Magistratura democratica
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La vendita dei beni confiscati? In questo modo, no grazie

di Francesco Gianfrotta
Fondazione Osservatorio Agromafie
Per risolvere il problema dei beni confiscati che non trovano un fruttuoso utilizzo, il dl sicurezza punta alla vendita: con rischi gravi che i mafiosi tornino in possesso di quanto loro sottratto, usando prestanomi. Cautele ridicole e inviti all’ottimismo: queste le nuove frontiere della lotta alle mafie e alle più gravi forme di illegalità che ci riserva il Governo in carica

La confisca dei beni e aziende appartenuti ai mafiosi è un istituto della nostra legislazione penale molto apprezzato all’estero. Da parte sua, il legislatore italiano ha dimostrato di credere fortemente nella utilità, per una effettiva affermazione della legalità, del contrasto all’accumulazione di ricchezze di origine illecita, estendendo sequestro e confisca dai reati di mafia ad altri gravi reati, quali ad esempio la grande evasione fiscale e quelli contro la pubblica amministrazione.

Tutto bene, allora? Non proprio. I numeri potrebbero giustificare giudizi ampiamente positivi. Dal sito internet dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (Anbsc), l’ente che, dal momento della confisca disposta dal giudice d’appello gestisce beni e aziende fino alla loro destinazione, risulta che, alla data del 26 settembre 2018, gli immobili in gestione erano 17.882; gli immobili destinati, 14.381; le aziende in gestione, 3.013; le aziende destinate, 937; gli immobili destinati nel 2018, 1.140; le aziende destinate nel 2018, 50 (gli ultimi due dati sono aggiornati al 3 settembre 2018). Numeri che dimostrano il fortissimo impegno dello Stato (organi investigativi e giudiziari) nel dare attuazione alla scelta strategica del legislatore, ma che fanno pensare ad una inevitabile fatica dell’Anbsc nel far fronte ai suoi compiti istituzionali, pur dopo gli aumenti di organico dei quali essa è stata destinataria.

Quali le conseguenze? Una prima, paradossale. Una legislazione che è al centro di una consapevole scelta di contrasto alle più gravi forme di illegalità diffuse nel nostro Paese presenta ampie zone di ineffettività. Intendiamoci. Numerosi sono i casi di immobili sottratti ai mafiosi, che ospitano ad esempio centri di assistenza per anziani o per il recupero di tossicodipendenti; e di aziende, una volta in mano alle mafie, oggi gestite da cooperative che ad esempio stanno sul mercato e sono impegnate, tra l’altro, nella diffusione dell’agricoltura della biodiversità. Ciò dimostra che la scelta operata nel 1996, della destinazione a finalità sociali dei beni confiscati, fu giusta e, a distanza di anni, va difesa senza riserve. E però numerosi sono anche i casi di beni che, rimanendo in sequestro, deperiscono prima della confisca definitiva, che giunge all’esito di tre gradi di giudizio; oppure di altri che, dopo la confisca e, perfino dopo il provvedimento di destinazione al comune, attendono a lungo prima di diventare luogo di attività di interesse sociale o di natura istituzionale (caserme delle forze di polizia o delle forze armate). Per non parlare di tante aziende, rapidamente declinanti fino alla decozione. In questi casi, occorre essere impietosi nel giudizio: si tratta di casi di sconfitta per lo Stato. L’affermazione della legalità non può ritenersi realizzata con il semplice intervento repressivo, quale è l’apposizione dei sigilli conseguenti al sequestro, e neppure con il provvedimento di confisca che definisce il procedimento giudiziario. Se a quei provvedimenti segue una lunga fase di abbandono, è probabile che, in seguito, non ci saranno risorse sufficienti da spendere per far partire attività utili sul piano sociale o istituzionale, o da investire per far rinascere una impresa che sia capace di produrre sviluppo e occupazione nella legalità. Il risultato che sempre una efficace lotta alle mafie ed alle altre forme di illegalità dovrebbe assicurare, e cioè il consenso per l’azione dello Stato, viene ad essere pregiudicato: si dirà da parte di molti che si stava meglio quando si stava peggio!

Anche di queste problematiche si occupa il recente decreto-legge del Governo in materia di sicurezza [1]. Lo fa prevedendo che, nei casi in cui si rivelino impraticabili le altre forme di destinazione previste dal codice antimafia, si proceda alla vendita dell’immobile confiscato al migliore offerente. Si tratta di una soluzione che certamente avrebbe il pregio di sbloccare molte situazioni in fase di stallo [2]. E però, per il modo in cui essa si configura nel testo del decreto legge, è lecito non solo avanzare al riguardo critiche, ma lanciare un vero e proprio allarme. Il Governo stesso mostra di darsi carico di un pericolo: che, profittandosi della nuova opportunità costituita dalle procedure di vendita ai privati, dei beni confiscati tornino in possesso i mafiosi ai quali essi erano stati sottratti, o persone a loro vicine, oppure loro prestanomi, o comunque soggetti in rapporto con ambienti criminali. Sarebbe, all’evidenza, una beffa per lo Stato e per i cittadini onesti, da evitare senza incertezze. Tuttavia, pur esplicitando questa preoccupazione, il Governo mostra di volere apprestare una cautela la cui inadeguatezza è clamorosa. È infatti previsto che, per contrastare quel rischio, si applicheranno le norme già in vigore sulla informativa antimafia [3]. Ora, sono due le osservazioni imposte dalla lettura della modifica normativa proposta dal Governo. La prima. L’informativa antimafia, costituita da certificati e auto-certificazioni, pensata da sempre per evitare che appalti e forniture pubbliche finiscano ai mafiosi, pur dopo le modifiche più recenti, continua ad essere un’arma spuntata: dà fastidio agli imprenditori onesti, che debbono misurarsi con i tempi della burocrazia per svolgere la loro attività, ma non fa paura ai mafiosi, che riescono ad eluderla, ad esempio, con il meccanismo dei sub-appalti. Figuriamoci se ci si possa accontentare di questa documentazione se, ad esempio, si voglia verificare, come sarebbe doveroso per evitare i rischi che il Governo dice di volere evitare, se uno studio professionale di Milano o Torino intenda acquistare un bene confiscato non per sé, ma per conto di una cosca ’ndranghetista o di un clan camorristico o di Cosa Nostra! Per evitare ciò occorrerebbe ben altro: sarebbero necessarie indagini penetranti, in grado di accertare rapporti, clienti, affari, di soggetti certamente privi di precedenti e pendenze giudiziarie; indagini proiettate sul presente e sul futuro, che non potrebbero essere sostituite da documenti per loro natura muti su questo versante. Né può rassicurare la possibilità di ricorrere ad un nuovo sequestro, qualora l’acquirente, in seguito, risulti essere chi non avrebbe dovuto essere, stando a quanto lo stesso decreto legge vorrebbe evitare: non ci si può, davvero, permettere il lusso di ricominciare da capo ciò che già una volta è costato lavoro difficile e risorse pubbliche. Senza contare che un efficace deterrente rispetto all’eventualità che i mafiosi coltivino il progetto di tornare in possesso di quanto è stato loro sottratto potrebbe essere rappresentato da norme precise e stringenti sulla destinazione a finalità sociali o istituzionali del ricavato delle vendite. Difficile che i mafiosi ci provino, sapendo che, in quel modo, potrebbero dare − allo Stato − i mezzi per aprire un’altra stazione dei Carabinieri in un territorio, oppure − ad una associazione di giovani determinati a sfidarne il potere − le risorse per fare antimafia sociale e culturale.

Fin qui le riserve sul decreto sicurezza per ragioni di merito. Ma c’è una riserva da formulare, forse ancora più importante, in quanto relativa al metodo scelto. Solo con un artificio retorico, ispirato da esigenze di propaganda, si possono mettere insieme, nell’unico calderone del bisogno di sicurezza, questioni assai diverse: dalla estensione del Daspo, ai permessi per i rifugiati; dall’armamento delle forze di polizia, allo sgombero degli alloggi di proprietà pubblica [4]. E pare davvero arduo affiancare concettualmente a queste materie le problematiche della gestione e destinazione dei beni e aziende confiscate. Con due ulteriori riflessioni da fare. La prima. Il decreto-legge, specie se intervenga in materie cosi eterogenee, non si presta per nulla ad una disamina approfondita della tematica qui affrontata, dovendosi rispettare il termine previsto dalla Costituzione (60 giorni), di conversione in legge da parte delle Camere. Se non se ne stralcia questa parte, è facile immaginare il ricorso alla solita questione di fiducia per salvare un risultato politico al quale si tiene, così superando qualche eventuale maldipancia della maggioranza di governo e comunque strozzando ogni discussione. Eppure, in tema di lotta alla mafia, l’esperienza dimostra che il più largo consenso sulle iniziative da realizzare è un valore da perseguire per dare loro forza e stabilità. Qui è la seconda riflessione. Sulle ipotesi di vendita ai privati dei beni confiscati che non si riesca a destinare diversamente, non manca nella società civile qualche riserva di principio. In questi casi c’è una sola cosa da fare: sviluppare una discussione non astratta, ma che si misuri su proposte specifiche. Per esempio, potrebbe essere utile a far ritenere la vendita a privati non una bestemmia, una norma che ne disciplinasse in modo serio la procedura, includendovi – quale condizione vincolante − l’esito di indagini che accertassero l’assenza di quei pericoli dei quali si è detto. Bisognerebbe discuterne in modo approfondito. È disponibile il Governo a farlo? In un recente workshop svoltosi sul tema nel Villaggio Coldiretti di Roma, allo scrivente che rappresentava l’inidoneità dell’informativa antimafia ad evitare che i beni confiscati tornassero ai mafiosi, il Ministro dell’agricoltura ha ritenuto di rispondere che, nella lotta alla mafia, occorre avere «ottimismo»! Proprio così. Ottimismo fondato su cosa? Sulle capacità dei nostri investigatori? Certo che sì. Peccato che nel decreto-legge si parli d’altro. Sull’utilità dell’informativa antimafia? Un po’ poco per rassicurare gli onesti e creare consenso sulle soluzioni pensate e messe in campo.



[1] Ci si riferisce al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231, del 4 ottobre 2018.

[2] Cfr. l’art. 36 del decreto legge cit., intitolato: Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati.

[3] La norma citata sub 2, al terzo comma, modifica i commi 5-6-7 dell’art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cd. codice antimafia).

[4] Il decreto legge citato si intitola: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

29/10/2018
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