Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

L’udienza penale in videoconferenza

di Gianmarco Marinai
presidente della sezione penale del Tribunale di Livorno
Una luce in fondo al tunnel dell’emergenza. Indicazioni tecniche

 

 

1. La legge di conversione del dl 18 del 17 marzo 2020 (n. S.1766 approvata al Senato e ora in discussione alla Camera dei Deputati con il numero A.C. 2463) introduce, dopo il comma 12 dell’art. 83 (che prevede la possibilità di utilizzare il mezzo della videoconferenza per i processi con imputati detenuti o comunque sottoposti a custodia cautelare) i commi da 12-bis a 12-quinquies che, non solo risolvono in senso positivo alcuni dubbi interpretativi che si erano posti (in special modo ammettendo l’applicabilità della videoconferenza anche per le convalide di arresto e fermo e per gli interrogatori di garanzia), ma ampliano in modo deciso l’ambito di applicazione dell’udienza a distanza.

Il tutto, ovviamente, limitato al periodo emergenziale e precisamente fino al 30 giugno 2020.

In particolare si prevede che l’udienza può tenersi a distanza tutte le volte in cui non debbano essere sentiti testimoni “privati” (nel senso di non appartenenti alla polizia giudiziaria, ausiliari, consulenti tecnici, periti, interpreti), ovvero imputati in procedimenti connessi.

Non vi sono limiti ai soggetti che possono partecipare mediante collegamento da remoto, con l’eccezione dell’ausiliario del giudice, che, pertanto, è l’unico soggetto del processo che deve necessariamente partecipare dall’ufficio giudiziario.

Le parti possono partecipare solo dalla postazione del loro difensore, al quale è demandata l’attestazione dell’identità degli assistiti.

La sottoscrizione del verbale è sostituita dall’attestazione del cancelliere dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale (art. 137, c. 2 cpp), o di vistarlo (art. 483, c. 1, cpp).

La Dgsia, con decreti 9 marzo e 20 marzo 2020, ha previsto che, ove possibile, le udienze penali in videoconferenza si svolgano “utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146 bis disp. att. cpp”, ma ha anche autorizzato l’utilizzazione di altri applicativi, in specie Microsoft Teams e Skype for business.

È evidente che gli strumenti di videoconferenza a disposizione degli uffici giudiziari potranno essere utilizzati solo nel caso in cui debbano partecipare all’udienza soggetti ristretti in carcere, mentre, negli altri casi (incluso quello in cui il carcere o il tribunale non siano dotati del sistema di multiconferenza ministeriale) si ricorrerà a Teams (o a Skype).

 

2. Sarà, dunque, possibile – sempre se le misure restrittive inizieranno ad allentarsi con conseguente rientro negli uffici di personale di cancelleria da adibire all’assistenza all’udienza – programmare lo svolgimento da remoto anche di alcune udienze dibattimentali, che, per la necessaria compresenza di molte persone, sarebbe stato molto problematico tenere con le modalità tradizionali.

L’organizzazione dell’udienza dibattimentale con Teams, però, pone alcune criticità che devono essere esaminate per evitare che gli sforzi organizzativi siano frustrati.

 

3. In particolare, appare imprescindibile garantire che tutti i soggetti che hanno diritto a partecipare all’udienza siano non solo avvertiti, ma anche messi nelle condizioni tecniche di prendervi parte.

In altre parole, è necessario inviare l’invito (collegamento, link) alla videoconferenza al difensore (e alle altre parti necessarie) e avere la certezza che esso giunga nella sfera di conoscenza dello stesso.

Come sappiamo, nel processo civile l’esistenza di un fascicolo telematico e di un connesso sistema di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata garantisce che il destinatario del decreto di fissazione dell’udienza – consistente in un atto nativo digitale, firmato digitalmente dal giudice, che viene conservato nel fascicolo processuale digitale – sia raggiunto dalla comunicazione telematica di cancelleria.

A) Redazione di un decreto di fissazione dell’udienza contenente un link alla stanza virtuale

Se all’interno del decreto inseriamo un collegamento alla videoconferenza “cliccabile”, gli avvocati, facendo clic sul decreto all’ora prevista, si collegheranno direttamente con la stanza virtuale in cui il giudice terrà l’udienza.

La Dgsia ha fornito a tutti i magistrati un collegamento (link) ad una stanza virtuale personale, che può essere inserito all’interno del decreto di fissazione dell’udienza, con pochi semplici passaggi (v. tutorial allegato, che si riferisce ad un decreto fissazione creato in formato Microsoft Word).

Analogo collegamento ad una riunione via Teams può essere creato cliccando sul pulsante “Nuova riunione di Teams” all’interno del programma di gestione della posta e del calendario Microsoft Outlook, anch’esso a disposizione dei magistrati e scaricabile dal sito “portal.office.com” dopo aver inserito le proprie credenziali ADN (quelle che si usano per accedere ai nostri computer dell’ufficio).

Se nel civile, fatti questi passaggi, la Consolle del Magistrato, al momento del deposito del provvedimento, crea automaticamente un file di tipo .pdf, firmato digitalmente, che viene inviato dal cancelliere, tramite SICID, agli indirizzi di posta elettronica degli avvocati (e anche degli altri soggetti muniti di pec, come ad esempio, i professionisti o le società), nel processo penale la cosa non è così immediata.

B) Trasformazione del decreto da formato word a formato pdf

Innanzitutto, dopo aver creato il file di testo (es. con Microsoft Word) del decreto di fissazione, sarà necessario trasformarlo in un file .pdf, ovvero “salvarlo” come file pdf (v. ancora il tutorial allegato).

C) Firma digitale del decreto di fissazione dell’udienza

Successivamente, il file così ottenuto potrà essere firmato digitalmente dal giudice.

Sotto il profilo giuridico, si pone il quesito della validità del decreto di fissazione telematico, firmato digitalmente e delle modalità di inserimento di tale atto all’interno del fascicolo penale.

Sono conscio che il problema non è di banale soluzione (non esistendo una normativa specifica regolatrice del processo penale telematico sulla falsariga del dl 179/2012 per il processo civile), ma, in ossequio ai principi che regolano l’attuale legislazione emergenziale (che intende evitare il più possibile la presenza di persone negli uffici), propongo una possibile lettura della normativa primaria esistente nel nostro ordinamento.

Quanto alla validità del decreto di fissazione firmato digitalmente, l’art. 20 del cad. (codice dell’amministrazione digitale – d.lgs 7 marzo 2005 n. 82) statuisce che il documento informatico sottoscritto con firma digitale (e anche con altri tipi di firme elettroniche dotate di minor forza) soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 cc.

Quanto all’inserimento dell’atto informatico nel fascicolo penale (ad oggi esclusivamente cartaceo – il Tiap, infatti, contiene esclusivamente copie degli originali cartacei), si potrebbe invocare l’applicazione dell’art. 23 del cad. che prevede la possibilità di effettuare copie cartacee del documento informatico (quale è il decreto nativo digitale e firmato digitalmente), che assumeranno lo stesso valore probatorio dell’originale, se “un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”, il cancelliere, ne attesti la conformità all’originale.

Sotto il profilo tecnico, tutti i magistrati hanno diritto ad ottenere gratuitamente dal Ministero una smart card che consente di apporre la firma digitale e anche le tessere personali di riconoscimento rilasciate dal Ministero negli ultimi anni posseggono questa funzione.

Non spiegherò qui come installare la firma digitale nel computer perché l’installazione richiede l’installazione di uno specifico software (diverso da scheda a scheda) che può essere eseguita solo da un tecnico dell’Ufficio, in quanto richiede il possesso dei privilegi di amministratore del computer (che spesso i magistrati non hanno). Sono, comunque, ovviamente disponibile al mio indirizzo email istituzionale ad aiutare chi volesse tentare l’installazione.

Installata la smart card, la firma digitale può essere apposta sul file in formato pdf mediante alcuni programmi liberamente scaricabili da internet come firmaOK! Rilasciato da Poste Italiane (https://postecert.poste.it/firma/download.shtml) o Arubasign (www.pec.it/download-software-driver.aspx) o simili, oppure configurando in modo idoneo il lettore di file pdf gratuito Adobe Reader, probabilmente già installato nei nostri computer: un tutorial molto semplice da seguire è scaricabile dal sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo: (www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/46830/nsiga_4155421.pdf/).

D) Invio del decreto ai destinatari

Il decreto di fissazione in formato .pdf e firmato digitalmente può essere inviato per posta elettronica al cancelliere, il quale potrà notificarlo via pec (a mezzo dell’applicativo ministeriale snt, ovvero utilizzando le funzionalità del Tiap) alle parti che saranno chiamate a partecipare alla videoconferenza.

In questo modo, si avrà la garanzia che le parti ricevano il collegamento necessario per partecipare all’udienza a distanza. Sarà sufficiente fare clic su quel collegamento (link) per “entrare” nella stanza virtuale in cui si svolge l’udienza, o meglio per accedere alla “sala d’attesa” per poi essere ammessi dal giudice ad entrare nella stanza.

E) Pulizia della stanza virtuale

Il tutorial allegato spiega i passaggi da seguire, alla fine dell’udienza, per “ripulire” la stanza virtuale, in modo tale da impedire a precedenti partecipanti di rientrare nella stanza, senza passare per la sala d’attesa e dunque per evitare che terzi possano inavvertitamente partecipare ad un’udienza che non li riguarda.

24/04/2020
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