Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Giugno 2015

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE Università degli Studi dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano
Le decisioni più interessanti della Corte: gioco d'azzardo e slot machine in Ungheria, lo status dei cittadini soggiornanti di lungo periodo nei Paesi Bassi, il programma della BCE per acquistare debito pubblico di Stati membri

Mercato interno:

Libera prestazione di servizi

Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 11 giugno 2015, causa C-98/14,Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft e altri contro Magyar Állam.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Fővárosi Törvényszék - Ungheria.

Oggetto: Giochi d’azzardo - Tasse nazionali che gravano sulla gestione di slot machine all’interno di sale da gioco - Normativa nazionale che vieta la gestione delle slot machine fuori dei casinò - Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento - Responsabilità dello Stato membro per i danni causati da una normativa contraria al diritto dell’Unione.

Una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, che senza prevedere un periodo transitorio, quintuplica l’importo di una tassa forfettaria che grava sulla gestione delle slot machine nelle sale da gioco e istituisce, per di più, una tassa proporzionale che grava su questa stessa attività costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall’art. 56 TFUE se e in quanto sia tale da proibire, ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libera prestazione del servizio di gestione delle slot machine nelle sale da gioco, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Le restrizioni alla libera prestazione dei servizi che possono derivare da normative nazionali, come quelle in questione nel procedimento principale, possono essere giustificate da motivi imperativi d’interesse generale solo se e in quanto il giudice nazionale, in esito a una valutazione globale delle circostanze che hanno accompagnato l’adozione e l’esecuzione di tali normative, concluda nel senso che:

– esse perseguono, anzitutto, effettivamente obiettivi relativi alla tutela dei consumatori contro la dipendenza dal gioco e alla lotta contro le attività criminali e fraudolente collegate al gioco; la mera circostanza che una restrizione delle attività di gioco d’azzardo vada accessoriamente a beneficio, tramite un incremento degli introiti fiscali, del bilancio dello Stato membro interessato non osta a che si possa ritenere che tale restrizione persegua anzitutto effettivamente siffatti obiettivi;

– esse perseguono questi stessi obiettivi in modo coerente e sistematico;

– esse soddisfano gli obblighi derivanti dai principi generali del diritto dell’Unione, in particolare dai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché dal diritto di proprietà.

L’articolo 56 TFUE ha ad oggetto il conferimento di diritti ai soggetti dell’ordinamento, di modo che la sua violazione da parte di uno Stato membro, ivi compresa quella derivante dall’attività legislativa del medesimo, comporta un diritto per detti soggetti di ottenere da parte di tale Stato membro il risarcimento del danno sofferto a causa di questa violazione, purché detta violazione sia sufficientemente qualificata e sussista un nesso di causalità diretto tra questa stessa violazione e il danno sofferto, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.

                                  

Mercato interno:

Libertà di stabilimento

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 16 giugno 2015, causa C-593/13, Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri contro Rina Services SpA e altri.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Consiglio di Stato - Italia.

Oggetto: Partecipazione all’esercizio di poteri pubblici - Organismi incaricati di verificare e di certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici - Normativa nazionale che impone che la sede legale di tali organismi sia ubicata in Italia.

La direttiva servizi vieta agli Stati membri di subordinare l’esercizio di un’attività di servizi sul proprio territorio al rispetto di requisiti discriminatori fondati sulla nazionalità oppure sull’ubicazione della sede legale e, inoltre, di limitare la libertà del prestatore di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario sul territorio di uno Stato membro.

La SOA Rina Organismo di Attestazione SpA è una società per azioni con sede a Genova che ha come oggetto sociale la fornitura di servizi di certificazione di qualità. Tale società provvede all’attestazione e allo svolgimento di controlli tecnici sull’organizzazione e sulla produzione delle imprese di costruzione. Il Consiglio di Stato chiede alla Corte se il diritto dell’Unione ammetta l’esistenza di una normativa che imponga alle SOA di avere la loro sede legale nel territorio nazionale.

Le attività di attestazione delle SOA non configurano una partecipazione diretta e specifica all’esercizio di poteri pubblici. Il fatto di imporre che la sede legale del prestatore sia ubicata nel territorio nazionale limita la libertà di quest’ultimo e lo obbliga ad avere il suo stabilimento principale nel territorio nazionale. Gli Stati membri non possono giustificare, neppure in forza dei principi contenuti nel Trattato, ciò che è vietato dalla direttiva, dato che ciò priverebbe quest’ultima di ogni effetto utile e pregiudicherebbe, in definitiva, l’armonizzazione da essa operata.

 

Mercato interno:

Libera circolazione delle persone

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 4 giugno 2015, causa C-579/13,P e S contro Commissie Sociale Zekerheid Breda e College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Centrale Raad van Beroep - Paesi Bassi.

Oggetto: Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che abbiano acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo un obbligo d’integrazione civica, attestata da un esame, a pena di ammenda.

La direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo non impedisce ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che imponga ai cittadini di paesi terzi che godano già dello status di soggiornanti di lungo periodo l’obbligo di superare un esame di integrazione civica, a pena di ammenda, a condizione che le sue modalità di applicazione non siano tali da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla citata direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Il fatto che lo status di soggiornante di lungo periodo sia stato ottenuto prima che sorgesse l’obbligo di superare un esame di integrazione civica oppure dopo è irrilevante a tale riguardo.

Pertanto la Corte di giustizia reputa che laddove l’obbligo di integrazione civica previsto dalla normativa nazionale non incide sull’ottenimento e sulla conservazione dello status di soggiornante di lungo periodo dei cittadini di paesi terzi poiché l’eventuale violazione può essere sanzionata solo con un’ammenda, tale obbligo non violi il diritto europeo.

 

Politica economica e monetaria

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 16 giugno 2015, causa C-62/14, Peter Gauweiler e altri contro Deutscher Bundestag.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Bundesverfassungsgericht - Germania

Oggetto: Decisioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) su una serie di caratteristiche tecniche concernenti le operazioni definitive monetarie dell’Eurosistema sui mercati secondari del debito sovrano - Meccanismo di trasmissione della politica monetaria - Mantenimento della stabilità dei prezzi - Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro.

Con un comunicato del 6 settembre 2012, la Banca centrale europea (BCE) annunciava di aver adottato alcune decisioni concernenti un programma che autorizza il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ad acquistare sui mercati secondari titoli del debito pubblico di Stati membri della zona euro, qualora siano soddisfatte talune condizioni. Tale programma, correntemente denominato programma OMT, mira a rimediare alle perturbazioni del meccanismo di trasmissione della politica monetaria generate dalla situazione specifica dei titoli del debito pubblico emessi da alcuni Stati membri e a preservare l’unicità della politica monetaria. l’annuncio di tale programma è stato da solo sufficiente per ottenere l’effetto ricercato, ossia ristabilire il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e l’unicità di tale politica. A più di due anni dal suo annuncio, il programma non è stato ancora attuato.

La Corte con la presente pronuncia reputa che il programma di acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari non eccede le attribuzioni della BCE in materia di politica monetaria e non viola il divieto di finanziamento monetario degli Stati membri. Inoltre il programma OMT non viola il principio di proporzionalità poiché il SEBC ha ponderato i diversi interessi in gioco in modo da evitare effettivamente che possano prodursi, in occasione dell’attuazione del programma OMT, inconvenienti manifestamente sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti da quest’ultimo.

 

Sanità pubblica

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 11 giugno 2015, causa C-29/14 , Commissione europea contro Polonia.                 

Tipo di procedimento: Ricorso per inadempimento

Oggetto: Esclusione delle cellule riproduttive, dei tessuti fetali e dei tessuti embrionali dalla sfera di applicazione di una normativa nazionale di trasposizione delle direttive europee.

Avendo omesso di includere le cellule riproduttrici e i tessuti fetali ed embrionali nella sfera di applicazione delle disposizioni di diritto nazionale recanti trasposizione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, della direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, e della direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 31 della direttiva 2004/23, degli articoli 3, lettera b), 4, paragrafo 2, e 7 della direttiva 2006/17, dell’allegato III di quest’ultima direttiva nonché dell’articolo 11 della direttiva 2006/86.

 

Cooperazione giudiziaria civile

Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 11 giugno 2015, causa C-649/13,nComité d'entreprise de Nortel Networks SA e a. contro Cosme Rogeau e Cosme Rogeau contro Alan Robert Bloom e altri.                                

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Tribunal de commerce de Versailles - Francia.

Oggetto: Procedura principale d’insolvenza - Procedura secondaria d’insolvenza - Conflitto di competenza - Competenza esclusiva o alternativa - Individuazione della legge applicabile - Determinazione dei beni del debitore che rientrano nella procedura secondaria d’insolvenza - Ubicazione di tali beni - Beni situati in uno Stato terzo.

I giudici dello Stato membro di apertura di una procedura secondaria d’insolvenza sono competenti, in via alternativa con i giudici dello Stato membro di apertura della procedura principale, a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di tale procedura secondaria. La determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di una procedura secondaria d’insolvenza deve essere effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, lettera g), del regolamento n.1346/2000.

La Corte ha già statuito che i regolamenti nn.44/2001 e 1346/2000 devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme che tali testi enunciano e qualsiasi lacuna del diritto. Pertanto, le azioni escluse dal campo di applicazione del regolamento n.44/2001 in quanto rientrano tra «i fallimenti, i concordati e le procedure affini» ricadono nel campo di applicazione del regolamento n.1346/2000. Analogamente, le azioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n.1346/2000 rientrano in quello del regolamento n. 44/2001 (sentenza Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 21).

 

11/09/2015
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