nazionale del gruppo oppresso, la seconda  nella imposizione della identità nazionale dell’oppressore» [7].

L’art. 2 della citata Convenzione di Ginevra stabilisce che «per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro».

Scopo ultimo del genocidio è dunque la distruzione dell’identità di un gruppo e l’imposizione di un regime di oppressione e della identità nazionale dell’oppressore sui sopravvissuti.

A molti osservatori della situazione in Myanmar il processo politico, militare e culturale da decenni in atto nei confronti dei Rohingya appare mirato alla realizzazione di queste due finalità anche se non si è sviluppato alla stessa velocità in relazione ai due obiettivi.

Alla luce delle evidenze raccolte e delle condotte criminose prima descritte, il Tribunale ha ritenuto di poter affermare che, nel caso dei Rohingya, ricorrono tanto l’elemento materiale quanto l’elemento psicologico del crimine di genocidio.

In particolare l’elemento materiale del crimine è integrato da tre dei comportamenti criminosi indicati nell’art. 2 della Convenzione di Ginevra: l’uccisione di membri del gruppo; le lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale.

L’elemento psicologico del crimine, e cioè «l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale» è attestato, da un lato, da tutte pratiche violente e distruttive documentate nel corso del giudizio e, dall’altro, dal sistematico diniego ai Rohingya della condizione di cittadini, dalle discriminazioni legali ai loro danni, dalla volontà di espulsione di una popolazione considerata, contro ogni evidenza ed a dispetto del suo antico insediamento nella regione del Rakhine, come composta di immigrati irregolari provenienti dal Bangladesh.

Come si più volte messo in luce i Rohingya rappresentano solo il punto estremo di un processo che è in corso anche nei confronti delle altre minoranze presenti in Myanmar ma che, nei loro confronti, ha ormai raggiunto lo stadio finale del vero e proprio genocidio.

Il Tribunale ha perciò conclusivamente affermato che in Myanmar è in atto nei confronti dei Rohingya il crimine di genocidio.

8. Le raccomandazioni finali del Tribunale

Nella prassi del Tribunale permanente dei popoli le raccomandazioni formulate al termine della motivazione rivestono un’importanza fondamentale giacché rappresentano il contributo offerto da osservatori imparziali alla ricerca di soluzione degli spinosi problemi di volta in volta affrontati.

Anche nella pronuncia sulla situazione in Myanmar le raccomandazioni assolvono un ruolo importante, focalizzando i diversi aspetti della drammatica crisi in atto nel Paese e suggerendo linee di intervento sul fronte interno e sul versante della iniziativa internazionale.

Qui possono essere menzionate solo le teste di capitolo di tali raccomandazioni, rinviando alla lettura del testo integrale della sentenza per una loro più compiuta rappresentazione.

Tra le raccomandazioni riguardanti il governo ed il popolo del Myanmar figurano le misure urgenti dirette alla riduzione del danno per le persone colpite, il ripristino di condizioni accettabili di legalità e di democrazia nel Paese, l’affermazione dello Stato di diritto e del rispetto delle minoranze.

Al governo dello Stato birmano ed ai Paesi vicini sono indirizzati l’invito a consentire l’accesso nelle aree di crisi agli appartenenti ad organizzazioni umanitarie e religiose nonché agli operatori dei mezzi di informazione e ad adottare misure rivolte a fornire ai rifugiati documenti di identità temporanei e sostegno materiale e psicologico.

Ai Paesi facenti parte dell’ASEAN è stata poi rivolta la richiesta di aprire temporaneamente le frontiere per l’accoglienza dei rifugiati mentre si è sollecitato un intervento di aiuto economico finanziario al Bangladesh (Paese nel quale si è riversata una enorme massa di profughi) da parte dell’Unione Europea, degli Stati Uniti, della Cina e del Giappone nonché delle altre nazioni ricche.

Infine sul piano delle misure da adottare da parte della comunità internazionale sono state indicate misure di embargo delle armi nei confronti del governo birmano e sanzioni selettive che, senza danneggiare indiscriminatamente le popolazioni, colpiscano i responsabili della politica criminale in atto (ad es. congelamento di conti bancari, divieto di viaggi all’estero).

Il senso ultimo di tali raccomandazioni è ricordare a tutti gli attori della scena internazionale che i crimini contro l’umanità ed il crimine di genocidio in particolare sono – come recita il preambolo della Convenzione di Ginevra del 1948 – un «flagello odioso» da cui la comunità internazionale e tutti gli Stati contraenti si sono solennemente impegnati a liberare l’umanità.

*Il presente scritto è una rielaborazione dell’intervento di presentazione della sentenza del Tribunale permanente dei popoli sul genocidio in Myanmar svolto dall’autore nella sede del Senato della Repubblica (Sala Zuccari) il 6 novembre 2017.



[3] http://permanentpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/1984/04/Armenia_TPP_it.pdf

[4] Berard Bruneteau, Il secolo dei genocidi, Trad. it., Il Mulino, 2006

[5] Per l’esame delle 45 Sessioni e relative decisioni, si veda: http://permanentpeoplestribunal.org/category/sessioni-e-sentenze-it/

[6] http://www.fondazionebasso.it/2015/archivio-storico/fondi-archivio/sezione-internazionale/tribunale-russell/

[7] Raphael Lemkin, Axis rule in occupied Europe. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 1944, Chapter IX Genocide, p. 79-95.

02/03/2018
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