Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Gennaio 2016

di Alice Pisapia
Prof. a contratto Diritto UE Univ. dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano
Le decisioni più rilevanti della Corte: politiche di concorrenza (Italia), giochi d'azzardo e raccolta di scommesse (Italia)

Politica di concorrenza

Intese e pratiche concordate  

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 20 gennaio 2016, causa C-428/14, DHL Express (Italy) Srl e DHL Global Forwarding (Italy) SpA contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Consiglio di Stato - Italia.

Oggetto: Valore giuridico degli strumenti della rete europea della concorrenza – Programma modello di clemenza di tale rete – Domanda d’immunità presentata alla Commissione – Domanda semplificata d’immunità depositata presso le autorità nazionali garanti della concorrenza – Rapporto tra tali due domande.

Le disposizioni del diritto dell’Unione europea, in particolare l’art. 101 TFUE e il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l’applicazione delle regole di concorrenza devono essere interpretate nel senso che gli strumenti adottati nell’ambito della rete europea della concorrenza, segnatamente il programma modello di clemenza di tale rete, non hanno effetto vincolante nei confronti delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Pertanto tra la domanda d’immunità che un’impresa abbia presentato o sia in procinto di presentare alla Commissione europea e la domanda semplificata presentata per la medesima intesa a un’autorità nazionale garante della concorrenza non sussiste alcuna connessione giuridica che obblighi tale autorità a valutare la domanda semplificata alla luce della domanda d’immunità.

La circostanza che la domanda semplificata rispecchi fedelmente o meno il contenuto della domanda presentata alla Commissione è, al riguardo, irrilevante. Qualora la domanda semplificata presentata a un’autorità nazionale garante della concorrenza abbia un ambito materiale più ristretto di quello della domanda d’immunità presentata alla Commissione, detta autorità nazionale non è tenuta a contattare la Commissione o l’impresa stessa al fine di accertare se tale impresa abbia individuato esempi concreti di condotte illecite nel settore asseritamente coperto da tale domanda d’immunità ma non da detta domanda semplificata.

 

 

Mercato interno:

Libera circolazione di servizi

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 28 gennaio 2016, causa C-375/14, Procedimento penale a carico di Rosanna Laezza.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Tribunale di Frosinone - Italia.

Oggetto: Giochi d’azzardo – Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l’attività di raccolta di scommesse – Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d’appalto – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità

Gli artt. 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Benché la Corte abbia già individuato un certo numero di motivi imperativi d’interesse generale che possono essere invocati per giustificare un ostacolo alle libertà garantite dagli artt. 49 TFUE e 56 TFUE, detti obiettivi non possono essere invocati per giustificare restrizioni applicate in modo discriminatorio (v., in tal senso, sentenza Blanco e Fabretti, C‑344/13 e C‑367/13, EU:C:2014:2311, punto 37). Se la disposizione restrittiva in questione nel procedimento principale fosse discriminatoria, essa potrebbe essere giustificata solo da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, previste dagli articoli 51 TFUE e 52 TFUE, nel novero delle quali non compaiono né la lotta contro la criminalità collegata ai giochi di azzardo né la continuità dell’attività legale di raccolta di scommesse, invocata nel caso di specie (v., per analogia, sentenza Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C‑451/03, EU:C:2006:208, punto 36).

A questo proposito, la sig.ra Laezza sostiene che la disposizione in questione nel procedimento principale è discriminatoria poiché stabilisce una differenza di trattamento tra, da un lato, gli operatori che hanno ottenuto una concessione in occasione della gara d’appalto organizzata in base all’art. 10 del decreto legge del 2012 e, dall’altro, gli operatori che hanno ottenuto una concessione in occasione di gare d’appalto precedenti, dato che questi ultimi operatori hanno potuto godere, prima di essere soggetti all’obbligo eventuale di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni utilizzati per l’attività di raccolta di scommesse alla scadenza della concessione, di un periodo di ammortamento di questi beni più lungo. 

Tuttavia, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale dagli elementi prodotti dinanzi alla Corte sembra discendere che la disposizione in questione nel procedimento principale si applica indistintamente all’insieme degli operatori che hanno partecipato alla gara d’appalto promossa durante il 2012 sul fondamento dell’articolo 10 e ciò a prescindere dal luogo di stabilimento. Pertanto, la circostanza che le autorità italiane hanno deciso di modificare, in un dato momento, le condizioni alle quali l’insieme degli operatori autorizzati effettuano la loro attività di raccolta di scommesse sul territorio italiano non sembra rilevante ai fini della valutazione del carattere eventualmente discriminatorio della disposizione in questione nel procedimento principale.

 

24/03/2016
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