Magistratura democratica
Magistratura e società

Lo scandalo dell'ergastolo

di Riccardo De Vito
magistrato di sorveglianza, Tribunale sorveglianza di Sassari
Recensione al Manuale sulla pena dell’ergastolo di Claudio Conte (collana Il diritto in Europa oggi, Key editrice, maggio 2017)
Lo <i>scandalo</i> dell'ergastolo

1. Un sole nero

Nell’introdurre il suo intervento alla Commission National Justice et Aumônerie des Prisons, riunita il 27 gennaio 2001 per discutere del Senso della pena, Paul Ricoeur esordiva con parole affilate come lame: «Lo scandalo della pena brilla come un sole nero sul terreno frantumato della questione: perché punire?»[1].

La pena come scandalo, dunque, come pietra di inciampo dei sistemi giuridici contemporanei che, per tutelare i beni fondamentali della persona umana, non hanno ancora trovato alternative efficaci all’inflizione di ulteriore sofferenza, una sofferenza che «sembra aggiungersi dal di fuori a quella provata dalla vittima del pregiudizio, del peccato, del torto»[2]. Se questo è vero – non è confutabile che la pena, nel suo funzionamento materiale, sia consapevole pratica di afflizione di un colpevole –, deve constatarsi come in questo ambito di problemi, almeno nei Paesi che rinnegano la pena di morte, il sole più nero sia costituito dall’ergastolo, il fine pena mai, la privazione della libertà per tutta l’esistenza.

Vera e propria pena di morte viva[3], almeno nelle varianti che azzerano il right to hope, la pena perpetua costringe a confrontarsi con il diritto di punire, non solo per rispondere alla domanda sul senso della penalità, ma anche per provare a capire fin dove possano spingersi i confini della supremazia dello Stato in questo campo. Per il giurista positivo non si tratta solo di interrogativi etici, ma di questioni che interpellano direttamente la Costituzione italiana e la promessa rieducativa assegnata alla pena dall’art. 27.

Ben vengano, pertanto, le pagine di questo Manuale sulla pena dell’ergastolo, che, oltre a dare prova di autonomia di ricerca e di un notevole livello di approfondimento, evidenziano un pregio specifico, strettamente legato all’esperienza personale dell’autore.

2. Lo scandalo da dentro

Claudio Conte, artefice del Manuale che queste righe intendono presentare, oltre a dimostrarsi lucido studioso del fenomeno normativo dell’ergastolo, conosce e saggia ogni giorno sulla propria pelle l’essenza di quella pena.

Si legge subito nella premessa che l’autore «è in carcere ininterrottamente dall’età di diciannove anni, dal 1989. Fine pena mai». Proprio in questa specificità sta la prima ragione di interesse di questo libro, che non è la biografia di una vita tra gli ergastolani, ma è un testo di teoria e dogmatica giuridica.

Si può fare teoria, mettere ordine alle cose, rimanendo immersi dentro quelle stesse cose che ci si propone di ordinare? La risposta è sì. Ed è una lezione, sia detto con chiarezza, il cui valore fuoriesce dalle pagine del libro per colpire al cuore le presunzioni di autosufficienza dei saperi di quei giuristi astratti che ritengono inquinante il confronto costante con l’immane concretezza della pena.

Il volume in questione non si limita a squadernare teorie e interpretazioni, a mettere in fila visioni e prospettive di riforma, ma opera un costante rimando alle ricadute di ogni orientamento dottrinario o giurisprudenziale sulle esistenze delle persone detenute. E così siamo costretti a scoprire da vicino che anche solo la minaccia dell’ergastolo e la sua irrogazione in concreto – l’ergastolo nella sua dimensione statica, per dirlo con le parole della Corte costituzionale – si possono porre in conflitto con il principio di umanità, come ci ricorda l’appropriato riferimento al caso di Diana Blefari Melazzi, suicidatasi nel 2009 pochi istanti dopo la notifica della sentenza di condanna all’ergastolo.

Ci si palesano, poi, uno dopo l’altro, tutti i luoghi comuni in materia di pena perpetua; l’analisi della numerosa casistica giudiziaria, infatti, sta lì, impietosa, a dimostrare che gli “ergastolani senza scampo” esistono davvero e che l’idea che nessuno resti in carcere per tutta la vita è pura impostura. Sotto questo profilo, inoltre, non possono non suscitare impressione le cifre sui detenuti presenti nelle carceri italiane da un tempo ben superiore a quello necessario ad ottenere la liberazione condizionale, nonché la parsimonia con la quale si fa applicazione di tale istituto nelle aule giudiziarie.

Ben inteso: il manuale non intende far esercizio di buonismo, né sottovalutare le complesse esigenze di prevenzione sottese alla previsione dell’ergastolo e le difficoltà, per così dire di prognosi, con le quali ci si cimenta quando l’ergastolo mette piede nelle aule dei tribunali di sorveglianza. In una ricca anatomia dell’ergastolo, tuttavia, l’analisi suggerita dal testo progredisce verso una dettagliata scomposizione dell’istituto e ci impone di prendere atto, prima di tutto, che l’ergastolo non corrisponde più a un concetto (meglio, a una realtà) declinabile al singolare e che molte delle certezze professate dalla giurisprudenza e dalla dottrina sono ormai messe alla prova dal fuoco del dibattito multilivello tra Corti nazionali e internazionali.

3. L’ergastolo, gli ergastoli: la variante ostativa

Più volte, nelle pagine di questo volume, si torna ad insistere sul fatto che non si possa parlare di ergastolo, ma di ergastoli.

All’interno di questo genere plurale – comprendente tipologie che spaziano dall’ergastolo con isolamento a quello che, prima delle recenti riforme in materia di misure di sicurezza detentive, prendeva il nome di ergastolo bianco –, una specie particolarmente insidiosa si aggira per l’ordinamento italiano: l’ergastolo ostativo, quello che impedisce la fruizione di qualunque beneficio penitenziario in difetto di collaborazione utile con l’autorità giudiziaria (o in assenza dei surrogati della medesima, quali la collaborazione impossibile, inesigibile, irrilevante) e di prova circa l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Siamo di fronte, per usare l’espressione di Andrea Pugiotto, a una sorta di luogotenente della pena di morte, tante potendo essere le ragioni che impediscono la scelta collaborativa anche da parte di persone orami rieducate. Niente diritto di sperare, dunque, e niente possibilità che il percorso rieducativo sia valutato se non attraverso i filtri delle presunzioni legali. A bloccare ogni riesame della legittimità del protrarsi della pretesa punitiva milita l’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario, disposizione normativa non a torto indicata, nel testo, come punto di approdo di una vera controriforma della riforma penitenziaria del 1975.

Variante realmente perpetua in the facts della pena prevista dall’art. 22 del codice penale, l’ostativo non ha bisogno della solennità di una Corte d’assise per essere proclamato. Afferriamo con immediatezza, sfogliando le pagine di questo volume, che il fine pena mai ostativo scaturisce di frequente dalle interpretazioni delle norme e delle sentenze di condanna che i giudici dell’esecuzione e i magistrati di sorveglianza sono chiamati a svolgere nel silenzio delle loro camere di consiglio. E così, ritenere una continuazione tra un reato omicidiario e un reato associativo di tipo mafioso, o, ancora, ritenere la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 7 l. 203/1991 (delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste) – anche a prescindere dalla contestazione e applicazione della stessa in sede di cognizione – chiude in maniera definitiva le porte del carcere, salvo le condotte collaborative di cui si è detto.

È un tema, questo proposto e definito dall’autore come creazione giurisprudenziale dell’ergastolo, di stringente e drammatica attualità. Per convincersene è sufficiente gettare un’occhiata al recente dibattito interno alla giurisprudenza di legittimità, attraversata da un conflitto inerente proprio la possibilità di comminare l’ostatività in sede di interpretazione post giudicato. Se un orientamento, infatti, sostiene che «in caso di delitti commessi dopo il 12 giugno 1991, il Tribunale di sorveglianza non può rivalutare la sentenza di condanna emessa dal giudice della cognizione ritenendo sostanzialmente esistente l’aggravante di cui all’art. 7 d. l. 152 del 1991, convertito in legge 203 del 1991 e quindi operante il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai sensi dell’art. 4 bis, comma 1, Ord. pen., quando tale aggravante non sia stata contestata dal pubblico ministero e, conseguentemente, non sia stata riconosciuta come sussistente dal giudice della cognizione» (Cassazione, Sez. I, 6. 5. 2016, Indelicato), non mancano pronunce che, all’esatto opposto, ritengono che «la disposizione di cui all’art. 4 bis in tema di limitazione all’accesso ai benefici penitenziari non richiede, per la sua applicazione anche a fatti commessi dopo il 13 maggio 1991, che il reato sia stato formalmente ritenuto in sede di cognizione, aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. 152 del 1991» (Cassazione, Sez. I, 13. 6. 2016, De Lucia).

Le parole della giurisprudenza di legittimità appena citate – basti pensare a quell’inciso rivelatore: «ritenere sostanzialmente sussistente l’aggravante» – dimostrano la notevole tempestività di questo Manuale e l’importanza della scelta di dirigere l’attenzione e la consapevolezza dei lettori sulle conseguenze effettive dell’interpretazione post giudicato, sulla natura sostanziale o processuale delle norme di ordinamento penitenziario, sulla loro conseguente efficacia retroattiva o ultrattiva. Non sono cavilli teorici, ma opzioni da cui deriva la reale perpetuità della pena; opzioni che legittimano ancora di più la proposizione della domanda: l’ergastolo, quanto meno nella sua variante ostativa, è compatibile con il rispetto dell’umanità della pena e con la sua finalità rieducativa? Lo Stato che lo prevede e irroga, si muove su un terreno di legittimità costituzionale e convenzionale?

4. Uno scandalo superabile?

Più volte, nel libro, si trova il riferimento a una fondamentale sentenza della Corte costituzionale, la 204 del 1974. Potremmo dire che tutto inizia da lì, da quella consacrazione del valore dirimente dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione nell’ambito della penalità esecutiva. Il precetto in questione da un lato pone «un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle» e, dall’altro, fa sorgere in capo al condannato «il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo» (Corte cost. 204/1974).

Inevitabile chiedersi se tale diritto, presidiato a livello giurisdizionale dalla magistratura di sorveglianza, valga oggi per tutti i condannati, ed in particolare quale sia la sua reale estensione per gli ergastolani ostativi. Certo, ci si può in qualche modo adagiare rassicurati sulla lettera della legge, e pensare che la volontaria scelta di collaborare con la giustizia apra la strada ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale per quei condannati che intendano avvalersene. Si potrebbe, in sostanza, ritenere che l’ergastolo anche per gli ostativi sia legittimo nella sua previsione astratta in quanto concretamente vincibile nei fatti e potenzialmente destinato a trasformarsi in pena temporanea. Ma su questo punto è proprio il libro a far traballare le certezze e a riproporre con drammaticità il problema di come la scelta del condannato di passare o meno attraverso la cruna dell’ago[4] della collaborazione non sia spesso libera e percorribile: il timore di esporre se stessi o i propri congiunti a pericoli gravi e la protesta di innocenza (magari indimostrabile) sono solo alcuni dei fattori che incidono in maniera determinante e grave sulla valutazione che i condannati sono chiamati a compiere.

La gravità di un tale condizionamento è tanto più evidente se si pone mente al fatto che, come la dottrina più approfondita avverte, collaborazione e ravvedimento sono concetti eterogenei e operano su piani diversi. Nulla esclude il ravvedimento in assenza di collaborazione o la collaborazione in assenza di ravvedimento ed è esperienza comune per molti operatori del penitenziario la conoscenza di ergastolani ostativi ancora in carcere nonostante dissociazioni attive ed esplicite, pubbliche prese di posizione contro il sodalizio criminale, adesioni ad associazioni che propongono modelli di legalità e progetti antitetici a quelli della criminalità organizzata. Ci sono casi, dunque, in cui si può rimanere con il corpo in prigione e la mente libera dal clan. Nessun giudice, se non forse quello costituzionale, potrà risolvere questa contraddizione.

Il dubbio sul fatto che il diritto al riesame della pretesa punitiva non sia concretamente esercitabile da tutti i condannati, dunque, non deve rimanere confinato nelle pagine di questo libro e deve interrogarci sulla compatibilità delle pene ostative con la legalità democratica e costituzionale.

Su questo terreno l’autore offre alcune risposte, molte delle quali incanalano le domande verso quello «spazio di osmosi tra il sistema giuridico internazionale ed i sistemi giuridici nazionali»[5] a tutti gli effetti rappresentato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali e dalle pronunce della Corte di Strasburgo.

I binari tracciati da alcune delle sentenze della Corte Edu – su tutte: Vinter c. Regno Unito 9 luglio 2013, Öcalan c. Turchia, 18 marzo 2014 – sembrerebbero effettivamente andare nella direzione di un sempre più incisivo richiamo dei legislatori degli Stati nazionali a rendere compatibili le previsioni della pena perpetua con meccanismi tali da garantire una possibilità effettiva di liberazione anticipata (une possibilité d’elargissement, per usare le parole della Corte di Strasburgo) e un serio riesame della personalità del condannato (une possibilité de reexamen).

La prospettiva, dunque, potrebbe essere quella di una progressiva espulsione dall’ordinamento delle forme ostative di ergastolo.

Lo stesso Conte, tuttavia, forte delle suggestioni e delle aperture della cultura giuridica più progressista, squarcia il velo su prospettive abolizioniste della pena dell’ergastolo tout court.  Del resto, come ammoniva Massimo Pavarini, in un approccio penologico maggiormente conflittivo, il compito della ricerca è quello di spingere sempre più in alto l’asticella dove si colloca il margine di umanità del castigo (art. 3 Cedu, art. 27, comma 3, Cost.) e se oggi siamo fermi a parametri spaziali misurabili – gli ormai celebri tre metri quadri – non è detto che domani i parametri non possano finalmente slittare sul piano temporale, come peraltro accade in molti Paesi europei dove la pena dell’ergastolo è considerata contraria al principio di umanità.

Quelle che pone questo Manuale, dunque, sono riflessioni necessarie, che convincono dell’impellenza di mettere a tema la questione del superamento dello splendore di un castigo che spesso si rivela allo stesso tempo terribile nelle conseguenze sulle vite dei condannati e inutile nella prevenzione del crimine.

Perché l’ergastolo, come ci ammonisce il brano di Ignazio di Silone citato dall’autore, non è solo una pena: è un’esistenza.

*La foto di copertina è di Alessio Duranti ed è tratta dal sito Detenzioni.eu

 


[1] P. Ricouer, Il diritto di punire, in L. Alici (ed.), Il diritto di punire. Testi di Paul Ricoeur, Morcelliana, Brescia, 2012, p. 59.

[2] Ibidem

[3] Il riferimento è al titolo dell’incontro con ergastolani, detenuti con pene lunghe e loro familiari organizzato da Ristretti Orizzonti nel Carcere di Padova il 20 gennaio 2017, significativamente intitolato: Contro la pena di morte viva. Per il diritto a un fine pena che non uccida la vita.

[4] C. Musumeci, A. Pugiotto, Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 93

[5] A. Di Stasi (ed.), CEDU e Ordinamento Italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento italiano (2010-2015), Cedam, Vicenza, 2016, p. 3

20/05/2017
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