Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Campi libici, l'inferno nel deserto. La sentenza della Corte di assise di Milano

La qualità delle indagini e della loro resa dibattimentale, insieme alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni delle persone offese, ha confermato, secondo i giudici dell’assise, un contesto di privazione della libertà dei migranti e di violenze di ogni tipo che scolpisce una realtà che per la sorte dei diritti umani è fondamentale non ignorare.

La Corte di assise di Milano, con la sentenza 10 ottobre-1 dicembre 2017, che pubblichiamo in allegato, ha condannato un cittadino somalo all’ergastolo con isolamento diurno per tre anni, oltre alle sanzioni accessorie, nonché al risarcimento dei danni nei confronti di alcune vittime costituitesi parte civile e dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dalla morte dei sequestrati (con assorbimento dei contestati omicidi), violenza sessuale pluriaggravata, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina pluriaggravato.

Le condotte contestate e accertate ad esito del processo sono state consumate nei “campi di raccolta” dei migranti in Libia, in due dei quali (Bani Walid e Sabrata) l’imputato, anch’egli migrante dalla Somalia, e dunque potenziale vittima, aveva invece scelto di collaborare attivamente con i locali gestori dei campi nel privare della libertà i migranti, sottoponendoli a violenze “esemplari”, finalizzate a ottenere dalle famiglie il pagamento di un riscatto per liberarli e avviarli all’emigrazione in Europa.

La sentenza si segnala per le argomentazioni su alcune rilevanti questioni giuridiche e di qualificazione dei fatti: il quadro probatorio fornito dalle persone offese, la natura della privazione della libertà nei campi libici e le conseguenze delle condotte dell’imputato nel contesto di essa, la pluralità di violenze sessuali e di morti cagionate, la questione della identificazione solo parziale della pluralità di persone offese in relazione alla formulazione delle imputazioni, il trattamento sanzionatorio, la legittimazione delle parti civili e la misura dei risarcimenti.

Ma la sentenza risulta estremamente espressiva anche nella parte ricostruttiva dei fatti contestati – e accertati ad esito del dibattimento – dando conto in maniera concreta e drammatica delle condizioni dei “campi di transito” dei migranti in Libia.

L’esordio delle indagini, ricostruito nella sentenza, appare di per sé omologabile a vicende di individuazione di coloro che avevano agito come kapò nei campi di concentramento, con le vittime che, giunte in Europa, a distanza di tempo e casualmente, incontrano l’imputato in un centro di accoglienza di Milano: il tumulto che ne segue attira l’attenzione della polizia locale che avvia le indagini sfociate nel processo in assise.

La qualità delle indagini e della loro resa dibattimentale, insieme alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni delle persone offese, ha confermato, secondo i giudici dell’assise, un contesto di privazione della libertà dei migranti e di violenze di ogni tipo che scolpisce una realtà che per la sorte dei diritti umani è fondamentale non ignorare.

I migranti partono dalla Somalia a causa dell’insostenibilità di una situazione in cui non esiste più un’organizzazione statuale, le carenze igieniche sono mortali, le bande armate seminano violenza e morte; organizzazioni di trafficanti li conducono attraverso l’Etiopia e il Sudan fino alla Libia, con la costante dello spietato abbandono nel deserto di coloro che mostrano difficoltà a proseguire.

La quasi totalità dei migranti non aveva avuto richieste precise di denaro in partenza, limitandosi talvolta ad alcune anticipazioni: il “conto” era stato presentato nei campi libici, dove i migranti erano stati messi in contatto con le famiglie affinché fosse versata una consistente somma (in genere settemila dollari) ai trafficanti.

In attesa del versamento (tramite il sistema fiduciario della hawala) i migranti erano stati privati della libertà, reclusi nei campi, dove, per rendere più convincente la richiesta di denaro ma anche come metodo strutturale dell’universo concentrazionario, l’imputato e i gestori sottoponevano i migranti a privazioni di cibo e cure, a ripetute percosse con bastoni, spranghe e cavi, a torture con plastica fusa o scariche elettriche o a deliberata disidratazione; e le donne, comprese ragazze giovanissime, a ripetute violenze sessuali, anche legandole o provocando loro gravi lesioni a causa della pregressa infibulazione.

I racconti di morte costellano le testimonianze delle persone offese: dagli annegamenti in mare; alle morti contestate all’imputato retrocedendo ai periodi di sequestro nei campi libici: le protratte agonie di giovani percossi, lasciati senza cure fino alla morte, la morte per dissanguamento di una madre dopo il parto, le morti per malnutrizione, gli strangolamenti; e retrocedendo ancora le morti nel deserto dei migranti abbandonati o gettati fuori dai camion e dai pick-up.

Lo sviluppo successivo era stato per ciascuno il trasferimento nei pressi della costa e la navigazione verso l’Italia sui barconi che in questi mesi e anni è stata l’unica frazione dei viaggi dei migranti visibilmente rivelata, spesso con accenti d’allarme, ai cittadini italiani ed europei.

Una sentenza, come quella della Corte d’assise di Milano, che cristallizza in sede giudiziaria il contenuto drammatico e talora disumano di quei viaggi, nella loro interezza, costituisce un contributo di grande rilevanza a qualsiasi ragionamento giuridico o politico sul fenomeno delle migrazioni verso l’Europa così come oggi concretamente si configura: una concretezza in stridente e terribile contrasto con la dichiarata e algida volontà dell'Unione Europea di perseguire “a new Global Compact to guarantee safe, regular and orderly migration flows”.

*In copertina un'opera di Stefano Bosis (2015)

03/04/2018
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Il diritto di asilo al tempo del Patto: le nuove garanzie e i nuovi vincoli per il suo accertamento

Pubblichiamo, in quanto di notevole interesse per tutta la platea dei lettori di Questione giustizia, e non solo per coloro che professionalmente si occupano della materia dell’immigrazione, il paragrafo1.2.1 della Parte II del Manuale del diritto di asilo, aggiornato al Nuovo Patto europeo sulla migrazione e asilo e il D.L. 100/2026, ora uscito per la Casa Editrice Pacini, curato da Marco Gattuso, che ne è anche uno degli autori, insieme con Maria Acierno, Chiara Favilli, Marcella Ferri, Martina Flamini, Claudio Panzera, Marilù Porchia, Guido Savio, Massimiliano Sturiale, e Maurizio Veglio. 
Il capitolo, scritto dallo stesso curatore Marco Gattuso, ci pare di generale interesse in quanto evidenzia le due direttrici su cui si muove il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo che, come è noto, pur se approvato nel maggio 2024, è entrato in vigore il 12 giugno 2026 ed ha già indotto il Legislatore italiano al varo della normativa di attuazione ritenuta prioritaria, con il D.L. 12 giugno 2026, n.100, conv. in L. 7 agosto 2026, n. 145: per un verso, vi si illustrano le maggiori garanzie per il richiedente asilo, fra diritto all’orientamento legale, monitoraggio indipendente, inderogabilità del colloquio; per altro verso, si portano all’evidenza i tanti vincoli che si sostanziano nell’aumento esponenziale delle procedure speciali, le quali nondimeno tutte richiedono il rispetto delle garanzie. Alla giurisdizione spetta ora il grave compito di assicurare che garanzie e vincoli stiano in equilibrio tra loro, evitando che i secondi, senza i primi, conducano ad una generale involuzione del rito e ad una sostanziale perdita di tutele.Prima di pubblicare una riflessione più generale sull’opera, che sin da una prima consultazione degli indici si impone come un prezioso compendio dell’intera materia, a partire dalla considerazione dei principi costituzionali e sovranazionali sino alle più recenti evoluzioni legislative, ci pare utile offrire, in particolare agli operatori pratici che sono stati investiti del contenzioso regolato dalla nuova normativa, le riflessioni che nel Manuale sono contenute a proposito dell’effettiva portata del Patto, contando su di una loro concreta utilità ai fini della soluzione dei primi interrogativi che l’applicazione pratica impone.

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