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Il pacchetto-sicurezza del 2025 interviene sulle occupazioni abusive del domicilio altrui (i cd. furti di case) e sull’accattonaggio, ritenuti fenomeni di grande allarme sociale. Di fatto, però, dall’analisi delle norme si comprende che l’obiettivo dell’intervento è più la tutela dei locatori e grandi proprietari, nonché la criminalizzazione delle associazioni che lavorano nel vasto campo dell’informalità abitativa. Le norme sull’accattonaggio presentano, soprattutto nella nuova versione, problemi molto forti sotto il profilo dell’offensività e della proporzionalità. Ci si chiede se non si stia creando un vero e proprio diritto penale del rom e se tale operazione sia utile per tutelare davvero la sicurezza urbana.
Il reato di rivolta in istituto penitenziario costituisce un salto di qualità: il diritto penale, incriminando atti di dissenso non violenti, perde la sua natura di strumento di difesa contro gli abusi e le sopraffazioni per diventare baluardo del principio di autorità. Descrizione della fattispecie di rivolta – sia in carcere sia nei CPR – e sua collocazione sistematica forniscono basi evidenti per decifrare la torsione di cui si è detto. I detenuti e gli stranieri, al contempo, vengono definitivamente consegnati al ruolo di nemici dell’ordine e della sicurezza.
La nuova ipotesi di flagranza differita introdotta dal dl n. 48/2025 si innesta lungo il solco di un itinerario di normalizzazione dell’eccezionalità che rischia di porsi in tensione con le prerogative che circondano l’inviolabilità della libertà personale. Si accentua, pertanto, la necessità di una riaffermazione dei tratti essenziali delle garanzie pretese dall’art. 13 Cost., da accompagnare all’apertura di maggiori spazi per un controllo giurisdizionale effettivo.
L’articolo ricostruisce il pensiero giuridico di Giacomo Matteotti, ponendo al centro la sua elaborazione in materia penale e processuale come anticipazione di un autentico diritto penale costituzionale. Dalla Recidiva del 1910 alle riflessioni sul processo penale, emerge una visione del diritto punitivo quale limite e non espressione del potere: un diritto “della misura”, radicato nella dignità della persona e nella razionalità della pena. In aperta opposizione al positivismo autoritario e alle tendenze emergenti dello Stato penale, Matteotti concepisce la legalità non come formalismo ma come garanzia sostanziale, e il processo come luogo di libertà, in cui la giustizia si realizza attraverso la forma. L’articolo mostra come questa visione anticipi il costituzionalismo repubblicano e mantenga oggi una forza critica intatta: nel tempo delle emergenze e della politicizzazione del penale, la lezione matteottiana invita a interrogarsi sui limiti morali e democratici del potere punitivo. Che cosa resta del diritto penale quando la democrazia ha paura? La risposta, suggerisce Matteotti, è nella misura: solo un diritto penale che si autolimita può essere davvero giusto.
Il testo s’interroga sul disegno di legge di revisione costituzionale relativo alla separazione delle funzioni giudicanti e requirenti della magistratura, evidenziando le ricadute sull’unità dell’ordine giudiziario, sull’autogoverno e sulle garanzie d’indipendenza. La creazione di due CSM e di un’Alta Corte disciplinare solleva dubbi, anche di costituzionalità, specie alla luce del divieto d’istituire nuovi giudici speciali e del principio generale di democraticità degli organi repubblicani. La riforma, inserita in un più ampio contesto di revisioni frammentate, rischia di alterare gli equilibri costituzionali, senza affrontare realmente il fenomeno correntizio.
All’avvento dell’Intelligenza artificiale non si possono opporre chiusure aprioristiche: piuttosto, occorre prestare attenzione a che i giudici non vengano isolati dentro una sorta di nuovo positivismo giuridico digitale, venendo privati di una visione assiologica e teleologica. E’ anzi l’occasione per scorgere un nuovo orizzonte, che includa il diritto all’interazione umana, da intendersi quale principio guida anche per l’evolvere del diritto costituzionale.
Intervista a Giovanni Maria Flick, avvocato, professore, già magistrato e Presidente Emerito della Corte Costituzionale, resa al termine della relazione svolta al corso della Scuola Superiore della Magistratura su Il processo e l’intelligenza artificiale, tenutosi a Roma l’1.12.2025
Sempre oscillando tra istanze repressive e mitigatrici, il diritto penale tributario tenta la via della razionalizzazione, secondo una prospettiva che riconduca ad unità il sistema sanzionatorio, in linea con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Il “caso Almasri” può essere considerato paradigmatico della crisi del diritto internazionale in generale. Se ne conduce qui un’analisi per riflettere sulle peculiarità dell’interpretazione giuridica nella cooperazione giudiziaria. In particolare, attraverso il caso, si mostrano i problemi teorici e pratici legati al ruolo interpretativo-applicativo dei diversi attori coinvolti, alle lacune normative e al concorso di diversi modelli cooperativi. La tesi che se ne trae è che, superato un certo livello di complessità, finiscono per allentarsi le garanzie di effettività e mancare la possibilità stessa di un controllo pubblico delle asserzioni e delle applicazioni che si fanno in materia, specie in un contesto comunicativo come l’attuale. In conclusione, si afferma la necessità di adottare un’“ermeneutica dei limiti” per sciogliere questa complessità ed evitare che il diritto si trasformi in “nuda forza”.
Nel cantiere sempre aperto della giustizia penale si annunciano continue riforme in materia di intercettazioni, che rischiano di vanificare questo importante strumento di ricerca della prova e di spostare l’asse del bilanciamento tra la tutela della riservatezza e le esigenze processuali a favore della prima.
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, pubblichiamo il testo dell’Audizione alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati sul disegno di legge AC n. 1693 Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso di Paola Di Nicola Travaglini e di Francesco Menditto. La riforma, approvata all’unanimità dalla Camera, in attesa del varo definitivo da parte del Senato, ha il merito di formalizzare il punto di approdo della giurisprudenza, soprattutto di legittimità, per cui deve riconoscersi violenza sessuale in ogni caso in cui non sia stato manifestato il chiaro, inequivoco, e permanente consenso al rapporto. Non si tratta solo di una modifica formale, ma della diversa attenzione rivolta non più a chi subisce, ma piuttosto a chi aggredisce: non sarà più la vittima a dover provare di avere reagito, ma il colpevole a dover dimostrare che l’atto era liberamente voluto da entrambi. Un rovesciamento di prospettiva che rappresenta un notevole passo avanti nella difesa delle vittime di violenza.