Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Prime riflessioni su chiusura OPG

di Paola Di Nicola Travaglini
giudice Tribunale di Roma
Considerazioni sul d.l. 31 marzo 2014, n. 52, in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
Prime riflessioni su chiusura OPG

Dal primo giugno è in vigore il decreto legge 31 marzo 2014, n. 52 recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, convertito in via definitiva il 28 maggio dal Senato, stesso giorno in cui scadeva il termine fissato dalla sentenza Torreggiani contro Italia della Corte EDU per “risolvere” il problema del sovraffollamento carcerario.

In sintesi la legge prevede:

•  la proroga dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 del termine per il definitivo superamento degli OPG e della conseguente entrata in funzione delle REMS (Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza);

•   l'applicazione, in via ordinaria, di una misura di sicurezza - anche provvisoria - diversa dal ricovero in OPG o in una casa di cura e di custodia (sezioni costituite all’interno degli stessi OPG). Il ricovero in OPG è disposto solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulta che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente;

•  l’impossibilità di disporre la custodia cautelare provvisoria in OPG dell'infermo e seminfermo di mente ex art. 312 e 313 c.p.p.; la misura ora prevista è il ricovero presso apposite strutture ospedaliere;

•  un maggior rigore nell'accertamento della pericolosità sociale che giustifica il ricovero in OPG. Tale accertamento va effettuato solo in base alle qualità soggettive della persona e senza tener conto delle sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali; non si può, inoltre, basare la pericolosità sociale sulla sola mancanza di programmi terapeutici individuali;

•  corsi di formazione per gli operatori del settore, organizzati dalle regioni, sulla progettazione e organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi;

•  la possibilità per le regioni, entro il 15 giugno 2014, di modificare i programmi presentati, e destinare parte delle risorse alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, contenendo il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle REMS;

•  l'individuazione dei percorsi/programmi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuno dei ricoverati negli OPG e il loro invio al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. I programmi individuali sono predisposti dalle regioni, attraverso i dipartimenti e i servizi di salute mentale delle proprie ASL, in accordo con gli OPG;

•  l'obbligo di documentare puntualmente le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà della prosecuzione del ricovero in OPG per i pazienti per i quali l'autorità giudiziaria ritiene attuale la pericolosità sociale;

•  l’impossibilità del protrarsi, sia delle misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, che dei ricoveri nelle REMS, per una durata superiore al tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso;

•  l'obbligo, per le regioni, di aggiornare i Ministeri della Salute e della Giustizia (nonchè il Comitato paritetico Interistituzionale costituito presso la Conferenza permanente Stato-Regioni) sul rispetto del termine del 31 marzo 2015 per il superamento degli OPG, nonchè la conferma dell'attribuzione di poteri sostitutivi al Governo qualora lo stato di realizzazione e riconversione delle REMS non garantisca il completamento del processo di superamento entro il termine stabilito;

•  l’insediamento, presso il Ministero della salute, entro trenta giorni, di un organismo di coordinamento per il superamento degli OPG;

•  la previsione di una relazione trimestrale alle Camere dei Ministri della salute e della giustizia sul processo di superamento degli OPG;

•   la quantificazione in 4,38 mln per il 2014 e in 1,46 mln per il 2015 degli oneri derivanti dalla proroga annuale della chiusura degli OPG.

Si tratta di una legge a lungo attesa da chi ha a cuore la tutela dei diritti ed in particolare dei diritti umani perché ha posto fine al fenomeno dei cosiddetti ergastoli bianchi, ovverosia la restrizione in ospedale psichiatrico giudiziario a tempo indeterminato, anche per reati di limitatissima gravità, di soggetti affetti da vizio totale di mente e sottoposti a misure di sicurezza (talvolta solo provvisorie) perché socialmente pericolosi.

A ciò si aggiunge che queste persone sono anche eternamente giudicabili perchè nei loro confronti, ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen. come interpretato dalla Corte costituzionale (Sent. Cost. 20 luglio 1992, n. 340 e 10 febbraio 1993, n. 41), vele il principio secondo cui “la capacità di partecipare al processo penale di cui all'art. 70 cod. proc. pen. costituisce uno dei fondamentali e indefettibili presupposti richiesti dalla legge ai fini della costituzione e dello svolgimento del rapporto processuale, il cui cardine è rappresentato dal fatto che esso deve necessariamente far capo ad un soggetto capace di partecipazione cosciente al processo, come premessa essenziale della possibilità di autodifesa e quale garanzia del "giusto processo" presidiata dall'art. 24 Cost.” (si veda Sez. 4, Sentenza n. 38246 del 2009).

In sostanza, secondo lo ius receptum della corte di legittimità, il diritto alla cosciente partecipazione al processo sussiste, precede e va accertato preliminarmente dal giudice, anche quando sia ragionevolmente configurabile il difetto d'imputabilità al momento della commissione del reato.

La ratio sottesa a detto orientamento risiede nel fatto che l'imputato ha interesse a far valere le proprie difese per ottenere una pronunzia di proscioglimento con formula che escluda l'applicazione di misure di sicurezza.

Quindi, fino ad oggi, a coloro che erano incapaci processuali e sottoposti alla misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario, oltre ad essere imposto un processo senza fine, per l’impossibilità giuridica del giudice di celebrarlo, e con prescrizione sospesa sine die, era precluso anche predeterminare, in modo ragionevole, la durata della loro condizione detentiva, pur subordinata ad un periodico, e processualmente costoso e defatigante, accertamento di pericolosità.

Paradossalmente in questi casi l’uso del processo penale si trasforma da strumento per pervenire all’accertamento della verità, a scatola vuota volta, sin dall’origine, solo ad autoalimentarsi senza esiti possibili. 

L’indefinito protrarsi nel tempo di istituti processuali e penali ha trasformato questo tipo di imputato, connotato proprio dalla sua fragilità perché malato psichico privo di capacità, in un eternamente giudicabileche, come sostiene la stessa Corte costituzionale nella sentenza 23 del 2013 fa assumere al sistema “il carattere della irragionevolezza, giacché entra in contraddizione con la prassi posta a base, rispettivamente, della prescrizione dei reati e della sospensione del processo”; da qui il richiamo alle responsabilità del legislatore, unico a potere compiere le valutazioni inerenti al rapporto tra mezzi e fini in questa delicata materia.

Se, quindi, questa legge deve essere salutata con il dovuto favore per il ripristino dei diritti costituzionali e della Carta Europea per i diritti dell’Uomo nella parte in cui fissa un limite alla detenzione dei malati mentali in misura di sicurezza, dall’altra, proprio per le speranze che aveva alimentato, non si puo’ fare a meno di sottolinearne le improvvide carenze che, solo con una maggiore attenzione alla delicatezza del tema, avrebbero potuto essere facilmente evitate.

Infatti, non solo la legge non affronta il drammatico ed urgente tema della durata indeterminata dei processi a carico degli incapaci processuali, tema posto dalle periodiche ordinanze dei giudici di merito alla Corte costituzionale e da quest’ultima con il monito contenuto nella richiamata sentenza n. 23; ma con un’avventata disposizione, priva di qualsiasi adeguata preparazione e gradualità, disperde la matrice culturale che era a base della sua funzione.

Infatti il comma 1-quater dell’art. 1 del D.L. 52 - introdotto nella legge di conversione con un emendamento del Senato solo tre giorni prima della pubblicazione della norma - dispone che sia le misure di sicurezza detentive (provvisorie o definitive) che i ricoveri nelle residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza (REMS) non possono protrarsi per una durata superiore al tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso - fatta eccezione per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo - avuto riguardo alla previsione edittale massima. 

La ratio della norma è quella di impedire che le misure di sicurezza, come avvenuto finora, possano avere durata superiore a quella della pena che sarebbe stata irrogata all'autore del reato nel caso in cui questo fosse stato ritenuto imputabile.

Ciò vuol dire che dal I giugno del 2014 vanno revocate le misure di sicurezza per internati, ancorchè tuttora pericolosi, che abbiano superato il limite massimo della pena edittale in osservanza del principio del favor rei; dell’art. 200 comma 2 cp che prevede per le misure di sicurezza l’applicazione della legge in vigore al tempo dell’esecuzione; della collocazione sistematica della norma; della perentorietà della stessa; dell’assenza di norme transitorie.   

Fin qui tutto bene, se fosse stato però per tempo predisposto quanto necessario a trasformare in pazienti quelli che il giorno prima erano detenuti, come era ed è loro dovuto.

Invece escono e basta.

Nessuno ha redatto percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione, dotati della necessaria gradualità, come previsto, invece, per coloro che restano negli OPG prima del loro definitivo smantellamento (si veda il comma 1 ter della citata legge).

In sostanza ciò che va stigmatizzato è che in gran parte del nostro Paese, a partire da una Regione come il Lazio, non c’è nulla che traduca in termini di diritti quello che da oggi costituirà verosimilmente un abbandono a se stesse di persone malate e, per ciò solo, fragili, oltre che delle loro famiglie.

In molti territori mancano comunità terapeutiche e strutture sanitarie con le caratteristiche necessarie per contenere o curare queste persone, così come mancano anche le REMS previste dalla stessa legge.

Questa è la prova che l’approvazione della riforma non è stata preceduta dalla necessaria predisposizione di misure sanitarie, sociali, di prevenzione e giudiziarie, capaci di contenere, senza conseguenze pregiudizievoli per gli interessati e per la collettività, l’uscita contemporanea, in tutta Italia, di soggetti in condizioni di pericolosità sociale analoghe.

Non risulta neanche che sia stato fatto un monitoraggio ed uno studio preventivo di quali e quanti internati in OPG vengano rimessi in libertà con l’approvazione della legge; dove siano ricollocati; quali strutture sanitarie li seguano, li assistano e li curino e con quali programmi terapeutici; chi se ne occuperà sotto il profilo economico; dove andranno a vivere.

Ma oltre alla messa in pericolo del diritto alla salute di persone che escono da una struttura che ha comunque una vocazione sanitaria come l’OPG, c’è un altro drammatico problema di cui non risulta che alcuna autorità istituzionale a ciò preposta si sia fatta carico: la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.

Infatti, coloro che escono in forza della sopra citata norma per scadenza dei termini massimi sono persone che un perito ed un’Autorità giudiziaria hanno accertato e stabilito essere PERICOLOSE SOCIALMENTE.

I loro deliri, le loro specifiche patologie, specie allorquando siano collegate proprio al delitto che hanno commesso (lesioni, maltrattamenti in famiglia, ecc.), possono mettere in serio pericolo persone che non hanno strumenti di difesa, cittadini inermi o, a seconda dei casi, più genericamente l’intera collettività.

Di fronte a queste situazioni l’autorità giudiziaria non sempre ha strumenti e non puo’ che limitarsi a mettere in mora le istituzioni, con responsabilità diretta in ambito sanitario e di sicurezza, competenti ad intervenire, affinchè predispongano con urgenza strumenti adeguati di cura, di vigilanza e di prevenzione per evitare conseguenze pregiudizievoli per l’imputato e per la collettività, specie con riferimento ai soggetti che appartengono ai suoi deliri.   

Se dovesse avvenire anche solo un caso in cui un internato pericoloso, uscendo senza alcun riferimento istituzionale e sanitario, commetta un reato collegato alla sua patologia, sarà la stessa riforma, richiesta a gran voce per decenni in difesa dei diritti umani, a pagarne le conseguenze in termini di accettabilità culturale e sociale.

Sarebbe bastato predisporre anticipatamente in tutta Italia, e non solo in alcune più capaci ed avanzate realtà territoriali, un efficiente ed adeguato sistema sanitario e di sicurezza, per evitare il solito spirito emergenziale di cui troppo spesso siamo abituati a farci carico con devastanti conseguenze.

 

09/06/2014
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