Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Campi libici, l'inferno nel deserto. La sentenza della Corte di assise di Milano

La qualità delle indagini e della loro resa dibattimentale, insieme alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni delle persone offese, ha confermato, secondo i giudici dell’assise, un contesto di privazione della libertà dei migranti e di violenze di ogni tipo che scolpisce una realtà che per la sorte dei diritti umani è fondamentale non ignorare.

La Corte di assise di Milano, con la sentenza 10 ottobre-1 dicembre 2017, che pubblichiamo in allegato, ha condannato un cittadino somalo all’ergastolo con isolamento diurno per tre anni, oltre alle sanzioni accessorie, nonché al risarcimento dei danni nei confronti di alcune vittime costituitesi parte civile e dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dalla morte dei sequestrati (con assorbimento dei contestati omicidi), violenza sessuale pluriaggravata, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina pluriaggravato.

Le condotte contestate e accertate ad esito del processo sono state consumate nei “campi di raccolta” dei migranti in Libia, in due dei quali (Bani Walid e Sabrata) l’imputato, anch’egli migrante dalla Somalia, e dunque potenziale vittima, aveva invece scelto di collaborare attivamente con i locali gestori dei campi nel privare della libertà i migranti, sottoponendoli a violenze “esemplari”, finalizzate a ottenere dalle famiglie il pagamento di un riscatto per liberarli e avviarli all’emigrazione in Europa.

La sentenza si segnala per le argomentazioni su alcune rilevanti questioni giuridiche e di qualificazione dei fatti: il quadro probatorio fornito dalle persone offese, la natura della privazione della libertà nei campi libici e le conseguenze delle condotte dell’imputato nel contesto di essa, la pluralità di violenze sessuali e di morti cagionate, la questione della identificazione solo parziale della pluralità di persone offese in relazione alla formulazione delle imputazioni, il trattamento sanzionatorio, la legittimazione delle parti civili e la misura dei risarcimenti.

Ma la sentenza risulta estremamente espressiva anche nella parte ricostruttiva dei fatti contestati – e accertati ad esito del dibattimento – dando conto in maniera concreta e drammatica delle condizioni dei “campi di transito” dei migranti in Libia.

L’esordio delle indagini, ricostruito nella sentenza, appare di per sé omologabile a vicende di individuazione di coloro che avevano agito come kapò nei campi di concentramento, con le vittime che, giunte in Europa, a distanza di tempo e casualmente, incontrano l’imputato in un centro di accoglienza di Milano: il tumulto che ne segue attira l’attenzione della polizia locale che avvia le indagini sfociate nel processo in assise.

La qualità delle indagini e della loro resa dibattimentale, insieme alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni delle persone offese, ha confermato, secondo i giudici dell’assise, un contesto di privazione della libertà dei migranti e di violenze di ogni tipo che scolpisce una realtà che per la sorte dei diritti umani è fondamentale non ignorare.

I migranti partono dalla Somalia a causa dell’insostenibilità di una situazione in cui non esiste più un’organizzazione statuale, le carenze igieniche sono mortali, le bande armate seminano violenza e morte; organizzazioni di trafficanti li conducono attraverso l’Etiopia e il Sudan fino alla Libia, con la costante dello spietato abbandono nel deserto di coloro che mostrano difficoltà a proseguire.

La quasi totalità dei migranti non aveva avuto richieste precise di denaro in partenza, limitandosi talvolta ad alcune anticipazioni: il “conto” era stato presentato nei campi libici, dove i migranti erano stati messi in contatto con le famiglie affinché fosse versata una consistente somma (in genere settemila dollari) ai trafficanti.

In attesa del versamento (tramite il sistema fiduciario della hawala) i migranti erano stati privati della libertà, reclusi nei campi, dove, per rendere più convincente la richiesta di denaro ma anche come metodo strutturale dell’universo concentrazionario, l’imputato e i gestori sottoponevano i migranti a privazioni di cibo e cure, a ripetute percosse con bastoni, spranghe e cavi, a torture con plastica fusa o scariche elettriche o a deliberata disidratazione; e le donne, comprese ragazze giovanissime, a ripetute violenze sessuali, anche legandole o provocando loro gravi lesioni a causa della pregressa infibulazione.

I racconti di morte costellano le testimonianze delle persone offese: dagli annegamenti in mare; alle morti contestate all’imputato retrocedendo ai periodi di sequestro nei campi libici: le protratte agonie di giovani percossi, lasciati senza cure fino alla morte, la morte per dissanguamento di una madre dopo il parto, le morti per malnutrizione, gli strangolamenti; e retrocedendo ancora le morti nel deserto dei migranti abbandonati o gettati fuori dai camion e dai pick-up.

Lo sviluppo successivo era stato per ciascuno il trasferimento nei pressi della costa e la navigazione verso l’Italia sui barconi che in questi mesi e anni è stata l’unica frazione dei viaggi dei migranti visibilmente rivelata, spesso con accenti d’allarme, ai cittadini italiani ed europei.

Una sentenza, come quella della Corte d’assise di Milano, che cristallizza in sede giudiziaria il contenuto drammatico e talora disumano di quei viaggi, nella loro interezza, costituisce un contributo di grande rilevanza a qualsiasi ragionamento giuridico o politico sul fenomeno delle migrazioni verso l’Europa così come oggi concretamente si configura: una concretezza in stridente e terribile contrasto con la dichiarata e algida volontà dell'Unione Europea di perseguire “a new Global Compact to guarantee safe, regular and orderly migration flows”.

*In copertina un'opera di Stefano Bosis (2015)

03/04/2018
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Il "buco nero" dei diritti nel cuore dell'Unione Europea: la frontiera franco-italiana come spazio di eccezione giuridica

Analisi critica di un decennio di controlli sistematici a Ventimiglia: profili di illegittimità eurounitaria e il costo umano del confine

09/06/2026
Detenzione amministrativa, trasparenza e controllo democratico: il FOIA come strumento di resistenza all'opacità dei centri di confinamento. Note a margine di TAR Lazio, sez. I ter, 13 nov. 2025, n. 20335 e Cons. Stato, sez. III, 23 mar. 2026, n. 2406

L’articolo analizza il rapporto tra l’istituto della detenzione amministrativa, il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e il controllo democratico, alla luce di due recenti decisioni del TAR Lazio e del Consiglio di Stato relative all’accesso civico al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër, in Albania. Si evidenzia come il cosiddetto “Modello Albania” rappresenti una forma di esternalizzazione della detenzione amministrativa che tende a ridurre le possibilità di controllo giurisdizionale, mediatico e della società civile sulle condizioni di trattenimento. Le pronunce esaminate affermano principi rilevanti in materia di FOIA, stabilendo che il diniego di accesso ai documenti deve fondarsi su un pregiudizio concreto e dimostrabile e che l’oscuramento selettivo dei dati personali costituisce una soluzione obbligata rispetto al rifiuto integrale dell’ostensione. L’articolo sottolinea inoltre come l’uso della tutela della privacy possa trasformarsi, in questi contesti, in uno strumento di opacizzazione istituzionale anziché di protezione dei dati personali dei trattenuti. Particolare attenzione è dedicata al tema dell’accesso fisico ai centri di detenzione da parte di giornalisti, avvocati, magistrati e ricercatori, considerato elemento essenziale per la tutela dei diritti fondamentali. In conclusione, gli autori evidenziano come il diritto all’informazione e alla trasparenza rappresentino una garanzia essenziale per assicurare un effettivo controllo democratico sui luoghi di privazione della libertà e per valutare la compatibilità delle pratiche di detenzione extraterritoriale con i principi dello Stato di diritto.

01/06/2026
Protezione speciale, divieto di respingimento e obblighi costituzionali: l’art. 5, comma 6 TUI quale clausola di chiusura e salvaguardia dei diritti della persona straniera

Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L’analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d’asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).

28/04/2026
Il fermo preventivo di polizia. Il leitmotiv della sicurezza, i diritti a rischio

Rileggere la normativa costituzionale in materia di libertà personale - con la sua puntigliosa precisione e le sue dettagliate prescrizioni – vale a ricordare il valore assoluto attribuito alla tutela di questa libertà da parte dei legislatori costituenti che, anche quando non avevano subito direttamente la repressione fascista, erano stati testimoni di prassi di polizia che della libertà dei cittadini avevano fatto strame e di tali prassi non intendevano consentire in alcun modo la ripetizione. A fronte di un dettato costituzionale così rigoroso non è dunque ammessa alcuna disinvoltura interpretativa né si può dar prova di una sensibilità istituzionale attenuata. Eppure, a dettare la linea della più recente produzione normativa in tema di interventi di polizia incidenti sulla libertà personale sono proprio la disinvoltura politica e l’attenuata sensibilità istituzionale della maggioranza di governo che si manifestano tanto nell’approvazione del fermo preventivo di polizia quanto nella prosecuzione della china pericolosa della proliferazione delle ipotesi di flagranza differita.

24/04/2026