Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

CGUE, pillole di novembre

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse a novembre 2017

Principi generali

Sentenza della Cgue (Terza Sezione), 9 novembre 2017, causa C-298/16, Teodor Ispas, Anduţa Ispas c. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dalla Corte d’appello di Cluj, Romania

Oggetto: Principi generali del diritto dell’Unione – Diritto a una buona amministrazione e diritti della difesa – Decisione di accertamento della tassa sul valore aggiunto emessa dalle autorità tributarie nazionali senza accordare al contribuente l’accesso alle informazioni e ai documenti alla base di detta decisione

I coniugi Ispas, che svolgono la professione di promotori immobiliari, sono stati sottoposti a una verifica fiscale, in esito alla quale la direzione generale delle finanze pubbliche di Cluj (Romania) ha emesso due avvisi di accertamento fiscale, imponendo a ciascun coniuge il pagamento di un importo consistente. I coniugi hanno contestato tali avvisi di accertamento dinanzi alla Corte d’appello di Cluj, eccependo la nullità dei suddetti avvisi di accertamento per il motivo che i loro diritti della difesa non sarebbero stati rispettati. I due coniugi ritengono infatti che, anziché limitarsi a invitarli a una discussione finale, la direzione generale delle finanze avrebbe dovuto concedere loro d’ufficio l’accesso a tutte le informazioni rilevanti sulla base delle quali essa ha adottato il verbale di verifica fiscale e ha emesso i due avvisi di accertamento fiscale, affinché essi potessero successivamente contestarli.

Il giudice del rinvio chiede se il principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa debba essere interpretato nel senso che impone che, nell’ambito di procedimenti amministrativi nazionali di verifica e di determinazione della base imponibile dell’Iva, un soggetto privato abbia accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall’autorità pubblica al momento dell’adozione della sua decisione.

A tal proposito la Corte ricorda che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto che gli arreca pregiudizio. In forza di tale principio, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione. Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, quand’anche la normativa dell’Unione applicabile non preveda espressamente siffatta formalità.

Detto principio generale si applica in circostanze (come quelle di cui al procedimento principale), nelle quali uno Stato membro, per conformarsi all’obbligo, derivante dall’applicazione del diritto dell’Unione, di adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l’Iva sia interamente riscossa nel suo territorio e a lottare contro la frode.

A giudizio dei giudici di Lussemburgo occorre tuttavia tener conto, allo stesso tempo, dell’autonomia di cui dispongono gli Stati membri quanto all’organizzazione dei loro procedimenti amministrativi nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Per quanto riguarda il principio di equivalenza, è pacifico che le regole di procedura rumene applicabili alle verifiche degli obblighi in materia di Iva non siano specifiche per tale settore, sicché una violazione di detto principio viene pacificamente esclusa dalla Corte. Quanto al principio di effettività, occorre rilevare che la necessità di poter manifestare utilmente il proprio punto di vista sugli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione presuppone che i destinatari di quest’ultima siano messi in condizione di conoscere detti elementi. L’effettivo rispetto dei diritti della difesa richiede l’esistenza di una possibilità reale di accesso ai suddetti documenti e alle suddette informazioni, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione di tale accesso.

Alla luce di quanto precede, la Corte afferma che «occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che il principio generale di diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell’Iva, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, a sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall’autorità pubblica per l’adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione dell’accesso a dette informazioni e a detti documenti».

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Diritti sociali

Sentenza della Cgue (Seconda Sezione), 9 novembre 2017, causa C-306/16, António Fernando Maio Marques da Rosa c. Varzim Sol –Turismo, Jogo e Animação SA

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dalla Corte d’appello di Porto, Portogallo

Oggetto: Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Art. 5 – Riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede un giorno almeno di riposo per ogni periodo di sette giorni – Periodi di più di sei giorni di lavoro consecutivi

Il sig. Maio Marques da Rosa ha lavorato dal 1991 al 2014 presso la Varzim Sol, società proprietaria di un casinò in Portogallo. Detto casinò è aperto tutti i giorni, eccetto il 24 dicembre, dalle ore 15 alle ore 3 del mattino dalla domenica al giovedì e dalle ore 16 alle ore 4 del mattino gli altri giorni. Il lavoro del sig. Maio Marques da Rosa era organizzato in turni di periodi di lavoro e di periodi di riposo, durante i quali i dipendenti occupavano in successione gli stessi posti a un ritmo prestabilito. Durante gli anni 2008 e 2009, il sig. Maio Marques da Rosa ha lavorato talvolta sette giorni consecutivi, benché i collaboratori della Varzim Sol avessero diritto, a partire dal 1988, a due giorni consecutivi di riposo settimanale (il primo in virtù del codice del lavoro e il secondo, supplementare, in virtù dei accordi aziendali tra il Sindacato dei lavoratori dei casinò e altri e la Varzim Sol).

Nel 2014 il contratto di lavoro del Maio Marques da Rosa, a seguito di una procedura di licenziamento collettivo, è stato risolto e questi ha proposto un ricorso diretto ad ottenere la condanna della Varzim Sol al pagamento di un importo pari ad euro 18.602,00 a titolo di risarcimento danni, dal momento che i settimi giorni in cui ha lavorato avrebbero dovuto essere retribuiti come ore di lavoro straordinario e che non ha usufruito di riposi compensativi.

In seguito al rigetto del suo ricorso, il ricorrente nel procedimento principale ha proposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Porto (giudice del rinvio).

Il giudice del rinvio domanda se l’art. 5, primo comma, della direttiva 2003/88 e, di conseguenza, l’art. 5 della direttiva 93/10, formulato in termini sostanzialmente identici al primo, debbano essere interpretati nel senso che impongono che il periodo minimo di riposo ininterrotto di ventiquattro ore cui un lavoratore ha diritto sia concesso al più tardi il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi.

La Corte ricorda che ai sensi dell’art. 5, primo comma, della direttiva 2003/88, gli «Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di sette giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di ventiquattro ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all’art. 3». Benché tale direttiva contenga disposizioni che conferiscono agli Stati membri la facoltà di derogare alle disposizioni che disciplinano i ritmi di lavoro, la Repubblica portoghese non si è avvalsa di tali facoltà.

Ciò posto, la Corte si interroga sull’interpretazione da assegnare all’art. 5 della direttiva 2003/88, e in particolare all’espressione «per ogni periodo di 7 giorni», prendendo in considerazione:

  • il tenore letterale della disposizione: dal tenore letterale dell’art. 5, i giudici ricavano che gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, «per ogni periodo di 7 giorni», di un periodo minimo di riposo ininterrotto di ventiquattro ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all’art. 3 della direttiva 2003/88. Tuttavia, detto articolo non precisa quando debba intervenire tale periodo minimo di riposo, conferendo così agli Stati membri un certo margine di flessibilità riguardo alla scelta di detto momento;
  • il suo contesto: il contesto nel quale si colloca l’espressione di cui trattasi corrobora tale interpretazione letterale. Va rilevato, infatti, che il legislatore dell’Unione, in diverse disposizioni della direttiva 2003/88, ha utilizzato l’espressione «periodo di riferimento» al fine di stabilire il termine entro il quale deve essere concesso un periodo minimo di riposo. Orbene, un periodo di riferimento può essere definito, in tale contesto, come un periodo fisso nell’ambito del quale deve essere concesso un certo numero di ore consecutive di riposo, indipendentemente dal momento in cui le stesse sono concesse. Non è richiesta pertanto un’equa ripartizione del numero di ore di lavoro. Conseguentemente, l’interpretazione dell’art. 5 della direttiva 2003/88 secondo la quale il periodo minimo di riposo ininterrotto di ventiquattro ore, a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all’art. 3 di detta direttiva, può essere concesso in qualsiasi momento nell’ambito di ogni periodo di sette giorni è corroborata dall’analisi sistemica di detta direttiva;
  • gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte: l’obiettivo della direttiva 2003/88 è proteggere in modo efficace la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tenuto conto di tale obiettivo sostanziale, ogni lavoratore deve in particolare beneficiare di periodi di riposo adeguati. A tal fine, l’art. 5 della citata direttiva prevede, al primo comma, un periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto in favore di ogni lavoratore. Tuttavia, risulta dalla citata direttiva, in particolare dal suo considerando 15, che la stessa concede anche una certa flessibilità nell’attuazione delle sue disposizioni. Difatti in essa sono contenute varie disposizioni che consentono di derogare, mediante misure compensative, ai periodi minimi di riposo prescritti, segnatamente per le attività di lavoro a turni o per le attività caratterizzate dalla necessità di garantire la continuità del servizio o della produzione. Peraltro, una siffatta interpretazione dell’art. 5 può risultare favorevole non solo al datore di lavoro, ma anche al lavoratore e consente di concedere più giorni di riposo consecutivi al lavoratore interessato, alla fine di un periodo di riferimento e all’inizio di quello successivo. Inoltre, per un’impresa aperta sette giorni su sette, come la Varzim Sol, l’obbligo di giorni di riposo fissi potrebbe avere come conseguenza di privare taluni lavoratori della possibilità di ottenere tali giorni di riposo durante il fine settimana. Ragion per cui, i dipendenti della Varzim Sol non hanno mai chiesto di beneficiare di giorni di riposo fissi.

Alla luce delle suddette considerazioni, l’art. 5 della direttiva 2003/88, non osta a una normativa nazionale che non garantisce a un lavoratore di poter beneficiare di un periodo minimo di riposo entro il settimo giorno successivo a sei giorni di lavoro consecutivi, ma neppure esclude che detto lavoratore benefici in qualsiasi circostanza della protezione prevista dalla direttiva 2003/88 relativa al riposo giornaliero e alla durata massima settimanale del lavoro.

Di conseguenza, sia l’art. 5 della direttiva 93/104 sia l’art. 5, primo comma, della direttiva 2003/88 devono essere interpretati nel senso che essi non richiedono che il periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di ventiquattro ore, cui un lavoratore ha diritto, sia concesso entro il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi, ma impongono che esso sia concesso nell’ambito di ogni periodo di sette giorni.

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Questioni processuali

Mercato interno: libera circolazione merci e libera prestazione di servizi

Sentenza della Cgue (Terza Sezione), 23 novembre 2017, cause riunite C‑596/15 P e C‑597/15 P Bionorica SE, con sede in Neumarkt (Germania) (C‑596/15 P), e Diapharm GmbH & Co. KG, con sede in Münster (Germania) (C‑597/15 P) c. Commissione europea

Tipo di procedimento: Impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia

Oggetto: Sanità pubblica – Tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 13, paragrafo 3 – Elenco delle indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari – Sostanze botaniche – Indicazioni sulla salute in sospeso – Ricorso per carenza – Articolo 265 TFUE – Presa di posizione da parte della Commissione europea – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire

La Bionorica SE e la Diapharm GmbH & Co. KG chiedono l’annullamento delle ordinanze del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2015, nella causa T‑619/14 e T‑620/14, mediante le quali detto giudice ha respinto i loro ricorsi in carenza volti a far constatare l’inerzia della Commissione europea, consistente nel fatto che quest’ultima avrebbe illegittimamente omesso di chiedere all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) di valutare le indicazioni sulla salute riguardanti le sostanze botaniche ai fini dell’adozione dell’elenco definitivo delle indicazioni sulla salute consentite, conformemente all’art. 13, par. 3, del regolamento n. 1924/2006.

In particolare, la Bionorica è un’impresa che fabbrica e commercializza prodotti farmaceutici e integratori alimentari sul mercato europeo e che, a tale proposito, utilizza indicazioni sulla salute apposte sui suoi prodotti e nella pubblicità dei medesimi. La Diapharm è un’impresa che fornisce, su scala internazionale, una gamma integrata di servizi alle industrie del settore sanitario. Una parte significativa della sua attività consiste nel prestare consulenza a imprese in materia di indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari, in particolare per quanto concerne gli integratori alimentari.

A seguito dell’adozione del regolamento n. 1924/2006, la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell’art. 13, par. 2, di tale regolamento, un totale di circa 44.000 indicazioni sulla salute da parte degli Stati membri. Sulla base di tali elenchi nazionali di indicazioni sulla salute, la Commissione ha predisposto un elenco consolidato delle stesse.

Nel 2008 la Commissione ha formalmente trasmesso all’Efsa una domanda di parere scientifico riguardante dette indicazioni, ai sensi dell’art. 13, par. 3, del regolamento n. 1924/2006. In tale occasione, la Commissione ha comunicato all’Efsa una prima parte dell’elenco consolidato delle indicazioni sulla salute, mediante un addendum, nel marzo 2010, portando a 4.637 il numero definitivo delle indicazioni sulla salute da esaminare. Tra i mesi di ottobre 2009 e luglio 2011, l’Efsa ha eseguito la valutazione scientifica delle indicazioni sulla salute trasmesse dalla Commissione.

Tuttavia in data 27 settembre 2010, la Commissione ha pubblicato sul suo sito Internet un comunicato stampa in cui ha dunque invitato l’Efsa a sospendere provvisoriamente la valutazione delle indicazioni sulla salute concernenti le sostanze botaniche e a focalizzare la sua analisi su tutte le altre indicazioni trasmesse al fine di adottare quanto prima un elenco che le ricomprendesse. La Commissione ha quindi indicato che sarebbe stata dapprima affrontata l’analisi delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze diverse da quelle botaniche, mentre quella delle indicazioni riguardanti le sostanze botaniche sarebbe stata esaminata in un secondo momento. Tale decisione era motivata dall’elevato numero di indicazioni sulla salute e del ritardo nell’esame di queste ultime nonché delle tensioni segnalate quanto al trattamento degli ingredienti vegetali ai sensi della normativa in materia di indicazioni sulla salute e di quella sui medicinali erboristici tradizionali e quindi dalla necessità di proseguire la riflessione sul trattamento coerente di tali ingredienti.

Il 16 maggio 2012, la Commissione ha adottato il regolamento n. 432/2012, con cui ha autorizzato un elenco parziale di 222 indicazioni sulla salute, corrispondenti a 497 voci iscritte nell’elenco consolidato delle indicazioni sulla salute, riguardo alle quali l’Efsa aveva concluso che i dati presentati consentivano di stabilire un rapporto di causa ed effetto tra una categoria di prodotti alimentari, un alimento o uno dei suoi componenti e l’effetto indicato. In pari data, la Commissione ha individuato un elenco di oltre 2.000 indicazioni sulla salute delle quali l’Efsa non aveva terminato la valutazione o sulle quali la Commissione stessa non si era ancora pronunciata, e ha pubblicato tale elenco sul suo sito Internet. Secondo la Commissione, tali indicazioni, che vertevano principalmente sugli effetti delle sostanze botaniche, «restavano in sospeso e potevano pertanto continuare a essere impiegate conformemente al regime transitorio di cui all’art. 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1924/2006».

La Bionorica e la Diapharm, con missive del 22 e 24 aprile 2014, hanno invitato la Commissione a riprendere la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche e, segnatamente, a chiedere all’Efsa di proseguire senza ritardo tale valutazione affinché potesse essere adottato l’elenco completo delle indicazioni sulla salute, quale richiesto dall’art. 13, par. 3, del regolamento n. 1924/2006, avvertendola che in caso di protratta inerzia avrebbero adito il Tribunale.

Con lettere del 19 giugno 2014 la Commissione ha dato riscontro alle diffide delle due società, affermando di aver chiesto all’Efsa di interrompere la sua valutazione scientifica delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche a causa della necessità di espletare una riflessione in merito alle indicazioni sulla salute relative alle cosiddette «sostanze botaniche», dopo che alcuni Stati membri e talune parti interessate avevano espresso preoccupazioni circa il trattamento differenziato riservato ai prodotti contenenti dette sostanze conformemente alla normativa riguardante le indicazioni sulla salute e a quella sui medicinali erboristici tradizionali. Secondo la Commissione per definire la linea d’azione più appropriata sarebbe necessario «disporre del tempo e del contesto necessari a tale scopo».

Con ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 19 agosto 2014, la Bionorica e la Diapharm hanno chiesto al Tribunale di constatare l’inattività della Commissione, poiché quest’ultima avrebbe illegittimamente omesso di ordinare all’Efsa di procedere alla valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche ai fini dell’adozione dell’elenco definitivo delle indicazioni sulla salute consentite conformemente alla procedura prevista dall’art. 13, par. 3, del regolamento n. 1924/2006.

Con l’ordinanza nella causa T‑619/14 e con l’ordinanza nella causa T‑620/14, il Tribunale ha respinto, rispettivamente, il ricorso della Bionorica e quello della Diapharm e ha condannato tali società alle spese.

In particolare, il Tribunale ha dichiarato tali ricorsi irricevibili in ragione del mancato rispetto delle condizioni di ricevibilità fissate dall’art. 265 TFUE, avendo la Commissione preso posizione sulle diffide prima della proposizione del ricorso e quindi posto fine alla carenza di attività, nonché per difetto di interesse ad agire, posto che l’applicazione delle misure transitorie permetteva comunque alle imprese interessate da indicazioni sulla salute in sospeso di continuare a utilizzare queste ultime conformemente al regime transitorio di cui all’art. 28, paragrafi 5 e 6, di detto regolamento. Infatti, a giudizio del Tribunale, l’art. 17, par. 5, del regolamento n. 1924/2006, che autorizza, in via di principio, qualsiasi operatore del settore alimentare a utilizzare le indicazioni sulla salute consentite che figurano in detto elenco definitivo, pone tali indicazioni in una situazione identica a quella delle indicazioni sulla salute in sospeso, vale a dire in una situazione tale per cui esse possono essere utilizzate per la commercializzazione dei prodotti alimentari.

Nel merito, il Tribunale ha respinto gli argomenti della Bionorica e della Diapharm secondo cui il fatto che talune indicazioni sulla salute fossero state oggetto di valutazione da parte dell’Efsa e che altre indicazioni restassero in sospeso creava condizioni di concorrenza ineguali sul mercato, affermando che una siffatta situazione di disuguaglianza era idonea a incidere solo sugli interessi dei produttori le cui indicazioni sulla salute erano state respinte in seguito all’adozione del regolamento n. 432/2012, e non su quelli dei produttori le cui indicazioni sulla salute rimanevano in sospeso.

Secondo il Tribunale, inoltre, dovevano considerarsi infondate le affermazioni secondo cui la Bionorica e la Diapharm erano fortemente pregiudicate dall’incertezza giuridica che regnava sul mercato a causa dell’assenza di una decisione definitiva e completa della Commissione sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute, sicché ha respinto altresì le allegazioni della Bionorica e della Diapharm riguardanti i pregiudizi economici che queste ultime avrebbero subito a causa dell’inattività della Commissione.

Da ultimo, il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, vertente sul difetto di legittimazione ad agire della Bionorica e della Diapharm.

La Corte di giustizia rileva in primo luogo che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che le lettere del 19 giugno 2014 avevano posto fine all’inattività della Commissione.

Ai sensi dell’art. 265, secondo comma, TFUE, il ricorso per carenza è ricevibile solo quando l’istituzione, l’organo o l’organismo in causa sia stato preventivamente richiesto di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l’istituzione, l’organo o l’organismo non ha preso posizione, tale ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

A tal riguardo, il ricorso per carenza può essere proposto non solo contro l’omessa adozione di un atto che produce effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo, «ma anche avverso l’omessa adozione di un atto preparatorio, qualora questo costituisca il presupposto necessario per lo svolgimento di un procedimento destinato a concludersi con un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti».

È indiscusso che la Bionorica e la Diapharm, con le loro lettere del 22 e del 24 aprile 2014, hanno debitamente invitato la Commissione ad agire, vale a dire a chiedere all’Efsa di riprendere senza ritardo la valutazione delle indicazioni sulla salute riguardanti le sostanze botaniche ai fini dell’adozione dell’elenco definitivo delle indicazioni sulla salute consentite, e che, in risposta a tali lettere, la Commissione si è limitata a concludere, nelle lettere del 19 giugno 2014, che, «per definire la linea d’azione più appropriata, [essa] dovrebbe disporre del tempo e del contesto necessari a tale scopo».

La Commissione non ha né proceduto alla consultazione dell’Efsa, come le chiedevano la Bionorica e la Diapharm, né indicato nelle proprie lettere del 19 giugno 2014, in modo univoco, se e quando essa avrebbe proceduto a tale consultazione, adottando un atteggiamento meramente soprassessorio.

Inoltre, la Corte censura le ordinanze del Tribunale nella parte in cui hanno accolto l’argomento della Commissione secondo cui la Bionorica e la Diapharm non avrebbero potuto trarre alcun beneficio certo dall’adozione dell’elenco definitivo delle indicazioni sulla salute consentite, dal momento che, in sostanza, il regime transitorio applicabile colloca già le indicazioni sulla salute in sospeso in una situazione altrettanto vantaggiosa di quella delle indicazioni sulla salute consentite.

A giudizio della Corte, infatti, una siffatta constatazione di equivalenza del regime transitorio e di quello definitivo non può essere condivisa. A tal riguardo, se è vero che le indicazioni sulla salute consentite e le indicazioni sulla salute in sospeso possono, in linea di principio, essere utilizzate per la commercializzazione dei prodotti alimentari, ciò non toglie che tali due categorie di indicazioni sulla salute sono soggette a requisiti differenti e non godono delle medesime condizioni. Infatti, mentre l’art. 17, par. 5, del regolamento n. 1924/2006 autorizza, in via di principio, ciascun operatore del settore alimentare a utilizzare le indicazioni sulla salute consentite, incluse nell’elenco definitivo e unico per l’Unione sopra menzionato, le indicazioni sulla salute in sospeso soggette al regime transitorio devono segnatamente essere conformi, ai sensi dell’art. 28, par. 5 e 6 di detto regolamento, a quest’ultimo nonché alle disposizioni nazionali che sono ad esse applicabili.

Ne deriva che ogni indicazione sulla salute non deve essere ambigua o fuorviante e deve basarsi su prove scientifiche generalmente accettate e che le indicazioni sulla salute in sospeso devono altresì soddisfare, in ogni Stato membro, i requisiti della propria disciplina nazionale, con la conseguenza che il loro esame caso per caso comporta il rischio di dare luogo, al termine dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali nazionali concernenti l’autorizzazione di tali indicazioni, a risultati divergenti non solo da uno Stato membro all’altro, ma anche all’interno del medesimo Stato membro.

Secondo i giudici di Lussemburgo una tale situazione transitoria, prolungata in maniera indefinita al di là del periodo che avrebbe dovuto concludersi, ai sensi dell’art. 13, par. 3, del regolamento n. 1924/2006, al più tardi il 31 gennaio 2010, non soddisfa i requisiti di quest’ultimo regolamento, formulati al considerando 23 dello stesso, secondo cui, per garantire una valutazione scientifica delle indicazioni sulla salute armonizzata e del più alto livello possibile, occorrerebbe che tale valutazione sia effettuata dall’Efsa.

Accogliere l’approccio prospettato dal Tribunale, secondo cui contro il riconoscimento dell’interesse ad agire delle due società deponerebbe la circostanza che il regime transitorio potrebbe essere più vantaggioso del rigetto definitivo di un’indicazione sulla salute, equivarrebbe secondo la Corte ad accettare che un ricorrente avrebbe interesse a proporre un ricorso per carenza solo nel caso in cui il peggior esito possibile di detto ricorso fosse migliore dello status quo.

Viceversa, come noto, l’interesse ad agire manca solo qualora l’esito favorevole di un ricorso non sia comunque idoneo a dare soddisfazione al ricorrente e anche il rigetto di un’indicazione sulla salute può comportare un beneficio, in termini di certezza del diritto, per un operatore economico che progetti di entrare sul mercato dei prodotti alimentari o degli integratori alimentari. Infatti, una determinazione univoca dello status giuridico delle indicazioni sulla salute fino ad oggi in sospeso consentirebbe così a un siffatto operatore di adeguare la propria strategia commerciale.

Con specifico riferimento al ricorso promosso dalla Diapharm, la Corte rileva tuttavia che non vi sono i presupposti per riconoscere che la Diapharm abbia dimostrato il proprio interesse ad agire, dato che essa non può trarre alcun beneficio personale dalla ripresa, da parte dell’Efsa, della valutazione delle indicazioni sulla salute riguardanti le sostanze botaniche e dalla conseguente adozione di un elenco definitivo delle indicazioni sulla salute autorizzate. L’attività della Diapharm non include né la produzione né la commercializzazione di integratori o prodotti alimentari, pertanto essa è un operatore economico che si colloca a monte del processo di produzione o di commercializzazione, non in grado di utilizzare in prima persona le indicazioni in questione, e che neppure si trova in concorrenza diretta con operatori che utilizzano tali indicazioni.

La Corte condivide l’ordinanza del Tribunale resa nella causa T‑620/14, nella parte in cui rigetta il ricorso per carenza della Diapharm per mancanza di interesse ad agire. Pertanto, respingere l’impugnazione nella causa C‑597/15 P.

Invece, per le ragioni anzidette, la Corte procede ad annullare l’ordinanza del Tribunale T‑619/14 resa nella causa Bionorica/Commissione e, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte, ritenendo di disporre degli elementi necessari per statuire definitivamente sull’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione nel giudizio di primo grado nella causa T‑619/14, trattiene la causa dinanzi a sé.

Come già rilevato, la Commissione aveva invocato, in sostanza, tre profili di irricevibilità, vertenti sul fatto che il ricorso non avrebbe un oggetto lecito, sull’assenza di interesse ad agire e sulla mancanza di legittimazione ad agire della Bionorica.

La Corte si sofferma in primis sul profilo di irricevibilità sollevato dalla Commissione riguardo all’assenza di interesse ad agire della Bionorica.

Al momento della proposizione del suo ricorso essa non esercitava alcuna attività di produttore sul mercato dei prodotti alimentari o degli integratori alimentari dell’Unione. Infatti, la Bionorica era un produttore di medicinali erboristici, che non sono interessati dalle disposizioni del regolamento n. 1924/2006, vertente soltanto sulle indicazioni sulla salute riguardanti i prodotti alimentari. Benché la Bionorica sostenga che, tenuto conto della sua presenza sul mercato dei medicinali erboristici contenenti le medesime sostanze botaniche che sono oggetto delle indicazioni sulla salute in sospeso, essa è pronta a entrare sul mercato degli integratori alimentari qualora le indicazioni sulla salute in questione siano autorizzate, tuttavia, «una mera dichiarazione di intenti, in quanto vertente su una situazione futura e incerta, non può essere sufficiente per dimostrare l’interesse ad agire concreto e attuale della Bionorica».

Pertanto, senza esaminare gli altri profili di irricevibilità sollevati dalla Commissione, la Corte respinge il ricorso della Bionorica nella causa T‑619/14 in quanto irricevibile.

19/01/2018
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