Il periodo di emergenza sanitaria che costringe il paese ad un rigoroso distacco sociale ha comportato una sospensione dell’attività giudiziaria, eccetto quella, quanto al civile, avente ad oggetto la tutela di diritti fondamentali e, più in generale, i processi la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
Nel volgere di pochissimi giorni come giudice civile mi sono trovata a riorganizzare la mia agenda e il lavoro da remoto, rimanendo a casa.
Tutto questo è stato piuttosto agevole, grazie alla forte informatizzazione della gran parte del mio ruolo di giudice civile di primo grado.
Sono stata da sempre, fin dall’inizio della sperimentazione del pct cui ho partecipato, convinta sostenitrice dell’innovazione informatica nel processo civile.
Il Tribunale civile di Milano non si è trovato, nei grandi numeri, impreparato alla nuova modalità di lavoro imposta dall’emergenza sanitaria, nei limiti in cui l’attività è proseguita.
La rete dei referenti informatici è riuscita a dotare di portatili i giudici che, da casa, hanno potuto gestire i processi su consolle, redigere provvedimenti e depositarli, ricevere i ricorsi d’urgenza provvedendo.
La tempestiva messa a disposizione da parte del ministero del programma Teams ha consentito in questo ultimo mese di tenere riunioni di sezione, di fare le camere di consiglio collegiali per decidere tutte le cause i cui termini finali erano scaduti prima del 9 marzo 2020.
Quindi, se volessi trarre le conclusioni sull’innovazione nel processo civile attraverso l’applicazione dell’informatica, volgendo lo sguardo al passato, avrei l’ulteriore conferma dell’utilità del lavoro fatto sul pct, sulla formazione telematica dei provvedimenti, la loro comunicazione e la ricezione degli atti di parte e del cambio di mentalità contestualmente compiuto negli ultimi 10 anni che ci ha consentito di gestire nell’emergenza l’attività giudiziaria senza paralizzarla del tutto.
Volgendo lo sguardo al futuro, direi che l’apertura all’impiego di strumenti di comunicazione a distanza come Teams costituirà un ulteriore mattoncino a disposizione della giurisdizione per far fronte a situazioni particolari, eccezionali che anche in futuro potrebbero presentarsi come impedimenti all’accesso diretto al processo o che lo rendono non opportuno.
Ma l’esperienza che sto vivendo mi ha altresì radicata la convinzione che, se da un lato, l’informatizzazione per la formazione e la comunicazione di atti è un dato imprescindibile, dall’altro, la trattazione effettiva del processo deve avvenire in udienza, nelle aule che fisicamente stanno in tribunale, in spazi dedicati, dove la cognizione del giudice prende forma nelle relazioni interpersonali.
Il processo dell’emergenza con udienze celebrate nella stanza virtuale o attraverso la trattazione scritta è un processo civile che personalmente non vorrei condurre in un futuro di normalità.
Questa mia posizione non è conservatrice.
Sono fermamente convinta del valore del principio dell’oralità del processo civile declinato nella immediatezza della acquisizione degli elementi di convincimento da parte del giudice che dirige il processo in udienza attraverso il confronto con gli avvocati non equiparabile con quello svolto attraverso Teams; in presenza, infatti, si colgono gli elementi di comunicazione paralinguistica che favoriscono la comprensione e l’avvicinamento reciproco tra i soggetti; sono fermamente convinta della nozione di udienza come luogo di circolazione delle informazioni e di ascolto necessario per giungere, partendo dallo studio degli atti, alla conoscenza degli effettivi interessi in gioco; sono fermamente convinta dell’importanza della natura pubblica delle udienze collegiali, manifesto irrinunciabile del controllo esterno della giurisdizione da parte del popolo nel cui nome pronunciamo le nostre sentenze.
L’udienza è lo spazio in cui maturano le proposte conciliative; al Tribunale delle Imprese di Milano la piena partecipata trattazione, fin dalla prima udienza, del processo in presenza di avvocati informati fa parte della nostra convinta pratica giudiziaria che ci ha consentito di raggiungere il risultato della definizione stragiudiziale del 50% del contenzioso.
Il Tribunale è anche il luogo della circolazione orizzontale delle idee nel continuo confronto con i colleghi, anche oltre il momento delle camere di consiglio.
Lo strumento con cui facciamo il processo e conseguentemente le regole processuali, che adesso da qualche parte si chiede di modificare per inserire oltre l’emergenza le disposizioni del dl 18/2000 sulle udienze scritte o a distanza, non sono elementi neutri ma concorrono a definire il tipo di giudice, a modificare la psicologia del giudicare e l’esercizio della giurisdizione.
Il comunicato di MD circa i pericoli dell’udienza telematica credo ci abbia voluto portare tempestivamente a riflettere su questi temi, sul modello di giudice e di giurisdizione cui vogliamo aderire nel concreto del processo, per farci trovare pronti a interloquire di fronte a proposte di modifiche normative processuali.
Dopo questa emergenza sanitaria certamente nulla sarà più uguale a prima. Il futuro poggia sulla nostra storia e il nostro vissuto.
L’accelerazione delle applicazioni informatiche anche nel processo civile, già tecnologicamente avanzato, lascerà un’ eredità positiva e un arricchimento se sapremo governare l’innovazione tenendo presente il modello di giurisdizione cui vogliamo aderire e allora non mi interessa vedere cosa fanno le multinazionali, come gestiscono da anni le loro conference call o i loro segreti.
Certamente anche il processo civile, in alcuni settori, può vedere modifiche normative con contrazione di alcune udienze, ma rifuggo l’idea di consentire la cristallizzazione di gran parte dei contatti con le parti solo nello scambio di atti informatici o attraverso udienze virtuali, perché questo tipo di conduzione delle udienze porterebbe ad un eccessivo distacco del giudice dalla materia, viva, sulla quale deve andare ad incidere con il suo intervento e potrebbe condurci ad una standardizzazione dei comportamenti, alla formalizzazione della conoscenza.
Il passo da questo alla burocratizzazione dell’esercizio della giurisdizione, con il rischio che si saldi all’uso della intelligenza artificiale o di algoritmi nella decisione, potrebbe essere breve e portare alla marginalizzazione del giudice che, invece, credo debba rimanere snodo indispensabile, diffuso della attuazione dei principi di garanzia costituzionali .
Infine, due brevi considerazioni: il processo telematico e l’informatizzazione, sono solo un segmento di quella che dovrebbe essere l’innovazione giudiziaria la quale non può andare disgiunta da una profonda revisione del lavoro del magistrato non più artigiano del suo prodotto ma assistito, coadiuvato da uno stabile e qualificato ufficio del giudice; l’informatizzazione, perché sia utile alla giurisdizione, non può essere disancorata da un efficiente sistema di assistenza sul quale nel civile molto ancora c’è da fare.