- Legge sui poteri straordinari per l'epidemia Covid19_testo in ungherese
- Traduzione provvisoria in italiano della Legge ungherese
La sera del 30 marzo 2020 il presidente della Repubblica Jànos Ader ha promulgato la legge, voluta dal capo del governo Victor Orbàn e approvata dal Parlamento, che ha conferito poteri straordinari al governo ungherese per affrontare l’epidemia da COVID-19.
Pubblichamo il testo della legge nella traduzione provvisoria in italiano curata da Tatiana Negurita.
La base costituzionale della legge si rinviene nell’articolo 53 della Costituzione ungherese, che prevede lo “stato di pericolo” con l’attribuzione al governo del potere di sospendere l’applicazione di leggi e di derogare al loro contenuto:
Articolo 53 – Stato di pericolo
- Il Governo, nel caso di calamità naturale oppure di disastro industriale che metta in pericolo la sicurezza della vita o dei beni nonché per evitare le conseguenze degli stessi, dichiara lo stato di pericolo ed introduce misure straordinarie previste per legge-cardine [legge organica].
- Il Governo nel caso di stato di pericolo può emanare decreti con i quali – secondo quanto descritto per legge-cardine [legge organica] – può sospendere l’applicazione di alcune leggi, può divergere da disposizioni di legge, può attuare altre misure straordinarie.
- In base al comma 2 il decreto del Governo resta in vigore per quindici giorni, a meno che il Governo – sulla base dell’autorizzazione dell’Assemblea Nazionale – non ne proroghi l’effetto.
- Il decreto del Governo decade con la cessazione dello stato di pericolo.
La Costituzione ungherese è stata approvata il 18 aprile 2011 sulla base dei soli voti della maggioranza (la coalizione FIDESZ-KDNP) dopo un procedimento di revisione durato solo trentacinque giorni, e dopo una “consultazione nazionale” consistita in un semplice elenco di dodici domande retoriche che non riportava il testo del progetto.
La Corte costituzionale ungherese il 28 dicembre 2012, con decisione n. 45/2012, ha annullato più di due terzi delle disposizioni transitorie contenute in quell’atto, considerate di particolare rilevanza dalla maggioranza di governo; che ha reagito promuovendo una nuova modifica della Legge fondamentale, adottata l’11 marzo 2013, che integra nella Legge stessa la maggior parte delle disposizioni transitorie annullate dalla Corte, nonché altre disposizioni precedentemente dichiarate incostituzionali.
La Commissione di Venezia, organo di alta consulenza/assistenza costituzionale del Consiglio d’Europa, già dal 2011 aveva formulato osservazioni sulla situazione costituzionale ungherese.
Una delle questioni poste è quella della distorsione del sistema costituzionale prodotta dall’aumento delle materie riservate alle cosiddette leggi-cardine, leggi organiche ritenute fondamentali da adottarsi a maggioranza di 2/3 che integrano in via ordinaria il sistema costituzionale[1]: tra di esse rientra anche la legge del 30 marzo 2020, approvata con 137 voti favorevoli e 53 contrari.
Il Parlamento europeo si è occupato della questione ungherese con la risoluzione del 3 luglio 2013 “sulla situazione dei diritti fondamentali, norme e pratiche in Ungheria” adottata in applicazione della risoluzione del del 16 febbraio 2012[2].
In termini più ampi, una successiva risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018[3] ha invocato l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1 del Trattato sull’Unione europea a fronte di un evidente rischio di violazione grave da parte dell’Ungheria dei valori su cui si fonda l’Unione, rinvenuto in una pluralità di campi[4], tra i quali, rilevano direttamente in relazione alla legge del 30 marzo 2020 il funzionamento del sistema costituzionale e la libertà di espressione.
E la situazione ungherese, sotto più profili, è oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea.
La legge del 30 marzo 2020, dopo avere richiamato il fondamento costituzionale dei poteri conferiti al governo, prevede l’estensione di tali poteri alla sospensione dell’applicazione di talune leggi e alla possibilità di introdurre deroghe a disposizioni normative; al di là quindi dell’adozione delle misure di contenimento previste dal precedente decreto n. 40/2020.
Prevede una “informazione in via breve” del capo del governo al solo presidente del Parlamento e ai capi dei gruppi parlamentari; norme per assicurare il funzionamento della Corte Costituzionale; la sospensione delle elezioni e dei referendum fino alla fine del periodo dell’emergenza.
Introduce poi un nuovo articolo nel codice penale: l’articolo 322/A prevede una serie di fattispecie di “impedimento (o intralcio) del controllo epidemico”, aggravate in caso di concorso di persone e aggravate dall’evento nel caso abbiano causato un decesso; mentre l’articolo 337, completamente novellato, punisce ora le false dichiarazioni pubbliche che possano causare turbamento o agitazioni, ovvero ostacolare o intralciare l’efficacia delle misure.
[1] G. Michelini, V. Monetti, Ungheria, la svolta di Orbàn. Si smantellano pesi e contrappesi, http://magistraturademocratica.it/mdem/articolo.php?id=1090&a=on
[2] www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0315+0+DOC+XML+V0//IT.
[3] Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 su una proposta recante l’invito al Consiglio a constatare, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell’Ungheria dei valori su cui si fonda l’Unione.
www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_IT.html#title1.
[4] Il funzionamento del sistema costituzionale e del sistema elettorale; l’indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e i diritti dei giudici; la corruzione e i conflitti di interesse; la tutela della vita privata e la protezione dei dati; le libertà di espressione, accademica, di religione, di associazione; il diritto alla parità di trattamento; i diritti delle persone appartenenti a minoranze e la protezione dalle dichiarazioni di odio contro tali minoranze; i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati; i diritti economici e sociali.