Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Promulgata la nuova legge sulla difesa… non sempre legittima

di Riccardo De Vito
presidente di Magistratura democratica
La promulgazione della legge contenente la nuova disciplina della legittima difesa è accompagnata da una motivazione che fissa il perimetro di costituzionalità delle norme e disinnesca i miti della propaganda

Il 26 aprile 2019 il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge recante Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.

Il via libera alle nuove norme, tuttavia, è stata accompagnato da una lettera del Capo dello Stato – inviata ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri – che, per la sua rilevanza determinante, crediamo sia importante pubblicare e provare a illustrare su questa Rivista, riservando a successivi interventi i dovuti approfondimenti.

Prima di avviare la riflessione, pare importante ragionare anche sulle circostanze temporali della promulgazione, senza dubbio degne di attenzione.

Il disegno di legge sulla legittima difesa è stato approvato in via definitiva dal Senato il 28 marzo 2019, mentre la promulgazione è giunta soltanto lo scorso 26 aprile. Il Capo dello Stato, pertanto, ha adoperato per intero il termine di un mese dall’approvazione previsto per la promulgazione delle leggi dall’art. 73 della Costituzione. Se ne può desumere un’oculata e difficile ponderazione sui profili d’azione riservati dalla Costituzione al Presidente della Repubblica: promulgazione o esercizio del potere di rinvio alle Camere (art. 74 Cost.).

La via intrapresa, alla fine, è stata la cd. promulgazione con motivazione. Non è un’opzione espressamente sancita dalla Carta, che prevede l’alternativa secca tra promulgazione ed esercizio del potere di rinvio, ma si tratta comunque di una prassi non inedita, consolidata soprattutto nel corso delle presidenze Ciampi e Napolitano.

Nel caso di specie, la motivazione appartiene al genere di quelle che la dottrina ha definito «motivazioni contrarie» o, più esattamente, «con riserva». Non si illuda la propaganda politica, pertanto, di passare sopra con facilità alle parole del Presidente, il quale ha agito in maniera conforme a una «dottrina presidenziale del sistema delle fonti» [1] che, a partire da Ciampi, fa della manifesta incostituzionalità il canone guida per l’esercizio del potere di rinvio. Del resto l’attuale Capo dello Stato ha già manifestato la sua idea sui presupposti dell’esercizio del potere previsto dall’art. 74: «C’è un caso in cui posso – anzi devo – non firmare: quando arrivano leggi o atti amministrativi che contrastano palesemente, in maniera chiara, con la Costituzione» [2].

Nel caso di specie, il Presidente, all’esito di quella complessa e lunga ponderazione di cui si è detto, non ha ritenuto la manifesta incostituzionalità della legge, ma, nello spiegare il percorso logico che lo ha indotto a promulgare, ha comunque fissato alcuni “paletti” sul confine costituzionale delle nuove norme.

Si tratta di osservazioni importanti, non giuridicamente vincolanti, ma che “pesano” per almeno tre motivi: forniscono un criterio di lettura costituzionalmente orientato della nuova disciplina (e, dunque, un canone interpretativo); costituiscono di fatto un parametro “culturale” aggiuntivo per future questioni di legittimità, eventualmente promosse davanti alla Corte costituzionale dai giudici ordinari sulla base del diverso criterio della “non manifesta infondatezza”; disinnescano, davanti all’opinione pubblica, il pericoloso e fasullo messaggio mediatico della difesa d’ora in avanti “sempre legittima”.

Forse sta proprio in quest’ultimo passaggio la principale rilevanza della lettera che ha accompagnato la promulgazione della legge: palesare all’opinione pubblica le principali preoccupazioni in ordine ad alcuni passi critici della nuova disciplina della scriminante. Come è stato osservato più in generale, l’iniziativa presidenziale di motivare le promulgazioni «accredita, con l’autorevolezza che è propria di chi incarna ed emblematicamente rappresenta l’unità nazionale, l’idea secondo cui le esperienze delle fonti non possono più restare confinate tra le dotte discussioni degli esperti ovvero nel confronto che essi intrattengono coi giudici al momento in cui ne annotano le decisioni, ma devono – com’è giusto che sia – aprirsi al riscontro della pubblica opinione» [3]. Se così è, si deve sottolineare che mai come in questa occasione si sentiva il bisogno di un messaggio capace di fuoriuscire dai tecnicismi e, allo stesso tempo, di agganciare la disciplina legislativa della scriminante alle istanze più profonde della democrazia costituzionale.

Focalizziamo ora le osservazioni del Presidente.

In primo luogo, il Capo dello Stato ribadisce che il «fondamento costituzionale» della legittima difesa «è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità».

Il rilievo è di importanza dirimente perché fornisce una lettura indivisibile dell’istituto della legittima difesa, riconducendolo al presupposto unitario della necessità/inevitabilità della difesa e rassicura sulla portata necessariamente relativa delle presunzioni introdotte dal legislatore.

La nuova disciplina della scriminante prevista dall’art. 52 cod. pen., mediante l’aggiunta dell’avverbio «sempre», rafforza la presunzione di proporzionalità tra difesa e offesa nella fattispecie di legittima difesa domiciliare introdotta nel 2006 e introduce, nella nuova fattispecie prevista dall’art. 52, comma 4, cod. pen., una presunzione di legittima difesa tout court, che, di primo acchito, sembrerebbe avere ad oggetto non soltanto il requisito della proporzionalità, ma anche quello della necessità.

Le considerazioni del Presidente paiono fugare invece ogni dubbio: il bilanciamento tra interessi contrapposti, soprattutto quando a venire in gioco è il conflitto tra diritti patrimoniali e diritto alla vita, non può essere affidato a un automatismo legislativo. Ci vuole un giudice a valutare, caso per caso e sulla base delle circostanze concrete, la necessità/inevitabilità dell’azione difensiva, tanto più quando essa è praticata per difendere «beni propri o altrui» o per respingere l’intrusione nel domicilio ed è, al contempo, lesiva di beni fondamentali dell’aggressore, quali la vita e l’incolumità personale.

La nuova legge, dunque, non comporta alcuna sottrazione al processo di colui che invoca la legittima difesa, come si auspicava nella relazione d’accompagnamento al disegno di legge e negli interventi parlamentari dei promotori più accaniti. Se una pistola spara, ci deve essere un giudice a valutare perché quei colpi sono stati esplosi e in quali condizioni.

Per gli stessi motivi appena accennati è da ritenersi fondamentale l’ulteriore rilievo del Presidente, con il quale si afferma che «la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta».

Come noto, la nuova disciplina della legittima difesa ha modificato l’art. 55 cod. pen. in tema di eccesso colposo, inserendo un secondo comma del seguente tenore: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61, primo comma, numero 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Anche in questo caso, dunque, l’ermeneutica costituzionalmente orientata della norma, sposata dalla missiva del Capo dello Stato, impedisce di configurare la sussistenza di un automatismo di cui il giudice dovrebbe prendere semplicemente atto. Si impone, viceversa, una verifica concreta del rapporto causale tra situazione di pericolo e stato di turbamento, della gravità di quest’ultimo e, infine, della causalità tra lo stesso stato di turbamento e il superamento dei limiti della difesa legittima.

In altri termini, complessivamente, il Presidente della Repubblica, pur non ritenendo manifestamente incostituzionale la disciplina della legittima difesa, ha sottolineato il ruolo decisivo dell’autorità giudiziaria nel bilanciamento tra interessi e diritti contrapposti, soprattutto quando a venire in questione sono valori che non possono essere accomunati, se non in spregio all’art. 3 della Costituzione e all’art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo: la difesa del domicilio o dei beni non può valere, a Costituzione vigente, quanto la difesa della vita.

Se i giudici dovessero constatare che tale bilanciamento non è reso possibile dalla legge, non avrebbero altra strada che quella della questione di legittimità.

Un ultimo passaggio della lettera d’accompagnamento merita altrettanta considerazione. Ci si riferisce a quel brano in cui il Presidente ribadisce che «la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia».

La difesa legittima, dunque, deve rimanere istituto eccezionale, perché la sicurezza dei cittadini è affidata in primo luogo alle Forze di Polizia. È auspicabile rafforzare queste ultime, se non si vuole il Far West; meglio investire in risorse strutturali dello Stato se non si vogliono correre rischi di uso indiscriminato delle armi e se non si vuole che gli aggressori, a loro volta, si armino di più e meglio.

È più saggio, crediamo noi, che i mitra li maneggino i poliziotti, piuttosto che i cittadini, quand’anche ministri.



[1] Non è questa la sede per una lunga e ragionata bibliografia sulla dottrina presidenziale del sistema delle fonti e sulla promulgazione con motivazione. Ci si limita, pertanto, ai seguenti riferimenti: A Ruggeri, Verso una prassi di leggi promulgate con “motivazione”…contraria?, in www.forumcostituzionale.it, 2002, 1; N. Lupo, Verso una motivazione delle leggi? A proposito del primo rinvio di Ciampi, in Quad. cost., 2/2001, pp. 362-364; I. Pellizzone, Controllo del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione e giudizio di legittimità costituzionale: nuovi punti di contatto alla luce della prassi delle promulgazioni motivate, in L. Violini (a cura di), Il ruolo del Capo dello Stato nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 2014, pp. 117-127. Per una bibliografia approfondita e centrata anche sull’indirizzo del Presidente Mattarella si veda M. Malvicini, Alcune considerazioni sul primo rinvio ex art. 74 Cost. del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2017, disponibile in: http://osservatoriosullefonti.it.

[2] Comunicato Stampa della Presidenza della Repubblica, Incontro del Presidente Mattarella con alcune scolaresche delle Scuole secondarie di primo grado, Palazzo del Quirinale, 26 ottobre 2017.

[3] Le considerazioni citate si trovano, in chiave critica, in A. Ruggeri, Verso una prassi di leggi promulgate con “motivazione” ... contraria?, in www.forumcostituzionale.it, 2002, 1.

28/04/2019
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