Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

L'avvocato omofobo

di Francesco Buffa
consigliere di Cassazione
La Corte di Lussemburgo consolida la propria giurisprudenza in tema di discriminazioni del datore di lavoro nelle pratiche assuntive dei dipendenti, con riferimento alle assunzioni di uno studio legale

 

1. La pronuncia

La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, adita in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte di Cassazione, ha pronuncaito la sentenza 23 aprile 2020, nella causa C-507/18, NH / Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford. La Corte ha affermato che le dichiarazioni omofobe costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro se pronunciate da chi esercita, o può essere percepito come capace di esercitare, un’influenza determinante sulla politica di assunzioni di un datore di lavoro. Ha altresì precisato la Corte che il diritto nazionale può prevedere che un’associazione sia legittimata ad agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni, anche se un individuo leso non sia identificabile. 

2. Il caso

Un avvocato italiano aveva dichiarato, nel corso di un’intervista realizzata durante un’emissione radiofonica, di non voler assumere e di non volersi avvalere della collaborazione di persone omosessuali nel proprio studio legale. Ritenendo che quest’ultimo avesse pronunciato frasi costituenti una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale dei lavoratori, un’associazione di avvocati che difende in giudizio i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender o intersessuate (LGBTI) lo ha convenuto in giudizio al fine di ottenere un risarcimento.

Con ordinanza del 6 agosto 2014, il tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro aveva dichiarato illecito, in quanto direttamente discriminatorio, il comportamento in questione, condannando NH a versare all’Associazione EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno ed ordinando la pubblicazione di tale ordinanza per estratto su un quotidiano nazionale.

Il giudizio era stato quindi confermato in appello dalla Corte di Brescia, con sentenza gravata da ricorso per cassazione.

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza 2 agosto 2018, ha quindi sollevato nel giudizio pregiudiziale comunitaria, chiedendo:

1) «Se l'interpretazione dell'art. 9 della direttiva n. 2000/78/CE sia nel senso che un'associazione, composta da avvocati specializzati nella tutela giudiziale di una categoria di soggetti a differente orientamento sessuale, la quale nello statuto dichiari il fine di promuovere la cultura e il rispetto dei diritti della categoria, si ponga automaticamente come portatrice di un interesse collettivo e associazione di tendenza non profit, legittimata ad agire in giudizio, anche con una domanda rìsarcitoria, in presenza di fatti ritenuti discriminatori per detta categoria»;

2) «Se rientri nell'ambito di applicazione della tutela antidiscriminatoria predisposta dalla direttiva n. 2000/78/CE, secondo l'esatta interpretazione dei suoi artt. 2 e 3, una dichiarazione di manifestazione del pensiero contraria alla categoria delle persone omosessuali, con la quale, in un'intervista rilasciata nel corso di una trasmissione radiofonica di intrattenimento, l'intervistato abbia dichiarato che mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi della collaborazione di dette persone nel proprio studio professionale, sebbene non fosse affatto attuale né programmata dal medesimo una selezione di lavoro».

 

 3. I passaggi argomentativi della motivazione

  • Se le dichiarazioni in questione rientrino nell'ambito della direttiva antidiscriminatoria.

Nella sentenza in disamina, la Corte di Lussemburgo ha ritenuto che le dichiarazioni rese da una persona nel corso di una trasmissione audiovisiva, secondo le quali tale persona mai assumerebbe o si avvarrebbe, nella propria impresa, della collaborazione di persone di un determinato orientamento sessuale rientrano nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 2000/78 (direttiva “antidiscriminazioni”), e più precisamente della nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro» contenuta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, e ciò anche se, al momento del rilascio di tali dichiarazioni, non fosse in corso o programmata alcuna procedura di selezione di personale, purché, tuttavia, il collegamento tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro in seno a tale impresa non sia ipotetico.

L’esistenza di un siffatto collegamento deve essere valutata dai giudici nazionali sulla base delle circostanze caratterizzanti le dichiarazioni in questione. In particolare sono rilevanti, a tal riguardo, lo status dell’autore delle dichiarazioni e la veste nella quale egli si è espresso, i quali devono dimostrare che egli esercita o può essere percepito come capace di esercitare un’influenza determinante sulla politica di assunzioni del datore di lavoro. I giudici nazionali devono altresì prendere in considerazione la natura e il contenuto delle dichiarazioni in questione, nonché il contesto in cui sono state effettuate, in particolare il loro carattere pubblico o privato.

  • Se le dichiarazioni in questione siano espressione di libertà di manifestazione del pensiero e se questa incontri limiti nella direttiva antidiscriminatoria.

La Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, afferma, nel settore da essa disciplinato, il principio generale di non discriminazione, poi sancito formalmente anche dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale disciplina antidiscriminatoria è secondo la Corte idonea a porre limiti alla libertà d’espressione, la quale non è un diritto assoluto, potendo il relativo esercizio incontrare limitazioni, a condizione che queste siano previste per legge e rispettino il contenuto essenziale di tale diritto nonché il principio di proporzionalità.

  • Se, in assenza di lavoratore specificamente leso dalle dichiarazioni, sia legittimata ad agire in giudizio un'associazione avente fine statutario di difendere gli omosessuali.

La Corte ha giudicato che la direttiva «antidiscriminazioni» non osta alla normativa italiana in virtù della quale un’associazione di avvocati, la cui finalità statutaria consista nel difendere in giudizio le persone aventi un determinato orientamento sessuale e nel promuovere la cultura e il rispetto dei diritti di tale categoria di persone, sia, in ragione di tale finalità e indipendentemente dall’eventuale scopo di lucro dell’associazione stessa, automaticamente legittimata ad avviare un procedimento giurisdizionale inteso a far rispettare gli obblighi risultanti dalla direttiva e, eventualmente, ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino fatti idonei a costituire una discriminazione, ai sensi della direttiva in parola, nei confronti della citata categoria di persone e non sia identificabile una persona lesa. La Corte ha precisato, al riguardo, che, sebbene la direttiva non imponga il riconoscimento di una simile qualità ad un’associazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale qualora non sia identificabile alcuna persona lesa, essa prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio della parità di trattamento rispetto a quelle in essa contenute.

  • Quali siano le sanzioni irrogabili al datore di lavoro.

Spetta agli Stati membri che hanno operato tale scelta decidere le sanzioni irrogabili al datore di lavoro, tenendo presente che tali sanzioni devono, a norma dell’articolo 17 della direttiva «antidiscriminazioni», essere effettive, proporzionate e dissuasive anche quando non sia identificabile alcuna persona lesa.

4. I precedenti giurisprudenziali richiamati 

Nella pronuncia che si segnala, la Corte di Giustizi, oltre richiamare i prcedenti fondamentali in materia antidiscrimnatoria della sua giurisprudenza (dal noto caso Bosman in poi), fa riferimento specifico e reiterato alla propria precedente sentenza del 25 aprile 2013, Asociația Accept, C-81/12. In tale sentenza, in particolare ai punti 44 ss., si era esaminato il caso di dichiarazioni discriminatorie provenienti da una persona che si presenta ed è percepita, nei mezzi di informazione e nella società, come il principale dirigente di una squadra di calcio professionistica. In quella sede la Corte ha ritenuto – tra l'altro- che l’articolo 17 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale -secondo cui, in caso di accertamento di una discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, nell’accezione di tale direttiva, qualora tale accertamento avvenga decorso un termine di prescrizione di sei mesi dalla data dei fatti, non è possibile pronunciare altro che un ammonimento come quello di cui al procedimento principale- se, in applicazione di tale normativa, siffatta discriminazione non è sanzionata secondo modalità sostanziali e procedurali che attribuiscono alla sanzione un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. La Corte ha poi demandato al giudice del rinvio di valutare se ciò si verificasse nel caso della normativa oggetto del procedimento principale e, all’occorrenza, di interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima.

5. Il dispositivo della sentenza

La sentenza in rassegna ha conclusivamente affermato in dispositivo che:

1) La nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro» contenuta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano delle dichiarazioni rese da una persona nel corso di una trasmissione audiovisiva secondo le quali tale persona mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi, nella propria impresa, della collaborazione di persone di un determinato orientamento sessuale, e ciò sebbene non fosse in corso o programmata una procedura di selezione di personale, purché il collegamento tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro in seno a tale impresa non sia ipotetico.

2) La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale un’associazione di avvocati, la cui finalità statutaria consista nel difendere in giudizio le persone aventi segnatamente un determinato orientamento sessuale e nel promuovere la cultura e il rispetto dei diritti di tale categoria di persone, sia, in ragione di tale finalità e indipendentemente dall’eventuale scopo di lucro dell’associazione stessa, automaticamente legittimata ad avviare un procedimento giurisdizionale inteso a far rispettare gli obblighi risultanti dalla direttiva summenzionata e, eventualmente, ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino fatti idonei a costituire una discriminazione, ai sensi di detta direttiva, nei confronti della citata categoria di persone e non sia identificabile una persona lesa.

 

15/05/2020
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