Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Febbraio 2017

di Alice Pisapia
Prof. a contratto Diritto UE per l'impresa e Diritto europeo della concorrenza Università dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione emesse a Febbraio 2017

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e diritti fondamentali

Sentenza della CGUE (Quinta Sezione), 16 febbraio 2017, causa C-578/16, C.K., H.F., A.S. contro Republika Slovenija

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia)

Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Frontiere, asilo e immigrazione – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Trattamenti inumani o degradanti – Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato competente per l’esame della sua domanda – Assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche accertate in tale Stato membro – Obblighi imposti allo Stato membro che deve procedere al trasferimento

Una cittadina siriana ed un cittadino egiziano entravano nel territorio dell’Unione mediante un visto validamente rilasciato dalla Croazia. Dopo un breve soggiorno, varcavano la frontiera facendo ingresso nel territorio sloveno, muniti di falsi documenti d’identità. Le autorità slovene, considerando che la Croazia era, in forza dell’art. 12 par. 2 del regolamento n. 604/2013 (Dublino III), lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo, inviavano alle autorità croate una domanda intesa alla loro presa a carico, accolta dalla Croazia che riconosceva la propria competenza. Successivamente, il Ministero degli interni della Slovenia emetteva una decisione di rifiuto di esame delle domande di asilo e stabiliva il trasferimento dei ricorrenti verso la Croazia, nonostante la cittadina siriana fosse gravemente malata.

Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione impone che, anche in assenza di ragioni serie per ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo (Croazia), il trasferimento di un richiedente asilo ai sensi del regolamento Dublino III può essere effettuato solo a condizione che sia escluso che detto trasferimento comporti il rischio reale che l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti. Si rileva che il trasferimento di un richiedente asilo con un disturbo mentale o fisico particolarmente grave potrebbe determinare il rischio di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell’interessato, integrando un trattamento inumano e degradante. I giudici di Lussemburgo riconoscono che compete alle autorità dello Stato membro che deve procedere al trasferimento eliminare ogni dubbio relativo all’impatto del trasferimento sullo stato di salute dell’interessato, adottando le precauzioni necessarie affinché il trasferimento si svolga in condizioni che consentano di tutelare in modo adeguato e sufficiente lo stato di salute di tale persona, eventualmente sospendendo l’esecuzione del trasferimento, finché lo stato di salute non migliori. Nel caso, tuttavia, in cui una sospensione di lunga durata della procedura rischi di aggravare la salute dell’interessato, lo Stato membro richiedente potrebbe scegliere di esaminare esso stesso la domanda facendo uso della c.d. clausola discrezionale prevista dall’art. 17, par. 1 del regolamento, che letto in combinato disposto con l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, non può comunque essere interpretato nel senso che obblighi siffatto Stato membro, in circostanze come quella affrontata dalla Corte, ad applicare detta clausola.

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della CGUE (Quinta Sezione), 9 febbraio 2017, causa C-560/14, M. contro Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda)

Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato – Domanda di protezione sussidiaria – Regolarità del procedimento nazionale di esame di una domanda di protezione sussidiaria presentata in seguito al rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – Diritto di essere ascoltato – Portata – Diritto ad un colloquio orale – Diritto di chiamare testimoni e di esaminarli in contraddittorio.

M. era stato ammesso in Irlanda in forza di un visto per studenti. Terminati i suoi studi, M. ha avanzato una domanda di asilo che è stata respinta. M. ha successivamente presentato una domanda di protezione sussidiaria anch’essa respinta, a cui si è aggiunto un provvedimento di allontanamento. Il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, adottata in assenza di un nuovo colloquio orale, si fondava principalmente sulla decisione precedente riguardante la domanda di asilo e rilevava che M. non aveva dimostrato l’esistenza di fondati motivi per far ritenere che egli rischiasse di subire un grave danno, tenuto conto, in particolare, dei forti dubbi sull’attendibilità delle affermazioni contenute nella sua domanda.

La Corte riconosce che il diritto di essere ascoltato, parte integrante dei diritti della difesa, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione e ribadisce che l’obbligo di rispettare il diritto di essere ascoltato dei destinatari di decisioni che incidono in modo rilevante sui loro interessi incombe, in linea di principio, sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano provvedimenti che rientrano nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, anche quando la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (in tal senso, sentenze del 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, punti 49 e 50, nonché dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punti 39 e 40). Tuttavia, secondo i giudici di Lussemburgo il diritto di essere ascoltato, come applicabile nell’ambito della direttiva 2004/83, non esige, in linea di principio, che, qualora una normativa nazionale preveda due procedimenti distinti, uno successivo all’altro, per l’esame, rispettivamente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, il richiedente la protezione sussidiaria benefici del diritto ad un colloquio orale concernente la sua domanda e del diritto di chiamare testimoni o di esaminarli in contraddittorio durante tale colloquio. Il colloquio orale diventa necessario solo qualora circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l’autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

13/04/2017
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