Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Giugno 2013

di Alice Pisapia
Avvocato in Milano, Dottore di ricerca Diritto Europeo
Le più interessanti decisioni della Corte di Giustizia Europea dello scorso mese
Giugno 2013

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 30 maggio 2013, causa C-168/13 PPU, Jeremy F. c. Premier ministre.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Conseil constitutionnel - Francia.

Oggetto: Cooperazione giudiziaria in materia penale –Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Regola della specialità – Domanda di estensione del mandato d’arresto europeo che ha giustificato la consegna a un altro Stato membro.

Nel settembre 2012 il giudice inglese spiccava un mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino del Regno Unito, nell’ambito di azioni penali promosse nei suoi confronti per fatti commessi sul territorio inglese e qualificabili, in base al diritto applicabile, come sottrazione di minore (reato per il quale è prevista una pena massima di sette anni di reclusione). Arrestato in Francia lo stesso giorno, il ricorrente ha espressamente dichiarato avanti alle autorità competenti di accettare la consegna al Regno Unito, senza tuttavia rinunciare al principio di specialità. Detta dichiarazione è stata ribadita, conformemente alle norme europee di diritto derivato, con l’assistenza di un interprete e in presenza del suo avvocato. Al rientro nel Regno Unito, le autorità procedenti, sulla base di nuove circostanze e sopravvenute dichiarazioni della minore, decidono di procedere penalmente anche per il reato di atti sessuali su minore.

La Corte di giustizia dell’Unione si pronuncia con la procedura pregiudiziale d’urgenza (PPU), ovvero il caso viene trattato direttamente da una camera designata, senza passare attraverso la riunione generale dei giudici, semplificando le varie fasi del procedimento dinanzi alla Corte, omettendo la procedura scritta, tralasciando il rapporto d’udienza e limitando le comunicazioni che avvengono solo a mezzo posta elettronica. Proprio in ragione dei vincoli che implica l’utilizzo di tale procedura, può essere richiesta solo laddove sia assolutamente necessario che la Corte si pronunci sul rinvio nel più breve tempo possibile. La giurisprudenza comunitaria appare sostanzialmente coerente nel limitare tale procedura ai casi di privazione della libertà personale nonché alle controversie relative alla potestà genitoriale.

Il Conseil constitutionnel sospende il procedimento e sottopone alla Corte questione pregiudiziale circa la corretta interpretazione del ricorso sospensivo dell’esecuzione della decisione all’esecuzione di una pena per reati anteriori alla consegna e comunque diversi da quello per cui il mandato di arresto è stato spiccato e in applicazione del quale l’imputato è stato consegnato.

La decisione quadro sul mandato di arresto europeo, strumento tra i più riusciti della cooperazione giudiziaria è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra Stati membri e si fonda sul principio del reciproco riconoscimento (v. sentenze 29 gennaio 2013, Radu, C396/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33, e 26 febbraio 2013, Melloni, C399/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36.http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=55). Per quanto attiene la possibilità di presentare un ricorso sospensivo contro la decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo si precisa che la norma di legge non disciplina esplicitamente tale possibilità. Tuttavia, la mancanza di una previsione esplicita non impedisce agli Stati membri di prevedere un simile ricorso. Infatti, in applicazione del principio a una tutela giurisdizionale effettiva (art. 47 Carta) in base al quale il singolo può adire un giudice e non implica invece il diritto a più gradi di giudizio (sentenza del 28 luglio 2011, Samba Diouf, C69/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 69), l’intera procedura di consegna dell’imputato viene esercitata sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. Il ricorso sospensivo previsto dalla normativa nazionale contro la decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo non può essere proposto in violazione dei termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro per l’adozione di una decisione definitiva (entro dieci giorni a decorrere dal consenso alla consegna o entro sessanta giorni a decorrere dall’arresto con possibilità di proroga di trenta giorni solo in determinate circostanze eccezionali).

 

Protezione dati personali

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 30 maggio 2013, causa C-342/12, Worten - Equipamentos para o Lar SA c. Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Tribunal do Trabalho de Viseu - Portogallo.

Oggetto: Trattamento dei dati personali – Nozione dati personali– Sicurezza dei trattamenti – Orario di lavoro dei lavoratori – Registro dell’orario di lavoro – Accesso dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro – Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne la consultazione immediata.

Il giudice del rinvio chiede se il registro dell’orario di lavoro che contiene l’indicazione dell’ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina l’attività lavorativa, nonché le relative interruzioni o pause sia ricompreso nella nozione di «dati personali» ai sensi della direttiva 95/46. I dati contenuti nel registro sono dati personali poiché tali informazioni riguardano una persona fisica identificata o identificabile (v. sentenze 20 maggio 2003, Österreichischer Rundfunk e a., C465/00, C138/01 e C139/01, in Racc. p. I4989, punto 64; 16 dicembre 2008, Huber, C524/06, in Racc. p. I9705, punto 43; 7 maggio 2009, Rijkeboer, C553/07, in Racc. p. I3889, punto 42). Essendo il rilevamento, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione e la consultazione, un «trattamento di dati personali» grava sul responsabile del trattamento l’obbligo di prevedere misure tecniche e organizzative appropriate al fine di garantirne la protezione. Spetta al giudice del rinvio valutare se l’obbligo, per il datore di lavoro, di fornire all’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro un accesso al registro dell’orario di lavoro possa essere considerato necessario ai fini dell’esercizio, da parte di detta autorità, della sua missione di vigilanza, contribuendo ad un’applicazione più efficace della normativa in materia di condizioni di lavoro, in particolare per quanto concerne l’orario di lavoro. In ogni caso le sanzioni inflitte allo scopo di garantire l’effettivo soddisfacimento dei requisiti posti dalla direttiva2003/88 (protezione e sicurezza sul lavoro) devono rispondere al principio di proporzionalità.

 

Politiche di concorrenza:

Intese e pratiche concordate

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 18 giugno 2013, causa C-681/11,Bundeswettbewerbsbehörde e Bundeskartellanwalt c. Schenker & Co.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Oberster Gerichtshof - Austria.

Oggetto: Concorrenza - Intese - Presupposti soggettivi per l’inflizione di un’ammenda - Rilevanza di un parere giuridico o di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza - Facoltà di un’autorità nazionale garante della concorrenza di constatare l’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione europea senza infliggere un’ammenda.

La domanda sorge da una controversia tra l’Autorità federale garante della concorrenza tedesca e l’avvocato generale dello Stato per le questioni in materia di concorrenza e 31 imprese, tra cui la Schenker. Con le sue questioni, il giudice del rinvio desidera ottenere precisazioni sui presupposti soggettivi per l’inflizione di un’ammenda all’autore di un’infrazione alle norme sulla concorrenza europee. Inoltre, il giudice del rinvio vuole sapere se un’impresa possa sottrarsi a un’ammenda nell’ipotesi in cui l’impresa autrice partecipi a un programma di clemenza.

Le autorità nazionali garanti della concorrenza, in virtù dei poteri conferiti dal regolamento 1/2003, possono decidere, in via eccezionale, di non infliggere un’ammenda nonostante la violazione intenzionale o per negligenza dell’articolo 101 TFUE da parte di un’impresa. Ciò può avvenire, in particolare, quando un principio generale del diritto dell’Unione, come il principio del legittimo affidamento, osti all’inflizione di un’ammenda. Tuttavia, il parere giuridico di un avvocato non puòfondare un legittimo affidamento. L’articolo 101 TFUE deve quindi essere interpretato nel senso che un’impresa che abbia violato tale disposizione non può sottrarsi all’inflizione di un’ammenda qualora l’infrazione abbia origine da un errore della medesima impresa quanto alla legittimità del proprio comportamento. Infine, la non imposizione di un’ammenda può essere concessa in situazioni rigorosamente eccezionali, in base ad un programma nazionale di clemenza, soltanto qualora questo sia attuato in modo da non ledere l’esigenza di applicazione efficace e uniforme dell’articolo 101 TFUE.

 

Politica commerciale:

Dazi antidumping

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) giugno 2013, causa C-667/11Paltrade EOOD c.Nachalnik na Mitnicheski punkt.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Administrativen sad Varna - Bulgaria.

Oggetto: Prodotti destinati all’importazione originari della Cina - Dazi antidumping - Elusione - Trasbordo delle merci attraverso la Malaysia.

Le merci (viti a legno e viti autofilettanti), spedite dalla Malaysia, facevano parte dei prodotti soggetti a dazio antidumping in forza del regolamento di esecuzione e entravano nel mercato unico europeo attraverso la Bulgaria. Le autorità doganali bulgare non hanno adottato misure particolari ai fini della registrazione delle importazioni provenienti dalla Malaysia. I dazi doganali e l’imposta sul valore aggiunto dovuti sono stati contabilizzati il 31 gennaio 2011, ossia prima che il dazio antidumping fosse stato definitivamente esteso all’importazione di tali merci. E’ pertanto possibile una riscossione retroattiva del dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamenton. 91/2009. Un dazio antidumping persegue il solo obiettivo di garantire l’efficacia dello stesso e di evitarne l’elusione. Pertanto, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, modalità di registrazione come quelle di cui al procedimento principale sono conformi e sono sufficienti alla riscossione retroattiva del dazio antidumping.

 

Politiche di concorrenza:

Aiuti di Stato

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 13 giugno 2013, causa C-630/11PHGA Srl e altri,Regione autonoma della Sardegna e Grand Hotel Abi d’Oru SpA c. Commissione europea.

Tipo di procedimento: Appello avverso sentenza del Tribunale.

Oggetto: Aiuto di Stato a finalità regionale - Aiuti a favore dell’industria alberghiera in Sardegna - Aiuti nuovi - Modifica di un regime di aiuti esistente - Effetto incentivante dell’aiuto - Tutela del legittimo affidamento.

Con le loro impugnazioni, le ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 settembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione (T394/08, T408/08, T453/08 e T454/08), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento della decisione 2008/854/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa al regime di aiuto, che dichiarava incompatibili con il mercato comune gli aiuti illegittimamente concessi dalla Regione autonoma della Sardegna a favore di investimenti iniziali nell’industria alberghiera in Sardegna e che ordinava il recupero di tali aiuti presso i loro beneficiari. Qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Sulla qualificazione dell’aiuto come aiuto nuovo e la conseguente applicazione del regime applicabile, la Corte reputa che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nella qualificazione poiché la domanda di aiuto dei beneficiari doveva obbligatoriamente precedere l’inizio dell’esecuzione dei progetti di investimento.

L’articolo 107, para. 3, let. a), TFUE dispone che possono essere considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. La Commissione è quindi legittimata a rifiutare la concessione di un aiuto qualora quest’ultimo non incentivi le imprese beneficiarie ad assumere un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi indicati. Un aiuto che apporti un miglioramento della situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessario per il conseguimento degli scopi previsti dall’art. 107 TFUE non può essere considerato compatibile con il mercato interno (v. sentenza 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C390/06, in Racc. p. I2577, punto 68). In conclusione, l’aiuto per essere compatibile con il mercato interno, deve essere necessario per lo sviluppo delle regioni svantaggiate. Il Tribunale ha correttamente negato ai beneficiari la tutela del legittimo affidamento poiché presuppone che rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all’interessato dalle autorità competenti dell’Unione (v. sentenza 16 dicembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan c. Commissione, C537/08 P, inRacc. p. I12917, punto 63).

 

Libera circolazione dei servizi

Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 27 giugno 2013, causa C-575/11, Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos c. Ypourgos Ygeias kai Pronoias.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Symvoulio tis Epikrateias - Grecia.

Oggetto: Riconoscimento di diplomi e titoli - Direttiva 2005/36/CE - Professione di fisioterapista - Riconoscimento parziale e limitato delle qualifiche professionali - Articolo 49 TFUE.

La questione pregiudiziale interpretativa dell’articolo 49 TFUE è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. Nasiopoulos e il Ministro della Sanità in merito alla domanda del sig. Nasiopoulos, cittadino greco, di autorizzazione all’accesso alla professione di fisioterapista in Grecia, dopo il conseguimento della qualifica professionale in Germania, respinta dal ministero greco. Ex art. 49 TFUE, l’esercizio della libertà di stabilimento è subordinato alle condizioni definite dalla legislazione del paese ospitante per i propri cittadini. Ne consegue che, qualora l’accesso a un’attività specifica o l’esercizio della stessa sia subordinato nello Stato membro ospitante ad una determinata disciplina, il cittadino di un altro Stato membro che intenda esercitare tale attività deve, di regola, soddisfare i requisiti fissati da tale normativa (sentenza del 30 novembre 1995, Gebhard, C55/94, in Racc. p. I4165, punto 36). Le condizioni di accesso alla professione di fisioterapista non sono state oggetto, a tutt’oggi, di un’armonizzazione a livello dell’Unione. Un riconoscimento parziale delle qualifiche professionali può avere, in linea di principio, l’effetto di suddividere le professioni regolamentate in diverse attività e comportare cosìil rischio di indurre in errore i destinatari dei servizi prestati dai professionisti stabiliti in tale Stato membro quanto all’estensione delle qualifiche associate alla professione di fisioterapista. Tuttavia, il diniego di accesso anche solo parziale alla professione di fisioterapista eccede quanto necessario alla realizzazione dell’obiettivo di protezione dei consumatori. Infatti, l’obiettivo legittimo della protezione dei consumatori può essere conseguito attraverso mezzi meno restrittivi del diniego assoluto di accesso anche solo parziale a una professione, come l’obbligo per l’interessato di utilizzare il titolo professionale del paese di provenienza o il titolo di studio sia nella lingua in cui è stato ottenuto e nella forma originale che nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante.

L’articolo 49 TFUE deve quindi essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale negare l’accesso parziale alla professione di fisioterapista, regolamentata nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come quello di massaggiatore-idroterapista, che gli consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attività riconducibili alla professione di fisioterapista.

 

Libera circolazione delle persone

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 4 giugno 2013, causa C-300/11, ZZ contro Secretary of State for the Home Department.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regno Unito.

Oggetto: Libera circolazione delle persone - Direttiva 2004/38/CE - Decisione che vieta a un cittadino dell’Unione europea l’accesso al territorio di uno Stato membro per motivi di pubblica sicurezza.

ZZ ha la doppia cittadinanza francese e algerina. Dal 1990 è sposato con una cittadina del Regno Unito con la quale aveva otto figli di età compresa tra i 9 e i 20 anni. Dal 1990 al 2005 ZZ ha risieduto legalmente nel Regno Unito con diritto di soggiorno permanente. Nel 2006 il Secretary of State aveva adottato nei suoi confronti una decisione di diniego d’ingresso per motivi di pubblica sicurezza. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla SIAC che garantisce, conformemente al sistema attuato dalla normativa del Regno Unito, il controllo giurisdizionale di tali decisioni, ilSecretary of State ha fatto valere la segretezza di elementi sui quali ha fondato la sua opposizione al ricorso di ZZ. La direttiva 2004/38 prevede che affinché l’interessato possa utilmente avvalersi dei rimedi giurisdizionali istituiti dagli Stati membri, l’autorità nazionale competente è tenuta, conformemente al principio sancito all’art 30 a comunicargli i motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che sono alla base della decisione di diniego. Solo in via eccezionale è possibile per gli Stati membri limitare l’informazione all’interessato per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Quale deroga alla regola enunciata tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente.

Giurisprudenza costante della Corte prevede che l’efficacia del controllo giurisdizionale garantitoex art. 47 della Carta presupponga che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti. Ciò consente, infatti, al destinatario della decisione di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e consente inoltre a quest’ultimo di esercitare pienamente il controllo sulla legittimità della decisione. Grava sull’autorità nazionale competente l’onere della prova, conformemente alle norme di procedura nazionali, che la sicurezza dello Stato sarebbe effettivamente compromessa dalla rivelazione all’interessato della motivazione circostanziata. In conclusione, spetta al giudice nazionale la ponderazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva con la necessità di garantire la sicurezza dello Stato membro interessato interpretando restrittivamente la limitazione alla libera circolazione delle persone.

 

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 30 maggio 2013, causa C-534/11, Mehmet Arslan c.Policie ČR.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Nejvyšší správní soud - Repubblica Ceca.

Oggetto: Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Applicabilità ai richiedenti asilo.

La domanda pregiudiziale è presentata alla Corte di giustizia nell’ambito di una controversia tra la polizia della Repubblica Ceca e il sig. Arslan, cittadino turco fermato e trattenuto nella Repubblica ceca ai fini del suo allontanamento amministrativo, che, nel corso del suo trattenimento, ha presentato una domanda di protezione internazionale d’asilo ai sensi della normativa nazionale.

La direttiva 2008/115 persegue l’attuazione di una politica efficace in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni nell’Unione affinché le persone interessate siano rimpatriate nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali. Dalla sistematica e dalla finalità della direttiva 2008/115 risulta chiaramente che un richiedente asilo ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato membrofino al respingimento della sua domanda e pertanto non può essere considerato in soggiorno irregolare. E’ di competenza dello Stato stabilire, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell’Unione, le ragioni per le quali può essere disposto o mantenuto il trattenimento di un richiedente asilo.

 

Questioni processuali

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 28 maggio 2013, causa C-239/12P, Abdulbasit Abdulrahim c. Commissione e Consiglio.

Tipo di procedimento: Appello avverso sentenza del Tribunale.

Oggetto: Politica estera sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden - Ricorso di annullamento - Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone e delle entità in questione - Interesse ad agire.

Nell’ottobre 2008 il nome del sig. Abdulrahim è stato aggiunto all’elenco stilato dal Comitato per le sanzioni in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Conseguentemente, con il regolamento n. 1330/2008, il nome del sig. Abdulrahim è stato quindi aggiunto all’elenco delle persone e delle entità i cui capitali ed altre risorse economiche devono essere congelati. Nel dicembre 2010 il nome del sig. Abdulrahim è stato cancellato da tale elenco. Nel febbraio 2012 il Tribunale dell’Unione ha statuito con ordinanza che non vi fosse più luogo a statuire sul ricorso di annullamento avverso il regolamento n. 881/2002 del Consiglio proprio a causa della cancellazione del nome dall’elenco. Infatti, secondo giurisprudenza della Corte l’oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire della parte ricorrente, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (v. sentenza Corte del 7 giugno 2007, Wunenburger c. Commissione, C362/05 P, in Racc. p. I4333, punto 42). La possibilità per il ricorrente di conservare un interesse ex art. 266, primo comma TFUE a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione dell’Unione si verifica solo quando vi sia possibilità che il vizio possa ripetersi in futuro. Tuttavia, in diverse circostanze la Corte ha riconosciuto che l’interesse ad agire di un ricorrente non viene necessariamente meno a motivo del fatto che l’atto impugnato abbia cessato di produrre effetti nel corso del procedimento. La persistenza dell’interesse ad agire di un ricorrente deve quindi essere valutata in concreto, in particolare, avendo riguardo per le conseguenze dell’illegittimità lamentata e per la natura del pregiudizio da essa derivante. Si deve ricordare che le misure restrittive adottate in forza del regolamento n. 881/2002 hanno conseguenze negative importanti sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone interessate oltre al congelamento dei capitali (v. sentenza 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione, C402/05 P e C415/05 P, in Racc. p. I6351, punti 361 e 375).

L’interesse ad agire del sig. Abdulrahim persiste nonostante la cancellazione del suo nome dall’elenco per ottenere dal giudice dell’Unione il riconoscimento che egli non avrebbe mai dovuto essere iscritto in tale elenco. Il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato non può risarcire il danno materiale o il pregiudizio subito, tuttavia consente una forma di riparazione del danno morale. Il Tribunale nel dichiarare che il riconoscimento dell’illegittimità non era sufficiente a fondare la persistenza dell’interesse ad agire ha quindi commesso un errore di diritto.

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 13 giugno 2013, causa C-144/12, Goldbet Sportwetten GmbH contro Massimo Sperindeo.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale Oberster Gerichtshof - Austria.

Oggetto: Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La domanda pregiudiziale interpretativa alla Corte di giustizia è stata presentata nell’ambito di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, avviato dalla società Goldbet, impresa con sede in Austria che organizza scommesse sportive, contro il sig. Sperindeo, residente in Italia che avrebbe dovuto garantire un contratto di fornitura di servizi per la diffusione delle scommesse della Goldbet in Italia. In particolare, in base accordi contrattuali, egli doveva incassare le puntate dei punti di raccolta locali e inoltrare alla Goldbet il denaro corrispondente, dopo aver detratto le vincite pagate ai giocatori. Nel febbraio 2010 la Goldbet ottiene dal giudice austriaco competente per il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, l’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea nei confronti del sig. Sperindeo per il pagamento di una certa somma per inadempimento contrattuale.

Il sig. Sperindeo, essendo domiciliato in Italia, ha sollevato eccezione d’incompetenza dei giudici austriaci. Tuttavia la Goldbet ha fatto valere la competenza ex art. 5 Reg. 44/2001 in quanto giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione pecuniaria. La Corte austriaca chiede quindi se un’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea in cui non venga eccepita l’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine valga come comparizione. La Corte di vertice del sistema europeo chiarisce che un’opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea non contiene di per sé un’eccezione d’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine e che quindi non può essere considerata quale comparizione.

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 27 giugno 2013, causa C-93/12, ET Agrokonsulting.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Administrativen sad Sofia-grad - Bulgaria.

Oggetto: Politica agricola comune - Aiuti - Esame dei contenziosi amministrativi - Determinazione della giurisdizione competente - Criterio nazionale - Tribunale amministrativo nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato l’atto impugnato - Principio di equivalenza - Principio di effettività - Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il principio di equivalenza e di effettività del diritto europeo e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, consentono alla normativa nazionale di riservare aun unico organo giurisdizionale tutto il contenzioso relativo alle decisioni di un’autorità nazionale incaricata del pagamento degli aiuti all’agricoltura nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione europea. Tuttavia, in applicazione del principio di parità di trattamento i ricorsi per la tutela dei diritti che i singoli traggono dall’ordinamento dell’Unione non devono essere esercitati in condizioni meno favorevoli di quelle stabilite per i ricorsi a tutela dei diritti derivati da eventuali regimi di sostegno all’agricoltura previsti dall’ordinamento interno. La regola procedurale della competenza quindi sarà disciplinata dalla normativa interna, ma non può causare ai ricorrentiinconvenienti procedurali specialmente per quanto riguarda la ragionevole durata del processo. Gli Stati membri sono quindi liberi di disciplinare la competenza giurisdizionale senza tuttavia rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione.

 

09/07/2013
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