Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Luglio 2018

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse a luglio 2018

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Cooperazione giudiziaria in materia penale.

Sentenza della Cgue (Quinta Sezione), 25 luglio 2018, Causa C-268/17, nel procedimento concernente l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di AY

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale proposto dallo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale di comitato di Zagabria, Croazia)

Oggetto: Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Motivi di non esecuzione – Chiusura delle indagini preliminari – Principio del ne bis in idem – Persona ricercata sentita in qualità di testimone in un precedente procedimento vertente sui medesimi fatti – Emissione di più mandati d’arresto europei nei confronti della stessa persona

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ed è stata presentata nell’ambito di un procedimento riguardante l’emissione di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo, il “MAE”) nei confronti di AY, cittadino ungherese, da parte dello Županijski sud u Zagrebu (Tribunale di comitato di Zagabria, Croazia).

AY è un cittadino ungherese che è stato rinviato a giudizio in Croazia per corruzione attiva. Gli è stato contestato, in particolare, di avere fatto illegittimamente versare una significativa somma di denaro a un alto funzionario politico croato per ottenere in cambio la conclusione di un contratto. Le indagini preliminari a carico di AY sono state avviate, in Croazia, il 10 giugno 2011 e contestualmente è stato chiesto alla competente autorità ungherese di fornire un’assistenza giuridica internazionale interrogando AY in qualità di indagato e consegnandogli un invito a comparire. Le autorità croate hanno più volte reiterato tale richiesta mediante commissione rogatoria. Tuttavia, l’Ungheria non vi ha dato seguito sulla base del rilievo che la sua esecuzione avrebbe pregiudicato gli interessi nazionali ungheresi. Di conseguenza, le indagini preliminari croate sono state sospese nel mese di dicembre 2012.

L’Ungheria ha avviato, il 14 luglio 2011, indagini preliminari fondate sull’esistenza di ragionevoli motivi per sospettare che fosse stato commesso un reato consistente in fatti di corruzione attiva in ambito internazionale, previsto dal codice penale ungherese. Dette indagini preliminari non sono state avviate nei confronti di AY in qualità di indagato, bensì unicamente in relazione al reato a carico di ignoti. In tale contesto, AY è stato sentito soltanto in qualità di testimone. Le indagini sono state chiuse in data 20 gennaio 2012, poiché gli atti commessi non costituivano reato ai sensi del diritto ungherese.

Successivamente, in data 1ottobre 2013, dopo l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea e prima dell’avvio di indagini preliminari in Croazia, l’ufficio per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata ha emesso un MAE nei confronti di AY. L’esecuzione di tale MAE è stata negata con decisione della Corte ungherese sulla base del rilievo che le informazioni disponibili consentivano di stabilire che era già stato intentato un procedimento penale in Ungheria in base ai medesimi fatti su cui si fondava il MAE e che detto procedimento si era concluso.

Dopo il rinvio a giudizio di AY in Croazia, è stato emesso un nuovo MAE il 15 dicembre 2015, questa volta dalla sezione competente per i MAE del giudice del rinvio, che non è stato tuttavia eseguito dall’Ungheria. Il 27 gennaio 2017 il giudice del rinvio ha nuovamente comunicato tale MAE alla competente autorità ungherese e dal momento che, dopo l’invio di tale secondo MAE, erano trascorsi 60 giorni senza risposta, il giudice del rinvio si è rivolto al membro croato di Eurojust. Tale giudice ha indicato che, dopo essere intervenuto, tale membro gli ha trasmesso il parere della competente autorità ungherese, in cui era precisato che quest’ultima riteneva di non essere obbligata a dare seguito al MAE emesso, sul quale si era già pronunciata durante la fase istruttoria del procedimento penale in Croazia. Pertanto, essa non sarebbe stata nemmeno vincolata dai termini per l’esame previsti nella decisione quadro 2002/584.

La Corte di giustizia investita della questione afferma in primo luogo che l’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione è tenuta ad adottare una decisione rispetto a ogni MAE trasmessole, anche nel caso in cui, in tale Stato membro, sia stato già statuito su un precedente MAE riguardante la stessa persona e vertente sui medesimi fatti e in cui, tuttavia, il secondo MAE sia stato emesso soltanto in ragione del rinvio a giudizio, nello Stato membro emittente, della persona ricercata.

Inoltre, la Corte rileva che l’art. 3, punto 2, e l’art. 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che una decisione del pubblico ministero, come quella dell’ufficio centrale delle indagini preliminari ungherese di cui al procedimento principale, che ha posto fine a indagini preliminari avviate contro ignoti, nel corso delle quali la persona oggetto di un MAE è stata sentita soltanto in veste di testimone, senza che sia stata esercitata l’azione penale contro tale persona e senza che detta decisione sia stata adottata nei suoi confronti, non può essere invocata per rifiutare l’esecuzione di tale MAE in base all’una o all’altra di tali disposizioni.

L’art. 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 prevede un motivo di non esecuzione obbligatoria, in forza del quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve rifiutare di eseguire il MAE qualora sia informata che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti in uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in base alle leggi dello Stato membro della condanna. Tale disposizione mira a evitare che una persona sia nuovamente perseguita o giudicata penalmente per gli stessi fatti e rispecchia il principio del ne bis in idem, sancito all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo il quale nessuno può essere perseguito o condannato penalmente due volte per lo stesso reato. A tal riguardo, la Corte precisa che la pronuncia di una «sentenza definitiva» ai sensi dell’art. 3, punto 2, presuppone l’esistenza di un’azione penale anteriore, esercitata nei confronti della persona ricercata. Inoltre, il principio del ne bis in idem si applica soltanto alle persone giudicate con sentenza definitiva in uno Stato membro, mentre non si estende alle persone che sono state esclusivamente sentite nell’ambito di indagini preliminari, come i testimoni. Nel caso di specie, emerge dal fascicolo presentato alla Corte che l’istruttoria svolta in Ungheria in seguito alla commissione rogatoria croata, che è stata chiusa con la decisione dell’ufficio centrale delle indagini preliminari ungherese del 20 gennaio 2012, è stata avviata contro ignoti. Essa non è stata condotta nei confronti di AY quale indagato o imputato, dato che la competente autorità ungherese ha sentito tale persona sono in veste di testimone. Pertanto, in assenza di un’azione penale nei suoi confronti, non è possibile ritenere che AY sia stato giudicato con sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584. Di conseguenza, una decisione del pubblico ministero, come quella dell’ufficio centrale delle indagini preliminari ungherese di cui al procedimento principale, che ha posto fine a indagini nel corso delle quali la persona oggetto di un MAE è stata sentita soltanto in veste di testimone, non può essere invocata per rifiutare l’esecuzione di tale MAE in base all’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584.

L’art. 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584 prevede tre motivi di non esecuzione facoltativi.

In base al primo motivo di non esecuzione l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il MAE se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione hanno deciso di non esercitare l’azione penale per il reato oggetto del MAE. Poiché la decisione dell’ufficio centrale delle indagini preliminari ungherese di cui al procedimento principale non verte su una rinuncia all’esercizio dell’azione penale, tale motivo di non esecuzione è irrilevante in circostanze come quelle di cui al caso di specie.

In base al secondo motivo di non esecuzione, l’esecuzione del MAE può essere rifiutata se, nello Stato membro dell’esecuzione, le autorità giudiziarie hanno deciso di porre fine all’azione penale per il reato oggetto del MAE. La Corte constata che, in circostanze come quelle di cui al caso di specie, nelle quali, da un lato, sono state condotte indagini preliminari contro ignoti e non nei confronti della persona ricercata mediante il MAE, e, dall’altro, la decisione che ha posto fine a tali indagini non è stata adottata nei confronti di quest’ultima, non vi è stato alcun coinvolgimento di tale persona, nell’azione penale di cui all’art. 4, punto 3, prima parte, della decisione quadro 2002/584, che giustifichi il rifiuto di esecuzione del MAE. Pertanto detta decisione non può essere invocata per rifiutare l’esecuzione di un MAE, sulla base del secondo motivo di non esecuzione.

Da ultimo, in forza del terzo motivo di non esecuzione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il MAE se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all’esercizio di ulteriori azioni. Al riguardo, è sufficiente rilevare che tale motivo di non esecuzione non può trovare applicazione in una situazione come quella di cui alla presente fattispecie, poiché non sono soddisfatte le condizioni di applicazione dello stesso.

***

Mercato interno: libera circolazione delle persone, libera circolazione merci, libera prestazione di servizi. Appalti pubblici

Sentenza della Cgue (Quarta Sezione), 12 luglio 2018, Causa C-14/17, VAR Srl e Azienda Trasporti Milanesi SpA (ATM) contro Iveco Orecchia SpA

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato

Oggetto: Appalti pubblici – Direttiva 2004/17/CE – Articolo 34 – Fornitura di ricambi per vetture autofiloviarie – Specifiche tecniche – Prodotti equivalenti – Possibilità di fornire la prova dell’equivalenza dopo l’aggiudicazione dell’appalto

Con la pronuncia in rassegna, la Corte è stata chiamata a valutare se l’art. 34, par. 8, della direttiva 2004/17 debba essere interpretato nel senso che, quando le specifiche tecniche che figurano nei documenti dell’appalto fanno riferimento a un marchio, a un’origine o a una produzione specifica, l’ente aggiudicatore debba esigere che l’offerente fornisca, già nella sua offerta, la prova dell’equivalenza dei prodotti che propone rispetto a quelli definiti nelle citate specifiche tecniche.

La Corte anzitutto rileva che il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, sanciti dall’art. 10 di tale direttiva, esigono che gli offerenti si trovino su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte, sia al momento in cui queste sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice, e costituiscono la base delle norme dell’Unione relative ai procedimenti di aggiudicazione degli appalti pubblici.

A giudizio della Corte, se, nel corso di una procedura in cui le specifiche tecniche sono state definite secondo la modalità particolare ed eccezionale stabilita al par. 8 dell’art. 34 della direttiva 2004/17, un offerente fosse autorizzato a provare l’equivalenza dei suoi prodotti dopo il deposito della propria offerta, le offerte presentate da tutti gli offerenti non sarebbero assoggettate tutte alle medesime condizioni all’atto della loro valutazione.

L’art. 51, par. 3, della direttiva 2004/17 prescrive che gli enti aggiudicatori verifichino la conformità delle offerte presentate dagli offerenti selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse. Inoltre dall’art. 49, par. 2 e dal considerando 42 di tale direttiva si evince che gli enti aggiudicatori dovrebbero poter motivare le loro decisioni secondo cui l’equivalenza non sussiste.

È evidente che una verifica siffatta e l’eventuale adozione di una decisione nel senso che non sussiste equivalenza siano possibili solo dopo l’apertura delle offerte, nella fase in cui l’ente aggiudicatore procede alla loro valutazione, e richiedono che l’ente anzidetto disponga degli elementi probatori che gli consentono di valutare se, e in che misura, le offerte presentate ottemperino ai requisiti figuranti nelle specifiche tecniche, salvo incorrere nel rischio di violazione del principio della parità di trattamento e di un’irregolarità nello svolgimento della procedura di aggiudicazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, quando le specifiche tecniche che figurano nei documenti dell’appalto fanno riferimento a un marchio, a un’origine o a una produzione specifica, l’ente aggiudicatore deve quindi esigere che l’offerente fornisca, già nella sua offerta, la prova dell’equivalenza dei prodotti che propone rispetto a quelli definiti nelle citate specifiche tecniche.

02/11/2018
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