Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Mutuo edilizio: un'applicazione della causa concreta e dell'abuso del diritto

di Gianmarco Marinai
Giudice del Tribunale di Livorno
Commento alla sentenza del Tribunale di Brindisi 87/2013
Mutuo edilizio: un'applicazione della causa concreta e dell'abuso del diritto

La sentenza del Tribunale di Brindisi affronta una serie di interessanti questioni in tema di mutuo edilizio, cioè finalizzato alla realizzazione di alloggi rientranti nella categoria dell'edilizia economica e popolare.

Va premesso che il mutuo all'esame del giudice di Brindisi è stato sottoscritto nel 1990 e dunque precedentemente al riordino della materia intervenuto con l'entrata in vigore del t.u. bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385).

Semplificando al massimo l'esposizione dei fatti, le somme inizialmente erogate dall'istituto mutuante confluirono su un conto corrente della società mutuataria che presentava un forte passivo e dunque andarono preliminarmente a coprire l'esposizione debitoria, invece che essere subito ed interamente destinate alla costruzione degli immobili.

Ciò determinò la necessità della società di chiedere ulteriori due mutui per ingenti somme, i quali andarono ancora una volta a coprire, in primis, l'esposizione debitoria.

Ma ciò che aggravò la situazione in modo irreparabile fu il rifiuto dell'istituto bancario di "mandare in ammortamento" (da una situazione di pre-ammortamento in cui si trovavano) le somme fin a quel punto erogate (poco più di 3 miliardi di vecchie lire), in modo da consentire alla mutuataria di imputare le somme che man mano restituiva anche a capitale, oltre che ad interessi. L'Istituto bancario, infatti, pretese, per procedere al passaggio in ammortamento, il QTE (Quadro Tecnico Economico) vistato dalla Regione e il certificato di ultimazione dei lavori, situazione che si verificò solo a distanza di 10 anni dalla messa a disposizione del primo finanziamento, con la conseguenza che a fronte di un'erogazione lorda di circa 11 miliardi di lire, furono imputati ad interessi circa 5,2 miliardi di lire.

Il progetto, quindi, non fu completato: una parte degli immobili non fu ultimata e fu lasciata in cattive condizioni di manutenzione, non fu quindi possibile procedere al frazionamento del mutuo e alla vendita delle unità immobiliari, con conseguente maturazione in capo alla mutuataria anche di debiti tributari connessi alla mantenuta proprietà del compendio.

La decisione in commento parte dalla considerazione che il mutuo stipulato ha natura edilizia e deve, quindi, qualificarsi, sulla base dell'opinione consolidata, come mutuo di scopo, in quanto concesso specificamente per la realizzazione di un determinato programma costruttivo di edilizia economica popolare (tali valutazioni, peraltro, dovrebbero essere riviste alla luce degli artt. 38 e ss. t.u.b. oggi in vigore, che non distinguono più tra mutuo fondiario e mutuo edilizio e che espungono dalla relativa definizione ogni riferimento al vincolo di destinazione delle somme mutuate).

Nel mutuo di scopo – prosegue l'estensore – a differenza del contratto di mutuo regolato dal codice civile, la consegna di una determinata quantità di denaro non è elemento costitutivo del contratto, ma l'oggetto di un'obbligazione del finanziatore, il che fa propendere per una ricostruzione dell'istituto quale fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, ad una funzione creditizia (Cassazione civile sez. III, 03 dicembre 2007, n. 25180).

Riprendendo un'autorevole definizione (Zimatore, Mutuo di scopo in Dizionario del diritto privato, 1, Diritto Civile, I, Milano 1980, p. 601 ss.), si dice mutuo di scopo «un contratto in forza del quale una parte si obbliga a fornire, in una o più soluzioni, i capitali necessari al conseguimento, per opera del sovvenuto, di una finalità, legislativamente o convenzionalmente determinata, e l'altra parte si obbliga a restituire la somma ricevuta e a svolgere l'attività necessaria al raggiungimento dello scopo previsto nel contratto, impiegando in tale attività una somma di entità pari a quella ricevuta in mutuo».

La destinazione delle somme, poi, così come affermato da Cass., sez. I, 17/07/1997 n. 6572, acquista particolare importanza nel mutuo di scopo legale, cioè nel contratto traente la propria fonte regolatrice da una normativa specifica che regola l'operazione di credito, come nella fattispecie. L'impegno a realizzare lo scopo previsto "interviene nel sinallagma contrattuale con rilevanza corrispettiva rispetto all'attribuzione della somma, assumendo, al contempo, rilievo causale nell'economia del contratto".

Ciò comporta, secondo il Tribunale di Brindisi, che, ove risulti che le parti abbiano utilizzato il modello negoziale per realizzare una funzione obiettiva diversa da quella per la quale tale strumento giuridico è previsto dalla legge, il giudice deve negare al negozio posto in essere dalle parti la tutela apprestata dall'ordinamento, poiché difetta, in concreto, e, fin, dall'origine, la causa dello stesso ("a venire in rilievo è la c.d. causa in concreto, quale obiettiva funzione economico – sociale del contratto. Infatti, l'indagine su tale elemento essenziale del contratto va svolta non “in astratto” ma “in concreto”, al fine di verificare – secondo il disposto degli artt. 1343 e 1344 c.c. – la conformità a legge dell'attività negoziale posta in essere dalle parti e, quindi, la riconoscibilità nella specie della tutela apprestata dall'ordinamento giuridico": Cass., sez. I, 14 settembre 2012, n. 15449).

La conclusione della nullità ab origine del contratto per mancanza di causa concreta (in conseguenza della – pur parziale – utilizzazione delle somme erogate per estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso l'istituto mutuante) rimane valida, secondo la sentenza, e contrariamente a quanto invece statuito da Cass. n. 6572/97, a prescindere dalla verifica se l'opera, nel suo complesso, sia stata realizzata senza considerare (aveva sostenuto la Suprema Corte) "che il patto di compensazione tra il debito preesistente nei confronti del finanziatore e le somme mutuate non determina la nullità del contratto, quando sia stata realizzata l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi".

Tale passaggio argomentativo appare debole ed infatti il giudice ha potuto agevolmente sostenere che «se la causa è un elemento costitutivo e, quindi, genetico del contratto, l'effettiva realizzazione del risultato avuto di mira non rileva ai fini dell'eventuale difformità dallo schema legale e, dunque, la nullità va dichiarata per il solo fatto che le somme erogate, come nel caso di specie, siano state, fin dall'inizio, anche solo in parte, vincolate al ripianamento di precedenti esposizioni debitorie del mutuatario».

Neppure, però, l'impostazione della sentenza di Brindisi appare del tutto convincente.

Appare necessario, a questo punto, inserire alcune osservazioni (telegrafiche, visto il tono del presente lavoro) sul concetto di causa del contratto.

Come mette autorevolmente in luce Roppo (Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, in Riv. Dir. Civ., 2013, 4, p. 957), il tradizionale concetto di causa come funzione economico-sociale del contratto (Betti), ha visto nel corso degli anni subire sempre maggiori incrinature da parte chi propendeva a rendere rilevanti sotto il profilo causale anche elementi specifici della concreta fattispecie contrattuale (Sacco, Ferri).

Anche la giurisprudenza ha più volte aperto (seppur, in un primo momento, timidamente) al riconoscimento del "valore causale di elementi individualizzanti delle fattispecie concrete", nel senso di specifici interessi e scopi pratici che giustificano, in quanto meritevoli di tutela, l'adozione di una particolare forma negoziale a prescindere dal tipo astratto (si pensi alla rilevanza data alla presupposizione e al collegamento negoziale), fino a giungere ad affermare che la causa (da intendersi: in concreto) è "lo scopo pratico del negozio... sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato" (Cass. 8 maggio 2006, n. 10490), e dunque l'insieme delle ragioni e degli interessi specifici che determinano le parti al contratto.

La causa concreta, per dirla ancora con Roppo, è lo strumento per decidere se la pretesa che una parte rivolge contro l'altra è coerente, secondo razionalità, con l'assetto di interessi che le parti deducono in contratto (e, in caso contrario, la causa manca); ovvero se l'assetto di interessi perseguito col contratto è considerato riprovevole dall'ordinamento giuridico alla luce di un interesse generale contenuto in una norma imperativa (se, cioè, la causa è illecita).

In questo secondo caso, peraltro, l'ordinamento già offre gli strumenti di valutazione (e i relativi parametri di giudizio), che sono quelli che si ritrovano nelle norme degli artt. 1344 c.c. (frode alla legge) e 1345 c.c. (motivo illecito) e che impongono di prendere in considerazione null'altro se non la causa concreta.

Nel caso della frode alla legge, le parti piegano uno strumento contrattuale (o più contratti collegati) ad una funzione diversa da quella tipica e rispondente ad un assetto di interessi specifico e concreto, ma non consentito dall'ordinamento (si pensi al caso classico alla vendita con patto di riscatto in violazione divieto di patto commissorio).

L'art. 1345, invece, prevede che l'unico caso in cui il motivo rende illecita la causa è quello in cui esso è comune ad entrambe le parti e costituisce l'unica determinante ragione per cui le parti hanno stipulato il contratto: ben si comprende, allora che una valutazione è sostanzialmente coincidente a quella che si fa per ricostruire la causa concreta.

Ma allora, per poter negare al negozio posto in essere dalle parti la tutela apprestata dall'ordinamento, il giudice deve accertare non solo che le parti hanno utilizzato un determinato modello negoziale per realizzare una funzione obiettiva diversa da quella per la quale tale strumento giuridico è previsto dalla legge (il che potrebbe ben essere meritevole di tutela, sulla base della teoria della causa concreta), ma anche che tale diverso scopo perseguito sia in contrasto con norme imperative.

Non è condivisibile allora la tesi che il mutuo edilizio utilizzato (parzialmente) per ripianare debiti del mutuatario è affetto da nullità per mancanza della causa: la causa concreta c'è, eccome (e si identifica con la funzione anche solutoria dei debiti preesistenti), ma, casomai, la causa è illecita, in quanto il mutuo è utilizzato per scopi contrari a norme imperative (le norme speciali che regolavano i mutui edilizi) e cioè in frode alla legge, ex art. 1344 c.c..

Nulla quaestio, poi, sul riconoscimento del collegamento negoziale con i successivi mutui (finalizzati a ripianare le esposizioni debitorie create dal primo mancato utilizzo delle somme per lo scopo legale) e con le ipoteche (previste direttamente dal d.p.r. 7/1976), con la conseguenza che la dichiarata nullità del primo mutuo travolge necessariamente anche gli altri contratti ad esso collegati.

Senz'altro convincente, infine, è la parte della sentenza che (pur con un obiter dictum, avendo il Tribunale dichiarato la nullità del contratto per difetto di causa) afferma che il contratto dovrebbe comunque essere dichiarato risolto per grave inadempimento dell'Istituto mutuante, che, utilizzando una clausola del mutuo neppure concernente specificamente la questione, illegittimamente rifiutò il passaggio da pre-ammortamento ad ammortamento fino al momento dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, impedendo, così, al beneficiario dell'erogazione di poter cominciare ad estinguere il capitale erogato (invece che corrispondere esclusivamente interessi).

La Banca, si legge nella sentenza, ha abusato della clausola relativa all'ammortamento, violando i principi tutelati dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., con conseguente violazione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost..

La decisione si allinea all'indirizzo affermato in diverse recenti pronunce della Suprema Corte e cita direttamente Cass., sez. I, 15-10-2012, n. 17642, che ha appunto affermato che "il generale principio etico-giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne è un'espressione, svolge una funzione integrativa dell'obbligazione assunta dal debitore (nella specie, la banca), quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori".

La violazione di tale principio costituisce inadempimento contrattuale che può essere anche grave e condurre alla risoluzione del contratto, allorché si concreti in uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale e sia finalizzata a conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (v. ad es. Cass. civ., sez. lav., 07-05-2013, n. 10568 e Cass. civ., sez. III, 18-09-2009, n. 20106).

 

 

12/11/2013
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