Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Ottobre 2014

di Alice Pisapia
Prof. a contratto Diritto UE per l’impresa Univ. dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti decisioni della Corte di Giustizia europea pronunciate a ottobre 2014
Ottobre 2014

Mercato interno:

Libera prestazione servizi

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 22 ottobre 2014, causa C-344/13 e C-367/13, Cristiano Blanco e Pier Paolo Fabretti c. Agenzia delle Entrate.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Commissione tributaria provinciale Roma.

Oggetto: Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Normativa tributaria - Redditi costituiti da vincite da giochi d’azzardo - Differenza di imposizione tra le vincite ottenute all’estero e quelle provenienti da case da gioco nazionali.

Le domande pregiudiziali vertono sull’interpretazione degli artt. 52 e 56 TFUE. Tali articoli devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato. Infatti, la discriminazione in esame nei procedimenti principali non è giustificata ai sensi dell’art. 52 del Trattato.

La lotta contro la ludopatia rientra nella limitazione prevista dal Trattato come tutela della sanità pubblica (v., in tal senso, sentenza Commissione c. Spagna, EU:C:2009:618, punto 40) e, a tale titolo, può giustificare una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi.

La Corte ha ripetutamente riconosciuto il carattere particolare del settore dei giochi d’azzardo, sottolineando al riguardo che – a differenza di quanto accadrebbe per un mercato tradizionale – l’introduzione di una concorrenza libera e non falsata in questo mercato molto specifico, ossia tra più operatori che siano autorizzati a gestire gli stessi giochi d’azzardo, potrebbe comportare un effetto pregiudizievole, legato al fatto che tali operatori sarebbero indotti a competere sul piano dell’inventiva per rendere la loro offerta più attraente di quella dei loro concorrenti, con conseguente aumento delle spese dei consumatori connesse al gioco nonché dei rischi di dipendenza di questi ultimi (v., in particolare, sentenze Pfleger e a., EU:C:2014:281, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Digibet e Albers, EU:C:2014:1756, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata). 

Tuttavia, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, l’assoggettamento ad imposta, da parte di uno Stato membro, delle vincite provenienti da case da gioco situate in altri Stati membri e l’esenzione di vincite siffatte provenienti dalle case da gioco situate nel territorio di detto Stato non sono idonei a garantire in maniera coerente la realizzazione dell’obiettivo della lotta contro la ludopatia, dato che una simile esenzione può incoraggiare i consumatori a partecipare ai giochi d’azzardo, permettendo loro di beneficiare di questa esenzione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2009:618, punto 41).

 

Cooperazione giudiziaria civile

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 9 ottobre 2014, causa C-376/14 PPU, C c. M.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Corte Suprema Irlandese

Oggetto: Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Mancato ritorno illecito – Residenza abituale del minore.

C, di nazionalità francese, e M, di nazionalità britannica, si sono sposati in Francia il 24 maggio 2008. Dalla loro unione è nata, sempre in Francia, il 14 luglio 2008, la loro figlia. Poiché il rapporto tra i genitori si è rapidamente deteriorato, il 17 novembre 2008 M ha presentato istanza di divorzio. La madre e il padre hanno quindi avviato svariate procedure relative alla minore in Francia, sia prima sia successivamente alla sentenza di divorzio e alla presentazione alla High Court (Irlanda), da parte del padre, di una domanda di ritorno della minore in Francia. 

Il divorzio per colpa reciproca dei coniugi è stato pronunciato dal Tribunal de grande instance d’Angoulême (Francia) con sentenza del 2 aprile 2012. Essa ha fissato gli effetti del divorzio tra i coniugi al 7 aprile 2009, ha dichiarato che l’autorità genitoriale sulla minore sarebbe stata esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, ha fissato la residenza abituale della minore presso la madre dal 7 luglio 2012 e ha regolato il diritto di visita e di ospitare la minore del padre in caso di disaccordo tra le parti, prevedendo modalità differenti a seconda che la madre fissi la propria residenza in Francia o lasci il territorio francese per vivere in Irlanda.

Tale sentenza precisa che la madre è autorizzata a «stabilire la propria residenza in Irlanda» e ricorda, nel suo dispositivo, che essa è «provvisoriamente esecutiva per quanto concerne le disposizioni relative alla minore».Il 23 aprile 2012 C ha proposto appello avverso tale sentenza, limitandolo alle misure relative alla minore e alla sua condanna a versare una certa somma a M a titolo di anticipo sulla sua quota di beni comuni. Il 5 luglio 2012 il primo presidente della Cour d’appel de Bordeaux ha respinto la sua domanda diretta alla sospensione della provvisoria esecuzione della citata sentenza. Il 12 luglio 2012, M è partita per l’Irlanda con la minore e ivi risiede con quest’ultima.

Secondo la decisione di rinvio, ella non si è conformata al disposto della sentenza del 2 aprile 2012 relativo al diritto di visita e di ospitare del padre. Con sentenza del 5 marzo 2013, la Cour d’appel de Bordeaux ha annullato la sentenza del 2 aprile 2012 quanto al disposto relativo alla residenza della minore, al diritto di visita e di ospitare e al pagamento dell’anticipo sulla quota di beni comuni. Tale sentenza ha fissato la residenza di detta minore presso il domicilio del padre e ha previsto un diritto di visita e di ospitare a favore della madre.  Il 31 marzo 2013 C, lamentando, in particolare, la circostanza che M si rifiutava di presentare la minore, ha adito il giudice della famiglia del Tribunal de grande instance de Niort (Francia) presentando una domanda diretta all’attribuzione della responsabilità genitoriale esclusiva, ad ottenere il ritorno della minore presso il suo domicilio, a pena di ammenda, e a vietare l’uscita della minore dal territorio francese senza l’autorizzazione del padre.

Il 10 luglio 2013 il giudice per le questioni familiari del Tribunal de grande instance de Niort ha accolto le istanze di C.  Il 18 dicembre 2013 C, sulla base dell’articolo 28 del regolamento, ha chiesto alla High Court di dichiarare esecutiva la sentenza del 5 marzo 2013 della Cour d’appel de Bordeaux. Tale domanda è stata accolta, ma M, che il 7 gennaio 2014 ha proposto impugnazione in cassazione contro detta sentenza, attualmente pendente dinanzi alla Cour de cassation francese, il 9 maggio 2014 ha chiesto alla High Court la sospensione del procedimento di esecuzione. 

Con sentenza del 13 agosto 2013, la High Court ha respinto tali domande rilevando, in sostanza, che il trasferimento della minore in Irlanda era lecito in quanto era avvenuto sulla scorta di una sentenza di un tribunale francese che autorizzava tale trasferimento, che l’istanza di interruzione dell’esecuzione provvisoria della sentenza del 2 aprile 2012 era stata respinta, che tale sentenza era definitiva poiché non si trattava né di un’ordinanza d’urgenza né di una decisione temporanea o provvisoria, e che la sentenza non era stata modificata né annullata in appello nel periodo di tre mesi menzionato all’art. 9 del regolamento.

Essa ha tratto la conclusione che la residenza abituale della minore non era divenuta condizionata a causa dell’impugnazione di tale sentenza da parte di C e che la soluzione della controversia di cui era investita dipendeva in sostanza da una valutazione di ordine fattuale, dato che nulla nella nozione di «residenza abituale» osta a che questa sia modificata e che il regolamento, peraltro, contempla una situazione in cui un siffatto cambiamento si verifica prima del trasferimento di competenza. Alla luce degli elementi di fatto, essa ha ritenuto che la minore, nel caso di specie, avesse la propria residenza abituale in Irlanda da quando la madre l’aveva condotto in tale Stato membro con l’intenzione di stabilirvisi.

Gli articoli 2, punto 11, e 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale devono essere interpretati nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d’origine, il giudice dello Stato membro dove il minore è stato trasferito, qualora sia adito con una domanda di ritorno del minore, deve verificare, procedendo ad una valutazione del complesso delle circostanze specifiche nel caso di specie, se il minore avesse ancora la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine immediatamente prima del presunto mancato ritorno illecito. Nel contesto di tale valutazione, è importante tener conto del fatto che la decisione giudiziaria che autorizza il trasferimento poteva essere provvisoriamente eseguita e che essa era gravata da impugnazione.

Il regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, nella circostanza in cui il trasferimento del minore sia avvenuto in conformità ad una decisione giudiziaria provvisoriamente esecutiva successivamente annullata da una decisione giudiziaria che fissa la residenza del minore presso il domicilio del genitore residente nello Stato membro d’origine, il mancato ritorno del minore in tale Stato membro in seguito a questa seconda decisione è illecito e trova applicazione l’articolo 11 del regolamento se si ritiene che il minore, immediatamente prima di tale mancato rientro, avesse ancora la sua residenza abituale in detto Stato membro. Se invece, al contrario, si ritenga che il minore non avesse più, in quel momento, la sua residenza abituale nello Stato membro d’origine, la decisione che respinge la domanda di ritorno fondata su detta disposizione viene adottata fatta salva l’applicazione delle regole relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro sancite al capo III del regolamento.

 

Principi generali

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 15 ottobre 2014, causa C-331/13, Ilie Nicolae Nicula c. Administratia Finantelor Publice a Municipiului Sibiu e Administratia Fondului pentru Mediu.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Tribunalul Sibiu - Romania. 

Oggetto: Rimborso di tasse percepite da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione.

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta ad un sistema di rimborso di una tassa percepita in violazione di tale diritto come quella oggetto del procedimento principale. Secondo costante giurisprudenza, il diritto di ottenere il rimborso delle tasse riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano tali tasse, così come tali diritti sono stati interpretati dalla Corte.

Lo Stato membro è quindi tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (sentenze Littlewoods Retail e a., C591/10, EU:C:2012:478, punto 24, nonché Irimie, C565/11, EU:C:2013:250, punto 20). La Corte ha già statuito che, qualora uno Stato membro abbia prelevato tributi in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, i singoli hanno diritto al rimborso non solo del tributo indebitamente riscosso, ma altresì degli importi pagati allo Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale tributo. Il principio dell’obbligo, posto a carico degli Stati membri, di restituire, corredate di interessi, le imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione discende dal diritto dell’Unione medesimo. 

03/12/2014
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