Magistratura democratica

L’esperienza di un giudice che ha “spiegato” il dispositivo della sentenza

di Beniamino Deidda

L’Autore, dopo avere rievocato un periodo caratterizzato dall’assenza di comunicazioni all’esterno da parte dei magistrati, ricorda un processo celebrato presso la Pretura di Firenze nel 1971, nel quale il pretore spiegò brevemente le ragioni del dispositivo della sentenza. Le reazioni ribadirono la chiusura dei magistrati ad ogni forma di comunicazione che è durata fino alla pubblicazione del codice del 1988. Quel che è accaduto con il nuovo rito non soddisfa ancora alla necessità di “rendere conto” ai cittadini da parte dei magistrati, che è un’esigenza che trova la sua giustificazione nella Costituzione. Un tentativo di disciplinare nuove forme di comunicazione si trova nelle linee-guida recentemente approvate dal Csm. Ma è necessaria una nuova formazione per i magistrati.

1. Quando era proibito comunicare

C’è stato un tempo nella mia esperienza di magistrato, nel quale era richiesto ai giudici (ma anche ai pubblici ministeri, si capisce) di evitare rigorosamente qualsiasi comunicazione che facesse riferimento ai procedimenti nei quali ciascuno era impegnato. La parola d’ordine era allora riassunta nella formula «i giudici parlano solo con le loro sentenze» (da intendersi in senso più ampio «con gli atti del processo»). Il costume di estrema riservatezza della magistratura si attagliava bene al tempo di un’Italia agro-pastorale nel quale avevano visto la luce i codici Rocco. Il distacco dei giudici, che sfiorava l’anonimato, la lontananza ostentata dalla vita politica e sociale rafforzavano la convinzione che tra i giudici e la politica, o meglio la società, non ci dovesse essere nessun contatto. Che i giudici debbano parlare solo con le sentenze si sente dire ancora ogni tanto e a volte da colleghi insospettabili, dai quali non ci si aspetterebbe una visione sacerdotale della giustizia. È il retaggio di un tempo nel quale il “naturale riserbo del giudice” consigliava di astenersi non solo da qualsiasi forma di protagonismo, ma anche di comunicazione con la stampa e con i media. Ricordo che anche allora i giornalisti andavano a caccia di notizie, attinte (se possibile) direttamente dalla bocca dei magistrati, ma raramente riuscivano a strappare qualche parola ad uno di noi. Tutti riconoscevano di buon grado che il silenzio era indiscutibile segno di riservatezza e probità del magistrato. Nessuno di noi parlava dei processi nei quali era impegnato (neanche di quelli che non erano più coperti dal segreto), nella convinzione che la personalizzazione degli atti giudiziari nuocesse a quella idea di distacco imparziale dalle vicende sottoposte al nostro giudizio, che costituiva uno dei pilastri della deontologia del giudice e del magistrato più in generale. Parlare, (o anche solo spiegare dal punto vista tecnico-giuridico), del processo o di un singolo atto processuale sarebbe sembrato un deplorevole episodio di esibizionismo o, peggio, di gratuita personalizzazione di una pronunzia che invece doveva essere riferita in astratto al Tribunale o alla giustizia. Naturalmente la regola non valeva solo per i procedimenti che vedevano impegnato ciascuno di noi. Valeva anche per i procedimenti trattati dai colleghi. Anzi, parlare dei provvedimenti o delle decisioni adottate da altri era giudicata un’inammissibile interferenza, al limite dell’offesa nei confronti dei titolari del procedimento.

Certo è che allora la riflessione dei giudici non si poneva il tema della comunicazione ai cittadini negli stessi termini in cui oggi esso è presente alla maggior parte dei magistrati. Che i cittadini capissero o non il senso dei provvedimenti giudiziari non era problema che potesse toccare i magistrati. C’erano i giornalisti, c’era la televisione per interpretare i singoli atti o addirittura il contenuto delle sentenze. I magistrati rendevano pubblici i loro provvedimenti secondo le formule del rito processuale, non dovevano aggiungere una parola. E ricordo con molta precisione che nessuno di noi rendeva pubbliche dichiarazioni, neppure quando l’opinione pubblica si faceva dei nostri provvedimenti un’idea palesemente errata o distorta. A questi equivoci l’unico rimedio era la pubblicazione degli atti, quand’era il tempo, o il deposito delle motivazioni della sentenza.

Questa situazione è durata fino alla metà degli anni ’60 e non ha conosciuto molte eccezioni: il silenzio dei magistrati era ad un tempo la dimostrazione del distacco dei giudici dai conflitti sociali e la garanzia della loro apoliticità. Ma proprio a metà degli anni ’60, nasceva la corrente di Magistratura democratica che si aggiungeva dentro l’Associazione nazionale magistrati alle correnti già esistenti di Magistratura indipendente e Terzo potere. Il manifesto della nascita di Md sembrava fatto apposta per abbattere quei tabù: Md prendeva una posizione netta proprio di fronte ai conflitti sociali e denunziava apertamente la politicità della giurisdizione. Se dunque i magistrati prendevano posizione, se si arrogavano il diritto di stabilire quali interpretazioni della legge fossero conformi ai principi costituzionali e quali no, il silenzio non poteva più essere considerato un imperativo deontologico. L’impatto tra Md e le posizioni della stragrande maggioranza dei magistrati fu fragoroso ed ebbe come conseguenza immediata l’adesione alla corrente solo di una sparuta minoranza di colleghi. Ma il vento nuovo nella magistratura non veniva solo da Md. La progressiva attuazione della Costituzione portava inevitabilmente nuova linfa democratica nelle istituzioni. Anche l’Associazione nazionale magistrati fu coinvolta nell’elaborazione del nuovo ruolo dei magistrati e della giurisdizione. La svolta, come tutti sappiamo, avvenne pochi mesi dopo nel congresso di Gardone. Alla conclusione del congresso emerse una nuova consapevolezza di una buona parte della magistratura, persuasa di dover essere garante dei principi affermati nella Costituzione, cui si contrapponeva una larga fetta di magistrati attestati sulle posizioni tradizionali di meri interpreti della legislazione vigente, attenti a non sconfinare “nella politica”. Nasceva proprio a Gardone una nuova consapevolezza che non si sarebbe più smarrita negli anni seguenti: i magistrati non potevano più essere ridotti al silenzio. Non solo come cittadini titolari del diritto di manifestare il loro pensiero, ma proprio in quanto magistrati, garanti dei principi contenuti nella Costituzione che li faceva interpreti della legge in nome del popolo. Nasce a Gardone (anche se non esplicitata, come avverrà in seguito) l’idea di un magistrato democratico, non più mero funzionario dell’amministrazione di giustizia, disposto a rendere democraticamente conto ai cittadini del suo operato. Almeno sul piano ideale, anche se non nella concretezza della vita giudiziaria di tutti i giorni, il silenzio dei magistrati, inteso come necessario costume intrinseco alla professione, a Gardone finiva per sempre.

Dopo Gardone, Md è venuta elaborando per molti anni una sistematica critica pubblica ai provvedimenti giudiziari, intesa come partecipazione attiva alla giurisdizione e come condizione imprescindibile di confronto con l’opinione pubblica. I magistrati hanno, in questa visione, il dovere non solo di esaminare le pronunzie della giurisprudenza per verificarne la conformità ai principi costituzionali, ma anche di diffondere la conoscenza delle decisioni dei giudici presso tutti i cittadini. Solo così la questione della giustizia può diventare patrimonio della collettività e attraverso il dibattito pubblico si può concretamente realizzare una di quelle forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia di cui parla l’articolo 102 della Costituzione. È inutile dire come questa prospettiva appartenesse a pochi di noi, idealmente raccolti intorno alla rivista Quale Giustizia, e come fosse avversata dalla maggioranza dei magistrati. E non era un caso che, mentre Md cercava il dialogo sui temi della giustizia con i partiti, i sindacati e le forze più vive della società, le altre correnti dell’Anm denunciassero lo scandalo di un manipolo di magistrati privi del necessario riserbo, fino ad accusarli di “fiancheggiare” questa o quella forza politica. In questo contesto si è fatto strada per molti di noi il tema della comprensione dei provvedimenti giudiziari da parte dei cittadini e, prima di tutto, di coloro che partecipavano al processo nelle diverse vesti di imputato, parte offesa o testimone.

2. Un pretore “spiega” in aula la sentenza

Forse è di qualche utilità ricordare un episodio lontano nel tempo, ma indicativo di un clima e delle difficoltà dei giudici di comunicare con la società civile.

Siamo nel 1971, in una delle aule della Pretura di Firenze. Durante la mia udienza penale, anche allora carica di fascicoli, venne chiamato un processo per appropriazione indebita. La vicenda era di poco conto (per il pretore!), ma evidentemente aveva qualche importanza per le parti, che già avevano avuto qualche scontro verbale nei corridoi.

Era accaduto che una signora, anziana ma ancora vispa, abitante nel quartiere popolare di San Frediano, avesse bisogno di un po’ di denaro per le sue esigenze quotidiane. Aveva in casa un oggetto di qualche valore (non ricordo più che cosa) e pensava di poterlo vendere. Sparse un po’ la voce e dopo poco un suo vicino di casa (“un trafficone”, lo definiva la signora nella querela!) si offrì di venderlo a condizioni vantaggiose. I mesi però passavano senza che si realizzasse la promessa vendita: il vicino di casa accampava sempre nuove scuse e la signora cominciava a perdere la pazienza, ma anche a sospettare che non tutto filasse proprio liscio. Cominciò a chiedere indietro l’oggetto a suo tempo consegnato, ma il vicino insisteva nelle sue promesse, assicurando che ormai era questione di settimane o di giorni. La signora, sempre più allarmata, ormai non sperava più nella vendita. Passarono ancora molte settimane, fino a quando, spalleggiata da qualche parente, reclamò con decisione la restituzione dell’oggetto, ma (come non era difficile immaginare) il vicino di casa ammise di non averlo più. La signora inferocita, trascorso ancora qualche tempo scandito da litigi con il vicino, si decise a proporre la querela, nella quale specificava che lei aveva capito da molto tempo che il trafficone si era appropriato del prezioso oggetto, ma che per quieto vivere… .

Dal momento della consegna dell’oggetto erano ormai trascorsi oltre due anni.

Al pretore non restava altra scelta che dichiarare improcedibile l’azione penale per tardività della querela. Era quello uno degli ultimi processi e il pubblico di curiosi che abitualmente affollava l’aula del pretore penale si era diradato. In piedi nella mia toga nera lessi velocemente il dispositivo della sentenza: «... non doversi procedere nei confronti di … per intempestività della querela». Vi fu un gran silenzio, l’imputato si allontanò dall’aula velocemente. Invece la vecchia signora continuava a fissarmi incredula e senza parole. Passarono pochi secondi, poi venne fin sotto il mio banco, notevolmente più in alto rispetto al pavimento dell’aula, e agitando in alto la mano fino a sfiorarmi il mento, disse a voce molto alta: «Ah, sicché “un è nulla, ah, va bene così, bravi, bella roba …”». E avrebbe certamente specificato cosa pensava della nostra giustizia, se il perspicace carabiniere di servizio in aula non l’avesse bonariamente presa sottobraccio trascinandola verso l’uscita.

Ero rimasto molto colpito da quello sfogo spontaneo. Scene come quella non dovevano essere nuove nelle nostre aule. Chissà quante volte imputati e parti offese non avevano inteso l’oscuro linguaggio dei dispositivi letti in udienza («intempestività della querela!?», cosa poteva voler dire per una anziana donna del popolo alla quale un astuto vicino di casa aveva sottratto con vari sotterfugi un oggetto prezioso…?). Ma fino ad allora noi giudici non ci avevamo fatto molto caso, presi come eravamo dalla abitudine ai nostri sacri riti. Ma in quegli anni qualcosa era cambiato e non solo nella sensibilità dell’opinione pubblica. Era maturato anche per noi il tempo di chiederci che significato avessero i nostri riti processuali. («Hai notato? — mi diceva in quei mesi Marco Ramat, che divideva con me la stanza al primo piano di piazza S. Martino — come mai l’imputato durante l’udienza deve parlare con il pretore sempre in piedi, mentre le parti offese e i testimoni possono parlare stando seduti di fronte a lui?»). Eravamo attenti a cogliere la falsa neutralità e il diffuso classismo delle nostre forme processuali, specialmente quelle del processo penale.

E dunque, diversamente da quanto accadeva di solito, quella volta lo sfogo della parte offesa che non aveva capito perché mai il pretore non perseguisse «quel farabutto che l’aveva derubata» del suo prezioso oggetto, fu l’inizio di una riflessione e di una decisione. Mi pareva che non fosse sopportabile che i cittadini non capissero i motivi delle decisioni del giudice. Non era più il tempo delle formulae del diritto romano, essere cittadini di pieno diritto doveva comportare certamente la comprensione di ciò che accadeva nel processo.

E così mi decisi: tutte le volte che con qualche probabilità gli atti del pretore potessero non essere compresi, avrei pazientemente spiegato; e, specificatamente, avrei brevemente chiarito il significato del dispositivo tutte le volte che per l’oscurità delle formule usate o per l’oggettiva complessità del ragionamento del giudice, le parti non fossero in grado di comprendere. L’occasione si presentò prima di quanto mi aspettassi. Questa volta si trattava del reato di violazione degli obblighi familiari: una vicenda ingarbugliata che aveva visto reciproche scorrettezze tra i coniugi e una serie di dispetti al limite della liceità penale. La moglie, costituitasi parte civile, portava a sostegno della sua denunzia una nutrita serie di testimoni. Nessuno di essi uscì bene dal contraddittorio con il difensore dell’imputato e dalle domande del pretore. Non me la sentii di condannare, nonostante la oggettiva sussistenza di alcuni fatti a carico dell’imputato. C’era l’evidente rischio che in tanti non capissero il perché dell’assoluzione che poggiava essenzialmente sulla scarsa credibilità dei testimoni. Lessi il dispositivo e annunciai che avrei brevemente spiegato le motivazioni. Nessuno fiatò, né le parti, né il loro difensori. Si fece in aula un silenzio teso. Dissi brevemente perché avevo deciso per l’assoluzione: cercai accuratamente di evitare tutti i termini ancora oggi in voga nel gergo giudiziario. Sono sicuro di non avere mai pronunziato in quei pochi minuti le parole: prevenuto, teste, dante causa, in pregiudizio, iperbole, ergo o altre consimili. Mi aspettavo alla fine qualche protesta, o almeno qualche mormorio. Invece niente: le parti guardarono i difensori che stavano muti e pensosi, rimettendo lentamente le carte al loro posto. Poi lentamente tutti uscirono e l’aula tornò silenziosa.

La notizia dell’insolita spiegazione del pretore durante l’udienza si diffuse rapidamente e venne variamente commentata. La reazione più frequente era di sorpresa: non si era mai sentito dire che un giudice sentisse il bisogno di spiegare alle parti la propria decisione. Di fronte al pubblico, poi! Certamente meno sorpresi furono gli avvocati penalisti. Non so dire se si fossero consultati, ma dall’Ordine non venne nessuna reazione apprezzabile. Anzi qualche avvocato, con il quale avevo ottimi rapporti, venne nella mia stanza a dirmi che gli era parsa un buona idea quella di chiarire le ragioni della pronunzia, anche perché – aggiunse con qualche malizia – nemmeno gli avvocati qualche volta sono in grado di capire perché mai il giudice abbia adottato una decisione che non sta in piedi…

La reazione dei colleghi invece fu molto diversa. Salvo lo sparuto gruppo di Md, impegnato a svelare il senso politico di ogni prassi che rafforzasse l’isolamento castale della magistratura, tutti gli altri erano severamente critici. Quelli più riflessivi capivano lo spirito dell’iniziativa e taluno arrivava perfino a condividerne l’intenzione, ma come si poteva approvare una rottura formale così dirompente? Perché dire con un linguaggio forzatamente inadeguato ciò che meglio, e secondo legge, poteva dirsi nella motivazione scritta della sentenza? E che bisogno c’era di un discorso in pubblico un po’ alla buona, se ciascuna delle parti aveva un avvocato in grado di capire il diritto? Altrimenti a cosa servono gli avvocati?

Questi erano presso a poco gli argomenti usati dai colleghi per censurare l’iniziativa del pretore. Questi erano gli argomenti usati, ma credo che un altro soprattutto, anche se non espresso, fosse alla base del dissenso della maggior parte dei colleghi: il pretore con la sua breve spiegazione aveva rotto il tabù del silenzio dei giudici e infranto l’abito della separazione castale tra magistrati e cittadini comuni. E questo per moltissimi di noi non era accettabile: non tanto sotto il profilo razionale, ma sotto quello, molto più insidioso e viscerale, dell’immagine che la magistratura aveva del suo ruolo nella società.

Si trattava, come ora è chiaro, di obiezioni non convincenti, tali anzi da rafforzare il mio proposito di andare avanti. E così all’udienza successiva ripetei l’esperimento, con maggiore lucidità e disinvoltura. Questa volta le reazioni non furono di sorpresa. Molti, scuotendo la testa, dissero che se l’aspettavano. Ma fu l’ultima spiegazione pubblica delle mie sentenze.

Credo che possa avere qualche interesse, soprattutto per capire qual era il clima nel quale queste “comunicazioni” pubbliche venivano sperimentate, raccontare perché l’esperimento ebbe termine.

Il giorno seguente l’udienza venni convocato dal procuratore generale. Appena entrato, dopo un cenno di saluto col capo, mi apostrofò con un «Ma che cosa ti è saltato in mente?». Farfugliai qualcosa come «la gente altrimenti non capisce...». La risposta fu veemente : «sei tu che non capisci e ti prendi la libertà di violare il codice». Recuperai un po’ di coraggio e chiesi con qualche esitazione: «e quale sarebbe l’articolo del codice violato?» Al procuratore generale questo dovette sembrare troppo. Mi invitò a sedere, girò intorno alla scrivania, sedette anche lui e, ostentando una calma forzata, cominciò: «vedi, il codice ci dice per filo e per segno cosa dobbiamo fare in udienza e dopo. I giuristi sono quelli che sanno capire lo spirito delle norme e non ci aggiungono nulla di suo, così, a caso… E se il legislatore non ha previsto che si dovesse spiegare un bel nulla, tu ti vuoi sostituire al legislatore?…».

Continuò per un bel pezzo. Per fortuna non avevamo ancora chiare le ragioni del fondamento democratico del “rendere conto”, perché il procuratore generale non avrebbe retto ad argomenti del genere. Persuaso dal mio convinto silenzio, si rabbonì e mi intimò di non farlo più. Evitai di promettere, ma prima di uscire mi disse, quasi dispiaciuto: «purtroppo non posso evitare di informare la procura generale della Cassazione ai fini disciplinari. Non posso tenermi una cosa di cui parlano tutti… ci vuole testa.», concluse e mi congedò.

Qualche mese dopo il procuratore generale della Cassazione incaricò la Procura generale fiorentina di interrogarmi perché fornissi la mia versione dei fatti. Descrissi con dovizia di particolari la delicatezza del processo, la tensione fra i coniugi, l’opportunità di non pronunziare un verdetto che non sarebbe stato immediatamente comprensibile ai presenti. Ma intanto il tempo trascorso mi era servito per mettere a fuoco che il codice di rito non prevedeva alcun divieto in materia e che, d’altra parte, le forme usate, sobrie e ragionevoli, non si prestavano all’incolpazione disciplinare per avere compromesso il prestigio della magistratura. Questi ragionamenti dovettero essere presenti anche alla Procura generale della Cassazione che, poco tempo dopo, ritenne di archiviare il caso.

3. I magistrati non “comunicano” con l’opinione pubblica

Come tutti sanno, abbiamo dovuto aspettare il codice del 1988 per poter leggere pubblicamente le motivazioni della sentenza subito dopo il dispositivo. Due articoli, 544 e 545 del codice di procedura penale, dispongono che, di norma, la concisa redazione di motivi avvenga in Camera di consiglio e che di essa si dia lettura subito dopo quella del dispositivo. Si fa eccezione per i casi in cui non sia possibile provvedere alla redazione immediata dei motivi in Camera di consiglio e per i casi di motivazione complessa. Ma non si può dire che la norma sia compiutamente applicata. Ciò che avviene normalmente non è la lettura della motivazione subito dopo il dispositivo. Nella stragrande maggioranza dei casi si rimanda il deposito della motivazione di 30, di 60 o di 90 giorni e questo avviene anche nei processi per i quali la decisione adottata potrebbe essere spiegata in poche parole. La prassi vigente, poco rispettosa del codice, ha un significato indubbio: in generale i giudici non avvertono la necessità di spiegare alle parti, alla stampa e al pubblico le ragioni delle proprie decisioni. Il deposito delle motivazioni rappresenta ancora da molti decenni l’unica comunicazione dei giudici in un circuito che è insieme tradizionale ed elitario. Quali sono i soggetti che concretamente potranno leggere le motivazioni? Le parti, certamente, i loro difensori e, quando le questioni giuridiche trattate nel processo sono di qualche interesse giuridico, anche uno scelto stuolo di specialisti e di studiosi. Si tratta dunque di un circuito assai ristretto cui non partecipa l’opinione pubblica e i comuni cittadini. Si dirà che, una volta depositate le motivazioni, la stampa e gli altri mezzi di comunicazione possono concretamente informare l’opinione pubblica, ma ciò avviene solo per i processi che, per diverse ragioni, suscitano l’interesse generale e comunque avviene con il filtro dei giornalisti della TV o della carta stampata. Ma non si tratta della comunicazione diretta tra i giudici e cittadini che, se fatta senza intermediari, costituirebbe il canale attraverso il quale la magistratura democraticamente si fa carico di chiarire all’opinione pubblica il senso della giustizia che amministra. Questo tipo di comunicazione, o meglio di canale permanente tra la giustizia e i cittadini cui essa è rivolta, esigerebbe un’immediatezza che non esiste né di fatto né di diritto. Certo è che non può essere soddisfacente quel che oggi avviene con il deposito delle motivazioni dopo trenta o sessanta giorni (o addirittura novanta!) dalla condanna o dall’assoluzione. Anche nei processi che hanno maggiore risonanza, dopo uno o due mesi ormai il clamore si è spento e resta solo la comunicazione per le parti e i loro avvocati.

Si può dire con qualche fondamento che ancora oggi «i magistrati non rendono conto a nessuno» del loro operato. Questa espressione, per la verità, è stata più volte usata polemicamente nei confronti della magistratura, specie durante i momenti di scontro tra la politica, insofferente di ogni controllo di legalità, e la magistratura accusata di non pagare mai il prezzo per i suoi errori o per le decisioni sbagliate. Ci sono stati negli scorsi decenni i tentativi di rendere più stringente la responsabilità civile dei magistrati o il controllo disciplinare dei loro comportamenti. Ma questo è un “render conto” che opera su un piano diverso: la responsabilità civile o disciplinare appartiene anche ad altre amministrazioni o professioni e fa riferimento ai comportamenti individuali dei singoli, che siano professionisti, impiegati, funzionari o magistrati.

Altra cosa è rendere conto ai cittadini comunicando quanto viene fatto nell’ambito della giustizia civile o penale. Non si tratta di giustificare i propri comportamenti, ma di render noti e chiarire i significati, anche quelli reconditi, di ciò che avviene nell’amministrazione della giustizia. Chiarire i significati, non solo quelli resi poco comprensibili da un linguaggio spesso oscuro (e, diciamo la verità, orribile dal punto di vista letterario, anche perché infarcito di termini obsoleti, che i giuristi più eleganti non si sognano di usare), ma soprattutto chiarire le logiche, le dinamiche e le ragioni delle decisioni.

Se il quotidiano funzionamento della giustizia non è chiaro e comprensibile a tutti i cittadini, il respiro democratico e la discussione che dovrebbero caratterizzare il funzionamento di tutti i poteri dello Stato vengono meno. Si pretende giustamente di conoscere e sottoporre a critica l’azione del Parlamento e del Governo, perché la democrazia vive della conoscenza e della critica pubblica di ciò che fanno e dicono i parlamentari e i membri del Governo. Per l’amministrazione della giustizia, questo non accade: i cittadini vivono le vicende giudiziarie senza comprenderne appieno né i contenuti, né le dinamiche. Essi conoscono le vicende più clamorose della cronaca giudiziaria attraverso le ricostruzioni più o meno veritiere che ne fanno le televisioni. Ma quella non è la vita giudiziaria nella sua genuina espressione, ma una caricatura spettacolare dei processi e del loro effettivo svolgimento.

Dunque per i cittadini la giustizia quotidiana resta inaccessibile, proprio perché le notizie che gli arrivano non vengono direttamente dai magistrati, cioè da chi amministra giustizia, ma sono mediate o manipolate da altre agenzie.

Questo è tipico dei regimi autoritari o polizieschi, non dei regimi democratici. Si immagini cosa accadrebbe se nessuno dei membri del Governo spiegasse l’azione dell’Esecutivo e le notizie arrivassero solo da un portavoce o dai giornali; oppure se le sedute del Parlamento si svolgessero a porte chiuse e i parlamentari decidessero di non far dichiarazioni sulla loro azione politica. Sarebbe una pratica inaccettabile per ogni democrazia.

Ai magistrati si impone invece di non parlare della loro azione nelle aule di giustizia. Sappiamo bene cosa essi dicono a giustificazione del loro silenzio, ma generalmente si tratta di alibi ingialliti dal tempo: il segreto delle indagini, il rifiuto di ogni esibizionismo, il dovere di riservatezza, la solitudine della decisione, ecc.. Ma nessuno, naturalmente, pretende che vengano diffusi atti o notizie del processo destinati al segreto, né che i magistrati facciano le primedonne in televisione (qualcuno ci va e nessuno ne mena scandalo, neanche quando la credibilità della magistratura ne esce un po’ ammaccata). In discussione è il funzionamento della giustizia in un regime democratico. Se, cioè, sia compatibile con la democrazia l’esercizio di uno dei poteri più delicati dello Stato di diritto, senza che chi lo esercita si induca a spiegare pubblicamente ciò che fa. E naturalmente non basta obiettare che lo si fa quotidianamente depositando in cancelleria i motivi delle decisioni, perché quei motivi, come si è già rilevato, van bene per gli avvocati e per le parti, ma non per l’opinione pubblica. La quale viene invece privata dell’unica fonte di informazione genuina, quella di chi ha adottato il provvedimento o la decisione ed è dunque in grado di chiarirne la portata meglio di ogni altro.

La verità è nelle democrazie nessun potere può essere esercitato senza renderne pubblicamente conto ai cittadini. Abbiamo già chiarito che la comunicazione che si riduce al deposito delle motivazioni soddisfa solo (e con grave ritardo) le esigenze delle parti, dei loro difensori e dei lettori di riviste specializzate, ma non quelle dei cittadini. I quali hanno il diritto di non dover fare a loro volta indagini per accertare cosa abbia voluto dire il giudice o per capire perché mai il pm abbia rinviato a giudizio l’uno anziché l’altro imputato. Occorre un altro modo, capillare, di comunicare; una comunicazione, cioè, capace di non lasciare dubbi o interrogativi sull’azione di ogni magistrato.

È di questi giorni la notizia, ampiamente ripresa dai giornali, dell’assoluzione pronunziata dalla Corte di cassazione per tre carabinieri di Firenze accusati di avere cagionato per colpa la morte di un ex calciatore, Riccardo Magherini. I tre erano stati condannati in primo e in secondo grado. La ragioni della sentenza assolutoria senza rinvio pronunziata dalla Cassazione sono ignote. Nessun organo di stampa ha saputo fornire una sia pur vaga ricostruzione del ragionamento logico-giuridico della Corte. La mancanza di una genuina spiegazione non giova alla magistratura, perché lascia i cittadini nel sospetto di decisioni poco chiare, oppure contorte e comunque incomprensibili ai non addetti ai lavori. E non basterà la pubblicazione tra tre mesi dei motivi della decisione, esposti con un linguaggio certamente oscuro ai più e sicuramente sottratti all’esame dell’opinione pubblica che verrà informata solo dai brevi resoconti dei giornali. Dunque un percorso che “non rende conto” di quanto è accaduto in quell’aula di Cassazione, tale da indurre a credere che solo gli addetti ai lavori possono esercitare un effettivo controllo sull’andamento della giustizia.

Si pensi quanto sarebbe stato meglio che i giudici, una volta letto il dispositivo, avessero letto un breve comunicato per chiarire i motivi a sostegno della decisione. Un piccolo accorgimento, ma di grande significato democratico.

4. Amministrare giustizia «nel nome del popolo italiano»

La riflessione che ormai si è aperta anche dentro la magistratura sui vari significati del “rendere conto” ha individuato anche alcune modalità di comunicazione che alcuni uffici giudiziari hanno anche attuato. Ma temo che tra tante ragioni che giustificano il dovere di rendere conto all’opinione pubblica, una almeno non sia stata oggetto di sufficiente discussione. Secondo il mio punto di vista si tratta della ragione più impegnativa e sostanziale e discende direttamente dalla Costituzione. L’incipit dell’articolo 101 è breve e solenne: «la giustizia è amministrata in nome del popolo». La Carta costituzionale non sancisce un collegamento così diretto per nessun’altra attività dello Stato. Nessun potere, pur investito del consenso popolare, parla in nome dell’intero popolo: non il Governo, non il Parlamento, non la Pubblica amministrazione. I magistrati invece pronunciano le loro decisioni in nome del popolo. Non voglio soffermarmi sui tanti significati che la dottrina costituzionale ha attribuito all’articolo 101. Ma per i cittadini che ascoltano il giudice mentre pronunzia la sua sentenza, l’articolo 101 ha un significato indubbio: quel giudice ha deciso a nome di tutti noi. Quella sentenza sarà rispettata ed eseguita perché è espressione della volontà popolare.

Il punto delicato di questo stretto collegamento tra le pronunzie dei giudici e la volontà popolare è che essi non sono investiti dal mandato popolare, ma sono scelti con altri criteri, pure indicati nella Costituzione. Ne discende che quando pronunzia la sua sentenza il giudice non ha bisogno del consenso popolare, né lo richiede assecondando gli umori della maggioranza dei cittadini. C’è dunque una ragione più sottile per la quale il giudice può decidere in nome del popolo ed è quel filo rosso attraverso il quale l’opinione pubblica e il popolo, appunto, possono partecipare ed esercitare il controllo sull’amministrazione della giustizia. Se i giudici non comunicano con il popolo perdono la loro legittimazione democratica, interrompono cioè quel circuito virtuoso e quel dialogo costante che legittima l’amministrazione della giustizia in nome del popolo. Nelle democrazie i giudici possono pronunziare le loro sentenze in nome del popolo non perché prima ne accertano gli umori o ne interpretano i voleri, ma perché la giustizia è per definizione una casa di vetro nella quale le decisioni e i provvedimenti sono trasparenti e facilmente comprensibili dal popolo. Se si interrompe questo dialogo tra i cittadini e i loro giudici, la giustizia perde la possibilità di essere la voce della sovranità popolare.

5. Un passo avanti: le linee-guida del Csm

Se questo è il fondamento del dovere di rendere conto, bisogna riconoscere che nei settant’anni trascorsi dall’approvazione della nostra Costituzione non abbiamo fatto grandi passi in avanti. Ma neppure siamo all’anno zero.

L’ordinamento giudiziario prevede che si diano informazioni alla stampa quando si tratti di comunicare l’azione delle Procure, ma solo ad opera del procuratore della Repubblica o di un suo delegato. Nessuna norma analoga vige per i Tribunali o le Corti. Vi sono altre lodevoli iniziative destinate a far conoscere e a diffondere il funzionamento della giustizia, le procedure e i percorsi da attivare per ottenere più speditamente il riconoscimento o la risposta a diritti e istanze e, anzi, molti uffici giudiziari si sono mossi per rendere più prossimi e accessibili i percorsi della giustizia che prima apparivano lontani e inaccessibili. Ancora, sono molte decine ormai gli uffici giudiziari che redigono un bilancio di responsabilità sociale con il quale danno periodicamente conto dell’attività svolta e dell’impiego delle risorse.

Tuttavia le iniziative finora assunte per rendere più vicina ai cittadini l’amministrazione della giustizia lambiscono, ma non affrontano il tema centrale che, come si è più volte ripetuto, è il dovere di ogni magistrato di comunicare, direttamente e senza mediazioni, a tutti i cittadini il senso delle proprie decisioni. Ed è assai significativo che l’ordinamento preveda modalità di comunicazione per le Procure, ma non per i Tribunali. Si può osservare che anche nelle Procure solo il dirigente è il titolare del diritto-dovere di comunicare, segno che siamo ancora lontani dall’idea del dovere di comunicare che incombe su ogni magistrato che amministri giustizia. La quale non può essere amministrata in nome del popolo se non si considera che il popolo è in grado di riconoscere come propria la decisione assunta dal magistrato solo se la conosce e la intende perfettamente.

Un importante passo avanti si registra nelle recenti linee-guida diffuse dal Consiglio superiore della magistratura a tutti i dirigenti degli uffici. E non solo per l’impostazione generale, intesa a valorizzare “la trasparenza e la comprensibilità dell’azione giudiziaria”, ma per avere suggerito modi di comunicazione che appartengono ad una concezione più moderna dei doveri e delle responsabilità di ciascun magistrato.

Vero è che la circolare individua come interlocutori privilegiati (e forse esclusivi) dei magistrati i giornalisti e la stampa e non l’opinione pubblica nel suo complesso, ma bisogna riconoscere che stampa e TV sono in pratica il più importante veicolo di formazione dell’opinione pubblica.

La comunicazione delle decisioni è lodevolmente disciplinata dalle linee-guida, ma con due grossi limiti: a) la comunicazione relativa alle decisioni giudiziarie assunte avviene ad opera di un responsabile della comunicazione; b) tale comunicazione è prevista solo per «i casi e le controversie di obiettivo rilievo sociale, politico, economico, tecnico scientifico».

Per gli uffici giudicanti viene ribadito che il responsabile della comunicazione dovrà individuare il caso di potenziale interesse che verrà seguito in tutte le fasi processuali. Solo questi casi saranno oggetto di comunicazioni da parte del responsabile. Si tratta di due limiti che trovano la loro ragione nella convinzione che non tutti i magistrati debbano rendere pubblicamente conto di ciò che fanno, ma solo coloro che per l’oggettivo interesse del processo non possono sottrarsi ad una corretta informazione dell’opinione pubblica. Ma non è detto che possano farlo personalmente: il responsabile della comunicazione o il capo dell’ufficio lo farà per loro.

Occorre anche aggiungere che le linee-guida si preoccupano di dettare modalità di comunicazione idonee ad evitare protagonismi o passi falsi capaci di indebolire l’indipendenza o il prestigio dei magistrati. Ma nelle indicazioni del Csm – pure evolute ed ispirate ad un modello di magistrato inserito nel tessuto della società –  resta l’equivoco di fondo. La comunicazione non è ancora vista come una prerogativa inscindibile dal giudizio; la pronunzia della decisione non comporta ancora il dovere di ogni magistrato di chiarirne in pubblico le motivazioni.

Si sostiene infatti nelle linee guida che resta fermo «il concetto basilare per cui è il motivato provvedimento giudiziario la fonte primaria di conoscenza esterna dell’azione giudiziaria e delle sue ragioni…». Nessuno può dubitarne se si guarda ai profili processuali e procedurali. Ma abbiamo già dimostrato che quella conoscenza è limitata e insufficiente non solo per l’opinione pubblica, ma talvolta perfino per le parti. Si aggiunga che gli organi di informazione (che non attendono certo i 90 giorni per il deposito dei motivi!) forniscono spesso, nel silenzio dei magistrati, informazioni ed interpretazioni discutibili o distorte.

6. La necessità di formare magistrati capaci di comunicare

Abbiamo dunque bisogno di fare un salto in avanti. Guardiamoci intorno.

Gli uffici giudiziari sono ancora abitati da un certo numero, non trascurabile, di colleghi che svolgono il loro lavoro in perfetto isolamento. Non lavorano in equipe, non si consultano con i colleghi, credono fermamente che la decisione sia essenzialmente il prodotto individuale della propria coscienza. Non fanno dichiarazioni in pubblico, vedono i giornalisti come il fumo negli occhi. Se si propone loro una presa di posizione pubblica o, peggio, una dichiarazione alla stampa, si rifiutano sdegnati. È il mito della riservatezza, dilatato fino ad isolarli dalla società per la quale pure pronunziano le loro sentenze.

Ce ne sono altri (non moltissimi, per fortuna) che, al contrario, si agitano moltissimo: sollecitano interviste, hanno i loro giornalisti preferiti, fanno dichiarazioni avventate o colorite quel tanto che serve a colpire i lettori. Ad ogni piè sospinto organizzano una conferenza-stampa, specie nelle Procure della Repubblica, delle quali, salvo rare eccezioni, si fatica a vedere l’utilità. Si tratta di una passerella che quasi mai chiarisce all’opinione pubblica le ragioni dei provvedimenti adottati.

Due situazioni estreme dunque: da un lato la negazione di ogni comunicazione, anche di quella necessaria; dall’altro la comunicazione superflua, inopportuna o addirittura dannosa.

In mezzo c’è una maggioranza di colleghi che rifugge da posizioni estreme. Non rifiutano di comunicare in qualche occasione, ma si vede bene che non sanno farlo: gli mancano gli strumenti e a volte commettono qualche imprudenza. Ma tutti sono generalmente fermi nel sostenere che non si deve parlare dei procedimenti in corso. Le numerose mailing-list di magistrati registrano su questo punto una convergenza che preoccupa. A pochi viene in mente che la critica ai processi in corso è il segno indubitabile di una democrazia in buona salute. Attendere che il processo sia finito per criticarne gli eventuali guasti o disapprovare qualche decisione non risponde a nessuna esigenza democratica. Pensare che i giudici possano farsi influenzare dalle critiche, anche se provengono dai colleghi, è prima di tutto offensivo per gli stessi giudici. I magistrati che formulano civilmente le loro critiche, non “interferiscono” nei processi altrui – come sospetta la maggioranza di noi – ma manifestano il loro pensiero, prima di tutto come cittadini preoccupati del bene pubblico. Ma va chiarito, specie ai più giovani, che essi hanno il dovere di critica dei procedimenti in corso soprattutto come magistrati, perché portano nel dibattito pubblico una specificità che deriva proprio dalla loro qualità di magistrati.

Abbiamo bisogno di un nuovo modello di magistrato, che sappia che il suo ruolo e la sua funzione, qualunque essa sia, comporteranno inevitabilmente la comunicazione con le parti, con la stampa e con il pubblico. E comporteranno, quando sia il momento, anche prese di posizione pubblica per dissipare equivoci e falsità, per difendere l’indipendenza e il prestigio della magistratura o, più semplicemente, per rettificare notizie senza fondamento.

Per ora l’ordine giudiziario conta su pochissimi magistrati che siano capaci di questo tipo di consapevolezza e di comunicazione. Gli altri, specie i giovani, devono essere formati, con lungimiranza e sapendo che per cambiare la cultura delle persone ci vuole tempo.

Qualcosa in questo senso si è cominciata a fare, specie ad opera della Scuola superiore della magistratura. Ricordo che nel primo quadriennio in cui la Scuola ha operato (2012-16), ero il componente del Comitato direttivo incaricato di coordinare la formazione dei dirigenti degli uffici giudiziari. In ciascun corso per dirigenti veniva dato largo spazio al tema della comunicazione con l’esterno. Non erano pochi quelli che criticavano apertamente questa impostazione dei corsi. E si chiedevano perché mai dovessero comunicare (a chi, poi? Ai giornalisti?) e che cosa dovessero mai dire. Erano convinti che fossero già sufficienti le motivazioni delle sentenze, delle misure cautelari e dei tanti provvedimenti che quotidianamente scrivevano. Era chiaro che non sarebbe bastato un corso della Scuola per incrinare convinzioni così granitiche. Ed è interessante notare che i più impermeabili alla logica della comunicazione doverosa erano i più giovani. Un curioso rovesciamento di posizioni: quando è nata Md, uno sparuto gruppo di giovani rompeva la corporazione praticando la critica dei provvedimenti giudiziari mentre i processi erano in corso e si scontrava con uno stuolo di magistrati più anziani attestati su posizioni conservatrici. Oggi invece sono gli anziani a dover indicare la strada della comunicazione. A dimostrazione del fatto che le conquiste democratiche non sono destinate a durare per sempre. Neppure per la magistratura.