Una nuova condanna é stata pronunciata dalla Corte di Strasburgo nei confronti dell’Italia a tutela dei diritti di 889 persone danneggiate a seguito di trasfusione di sangue, di somministrazione di emoderivati infetti e di vaccinazioni obbligatorie.
Alcuni ricorrenti avevano già ottenuto, all’esito di procedure giudiziarie lunghe, sentenze di condanna al pagamento di indennizzi in loro favore, ma, sebbene le relative sentenze (di primo grado) fossero esecutive, il pagamento non era stato effettuato dal ministero competente nonostante l’ulteriore decorso del tempo.
Per altri ricorrenti, vi era stato invece domanda di accesso alle procedure amichevoli di definizione della controversia, come introdotte dalle legge 222 e 244 del 2007, e qui si erano posti sia problemi in relazione ai criteri restrittivi fissati dal d.m. 162 del 4.5.2012, sia, per altro verso, in relazione all’equa riparazione prevista dal sopravvenuto decreto n. 90 del 2014 (che prevedeva per coloro che avessero fatto richiesta di composizione amichevole entro il 19 gennaio 2010 la possibilità di ricevere, a titolo di equa soddisfazione, un importo di 100 000 EUR).
I ricorrenti si erano rivolti a Strasburgo lamentando la violazione di numerose norme della Convenzione EDU, in ragione della durata dei procedimenti risarcitori interni, dell’inesecuzione delle sentenze di condanna risarcitorie nelle more ottenute dai danneggiati, della mancanza di rimedi risarcitori effettivi.
La Corte di Strasburgo, pur pervenendo ad una constatazione di violazione da parte dell’Italia di diverse norme della Convenzione e ad una condanna risarcitoria a titolo di danno materiale e morale arrecato ai ricorrenti, ha accolto solo in parte le domande, riconoscendo per altro verso l’adeguatezza del rimedio di composizione amichevole previsto dal decreto 90/2014 e la necessità di attivazione dello stesso quale rimedio interno necessario al fine dell’esaurimento delle vie di ricorso interne (esaurimento che come noto è una delle condizioni di ricevibilità dei ricorsi alla CEDU).
In particolare, per un primo gruppo di ricorrenti, la Corte ha accertato che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 alla Convenzione, dell'articolo 13 della Convenzione, nonché una violazione degli aspetti procedurali di cui all'articolo 2 della Convenzione.
Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, relativa al giusto processo, la Corte ricorda che il diritto alla tutela giurisdizionale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che le decisioni (esecutive, ancorché’ non divenute cosa giudicata) dei giudici rimanessero ineseguite (Hornsby c. Grecia, sentenza del 1997; Burdov c. Russia, n 59498/00, sentenza del 2002; Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, § 74, sentenza del 1999; Romashov v. Ucraina, n. 67534/01, § 43, sentenza del 2004).
E’ quanto avvenuto nel caso di specie per alcuni dei ricorrenti, i quali avevano ottenuto sentenze di condanna a loro favorevoli che, pur essendo esecutive benché appellate (ed i relativi giudizi di appello erano ancora pendenti al momento del ricorso a Strasburgo), erano rimaste ineseguite dall’amministrazione, nonostante il decorso di anni.
La Corte ha quindi ravvisato una violazione dell’art. 6 della Convenzione ed anche dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, atteso che le autorità nazionali, non rispettando le sentenze emesse a favore dei ricorrenti, avevano loro impedito di beneficiare del risarcimento del danno che loro potevano ragionevolmente aspettarsi di ottenere.
La Corte ha ravvisato anche la violazione dell’art. 13 della Convenzione, in ragione dell’assenza di un rimedio efficace di diritto interno per porre rimedio alle violazioni predette.
La Corte di Strasburgo è giunta dunque alla constatazione delle dette violazioni, senza tuttavia esaminare il distinto problema – nel caso, a quanto consta, non posto – della disponibilità nel concreto di rimedi di esecuzione forzata previsti dal nostro ordinamento e della loro idoneità al soddisfacimento dei diritti dei danneggiati.
All’accertamento della violazione si è accompagnata la condanna al risarcimento del danno materiale (quantificato nel medesimo importo già riconosciuto a livello nazionale) e del danno morale, liquidato nella medesima sentenza.
Un ulteriore profilo di violazione della Convenzione attiene all’articolo 2 sul piano procedurale, posto che numerosi ricorrenti hanno lamentato una violazione del diritto alla vita o quella dei loro danti causa, a causa della lunghezza delle procedure nazionali volte a compensare i danneggiati.
Richiamando il proprio precedente GN ed altri c. Italia, n. 43134/05, 1 dicembre 2009, la Corte ha rilevato che la durata dei procedimenti in questione era stata eccessiva e che le autorità italiane non avevano offerto risposta adeguata e tempestiva in conformità degli obblighi procedurali della richiamata disposizione procedurale (nella specie, si trattava di giudizi con durata complessiva da undici anni e tre mesi a quattordici anni e un mese per i tre gradi di giudizio).
Dall’accertamento della violazione è quindi derivata la condanna - contenuta nella decisione in commento - al risarcimento del danno morale in favore dei ricorrenti.
Infine, con riferimento ad altro gruppo di ricorrenti che avevano richiesto una composizione amichevole della loro controversia, la Corte ha esaminato il problema dell’accessibilità ed adeguatezza del rimedio di risoluzione della controversia previsto dal decreto n. 90 del 2014.
Nella specie, per verificare se il nuovo rimedio di compensazione potesse essere considerato un rimedio da “esaurirsi” previamente ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, la Corte ha ritenuto di dover utilizzare i seguenti criteri: i) l'accessibilità del rimedio in questione, ii) l'adeguatezza del compenso offerto dal governo e iii) le modalità di trattamento delle domande presentate dai ricorrenti.
In proposito, la Corte ha dato risposta positiva a tutte e tre le questioni, ritenendo che il rimedio è sufficientemente accessibile, che l’ammontare della compensation è di misura adeguata e che il piano d'azione pluriennale messo in opera dal Governo italiano per effettuare i pagamenti delle somme previste all’esito della composizione amichevole (che prevede la chiusura delle operazioni di pagamento al 31 dicembre 2017) è ragionevole, tenendo conto dell’ammontare rilevante delle somme da corrispondere in unica soluzione, del numero di richiedenti (circa 7000) e dei criteri di priorità da seguire fondati su esigenze meritevoli di tutela.
Ne deriva la configurabilità del rimedio ex decreto n. 90/2014 come via di ricorso interna, da esaurirsi previamente (a pena di inammissibilità del ricorso alla CEDU) da parte di coloro che avevano fatto domanda di risoluzione amichevole.