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Coronavirus e nuove opportunità

di Marco Dall'Olio
Sostituto procuratore generale Cassazione
Brevi riflessioni su innovazione del processo penale e relative incertezze, immaginando il post pandemia

Stavolta sarà dura.

Non mi riferisco all’uscita dall’emergenza Covid-19, di drammatica eccezionalità sotto il profilo sanitario ed economico, di cui non parlo perché poco so, e purtroppo poco si sa.

Nè mi riferisco alle ricadute del profluvio normativo degli ultimi due mesi e alla sua costituzionalità, al rapporto tra artt. 13 e 16 Cost., alla preminenza o meno del diritto alla salute. Lascio agli esperti l’approfondimento tematico che trovo, peraltro, fecondo anche per la differenziazione tra le opinioni che si è manifestata, che aiuta a contenere il rischio di pensiero unico, al di là della condivisibilità o meno delle singole posizioni. Constato però – e me ne compiaccio – che la stragrande maggioranza degli italiani ha rispettato le regole concernenti la limitazione al diritto di locomozione, compresi coloro che dubitavano della loro efficacia.

Mi riferisco invece alla gestione della amministrazione della giustizia e alla sua tragica situazione, pesantemente aggravata dalla stasi prolungata per alcuni mesi, salvo il compimento di pochi – tropo pochi? – atti urgenti.

Con particolare riguardo al settore penale, che meglio conosco e su cui perciò concentrerò la mia attenzione, l’abnorme numero dei processi pendenti graverà, come un collo di bottiglia ristretto dall’inazione, su quelli nel frattempo introdotti nel sistema, con l’unico, modesto, contemperamento dovuto alla riduzione per alcune tipologie di reati di più difficile commissione in questo periodo.

La durata media dei processi penali in Italia, che si aggira intorno ai cinque anni, con punte di sette anni in alcuni importanti distretti giudiziari, rischia pertanto di giungere a una condizione di non ritorno, di denegata giustizia, di conclamata violazione dei diritti.

Ecco perché sarà dura.

Ed ecco perché, al di là delle polemiche sul se fosse più importante tenere aperti i palazzi di giustizia o i supermercati, tutti gli operatori di giustizia (Ministro, Csm, magistrati, avvocati, impiegati) dovranno interrogarsi nei prossimi mesi sul da farsi per evitare, o quanto meno contenere, il disastro.

Perciò taluno parla di opportunità.

Come è noto i momenti di crisi sistemica permettono cambiamenti normalmente impossibili, perché consentono di operare su procedure che la condizione di eccezionalità ha reso d’un sol colpo superate, stantie, quando un attimo prima esse parevano le più adatte, o le più comode, proprio perchè consuete.

In altre parole le situazioni emergenziali, come questa senz’altro si presenta, alimentano la fantasia, invitano ad osare, proprio perchè, all’improvviso, in un’istante, il pregresso sfarina e deve, giocoforza, essere sostituito.

In meno di un mese, ad esempio, è comparsa in quasi ogni famiglia italiana la cd. didattica a distanza posto che, superata all’istante ogni discussione sulla utilità o meno dello strumento, si è preso atto che quella era l’unica possibilità di prosecuzione dell’insegnamento per milioni di studenti italiani.

E all’improvviso, tutti o quasi i magistrati italiani, non sempre i soggetti più adusi allo strumento informatico, sono stati in grado di collegarsi tra loro in conferenza allargata, utilizzando ad esempio la piattaforma Teams. Essi comprendendo, rapidamente, che per un’utile riunione non è sempre necessario incontrarsi fisicamente, perdendo tempo per gli spostamenti. E che le videocamere consentono un livello partecipativo di gran lunga superiore a quello di uno scambio di mail, strumento quest’ultimo ambiguo perchè monco del contatto visivo, che la psicologia ritiene necessario per una effettiva comprensione dell’altrui pensiero.

In conseguenza delle disposizioni normative dell’art. 83 del dl n. 18 del 2020 si è poi provveduto all’utilizzo dello strumento da remoto anche per la celebrazione di alcuni procedimenti in camera di consiglio, dalle udienze di convalida di arresto nei Tribunali sino a quelle non partecipate ex art. 611 cpp in Corte di Cassazione.

Da qui l’idea di un utilizzo massiccio, in un prossimo futuro, delle potenzialità informatiche, dalla effettiva realizzazione del processo penale telematico, all’allargamento della notificazione a mezzo pec, all’ampio utilizzo della telegiustizia per la definizione dei procedimenti. In senso più ampio, sino alla cartolarizzazione di qualche sequenza procedimentale, quale ad esempio quella relativa alla opposizione all’archiviazione o quella del processo d’appello. Ed altro ancora.

Chi può dirsi contrario? Nessuno.

Se da oggi è data la possibilità, ad esempio, della dematerializzazione dei procedimenti a camera di consiglio non partecipata in Corte di Cassazione richiedendo ai difensori ricorrenti di depositare copia informatica del ricorso e del provvedimento impugnato, oltre che degli eventuali altri atti utili, che ostacoli possono intravedersi?

Che problemi si possono ravvisare nell’immaginare, finalmente, la digitalizzazione del fascicolo dibattimentale anche avanti al giudice di legittimità?

Siamo tutti chiamati quindi a dare il nostro contributo per una opportunità di modernizzazione che non può e non deve sfuggire.

Rispetto alla quale neppure può essere di ostacolo, in questo momento, il burocratico rallentamento endemico del Ministero della Giustizia.

Quali allora i problemi? Posto che si tratta solo di liberare risorse? E si tratta solo di vincere, ciò che oggi appare molto più semplice, la naturale resistenza del sistema giustizia alla innovazione, dovuta sia al suo essere un corpo a lenta trasformazione, sia al naturale conservatorismo della macchina burocratica, di cui certamente fa parte anche buona parte dei magistrati italiani?

Nessun ostacolo deve essere posto. La via maestra è quella della massiccia innovazione. Se è necessario coltivare un’idea di cambiamento, questo è il momento di avviare la semina. In tutti i modi possibili.

Occorre però, che un progetto, un modello, per così dire, vi sia. E che nel dibattito il modello a cui si tende venga esplicitato.

Che si parta cioè dalla discussione su quale processo penale si immagina per il prossimo decennio.

Altrimenti il rischio è che il cambiamento snaturi il presente senza prendere alcuna direzione precisa.

E che a quel punto da un lato non si sappia più dove andare, e dall’altro si divenga facile preda di qualche improvvido legislatore, con tutte le conseguenze del caso.

Il dibattito, cioè, non può essere solo rivolto alla utilità della singola innovazione. Troppo semplice, e al contempo troppo pericoloso.

Lo sforzo di fantasia non può essere lasciato ai soli tecnici, o addirittura ai tecnocrati. Esso deve viceversa, anche e soprattutto, riguardare a monte i teorici del processo: i giuristi in generale, i professori, i giudici, gli avvocati.

E se di modelli ci si deve occupare occorre chiedersi quanto essi incidano sui principi costituzionali.

Non è qui il caso di avviare un dibattito ad elevata complessità. Mi preme solo sottolineare alcuni aspetti problematici. Per così dire evidenziare alcuni punti dolenti che rimandano, a mio avviso, alla domanda su quale processo penale vogliamo per il prossimo futuro.

Che passa a sua volta attraverso la risposta ad altri interrogativi, quali ad esempio:

Siamo disposti in un paese nel quale, in un passato non poi così lontano, si sono avuti i fatti della Diaz e di Bolzaneto, e si è verificata la morte dell’arrestato Stefano Cucchi, ad affrontare, al di là dell’emergenza contingente, udienze di convalida dell’arresto a distanza, con l’arrestato in cella di sicurezza, il difensore nello studio professionale, e il giudice a casa propria?

Siamo sicuri di poter rinunciare in questo caso alla compresenza di tutti i protagonisti dell’agone giudiziario?

Se il processo penale è, anche, teoria della figurazione ed evento drammaturgico, siamo disposti a viverne uno mediato dalla distanza tra i protagonisti, dove gli occhi non possono più cogliere una espressione o intravedere un livido, dove il rapporto tra indagato e difensore è a volte connotato dal disinteresse di un patrocinatore a spese dello Stato privo di etica effettiva?

Non si è detto che spesso il giudice sopperisce alle altrui carenze, facendosi difensore dei più deboli, laddove appunto le differenze di censo non consentono a tutti le medesime opportunità?

Siamo sicuri, da casa nostra, non dico distratti, ma comunque lontani, di poter cogliere la sfumatura di un tremore, una opportunità di raccolto alternativo a quello che appare, per così dire, più consono al contesto di riferimento?

Lo stesso rischio non può intravedersi nel caso di persone offese, vittime deboli, soggetti minorenni?

Ritengo che occorra interrogarsi innanzitutto sul modello processuale che nutre le riforme, e provare a guardare il futuro in prospettiva “alta”, vivendo i mutamenti quali opportunità per favorire la miglior realizzazione del principio di eguaglianza.

Altrimenti, in un’ottica riduttiva, è assai semplice sostenere che un testimone sentito anni dopo in ordine a fatti che ricorda a stento ben può essere sostituito dalla acquisizione delle sit. rese in fase di indagini preliminari. Soluzione più semplice e, ex post, più rapida. Laddove invece, se l’idea è ancora quello della prova che deve formarsi innanzi a un giudice terzo, la tecnologia dovrebbe servire a far sì che quel testimone possa essere escusso poco tempo dopo i fatti. Eventualmente distinguendo tra tipologia di testimoni (la persona offesa di una violenza sessuale, ad esempio, e il denunciante lo smarrimento di un assegno).

Anche con riferimento al processo d’appello, sarebbe forse possibile operare mediante un doppio binario, distinguendo i casi in cui i motivi rimandino ad una semplice riedizione di quello di primo grado, che potrebbe tenersi senza presenza delle parti, e tutti gli altri, che dovrebbero continuare ad essere celebrati compresenti i protagonisti.

Infine la questione delle camere di consiglio a distanza. Non vi è dubbio che esse possano essere utili a definire una miriade di questioni di minore importanza: si pensi alle decisioni sulle inammissibilità della Settima sezione penale della Corte di Cassazione. Più complesso mi pare il discorso quanto ai giudizi dibattimentali in senso stretto. E più ancora che per la sede della legittimità, mi pare che la questione divenga complicata soprattutto per le decisioni di primo grado.

Procedimenti ad elevata difficoltà decisi da tre giudici a distanza, con un profluvio di carte da esaminare, spesso poco conosciute da colui che non è né presidente del collegio né giudice relatore del procedimento, rischiano in qualche modo di inficiare l’approfondimento effettivo della decisione.

Non è tanto questione, come pur taluno sostiene, di dignità dell’atto, svilito se svolto dall’interno dell’abitazione, addirittura in abiti da riposo, quanto invece di asetticità della decisione, che è tradizionalmente trasfusa nella camera di consiglio, avulsa dalle influenze esterne, tutta concentrata sulla sola definizione del procedimento.

Che cosa si potrebbe pensare di una camera di consiglio di Corte di Assise svolta a distanza dagli otto giudici che compongono il collegio, con la conseguente maggior difficoltà di lettura di atti ad elevata tecnicità (documenti bancari o finanziari, quali potevano essere, ad esempio, quelli del fascicolo relativo all’omicidio di Roberto Calvi) ad opera dei sei giudici popolari?

Mi basta, qui, che si dica: beh, certo, per la camera di consiglio delle Corti di Assise è opportuno riflettere prima di permetterne la celebrazione telematica a distanza.

E mi basta che, ora, si dica: in effetti è vero, in più di una occasione ho avuto modo di constatare, o anche solo di sospettare, che il detenuto era stato oggetto di violenza, o tendeva ad ammettere la commissione dei fatti di cui era accusato senza neppure comprendere esattamente, per difficoltà linguistiche, ciò che gli si imputava.

E mi basta che quindi qualche incertezza possa essere espressa anche in ordine al fatto che per le convalide di arresto e i conseguenti giudizi direttissimi il processo da remoto divenga la normalità.

Mi è sufficiente questo, infatti, perché trovi conferma, a mio avviso, ciò che ho detto poc’anzi, ovvero che ciò che conta è l’impianto, il modello a cui si vuole tendere.

E che il modello deve essere precondizione per qualsiasi radicale, riforma, anche di mero stampo informatico.

Che occorre, quindi, innanzitutto un serrato dibattito sulla ideazione, sui principi a cui intendiamo fare riferimento, prima ancora che sugli strumenti esecutivi da porre in essere.

Altrimenti ci troveremo a chiederci, a posteriori, a quale modello abbiamo aderito.

Ed allora sarà ancora più dura di adesso.

O per meglio dire, sarà troppo tardi.

 

24/04/2020
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