Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Maggio 2014

di Alice Pisapia
Dottore di ricerca in diritto dell’Unione europea e Avvocato in Milano
Le più interessanti pronunce della Corte di Giustizia europea emesse a maggio 2014
Maggio 2014

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 27 maggio 2014, causa C-129/14 PPU, Zoran Spasic.

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale d’urgenza -Oggetto: Cooperazione giudiziaria penale - Carta diritti fondamentali - Principio del ne bis in idem - Convezione Schengen

Il sig. Zoran Spasic, cittadino serbo, è oggetto di un procedimento penale in Germania per una truffa commessa a Milano nel 2009 (un privato si è visto carpire 40.000 euro in biglietti di piccolo taglio in cambio di banconote da 500 euro che, successivamente, si sono rivelate false). In Italia è stato condannato per questo stesso reato a una pena detentiva di un anno e a una multa di 800 euro. Essendo già detenuto in Austria per altri reati, ha pagato la multa, ma non ha scontato la pena detentiva.

A seguito di un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania, le autorità austriache hanno consegnato alle autorità tedesche il sig. Spasic. Egli è in detenzione provvisoria in Germania dalla fine del 2013, in attesa di essere giudicato per il reato di truffa commesso in Italia. Il sig. Spasic sostiene che, in forza del principio del ne bis in idem, non può procedersi penalmente nei suoi confronti per i medesimi fatti, essendo stata già pronunciata nei suoi confronti in Italia una sentenza definitiva e esecutiva. Le autorità tedesche considerano che alla luce della CAAS il principio del ne bis in idem non opera, perché non è stata ancora eseguita in Italia la pena detentiva. La Corte, investita con il procedimento di rinvio pregiudiziale d’urgenza, chiarisce che secondo la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS) il principio del ne bis in idem si applica solo se la pena inflitta sia stata eseguita o sia attualmente in corso di esecuzione o, secondo la legge dello Stato di condanna, non possa più essere eseguita. Pertanto l’esecuzione della sola pena pecuniaria non è sufficiente per considerare che la pena sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione ai sensi della CAAS.

Tutela consumatore

Sentenza della CGUE (Nona Sezione) 22 maggio 2014, causa C-339/13, Commissione europea c. Repubblica italiana.

Tipo di procedimento: Ricorso per inadempimento

Oggetto: Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/74/CE - Divieto di allevare galline ovaiole in gabbie non modificate - Allevamento di galline ovaiole in gabbie non conformi ai requisiti derivanti da tale direttiva.

La Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica Italiana, non avendo previsto la modificazione delle gabbie per l’allevamento delle galline, è venuta meno agli obblighi derivanti dai Trattati. Nel suo ricorso, la Commissione sostiene che la Repubblica Italiana non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti per quanto riguarda l’allevamento delle galline ovaiole. La Corte valuta il ricorso fondato e emette sentenza dichiarativa di condanna nei confronti dell’Italia.

Sentenza della CGUE (Nona Sezione) 8 maggio 2014, causa C-35/13, Assica - Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e Kraft Foods Italia SpA contro Associazioni fra produttori per la tutela del "Salame Felino" e altri.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Corte suprema di cassazione - Italia.

Oggetto: Agricoltura - Prodotti agricoli ed alimentari - Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine - Insussistenza di registrazione comunitaria

Sul mercato comunitario, quando una denominazione geografica è priva di registrazione, alla luce delle disposizioni del regolamento n. 2081/92, essa non è tale da poter godere del regime di protezione previsto dalla normativa dell’Unione. Poiché le denominazioni di provenienza geografica servono unicamente a mettere in rilievo l’origine geografica di un prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche particolari di quest’ultimo, esse non ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2081/92. Pertanto, il regime di protezione che può applicarsi, eventualmente, sul mercato di uno Stato membro, a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria è quello previsto per le denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica.

Politiche di concorrenza

Aiuti di Stato

Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 13 maggio 2014, causa C-184/11, Commissione europeacontro Regno di Spagna.

Tipo di procedimento: Doppia sentenza di condanna.

Oggetto: Inadempimento di uno Stato - Sentenza della Corte che constata un inadempimento - Omessa esecuzione - Articolo 260 TFUE - Aiuti di Stato - Recupero - Regime di aiuti illegittimo e incompatibile con il mercato interno - Aiuti individuali concessi nel quadro di detto regime - Sanzione pecuniaria.

Al fine di determinare se il Regno di Spagna abbia adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777), occorre verificare se gli importi degli aiuti illegittimi in questione siano stati restituiti dalle imprese beneficiarie dei medesimi. La data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi dell’art. 260, par. 1 TFUE è quella della scadenza del termine stabilito nella lettera di diffida redatta dalla Commissione e quindi nel caso di specie il 27 agosto 2008 (sentenze Commissione/Spagna, C610/10, EU:C:2012:781, punto 67, e Commissione/Lussemburgo, C576/11, EU:C:2013:773, punto 29). E’ pacifico che a tale data gli aiuti illegittimi in questione, che dovevano costituire oggetto di recupero, non erano stati integralmente recuperati dalle autorità spagnole. Benché il Regno di Spagna deduca vari argomenti circa la quantificazione dell’importo degli aiuti illegittimi in questione da recuperare o effettivamente recuperati, tuttavia non può validamente sostenere di avere adottato, entro tale termine, tutti i provvedimenti necessari allo scopo di condurre a buon fine la procedura di recupero degli aiuti illegittimi in questione. Di conseguenza, essendo venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 260, par. 1 TFUE, il Regno di Spagna viene dichiarato dalla Corte inadempiente.

Circa la sanzione comminata alla Spagna, la Corte chiarisce preliminarmente che essa gode di un margine discrezionale in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso di specie del cui esame essa è investita nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le appare necessario, stabilire le opportune sanzioni pecuniarie, quali la condanna al pagamento di una somma forfettaria, segnatamente per prevenire la reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione (sentenze Commissione/Francia, C121/07, EU:C:2008:695, punto 59, e Commissione/Irlanda, C279/11, EU:C:2012:834, punto 66).

La condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa essenzialmente sulla valutazione delle conseguenze dell’omessa esecuzione degli obblighi da parte dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, segnatamente quando l’inadempimento si è protratto per un ampio periodo, successivamente alla pronuncia della sentenza che l’ha inizialmente accertato (sentenze Commissione/Francia, EU:C:2008:695, punto 58, e Commissione/Repubblica ceca, C241/11, EU:C:2013:423, punto 40).

La condanna al pagamento di una somma forfettaria e la determinazione dell’importo eventuale di detta somma devono restare correlati, in ciascun caso di specie, al complesso degli elementi rilevanti riguardanti tanto le caratteristiche dell’inadempimento accertato quanto il comportamento specifico dello Stato membro interessato dal procedimento avviato in base all’art. 260 TFUE. A questo proposito, quest’ultimo attribuisce alla Corte un ampio potere discrezionale al fine di decidere in merito all’irrogazione o meno di una siffatta sanzione e di determinarne eventualmente l’importo (v., in tal senso, sentenze Commissione/Spagna, EU:C:2012:781, punto 141, nonché Commissione/Lussemburgo, C576/11, EU:C:2013:773, punti 58 e 59). Pertanto, le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento.

Nel caso di specie la Corte reputa che debbano tenersi in considerazione la durata dell’inadempimento accertato, ovvero il prolungamento per più di cinque anni della situazione illecita dopo la pronuncia della sentenza Commissione/Spagna (EU:C:2006:777). Inoltre, circa la gravità dell’infrazione, considerando che le decisioni controverse costituiscono l’espressione di uno dei compiti essenziali conferiti all’Unione in forza dell’art. 2 CE, ossia l’instaurazione di un mercato comune, gli aiuti illegittimi in questione si rivelano particolarmente nocivi per la concorrenza a causa della rilevanza del loro importo, del numero elevato dei loro beneficiari indipendentemente dal settore economico nel quale essi operano (sentenza Commissione/Italia, EU:C:2011:740, punto 63). Infine, è importante rilevare che il Regno di Spagna è già stato oggetto di numerose sentenze che hanno accertato un inadempimento a causa del fatto che esso non aveva immediatamente ed effettivamente recuperato aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Ebbene, una simile reiterazione di infrazioni da parte di uno Stato membro, in un settore specifico di azione dell’Unione, può costituire un indizio del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione sia tale da richiedere l’adozione di una misura dissuasiva, quale la condanna al pagamento di una somma forfettaria (sentenze Commissione/Francia, EU:C:2008:695, punto 69, e Commissione/Irlanda, EU:C:2012:834, punto 70).

Sulla base di tali elementi, la Corte ritiene che una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie porti a fissare pari a EUR 30 milioni l’importo della somma forfettaria che il Regno di Spagna dovrà versare sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea».

Sentenza della CGUE (Nona Sezione) 15 maggio 2014, causa C-135/13, Szatmári Malom Kft. contro Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Kúria - Ungheria.

Oggetto: Agricoltura - Aiuti per l’ammodernamento delle aziende agricole e aiuti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Requisiti di ammissibilità - Competenza degli Stati membri - Aiuti in favore dell’ammodernamento delle capacità esistenti di impianti molitori - Impianti molitori sostituiti da un nuovo impianto molitorio unico senza aumento di capacità - Esclusione - Principio della parità di trattamento.

La nozione di miglioramento del rendimento globale dell’azienda agricola non può includere un’operazione attraverso la quale un’impresa che eserciti un’attività di gestione di stabilimenti molitori chiuda stabilimenti esistenti per sostituirli con un nuovo stabilimento, senza accrescimento della capacità esistente. Una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che istituisce un sostegno all’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli che, nell’ipotesi di imprese che gestiscono stabilimenti molitori, può essere concesso unicamente ad operazioni volte a modernizzare le capacità esistenti di detti stabilimenti e non a quelle che comportano la creazione di nuove capacità, è compatibile con la normativa europea. Tuttavia, in presenza di una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui uno o più stabilimenti molitori sono chiusi per essere sostituiti da un nuovo impianto senza aumento delle capacità, spetta al giudice nazionale verificare che una tale normativa sia applicata in modo tale da garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.

Politiche di concorrenza

Intese e pratiche concordate

Sentenza della CGUE (Sesta Sezione) 22 maggio 2014, causa C-36/12 P, Armando Álvarez SA contro Commissione europea.

Tipo di procedimento: Impugnazione avverso una sentenza del Tribunale.

Oggetto: Concorrenza - Intese - Settore dei sacchi industriali di plastica - Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla controllata - Obbligo di motivazione.

Con la sua impugnazione, l’Armando Álvarez SA chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (T78/06, EU:T:2011:673), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione relativa ad un procedimento di applicazione della normativa sulla tutela della concorrenza applicabile alle imprese. Circa l’obbligo di motivazione, sebbene la ricorrente sostenga che il Tribunale sia venuto meno all’obbligo di motivazione in quanto non ha preso posizione in merito a ciascuno degli argomenti da essa dedotti per confutare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale ai sensi degli artt. 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone a tale giudice di fornire una spiegazione che ripercorra, esaustivamente e singolarmente, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia (sentenza Groupe Gascogne/Commissione, EU:C:2013:770, punto 37). Pertanto benché il rigetto di taluni argomenti, come quelli relativi alla natura delle attività industriali delle due società, al loro valore economico, all’impiego di quadri esterni e al diritto societario spagnolo, sia stato oggetto solamente di una motivazione breve, ciò non toglie che essa sia sufficiente a permettere alla ricorrente di conoscere le ragioni su cui si è fondato il Tribunale.

Tutela dati personali

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 13 maggio 2014, causa C-131/12, Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Audiencia Nacional - Spagna.

Oggetto: Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati - Ambito di applicazione materiale e territoriale - Motori di ricerca su Internet - Trattamento dei dati contenuti in siti web - Ricerca, indicizzazione e memorizzazione di tali dati - Responsabilità del gestore del motore di ricerca - Portata degli obblighi del gestore e dei diritti della persona interessata.

Con le questioni pregiudiziali il giudice del rinvio chiede se la normativa che tutela il trattamento dei dati personali debba interpretarsi nel senso che l’attività di un motore di ricerca quale fornitore di contenuti, ovvero la ricerca d’informazione informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, l’indicizzazione in modo automatico, e la memorizzazione sia attività da qualificarsi come «trattamento di dati personali» e pertanto ne consegua che la responsabilità del gestore di un motore di ricerca.

La Corte considera che le attività del gestore del motore di ricerca e quelle del suo stabilimento situato nello Stato membro interessato sono inscindibilmente connesse, dal momento che le attività relative agli spazi pubblicitari costituiscono il mezzo per rendere il motore di ricerca in questione economicamente redditizio e che tale motore è, al tempo stesso, lo strumento che consente lo svolgimento di dette attività. La visualizzazione stessa di dati personali su una pagina di risultati di una ricerca costituisce un trattamento di dati personali. Il trattamento di dati personali effettuato per le esigenze del funzionamento del suddetto motore di ricerca non può essere sottratto agli obblighi e alle garanzie previsti dalla direttiva 95/46, poiché, in caso contrario ciò che pregiudicherebbe l’effetto utile di quest’ultima e la tutela efficace e completa delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche che detta direttiva mira a garantire (v., per analogia, sentenza L’Oréal e a., EU:C:2011:474, punti 62 e 63).

Quanto alla responsabilità del gestore la Corte considerando che un trattamento di dati personali, quale quello in esame nel procedimento principale, effettuato dal gestore di un motore di ricerca, può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sancisce un’interpretazione estensiva. Pertanto il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

Infine, per quanto attiene la portata della tutela dei diritti della persona interessata, dato che l’interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta, chiedere che l’informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico mediante la sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, occorre considerare che i diritti fondamentali prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico a trovare l’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi.

 

08/07/2014
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