1. Il potere trasformativo della rivoluzione digitale
Il potenziale di trasformazione dell’organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche portato dalla introduzione delle tecnologie costituisce ad oggi uno dei temi portanti della agenda internazionale e nazionali in tutte le aree del globo, indipendentemente dal fatto che si tratti di aree caratterizzate da forme di governo democratico o da regimi politici ibridi o autoritari. Che vi sia un impatto ancora largamente inesplorato derivante dall’utilizzo diffuso delle tecnologie del digitale all’interno della erogazione di servizi giuridici, di gestione dei procedimenti giudiziari, della dematerializzazione delle procedure di richiesta e di offerta di soluzioni di controversie economiche e commerciali, è questione che resta da discutere in particolare sul versante del significato assunto dal punto di vista del cittadino. Non vi sono dubbi infatti che una più intensa diffusione delle tecnologie possa, se adeguatamente governata ed accompagnata da misure di carattere professionale e formativo, coadiuvare le politiche di miglioramento della efficienza della governance giudiziaria. Tempi, costi e modalità di gestione dei fascicoli sono, per fare un esempio, gli aspetti maggiormente considerati dalle organizzazioni di carattere intergovernativo o dai network giudiziari impegnati nel monitoraggio della qualità della giustizia. Quale è tuttavia la qualità che percepisce il cittadino? Quali sono gli aspetti che possono essere presi in considerazione per valutare se e come una giustizia ad alta intensità tecnologica (una giustizia high-tech) sia anche una giustizia di migliore qualità per il cittadino?
È in questo modo che deve essere posta la questione del significato e delle criticità ovvero delle potenzialità di quella che viene chiamata forse con una espressione ormai troppo generica “giustizia predittiva”. Secondo la definizione che ne fornisce Antoine Garapon «la giustizia predittiva è ancora allo stato di progetto», ossia è in una fase embrionale in cui si inizia a verificare sul campo la possibilità di tecnologie applicate a ambiti di tipo giuridico, giurisprudenziale o giudiziario. Non siamo dinnanzi ad una applicazione di programmi di software che “girano” su piattaforme su cui sono disponibili i fascicoli digitali e che hanno come funzione dominante quella di gestire i passaggi, la scrittura, la revisione, la condivisione, la validazione del fascicolo. Si tratta di algoritmi che hanno come campo di applicazione contenuti decisionali, testi di sentenze, decreti, atti del giudice in genere, banche dati giurisprudenziali, appartenenti a sistemi anche molto diversi e distanti fra loro per sensibilità culturale. Tali algoritmi sono strutturati come funzioni i cui argomenti sono appunto tali ambiti e i cui risultati sono “probabilità” di costo, orientamento decisionale, range di penalità, range di indennizzi, etc. La giustizia predittiva è dunque in verità una label molto sintetica con cui si descrive un ventaglio di opzioni che hanno in comune la applicazione di sofisticate tecnologie sia con finalità di carattere analitico/induttivo (si scoprono pattern decisionali o pattern comportamentali analizzando e processando dati che riguardano casi e decisioni già avvenuti) sia con finalità prospettico-predittivo [si individuano propensioni e su questa base vengono valutate le probabilità con le quali si può prevedere che la decisione del giudice – in caso di soluzione giudiziale delle controversie – o del mediatore – in caso di attivazione di meccanismi di Adr (Alternative dispute resolution) – converga su un punto che possiamo definire focale]. In altri termini non si tratta di predire con esattezza puntuale il dispositivo di una sentenza, ma di individuare l’orientamento del ragionamento del giudice. Poiché tale ragionamento non ha mai la natura di un sillogismo lineare, ma si compone di passaggi analogici deduttivi induttivi, la predizione sarà focale e non puntuale.
Anche così tuttavia il potenziale degli applicativi ad oggi sviluppati per realizzare ciò che viene sinteticamente definito come giustizia predittiva è di alta significatività rispetto all’impatto che possiamo attenderci su tre dimensioni fondamentali nella legittimazione della giustizia:
- La risposta alla domanda di giustizia;
- La tempestività;
- La consistenza
A livello comparato sono soprattutto i primi due aspetti ad avere ricevuto attenzione. Come noteremo l’Italia invece sta portando la propria attenzione sulla consistenza. Citiamo a titolo esemplificativo l’esperienza olandese e quella francese [1]. L’Olanda si qualifica come il primo Paese fra quelli europei di tradizione di civil law ad avere avviato una ampia strategia di riforma del sistema giustizia in una ottica di servizio reso al cittadino e alla società economica. A partire dal 2002 (Langbroek, 2005) e a seguire fino ad oggi il percorso di trasformazione del sistema giudiziario ha visto la creazione di un Consiglio della giustizia avente come campo di giurisdizione la gestione e la valutazione del funzionamento del sistema, la valorizzazione delle esperienze di innovazione e l’esercizio di una continuativa (possibile anche in ragione delle razionalità fortemente consensuali che caratterizzano la pubblica amministrazione olandese) funzione regolativa da parte del centro. Mentre i Paesi del Sud avviano le innovazioni tecnologiche in una ottica di risposta ad una pressione funzionale e ad una pressione esterna, i casi continentali – e l’Olanda è in tal senso emblematica – introducono le innovazioni tecnologiche anche attraverso una razionalità che qualificheremmo della appropriatezza culturale interna. I casi di sperimentazione di cyber-justice che meritano la attenzione sono sostanzialmente due, di cui uno particolarmente importante per la comparazione con l’Italia. Il primo riguarda la gestione on-line dei casi di mediazione ossia di soluzione extra-giudiziale delle controversie di carattere civile (diritto della famiglia). Rechtwijzer nasce da una elaborazione della università di Twente e di Hiil (Hague Institute for the Internationalisation of the Law), una piattaforma di consulenza presente a livello internazionale nelle politiche di promozione dello stato di diritto ed avente sede a L’Aja. Si tratta di un dispositivo telematico che crea una interazione two ways fra utente mediatore e assistente legale, in via totalmente digitale e dematerializzata. Fornisce servizi di triage, counseling, mediazione in senso proprio, monitoraggio della fase esecutiva.
Immagine 1 - La piattaforma di consulenza
La piattaforma costa 90 euro per l’accesso, 360 per la mediazione, 240 per la soluzione della controversia, 300 per la revisione delle decisioni prese in sede giudiziale. Dal 2015 è stata prevista l’estensione alle controversie per diritti di proprietà, controversie condominiali, e a controversie attinenti ai servizi alla persona.
Sempre in Olanda, nel 2013, il Ministero della sicurezza e della giustizia, in cooperazione con il Consiglio per la giustizia, avvia un programma di modernizzazione che comprende anche la procedura digitale obbligatoria per gli avvocati in materia civile e commerciale (il programma è intitolato significativamente “Qualità e innovazione”). Per rendere possibile la attuazione di questa strategia si avvia una revisione concomitante e diretta dalla stessa ratio del quadro legislativo. Questo ultimo viene adattato alle esigenze di carattere tecnologico nel 2016, facendo sì che formante processuale e formante tecnologico siano ripensati come un sistema (eKantonrechter). Il governo del cambiamento è fondato su due condizioni: la previsione di una fase di sperimentazione (8000 casi ad oggi sono stati gestiti in via telematica) sia per materia sia per sedi; la partecipazione di tutte le componenti professionali alla fase di progettazione sia della legislazione sia del dispositivo tecnologico. Interviste svolte nel mese di dicembre 2017 avvalorano l’ipotesi interpretativa secondo la quale entrambe queste condizioni hanno rappresentato la conditio sine qua non per portare a regime l’innovazione tecnologica. In tutti i casi di richiesta di asilo sono state adottate procedure di case filing e case management telematiche. Nel settembre 2017 è stata avviata una sperimentazione per tutte le procedure civili, obbligatoria in due sedi circondariali. Il processo di completamento della fase di attuazione dovrebbe avvenire nel 2020.
Il dibattito istituzionale francese sul rapporto fra tecnologie e settore della giustizia ha assunto una dimensione nazionale e sistemica a valle della adozione della “loi 2016-1321” avvenuta il 7 ottobre 2016, la cosiddetta “legge per la Repubblica digitale” (“loi pour une République numérique”). Fra le disposizioni previste dalla norma di legge l’accesso alle banche dati dell’open government fra cui anche i dati aggregati sulle controversie e i procedimenti giudiziari, la elaborazione di algoritmi che rendano possibile l’utilizzo delle banche dati in una prospettiva diagnostica dei bisogni del Paese in termini di servizi pubblici e la strategia di trasparenza verso cittadini e stakeholders delle procedure che governano decisioni in materia di cyber-security e di cyber-justice. Le potenzialità trasformative sono da verificarsi. Quello che si osserva nondimeno è una forte mobilitazione sia del mercato delle imprese di consulenza legale impegnate nella elaborazione di applicativi software e di dispositivi di “aide à la décision” e di “supporto al legal counseling” cosi come la mobilitazione sul piano della ideazione e della formazione da parte del Conseil National des Barreaux. Soltanto nell’autunno di quest’anno l’Institut Montaigne [2] ha pubblicato un rapporto di valutazione e prospettiva sulla cd. “giustizia predittiva” che risente della prospettiva aperta dalla legge suddetta e che riflette su tendenze evolutive del settore giustizia anche in relazione alla enfasi posta sui cosiddetti big data e sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale al settore dei servizi giuridici. Al momento sul piano pratico si registrano alcune esperienze di risposta alle domande di legal counseling gestite in via totalmente dematerializzata attraverso piattaforme elettroniche che concorrono a costruire il proprio prestigio attraverso la qualità dei servizi ma soprattutto le garanzie in termini di sicurezza di privacy e di conoscenza basata su uno screening preliminare dei casi e degli ambiti di forensics aggregati a livello globale. In taluni casi le potenzialità delle piattaforme di soluzione delle controversie si estendono sino alla eliminazione delle funzioni di intermediazione della figura del rappresentante legale. Demander Justice, per esempio, è una soluzione digitale di gestione delle controversie che propone la predisposizione degli atti da depositare presso gli uffici giudiziari in cinque minuti e che si pone come sostituiva rispetto al servizio legale in senso tradizionale. Non essendo ancora presente negli uffici di primo grado il processo civile telematico come noi lo conosciamo in Italia, la interazione con gli uffici giudiziari non può pensarsi in Francia come totalmente dematerializzata fatto salvo per la Corte suprema di cassazione.
L’esperienza della dematerializzazione del deposito atti e della gestione dei fascicoli e di tutto il documentale endoprocedimentale presso la Cassazione ha inizio nel 2013 con una iniziativa gestita da un team ristretto di dieci persone comprensive di avvocati, consiglieri di Cassazione, tecnici e ingegneri informatici. Il percorso è stato gestito in via endogena (tutti gli applicativi sono stati elaborati pensando alla situazione organizzativa specifica della Cassazione) e attraverso una sinergia costante all’interno del gruppo di lavoro. Quando si è passati dal materiale al digitale sono stati presi in considerazione soltanto i procedimenti sopravvenienti mentre l’arretrato è stato gestito nella modalità tradizionale cartacea. Sul piano legislativo due revisioni normative hanno accompagnato la dematerializzazione della procedura di ricorso in Cassazione. Nel 2000 viene prevista la firma elettronica digitale anche nel contesto del settore giustizia e nel 2005 viene approvato il decreto legislativo che modifica il diritto processuale per la parte attinente il ricorso in Cassazione al fine di renderlo compatibile con il medium tecnologico digitale. Nel 2007 viene sottoscritta una convenzione quadro fra la Corte di cassazione e l’Ordine degli avvocati presso il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione per gestire la procedura di ricorso in via digitale. Nelle materie civili commerciali e sociali il deposito di atti avviene in via digitale gestiti attraverso un applicativo chiamato “Nomos”. La gestione interna degli atti e del documentale avviene analogamente in via digitale attraverso una elaborazione progressiva del fascicolo.
Immagine 2 - Il processo di digitalizzazione avanti la Corte di cassazione che riguarda anche tutti i documenti
La dematerializzazione dei fascicoli costituisce un fattore coadiuvante la attuazione della prima sperimentazione di giustizia predittiva all’interno della Corte di appello di Rennes e di Douai. La Predictice – società specializzata in legtech – ha messo a disposizione uno strumento di carattere informatico che avvalendosi di algoritmi di calcolo permette di prevedere la probabilità di orientamento decisionale del giudice. La base dati sulla quale l’algoritmo viene applicato è costituita dalle decisioni delle Corti di appello e dalle decisioni della Cassazione. Anche se la valutazione non è stata positiva il grado di interesse per le potenzialità di uno strumento di questo tipo resta elevato sia da parte dei cabinets sia da parte delle grandi aziende. Non è un caso che una fra queste sia Axa, uno dei colossi internazionali nel mercato assicurativo.
Immagine 3 - Modalità di funzionamento dello strumento informatico in un caso concreto
È interessante vedere dalla figura come funziona il dispositivo di calcolo e quale è l’esito che ci si può aspettare di potere avere dal suo utilizzo. In questo contesto giustizia predittiva significa soprattutto possibilità da parte degli operatori di ridurre il rischio di “errore” in virtù di una più solida conoscenza dei trend decisionali passati. Va notato che in tale prospettiva il concetto stesso di aiuto alla decisione è pensato per essere orientato verso la continuità giurisprudenziale. Un avvocato potrà dunque valutare di portare avanti una determinata strategia partendo dal dato fornito dall’algoritmo solo se si muove in un sistema giustizia dove la probabilità che il singolo giudice si discosti dal trend sia bassa. In sistemi ad alto tasso di innovazione giurisprudenziale ovvero ad alto tasso di varianza inter-circondariale e intra-distrettuale il valore diagnostico di una analisi dei trend decisionali sarà necessariamente ridotto.
Sul piano internazionale l’attenzione delle istituzioni impegnate nel monitoraggio e nella valutazione delle politiche di sviluppo, dei programmi di promozione della qualità della giustizia nonché delle strategie di miglioramento della governance e dei servizi pubblici si è concentrata su due aspetti, la diffusione delle tecnologie e l’impatto della tecnologia sulla eguaglianza delle condizioni di accesso dei cittadini ai servizi alle informazioni alle arene decisionali. Le due parole chiave sono dunque sviluppo e uguaglianza. Così ad esempio vengono declinati i temi relativi all’obiettivo 16 di Agenda 2030 il programma di sviluppo sostenibile adottato dalle Nazioni Unite nel settembre del 2015 [3]. Ancora il Consiglio d’Europa attraverso la Commissione per la valutazione dell’efficienza dei sistemi giudiziari (Cepej) ha posto alla attenzione le condizioni di efficacia e di efficienza che un utilizzo responsabile delle tecnologie nel settore giustizia può promuovere [4]. Resta invece embrionale a livello internazionale il monitoraggio del fenomeno che viene descritto come “giustizia predittiva”, sia nella sua parte inerente lo sviluppo di strumenti informatici di ausilio alla decisione del giudice, sia nella sua parte inerente lo sviluppo di strumenti informatici di orientamento definizione ausilio o integrazione delle attività di rappresentanza legale.
2. La domanda di qualità della giustizia in Italia
I tempi della giustizia sono la costante lamentela e richiesta che accompagna ogni ragionamento sulla giustizia in Italia, scontando tempi spesso non ragionevoli e confondendo i tempi ragionevoli di cui all’art. 111 Costituzione e dell’art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo con i tempi immediati, senza tener conto che tempi troppo rapidi vanno a detrimento delle garanzie e del contraddittorio.
È una costante che è stata pesantemente introiettata dai giudici e dagli uffici giudiziari italiani che in questi anni hanno accettato la sfida sui tempi, migliorandoli costantemente e sfociando a volte in fenomeni di cieco produttivismo, indifferente ad esiti e qualità. Ma a ben vedere la richiesta della società è più complessa, ovvero di avere decisioni celeri, ma nel contempo di qualità. Se è facile quantificare e monitorare i tempi, non lo è altrettanto per la qualità. Difatti gli unici strumenti che abbiamo per misurarla in modo oggettivo è il tasso di resistenza agli ulteriori gradi di giudizio oltre che, probabilmente, il livello di accettazione sociale delle decisioni. Entrambi sono parametri estremamente insidiosi, in particolare il secondo. Difatti la percentuale di conferma o di resistenza di una decisione nei successivi gradi di giudizio è sicuramente significativo, ma sconta il fatto che le decisioni dell’appello e della Cassazione sono migliori solo per convenzione, oltre che per una serie di parametri con cui vengono adottate (il collegio, la maggiore esperienza dei giudici, la relativa lontananza dal fatto). Convenzione inevitabile, anche perché occorre porre fine ad una controversia, ma pur sempre una convenzione, dato che vediamo sorgere spesso anche tra le diverse sezioni della Corte di cassazione contrasti e decisioni difformi.
Comunque l’esame degli esiti di un procedimento sia in primo grado che in appello è un dato indicativo molto serio ed interessante che dovrebbe essere conosciuto in ogni ufficio e che dovrebbe stimolare ed orientare la riflessione in ogni sezione e sede proprio al fine di migliorare la qualità.
Ancora più problematica è l’analisi del livello di accettazione sociale delle decisioni, perché si scontra e sconta molteplici fattori, anche di natura politica e massmediatica. Non solo, ma specie in un’epoca come l’attuale in cui dominano notizie false e un trionfo del populismo sulle diverse competenze e professionalità il rischio sarebbe quello di farsi condizionare dagli istinti, prima ancora che dalle opinioni del pubblico. Questo semmai pone con forza la necessità di una politica della comunicazione degli uffici giudiziari che possano spiegare e chiarire la loro attività ed i loro orientamenti. Non dobbiamo mai dimenticare sotto questo aspetto i moniti di Luigi Ferrajoli sul pericolo per la giurisdizione di ricercare il consenso [5].
La scarsa attenzione sulla qualità è comunque evidenziata dal semplice fatto che mentre è facilissimo trovare dati ed analisi sui tempi della giustizia (vedi in particolare i fondamentali censimenti ministeriali), non esistono in pratica dati nazionali pubblici né sull’esito dei procedimenti, né sul tasso di impugnazione, né sul tasso di resistenza dei provvedimenti.
Nondimeno dobbiamo riscontrare come sia sempre meno accettata a livello sociale l’alternanza degli esiti giudiziari. L’apparenza è che il ribaltamento di una sentenza di primo grado in appello non sia il fisiologico risultato di un sistema di garanzie, ma la negazione della certezza del diritto, sia per i tempi più prolungati, sia per l’opinabilità che ogni decisione viene così ad avere. In tal modo si è esteso oltre ogni misura di ragionevolezza il concetto di errore giudiziario. Per errore giudiziario si computa qualsiasi difformità dall’esito definitivo sia esso relativo a persone soggette alle indagini colpite da misure cautelari e poi assolte, sia pronunce di primo grado o di appello smentite nei gradi successivi. Non si accetta l’idea che il sistema, basandosi su esseri umani e su interpretazioni inevitabilmente molteplici, ha previsto le impugnazioni proprio per ridurre al minimo il rischio di errori. Non solo, ma che è sbagliato ritenere come errore la valutazione che viene fatta in una fase processuale (quella cautelare) sulla base di elementi diversi da quelli poi del merito. O ancora che l’attività dell’interprete in un’epoca multi-fonte come l’attuale è in primis un’attività di ricostruzione e di coordinamento delle fonti e delle normative applicabili e come tale è sempre meno un’attività meccanica e sempre più un percorso in cui la discrezionalità e la professionalità vengono esaltate.
Così emergono le forti polemiche sugli errori giudiziari che diventano strumento di attacchi politici che si inseriscono in quell’alveo, mai abbandonato, degli affondi contro la magistratura, alla sua indipendenza e ai suoi orientamenti con affermazioni che risultano inquietanti e che inevitabilmente gettano discredito e sfiducia sulla giustizia.
Viene segnalato che per ingiusta detenzione i risarcimenti effettuati dal 1988 ad oggi ammonterebbero a 630 milioni di euro per 24.000 persone (www.errorigiudiziari.com), ma al di là dell’affidabilità del dato non ci si domanda come migliorare la qualità e ridurre un dato almeno in apparenza così preoccupante, ma si utilizza questo come un maglio contro una magistratura evidentemente “cattiva” senza cercare ragioni e rimedi.
Quanto non è accettabile in queste polemiche non è la segnalazione per mettere in luce un problema esistente, ma risolvere il tutto in polemica, quando invece quello che servirebbe è un intervento complessivo che cerchi di far guadagnare al sistema una maggiore affidabilità e qualità.
Il primo passaggio dovrebbe essere la consapevolezza, ovvero il costante monitoraggio dei dati e degli orientamenti, la loro diffusione negli uffici giudiziari, il confronto. Per fare un esempio, evitare carcerazioni ingiuste per decorrenza termini dovrebbe essere facilissimo con gli attuali sistemi informatici, ma il relativo programma ministeriale è in fase di sperimentazione da diversi anni e tutti si debbono arrangiare con scadenzari cartacei o artigianali.
Il secondo è l’attenzione alla qualità con lo stesso rilievo che viene giustamente dato ai tempi. Ovvero sapere il tasso di conferma delle decisioni del singolo giudice e dell’ufficio, discutere gli orientamenti, verificare da cosa dipendono eventuali anomalie, come un tasso eccessivo di riforme o, per quanto riguarda le procure, un tasso eccessivo di assoluzioni. I motivi delle difformità possono essere del tutto giustificati o addirittura nobili, quali la diversità di orientamenti giurisprudenziali. Il problema è che bisogna saperlo e discuterne.
2.1 La prevedibilità della giurisprudenza
La prevedibilità delle decisioni è un enorme valore [6]. Per lungo tempo si è vista la prevedibilità come un corollario del conformismo e come un ostacolo a quel costante adeguamento della giurisprudenza alla realtà sociale del tutto fisiologico in una società soggetta a costanti cambiamenti come l’attuale. Valutazione sbagliata perché quanto si vuole rimarcare valorizzando la prevedibilità è il messaggio di certezza e stabilità che ne esce e gli inevitabili costi che mutamenti di giurisprudenza sotto vari aspetti producono. Non solo, ma quanto in primis si vuole evitare sono i contrasti inconsapevoli. Contrasti oggi ben più diffusi delle diversità di orientamenti giurisprudenziali. I terreni sono allora due: i contrasti inconsapevoli da un lato e le differenze di orientamenti giurisprudenziali coscienti dall’altro. In entrambi i casi occorre affrontarli con la circolarità della giurisprudenza distribuendo informazione e conoscenza. Fatto per nulla scontato. In particolare nei grandi uffici, anche grazie alla natura monocratica della stragrande parte dei giudizi, è ben difficile che si sappia quanto succede nella porta accanto ed anche il dirigente ha limitati strumenti per saperlo. Per questo è stato introdotto l’art. 47-quater Ordinamento giudiziario, che tra i vari compiti del presidente di sezione delinea quello di curare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione. Al riguardo la Circolare sulle tabelle, da ultimo la Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 (Delibera di plenum, 25 gennaio 2017) all’art. 97 prevede l’obbligo di riunioni periodiche dirette a questo scopo [7].
Norma di enormi potenzialità perché introduce uno strumento che stimola conoscenza e confronto, senza imposizioni in via gerarchica, ma nel contempo responsabilizzando i vari soggetti interessati. Il presidente di sezione, che ha l’obbligo di tenere le riunioni e di affrontare interpretazioni e diversità di orientamenti, ed i giudici che dovranno essere disposti a rimettersi in gioco, a discutere i propri orientamenti e a valutarne la congruità. Processo comunque virtuoso dato che, come ho riscontrato direttamente più volte, a fronte di divergenze interpretative i giudici portatori di tesi di minoranza si sono personalmente e spontaneamente adeguati ritenendo più costoso per la sezione ed il sistema restare attaccati alla propria interpretazione, piuttosto che giungere ad un orientamento di ufficio e ad una relativa organizzazione condivisa, molto più forte e solida verso l’esterno.
Diverse sono le ipotesi per molti versi fisiologiche di contrasti giurisprudenziali pienamente coscienti, derivanti da diverse opzioni interpretative. Sotto il primo profilo, l’informazione è il primo dato fondamentale che consente di acquisire consapevolezza e di passare sul terreno del confronto. Sotto il secondo, il confronto è il piano fondamentale sia per verificare le tesi reciproche, sia per affinarle. Ma anche su questo terreno si trovano soluzioni che vanno in una direzione di unità e prevedibilità. In molti casi a fronte di diverse tesi si è aspettata e sollecitata l’interpretazione della Cassazione, o una interpretazione un minimo consolidata della Cassazione, per adeguarsi superando conflitti in apparenza insanabili.
Ovviamente vi sono situazioni ben diverse: quelle di una giurisprudenza già consolidata che solo nuove evenienze o una profonda riflessione possono mettere in dubbio e cambiare, o quelle di orientamenti in divenire ed in costruzione specie a fronte di modifiche normative, nuovi diritti e cambiamenti nella società.
La consapevolezza che deve esserci è che la prevedibilità ha due ulteriori formidabili conseguenze: da un lato contiene la domanda e dall’altro è un fondamentale messaggio sociale.
Contiene la domanda perché ogni mutamento o incertezza sulla giurisprudenza stimola nuove domande, altrimenti viste senza speranza.
Lancia un messaggio sociale perché la prevedibilità di tempi e orientamenti dà certezza alla collettività sulla giustizia e sul diritto vivente.
2.2 Le banche dati sulla giurisprudenza come miniera di dati
L’Italia ha una grande esperienza e tradizione in tema di banche date giurisprudenziali. Il Centro elettronico di documentazione (Ced) della Corte suprema di cassazione è stato costituito tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta del secolo scorso. La sua estensione è amplissima contenendo archivi, mediante i quali è possibile effettuare un’ampia ed esaustiva ricerca, oltre che giurisprudenziale, anche legislativa e dottrinale senza contare la normativa regolamentare, le circolari ministeriali, i contratti collettivi, le ordinanze e i regolamenti comunali e di altri enti.
Tra gli anni Sessanta e Settanta, il Centro prese ad organizzare, in modo automatizzato (con il sistema dell’information retrieval), le massime della Corte suprema di cassazione in particolare e i documenti giuridici in generale dando vita al sistema Italgiure Find. La prima dimostrazione pubblica delle potenzialità del computer del centro fu data il 21 marzo 1969, il nuovo calcolatore entrò in funzione il 1° ottobre 1969 e i primi collegamenti con alcuni uffici giudiziari risalgono al 1973 [8]. Italgiure è stata una delle prime, se non la prima banca dati della giurisprudenza di legittimità a livello mondiale. La banca dati della Cassazione per completezza del dato (35 milioni di documenti) e canali di ricerca è stata ed è un canale fondamentale oltre che svolgere il fondamentale ruolo di servizio pubblico di informatica giuridica. Non è però mai riuscita a sfondare nel campo della giurisprudenza di merito. I problemi erano molteplici e si erano rivelati insormontabili: la mera volontarietà dell’inserimento e le difficoltà di classificazione. Tant’è che l’Archivio Merito contenuto in Italgiure non è più stato alimentato dal 2004-2005 e solo in questo periodo si sta ridiscutendo di come ristrutturarlo.
La creazione di un archivio della giurisprudenza di merito è stato riproposto in un atto normativo dall’art. 7 (Banca dati della giurisprudenza di merito) del decreto ministeriale Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell’ufficio per il processo (1 ottobre 2015). Tale norma affida alla direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati dello stesso Ministero lo svolgimento di tutte le attività necessarie per assicurare, a decorrere dal 31 dicembre 2016, l’avvio della banca dati della giurisprudenza di merito e la fruibilità dei dati in essa contenuti su base nazionale. Il compito dato alla Dgsia (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) è quello di svolgere tutte le attività per consentire l’inserimento dei metadati di classificazione nella banca dati e di agevolare la ricerca dei provvedimenti giurisdizionali ivi contenuti, potenziando i canali di ricerca. Sempre secondo la norma i criteri di selezione dei provvedimenti da inserire nella banca dati sono stabiliti con cadenza annuale dal presidente della Corte di appello o del Tribunale che si avvalgono per la realizzazione di coloro che svolgono il tirocinio formativo ai sensi dell’art. 73, dl 21 giugno 2013, n. 69 o dell’art. 37, comma 5, dl 6 luglio 2011, n. 98 o che fanno parte dell’ufficio per il processo a norma dell’art. 50, comma 1-bis, dl 24 giugno 2014, n. 90.
La disciplina per molti versi apprezzabile ha incontrato diversi ostacoli. In primo luogo la difficoltà di riuscire a far diventare fruibile e a classificare l’archivio giurisprudenziale già esistente nella consolle civile. In secondo luogo creare lo stesso archivio nel settore penale. Queste difficoltà non sono solo tecnologiche, come farebbe pensare il tipo di direzione cui sono state affidate, ma anche di contenuti, proprio perché riguardano la classificazione dei provvedimenti, che richiede ovviamente parametri chiari. Sotto questo profilo lascia ampiamente perplessi l’attribuzione a presidenti di Corte di appello e di Tribunale della scelta dei criteri di selezione dei provvedimenti. Se l’intenzione, come dice il titolo della norma è di creare una banca dati, presumibilmente nazionale, della giurisprudenza di merito è irrazionale che i criteri possano essere diversi da luogo a luogo. Semmai si potrebbe decidere un nocciolo di materie e provvedimenti comuni a livello nazionale e lasciare uno spazio sussidiario a ogni Corte di appello. Ma in tal modo il rischio è non solo di scontare le diverse visioni locali, ma anche di dipendere da diverse opinioni, senza promuovere quel confronto nazionale della giurisprudenza quanto mai fecondo e produttivo.
L’attualità della questione è altresì dimostrata dalla recentissima delibera 31 ottobre 2017 del Csm: Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito. La delibera si muove nella direzione di riaprire l’archivio di merito nell’ambito di Italgiure Web col fine di valorizzare la giurisprudenza di merito e di stimolare un fecondo confronto tra giurisprudenza di merito e di legittimità. Come criterio di selezione della giurisprudenza di merito di propone di inserire nell’archivio i provvedimenti aventi ad oggetto:
- decisioni che facciano applicazione di disposizioni di nuova introduzione;
- decisioni che costituiscano prima applicazione di orientamenti innovativi della Corte di cassazione, a maggior ragione se espressi a Sezioni unite;
- decisioni che costituiscano prima applicazione di pronunce della Corte costituzionale;
- decisioni riguardanti materie non oggetto di pronunce di Cassazione, a condizione che nell’archivio non siano già presenti provvedimenti dello stesso distretto sulla medesima materia e di analogo tenore;
- decisioni che costituiscono espressione di soluzioni concrete adottate dai giudici della cognizione su temi decisori particolarmente rilevanti.
L’idea sarebbe di inserire i provvedimenti in forma integrale e non massimati, sia per la difficoltà di individuare criteri omogenei di classificazione, sia per motivi di semplificazione. L’approvvigionamento generale dei provvedimenti avverrebbe tramite l’archivio nazionale in corso di creazione da parte del Ministero o gli archivi distrettuali costituiti mediante il deposito di sentenze a consolle nell’ambito del processo telematico. Ciò in un’ottica di collaborazione e sinergia con la Direzione generale sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I provvedimenti civili da inserire nella banca dati verrebbero selezionati a livello locale a cura di strutture distrettuali e quindi inoltrati all’ufficio dell’archivio di merito centralizzato. Ai fini dell’inoltro dovrebbe essere utilizzata una nuova funzionalità di consolle creando un software applicativo sulla consolle assistente che consenta l’inserimento diretto del provvedimento selezionato dall’archivio locale a quello nazionale di Italgiure Web. Per il settore della sorveglianza il Sistema informativo Ufficio di sorveglianza prevede la possibilità di acquisire tutti i provvedimenti in formato “pdf” su base distrettuale. Per il settore penale di merito l’archivio nazionale di provvedimenti in formato non digitale dovrebbe essere creato con l’ausilio della Dgsia. La selezione dei provvedimenti non verrebbe opportunamente lasciata ai singoli magistrati estensori o ai presidenti di sezione (modalità che già in passato si era rivelata fallimentare), ma verrebbe previsto che ogni ufficio o sezione con l’ausilio dell’ufficio del processo sia chiamato, sistematicamente, sotto la responsabilità del presidente a impiegare le riunioni sezionali mensili anche al fine di raccogliere i provvedimenti di interesse, secondo i criteri di selezione prima indicati. Il materiale individuato verrebbe poi raccolto a livello distrettuale dall’Ufficio distrettuale innovazione (che potrà avvalersi di un team operante a livello distrettuale) per l’implementazione dell’archivio di merito di Italgiure Web. Sempre a livello distrettuale verrebbe poi operato un controllo finale in ordine al rispetto dei criteri di selezione dei provvedimenti individuati per l’archivio e il materiale potrà essere omogeneizzato e raffinato. Altro canale sarà quello dei provvedimenti pubblicati sulle riviste giuridiche. Le chiavi di ricerca dovranno essere full text. Il singolo documento prima di essere inserito nell’archivio dovrà essere trattato da soggetti altamente specializzati da individuarsi in aziende private, ovvero in istituti di ricerca connessi ad istituzioni universitarie, adeguatamente finanziate. Il trattamento dei dati dovrà assicurare un amplissimo campo di ricerca (per parole/lemmi, per parti della sentenza, per riferimenti normativi, per riferimenti giurisprudenziali, per materia o sub-materia), oltre che l’inserimento di link verso altri archivi, l’inserimento di metadati, oltre che l’anonimizzazione dei documenti.
Progetto ambizioso che il Consiglio si impegna anche a finanziare con propri fondi già accantonati. Progetto che presenta alcuni punti deboli in particolare a livello locale. Difatti affidare ad ogni distretto la raccolta dei provvedimenti si scontra con diverse difficoltà. Anzitutto di risorse dato che il lavoro viene affidato alle singole sezioni, adiuvate dall’Ufficio per il processo, e, come centralizzazione ai Rid (Referenti informatici distrettuali). Questo può comportare una realizzazione a macchia di leopardo priva di quella omogeneità e standardizzazione necessarie. Probabilmente sarebbe stato prezioso da un lato coinvolgere la formazione decentrata, ma ancor più arrivare ad un accordo nazionale con le università per avere il loro apporto e supporto. Ma per fare questo c’è ancora la possibilità ed il tempo, dato il carattere aperto della proposta consiliare. Infine va realizzata una piena sinergia tra la banca dati preventivata nel decreto ministeriale, su cui lavora la Dgsia, e il progetto del Consiglio. È evidente come qualsiasi duplicazione sarebbe un intollerabile spreco.
La delibera affronta inoltre uno dei punti più delicati che deve affrontare ogni banca dati, ovvero la tutela della privacy. È noto che gli artt. 51 e 52 del testo unico sulla privacy in materia di provvedimenti giudiziari prevedono che l’interessato ha il diritto, mediante apposita e specifica istanza prima della definizione del grado di giudizio, di far apporre da parte della cancelleria sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere l’indicazione delle sue generalità e degli altri dati identificativi dei provvedimenti destinati alla diffusione ad un pubblico vasto ed indeterminato. L’anonimizzazione è altresì sempre necessaria laddove si tratta di materie in cui la pubblicazione del provvedimento tratta dati sensibili o rischierebbe di ledere i diritti dei soggetti ivi riportati. Il Primo Presidente della Corte di cassazione, riprendendo le «linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica» dettate dal Garante della privacy, con proprio documento del 2 dicembre 2010 ha prescritto, in caso di riproduzione dei provvedimenti per finalità di informazione giuridica, l’adozione di accorgimenti volti all’oscuramento dei dati identificativi in essi contenuti qualora abbiano ad oggetto materie espressamente definite, quali – a titolo esemplificativo – i provvedimenti concernenti minori, stato civile, famiglia, reati a sfondo sessuale o prostituzione.
L’esperienza della Corte di cassazione è particolarmente preziosa gestendo l’unica grande banca dati di giurisprudenza nazionale. Se ne trae che i provvedimenti giudiziari, sia pure non definitivi, non necessitano di una generalizzata anonimizzazione, indispensabile soltanto qualora rientrino nelle categorie individuate negli allegati al citato decreto del Primo Presidente. Inoltre i provvedimenti contenenti dati sensibili verranno inseriti nella banca dati soltanto se di reale interesse giuridico-scientifico. L’anonimizzazione dovrebbe essere eseguita direttamente da parte del magistrato estensore, anche se successivamente la stessa delibera affida tale compito alle aziende private o istituto di ricerca cui verrà affidato il trattamento informatico dei documenti.
Quanto emerge è una enorme cautela che va oltre quanto previsto dalla legge, anche per il rischio che per sviste o errori vengano pubblicati dati sensibili in violazione della legge. Tant’è che viene previsto che «fino a che non saranno realizzate prassi che diano massima certezza circa la tutela delle sopra indicate esigenze, che la consultazione dell’archivio di merito sia riservata – almeno in un una prima fase – ai soli magistrati». In tal modo il valore di servizio pubblico di informatica giuridica viene perso, anche se quanto viene proposta non è una rinuncia, bensì un percorso graduale.
2.3 La circolarità della giurisprudenza come requisito di qualità
Può sembrare assurdo, ma oggi normalmente i pm ed i giudici spesso non sanno l’esito del procedimento da loro curato nella fase o grado successivo. Non vi è alcun sistema automatico. La prassi una volta in uso in molti uffici di inviare al giudice di primo grado la copia della sentenza di appello è entrata in crisi per la crescente mancanza di personale, né si è realizzato un programma informatico legato ai registri e alla consolle che consenta questo in automatico. Le esperienze virtuose al riguardo sono davvero poche [9]. Vi sono anche elementi oggettivi che non incoraggiano: i tempi delle impugnazioni che fan sì che la pronunzia di secondo grado intervenga a volte dopo anni, le modifiche normative e di giurisprudenza che più il tempo passa, più rendono diversi gli stessi presupposti del giudizio. Non di meno la circolarità della giurisprudenza non solo ha il grande pregio di abbandonare quella visione monistica ed isolata del giudice che il passaggio massivo al rito monocratico ha incoraggiato, ma stimola il confronto giurisprudenziale e migliora la qualità di tutti, compresi i giudici di impugnazione. In primo luogo la pubblicità del provvedimento serve perché costringe tutti a mantenere un livello qualitativo se non elevato, dignitoso. Ed in un ambiente, come quello dei magistrati in cui conta moltissimo l’incentivo reputazionale questo svolge un ruolo importante. Inoltre inviare al giudice, i cui provvedimenti sono impugnati, esito e motivazione di tutte le ordinanze o sentenze di riesame, appello o Cassazione, rende consapevoli di quanto viene condiviso e quanto disatteso, ben al di là della mera riforma del provvedimento. Inviare solo i provvedimenti difformi, come nel passato veniva fatto, è limitativo e per certi versi punitivo. Punitivo perché sembra un tacito rimprovero al giudice impugnato, quando il risultato che si persegue è del tutto diverso, ovvero stimolare la capacità di verifica dei propri orientamenti e di migliorare la qualità, magari solo per esporre meglio ed in modo più argomentato e convincente le proprie tesi. Limitativo perché l’esito spesso significa ben poco: ci sono sentenze confermate nonostante la propria pochezza e altre riformate solo per modifiche intervenute o per fisiologici differenti orientamenti, ma di grande qualità.
Circolarità vuol dire consapevolezza ed è ben difficile avere consapevolezza quando un pm non sa il tasso di accoglimento delle proprie accuse ed un giudice non sa né il tasso di impugnazione, né il tasso di resistenza dei propri provvedimenti. Assicurare questi dati, ma soprattutto la disponibilità dei provvedimenti comporterebbe un intero salto di qualità per l’intero sistema.
Su questo non c’è stata sinora sufficiente attenzione generale. Non solo non vi sono a livello nazionale statistiche o ricerche su esito dei procedimenti, tasso di impugnazione e tasso di riforma, ma anche a livello informatico non è stata prevista la trasmissione automatica della sentenza depositata digitalmente in appello al giudice di primo grado. Nel settore civile, ove l’uso della consolle è ormai generalizzato, sarebbe bastato prevedere l’invio automatico al primo giudice della sentenza di appello depositata digitalmente tramite la compilazione di un semplice “flag”. Non è stato pensato, ma non per resistenze ministeriali, ma perché sino ad oggi nessuno l’ha posto come priorità.
Quanto possa essere prezioso sapere l’orientamento del giudice del giudizio o dell’impugnazione è stato direttamente verificato sul campo in una delle poche ricerche condotte qualche anno fa e pubblicate nel Bilancio sociale 2013 del Tribunale di Milano [10]. Nell’ambito di un’analisi sull’efficacia della propria attività finalizzata sia a verificare la qualità del proprio lavoro, sia a monitorare il livello di conferma successiva avanti al Tribunale l’Ufficio gip aveva svolto una ricerca. Ne era risultato che il 28% delle richieste di misure cautelari avanzate dalla Procura della Repubblica nel primo semestre 2013 erano state respinte (26% nel 2012), che era molto basso il tasso di annullamento (4,45% nel 2012 e 4,02% nel primo semestre 2013) e di riforma parziale (9,19% nel 2012 e 11,39% nel primo semestre 2013) delle ordinanze cautelari. Ma il tratto più interessante è stata la verifica nel merito dei procedimenti in cui gli imputati erano stati originariamente colpiti da misure cautelari, al di là del fatto se successivamente comunque la misura cautelare fosse stata revocata o attenuata. Il riscontro è stato condotto sia relativamente ai processi celebrati avanti al gup che in dibattimento. I casi di assoluzione si sono attestati intorno al 3% del totale. Non si tratta di “errori giudiziari”, ma la diversa valutazione dipende dal fatto che il materiale probatorio su cui si fonda il giudizio è diverso e più ampio rispetto a quello della fase delle indagini e che la valutazione della prova è differente: piena nel giudizio, rispetto a quella sommaria tipica della fase cautelare. Le differenti valutazioni, anche per il prezioso apporto del contraddittorio e dalla difesa sono quindi fisiologiche. Nondimeno proprio la finalità di miglioramento dell’attività dell’ufficio e di analisi di qualità aveva portato a fare un approfondimento ulteriore per valutare per quale tipologia di reato e di procedimenti si erano avute le assoluzioni. Si era anche riscontrato che l’orientamento dell’ufficio era sufficientemente omogeneo e che sia l’annullamento o modifica delle ordinanze che le successive assoluzioni si distribuivano equamente tra tutti i giudici dell’ufficio. Dati che denotavano due problematiche che sicuramente dovevano essere oggetto di riflessione per migliorare la propria attività.
Da un lato difatti le assoluzioni in procedimenti in cui era stata emessa una misura cautelare erano relativi a reati che affondavano in conflitti familiari in cui più diffuse sono le ritrattazioni, la modifica di versioni, la remissione di querela che incidono inevitabilmente sull’esito del processo. Dall’altro riguardavano in alcuni casi posizioni marginali di soggetti indagati per associazione a delinquere, posizioni che nell’ambito di associazioni con molti aderenti rischiano di rimanere secondarie e di non essere debitamente approfondite. Questi risultati hanno portato ad una maggiore consapevolezza ed attenzione sul proprio operato, nella tensione di costante miglioramento. Servirebbero più monitoraggi, approfondimenti e riflessioni di questo tipo rispetto alla costante polemica sugli “errori giudiziari”.
2.4 La pubblicazione di dati su tempi e orientamenti: verso la giustizia predittiva
Banche dati della giurisprudenza, monitoraggi ed estrazione degli orientamenti per materie e tipologie di affari consentono di andare verso l’esterno costruendo un ponte di comunicazione e comune interesse con la collettività.
Si può essere in grado di sapere con ragionevole certezza sia i tempi previsti in un tribunale o corte perché una causa venga definita ed anche quali sono gli orientamenti in materia dell’ufficio. Questo garantisce una totale trasparenza, ma viene ad essere anche un potente segnale per gli utenti ed i cittadini e può contribuire al contenimento della domanda: è evidente che sapere prima tempi e probabilità di un esito porta a evitare cause temerarie e a cercare conciliazioni o transazioni. Questo impone di rendere trasparente e pubblica la tempistica materia per materia, come quello di trarre dai provvedimenti emessi più che le massime, i principi di diritto e la casistica che possono aiutare chi abbia problematiche simili. Ovviamente questo comporta un lavoro di studio e di elaborazione che può essere condotto solo materia per materia e partendo da poche materie per poi man mano espanderle. Non solo, ma questo può essere adeguatamente realizzato solo inserendo ulteriori risorse esterne in un ambito notoriamente “povero” quale quello della giustizia. Ma è un tipico terreno su cui potrebbe essere prezioso e possibile il coinvolgimento delle università che vedrebbero in tal modo valorizzate ed impegnate loro risorse.
L’altro terreno sviluppabile, su cui possono ben esservi perplessità, è quello di ricavare la probabilità dell’esito di una causa in un certo tribunale o corte, alla luce dei precedenti e degli orientamenti. Questo terreno, molto avanzato in Francia, laddove hanno cominciato a lavorare con algoritmi, facendosi pagare l’analisi, può non risultare convincente per la inevitabile difformità tra caso e caso e per la grande imprecisione di un dato del genere, ma va sperimentato e verificato alla prova dei fatti.
2.5 Un possibile progetto sulla giustizia predittiva
Dobbiamo quindi puntare su trasparenza, consapevolezza e circolarità della giurisprudenza. Attraverso banche dati condivise della giurisprudenza possiamo avere trasparenza alle decisioni, conoscenza da parte del singolo giudice del livello di resistenza e accoglimento dei propri provvedimenti, riscontro da parte del presidente di sezione e del dirigente dell’ufficio e più in generali degli operatori delle diverse tesi giurisprudenziali esistenti, informazione per gli operatori e per i cittadini sugli orientamenti giurisprudenziali dell’ufficio e la probabilità di accoglimento di domanda avanzata in una certa materia ovvero la possibilità che un reato venga ravvisato e la gamma di pene irrogate.
Ciò verrebbe ad essere prezioso anche per contenere la domanda e per avere complessivamente un effetto preventivo oltre che creare un rapporto di trasparenza e di collaborazione attiva col territorio.
Non si tratta di controllare la giurisprudenza, ma di acquisire consapevolezza della stessa e di aiutare in modo propositivo tutti a migliorare il loro lavoro. Del resto la norma di quell’articolo 47-quater ordinamento giudiziario non esalta il conformismo delle decisioni, ma tende ad evitare le divergenze inconsapevoli, cercando di superare l’inevitabile difformità che esiste nelle diverse giurisprudenze attraverso il confronto e l’acquisizione del valore della prevedibilità delle decisioni.
Il modello che dovrà essere seguito è bifasico. Estremamente elastico ed aperto nel momento di elaborazione e costruzione di un orientamento a seguito di modifiche normative (come sappiamo per nulla episodiche nella nostra epoca), di cambiamenti sociali e della creazione e realizzazione di nuovi diritti. Fondato sul consolidamento e lo stare decisis quando vi è una giurisprudenza stabile. Ovviamente la stabilità della giurisprudenza non significa immutabilità, ma richiede per avanzare possibili modifiche una profonda riflessione ed un’adeguata motivazione, oltre che una consapevolezza sui costi che comporta l’abbandono di una certezza per il sistema.
I passaggi progettuali che possono essere proposti sono graduali proprio per evitare che l’analisi della giurisprudenza possa diventare un momento di censura ed anzi possa costituire arricchimento per tutti.
La prima mossa è consentire al singolo giudice di avere conoscenza dell’esito delle impugnazioni sui propri provvedimenti. Questo riguarda ovviamente le sentenze e le ordinanze definitorie, ma anche un terreno delicatissimo, su cui è bene estendere questo servizio, quale quello delle misure cautelari personali.
Far sì che il giudice delle indagini preliminari possa sapere non solo l’esito dell’impugnazione del suo provvedimento avanti al Tribunale del riesame o alla Cassazione, ma anche la decisione assunta nel processo di primo grado e secondo grado. Identica sorte quanto al Tribunale del riesame.
Ciò può aiutare a verificare quali sono tipologie e problematiche che richiedono maggiore attenzione e migliorare complessivamente la nostra attività.
Il secondo passaggio riguarda l’estrazione di dati, ovvero individuare tipologie di materie e di affari, verificare gli esiti decisori, seguire l’andamento degli stessi in secondo grado e in Cassazione.
Identica estrazione dovrebbe essere svolta per quanto concerne sia il tasso di accoglimento delle richieste di emissioni misura cautelare, sia il tasso di loro conferma da parte di Tribunale del riesame e di Cassazione, sia l’esito dei processi in cui una persona soggette le indagini sia stata colpita da una misura cautelare.
Tali dati, superando le polemiche strumentali su ingiusta detenzione ed errori giudiziari, ci darebbero preziose indicazioni su come possiamo, pur nell’ambito delle inevitabili diverse interpretazioni e prospettazioni, migliorare la nostra attività.
Il terzo passaggio sarebbe la realizzazione di un massimario ragionato, come tale preziosissimo per orientare, consolidare, mutare giurisprudenza. Massimario e banca dati che sono la base per consentire e sviluppare quel confronto giurisprudenziale espressamente previsto dall’art. 47-quater Ordinamento giudiziario, costruito proprio per evitare contrasti inconsapevoli e per favorire la prevedibilità della giurisprudenza. L’obiettivo deve essere la piena consapevolezza degli orientamenti giurisprudenziali dei diversi gradi e dei tempi della giustizia sia interna che esterna. Interna per consentire la conoscenza ed il confronto dei diversi orientamenti e la verifica sulla loro capacità di resistenza ai successivi gradi di giudizio. Esterna per giungere a poter offrire alla collettività per ogni tema o branca di materie quali sono i diversi orientamenti e se esiste una giurisprudenza consolidata cui fare affidamento, nonché i tempi prevedibili che sede per sede e materia per materia la giustizia può offrire. Ciò consente vere e proprie analisi di settore, che aiutano le sezioni ad orientare il proprio lavoro e danno informazioni essenziali all’esterno.
2.6 Riflessioni conclusive: verso una qualità in due tempi?
Dal punto di vista della architettura dei sistemi di giustizia e dei principi che ne informano le azioni e le decisioni la trasformazione digitale rappresenta una inedita sfida e una opportunità. Ma soprattutto ci chiede di riflettere – ancora una volta – sul rapporto che intercorre fra autonomia del giudizio del giudice e andamenti intelligibili della giurisprudenza. Dal punto di vista del cittadino entrambi gli aspetti sono fondamentali e fondanti la legittimazione della funzione giudiziaria. È massimamente auspicabile che il giudice si avvalga del massimo grado di libertà possibile e di autonomia da ogni forma di indebita influenza per giudicare e dirimere una controversia. È solo così che siamo certi che indipendentemente da chi siamo, da quale posizione sociale, economica, culturale, religiosa occupiamo, da come si configura l’assetto delle prove, saremo posti dinnanzi ad un giudizio imparziale. E tuttavia saremmo molto poco favorevoli ad accettare l’idea che senza delle ragioni forti e intelligibili dinnanzi a casi simili, a simili controversie, a situazioni che si configurano come appartenenti alla stessa tipologia di procedimenti i giudizi divergano in modo evidente ed immotivato da un caso ad un altro. Se così è allora insieme alla imparzialità vorremmo la intelligibilità, la quale è ampiamente coadiuvata dalla possibilità di mettere a confronto il giudizio del caso n con il giudizio del caso n+1, essendo che n e n+1 appartengono allo stesso tipo di situazione e cadono sotto la stessa normativa.
Questo ragionamento di massima va però declinato all’interno della specificità dei sistemi giuridici e giudiziari, tenendo conto di un fattore rilevante: la variabilità della normativa stessa. In ambiti in cui la revisione del quadro normativo costringe le istituzioni che sono responsabili della attuazione di questa ad una azione di aggiustamento, interpretazione e adattamento funzionale la possibilità di prevedere gli orientamenti giurisprudenziali si riduce a fronte degli ambiti o dei periodi nei quali la normativa è consolidata. Per questo si ritiene che sarebbe opportuno rilevare la qualità della giustizia resa al cittadino tenendo conto della distinzione fra tempi caratterizzati da alta varianza della normativa e tempi caratterizzati da un quadro normativo stabile. Se nel primo momento è auspicabile l’adattamento e la flessibilità, nel secondo la prevedibilità appare non solo più verosimile da ottenere, ma anche preferibile da proporre al cittadino. È una prospettiva che riflette sugli indicatori di qualità e sulla analisi integrata di sistemi giudiziari e sistemi giuridici sia in chiave diacronica sia in chiave comparata.
[1] Non sono trattati qui i casi già molto diffusi negli Stati Uniti per garantire nella comparazione la validità della clausola ceteris paribus, essendo il ceteris riferito alle condizioni dettate dal diritto comune europeo.
[2] http://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/justice-faites-entrer-le-numerique-rapport.pdf
[5] L. Ferrajoli, Giurisdizione e consenso, http://www.paroledigiustizia.it/archivio_interventi/intervento1.pdf.
[6] In materia il contributo ed il dibattito dottrinale sono enormi. Solo per citare alcuni contributi: V. Zagrebelsky, Dalla varietà della giurisprudenza alla unità della giurisprudenza, in Cass. pen. 1988, 1576; G. Gorla, Precedente giudiziario, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXXVI, 1991; U. Mattei, Precedente giudiziario e stare decisis, in Dig. Disc. Priv.-Sez. civile, vol. XIV, 1996; M. Taruffo, Precedente e giurisprudenza, in Riv. Trim. Dir. e proc. civ., 2007, p. 712; A. Cadoppi, Il valore del precedente nel diritto penale, Giappichelli, Torino, 2007; A. Cadoppi, Giudice Penale e giudice civile di fronte al precedente, in Indice penale, 2014, pp. 14 ss.; G. Costantino, La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e appartenenza, Relazione all’XI assemblea degli osservatori civili, 2016; L. Salvaneschi, Diritto giurisprudenziale e prevedibilità delle decisioni: ossimoro o binomio, Relazione all’XI assemblea degli osservatori civili, 2016; F. Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, 19 dicembre 2016, https://www.penalecontemporaneo.it/d/5118-il-principio-di-prevedibilita-della-decisione-giudiziale-in-materia-penale; XII Assemblea Nazionale degli Osservatori – Roma 2017 Gruppo di lavoro – Prevedibilità delle decisioni e dialogo fra i diversi gradi della giurisdizione.
[7] Articolo 97 – Modalità organizzative per lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e la verifica dell’andamento del servizio.
1. La proposta tabellare indica le modalità organizzative con le quali i Presidenti di sezione intendono realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno delle sezioni e verificare l’andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti e approntare i più opportuni rimedi.
2. Ferma restando la facoltà di individuare le modalità più opportune per attuare detti scopi, è realizzato un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno bimestrale, dandone tempestiva comunicazione al dirigente dell’ufficio, al quale è inviata una relazione sull’esito delle riunioni con allegati i relativi verbali.
[8] Notizie riprese dal saggio di G. Oberto, Appunti per un corso di informatica giuridica. Capitolo III. Il CED della Corte suprema di cassazione, http://www.giacomooberto.com/appunti/lezione3.htm.
[9] A Firenze è istituita una cancelleria telematica che segnala se c’è stata una riforma di una sentenza. A Bologna nella consolle dei giudici di secondo grado c’è un raccordo con gli atti di primo grado.