Magistratura democratica

Leggi e istituzioni

Fine vita: il suicidio assistito in Europa e la palude italiana

A fronte dell’infinito confronto, esistenziale e filosofico, sui temi della libertà di vivere e della libertà di morire, è emersa in Europa una nuova domanda sociale: quella di una libertà del morire che sia tutelata dall’ordinamento giuridico non solo come “libertà da” e come espressione di autodeterminazione ma anche come un vero e proprio “diritto sociale” che assicuri l’assistenza di strutture pubbliche nel momento della morte volontaria. In questi ultimi anni, in alcuni Paesi europei sono stati compiuti significativi passi verso un nuovo regime del fine vita mentre in altri vi sono cantieri aperti ormai ad un passo dalla positiva chiusura dei lavori. Il Regno Unito sta approvando una nuova legge destinata a superare il Suicide Act del 1961. In Germania la Corte costituzionale, con una decisione del 2020, ha affermato che esiste un diritto all’autodeterminazione a morire ed a chiedere e ricevere aiuto da parte di terzi per l’attuazione del proposito suicidario. In Francia una nuova normativa, in corso di approvazione, è stata preceduta e preparata da un importante esperimento di democrazia deliberativa come l’istituzione di una Convention Citoyenne Cese sur la fin de vie, formata per sorteggio e chiamata a fornire un meditato e informato parere sul fine vita. La situazione del nostro Paese resta invece caratterizzata da una notevole dose di ipocrisia e da un altrettanto elevato tasso di confusione istituzionale. La radicale negazione dell’esistenza di un diritto a morire proveniente dalla maggioranza di governo coesiste infatti con il riconoscimento di diverse possibilità legittime di porre fine volontariamente alla propria vita in particolari situazioni: rifiuto delle cure, sedazione profonda, suicidio assistito in presenza delle condizioni previste dalle pronunce della Corte costituzionale. Dal canto suo il legislatore nazionale è stato sin qui paralizzato da veti e contrasti ed appare incapace di rispondere alla domanda, che sale con crescente intensità dalla società civile, di tutelare il diritto “doloroso” di porre fine ad una esistenza divenuta intollerabile. In questa situazione stagnante la domanda sociale di libertà del morire si è trovata di fronte solo l’arcigna disciplina del fine vita dettata dagli artt. 579 e 580 di un codice penale concepito in epoca fascista. Da questo impatto sono scaturite le forme di disobbedienza civile consistenti nel prestare aiuto, sfidando le norme penali, a chi in condizioni estreme aspirava ad una fine dignitosa. E, a seguire, i giudizi penali nei confronti dei disobbedienti e le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel corso dei processi dai giudici che hanno innescato i numerosi interventi della Corte costituzionale, sinora decisivi nel disegnare la disciplina del fine vita. Da ultimo un tentativo di superare l’inerzia del parlamento è stato compiuto da due Regioni - Toscana e Sardegna - che hanno approvato leggi sul fine vita, individuando come requisiti per accedere all’assistenza al suicidio quelli previsti dalla sentenza della Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019 e disegnando procedure per ottenere la prestazione assistenziale richiesta. La reazione del governo è consistita nell’impugnare la legge regionale toscana ritenuta esorbitante dalle competenze regionali e lesiva di competenze esclusive dello Stato. Reazione non priva di qualche fondamento giacchè la prospettiva di regimi del fine vita differenziati su base regionale appare criticabile sotto il profilo giuridico e non certo desiderabile nella pratica, ma singolare quando provenga dal uno Stato che sinora si è dimostrato incapace di dettare una normativa rispondente alle istanze di riconoscimento di libertà e di diritti sul fine vita che provengono dalla società italiana. 

19/11/2025
REMS: Torneremo all'inferno?

La riforma avviata con la legge n. 9/2011 ha voluto gettarsi alle spalle alcune delle pagine più penose rispetto alla tutela della salute mentale nel segmento del diritto penale, aprendo un complesso percorso applicativo che se da un lato è riuscito a cogliere l’obiettivo di cancellare gli ospedali psichiatrici giudiziari dal panorama di questo paese, dall’altro non è ancora riuscito a completare un approdo che ponga solidamente in sicurezza i valori -anche costituzionali- in gioco. A distanza di circa quattro anni dalla sentenza 22/2022 della Corte costituzionale, il dibattito culturale si è concentrato essenzialmente su cosa “non va fatto” per non tornare indietro, incapace di confrontarsi con una prospettiva propositiva, trascurando il pericolo che l’incapacità di indicare una strada percorribile reca con sé.    

03/11/2025
Per una riforma radicale delle impugnazioni civili

La crisi in cui versa la giustizia civile, non solo e non tanto per la difficoltà, pur in presenza di uno sforzo straordinario, di rispettare il disposition time imposto dal PNRR, ma anche e soprattutto per le prospettive di grave incertezza che si aprono dopo il 30 giugno 2026 con il ritorno al regime ordinario, trova una delle ragioni principali nell’eccessività del sistema delle impugnazioni. La drammaticità del momento richiede una riforma radicale delle impugnazioni che, mediante gli opportuni aggiustamenti nella disciplina della revocazione, fra cui l’estensione dell’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. anche alla sentenza di primo grado, trasformi l’appello da gravame in rimedio impugnatorio, a motivi illimitati in diritto, e limitati in fatto al vizio motivazionale corrispondente al vigente art. 360 n. 5 c.p.c., mentre il ricorso per cassazione dovrebbe essere previsto esclusivamente per i motivi di cui ai primi tre numeri dell’art. 360, facendo della nullità della sentenza e del procedimento (il numero 4 dell’art. 360) un motivo di revocazione ordinaria. Tutto questo comporta il riconoscimento, in continuità ad un modello che potrebbe ricavarsi dalla stessa Costituzione, della centralità del giudizio di primo grado, quale sede autentica di formazione nel contraddittorio della decisione giurisdizionale.

28/10/2025
Camera dei deputati, Comm. Giustizia: Esame ddl 2528/2025 recante "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime" (approvato dal Senato) (2528)

La presente relazione scritta costituisce la versione estesa della relazione tenuta dal dott. Fabrizio Filice (giudice del Tribunale di Milano) alla Commissione Giustizia, il 14 ottobre 2025, la quale segue e aggiorna la relazione già tenuta alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, il 24 aprile 2025, sulla precedente versione del disegno di legge (1433), successivamente modificato (nel 2528) e approvato dal Senato il 23 luglio 2025.

27/10/2025
Persona, comunità, Stato alla luce della riforma Meloni-Nordio

Il principio personalista è pacificamente annoverato tra i princìpi supremi della Costituzione, non derogabili neppure con procedimento di revisione costituzionale. Effetti di sistema su di esso possono rinvenire dalla riforma costituzionale della magistratura. La separazione delle carriere risulta allo stato adiafora rispetto al disegno costituzionale, come del resto già riconosciuto dalla Corte costituzionale, ma, tenuto conto dell’ambiente processuale concreto in cui viene a calarsi, sortisce un effetto contrario a quello voluto dal revisore costituzionale, con un rafforzamento del pm che non giova, e anzi è di ostacolo, all’auspicato incremento della terzietà del giudice, specie delle indagini preliminari. La duplicazione dei csm e la loro composizione affidata al sorteggio appaiono prive di efficacia sul fenomeno del “correntismo” ma ne annullano la rappresentatività dei magistrati in violazione del principio elettivo, che appare di carattere supremo. La stessa Alta Corte di giustizia per i soli magistrati ordinari dà l’idea di un giudice speciale non in linea con il divieto costituzionale. Queste criticità rischiano di indebolire l’immunità delle persone da pene ingiuste in conseguenza dell’alterazione dell’equilibrio tra persona, comunità e Stato. Piegata impropriamente a risolvere problemi contingenti e specifici, la riforma non ha il dna della “legge superiore”, presbite e perciò destinata a durare nel tempo. Data la sua prevedibile inefficacia relativamente ai fini dichiarati, essa ha valore simbolico e mira piuttosto ad aggiustare il trade-off tra giustizia e politica in senso favorevole a quest’ultima. 

22/10/2025
La funzione sociale dell'impresa cooperativa: nuovo combustibile per la Costituzione

La recente sentenza n. 116/2025 della Corte costituzionale offre un quadro quanto mai esplicito della rilevanza costituzionale del principio della funzione sociale dell’impresa cooperativa, rilanciandone il modello che nell'attuale congiuntura sembra quanto più idoneo anche per superare le crisi più profonde e drammatiche. E' il caso della GKN di Campi Bisenzio, i cui lavoratori, a seguito di un licenziamento collettivo illegittimo e del successivo tentativo della proprietà di smantellare il sito produttivo, hanno avviato un percorso virtuoso volto a restituire continuità alla fabbrica attraverso la scelta di una struttura cooperativa e la creazione di una più ampia rete mutualistica di sostegno

20/10/2025
Giustizia climatica strategica e transizione ecologica. Prime indicazioni della Cassazione sullo spazio d'azione, per il giudice italiano, nell'approccio alle nuove frontiere del diritto

E' ufficialmente aperta la stagione della giurisdizione climatica nel nostro ordinamento. Lo scorso 21 luglio, nel cuore di un'estate dal caldo record, è stata pubblicata l’ordinanza n. 20381 con cui la Corte di Cassazione, per la prima volta, ha affermato che, a certe condizioni, il giudice ordinario italiano è competente a decidere le cause in materia climatica. La particolarità del tema trattato e l'importanza che, verosimilmente, questo provvedimento andrà acquisendo via via nel tempo rendono opportuna una riflessione di primo approfondimento.

15/10/2025
'A vicaria. Carcere ed emergenza in Italia

L’adozione del vocabolario emergenziale per descrivere la situazione del carcere è un errore, pericoloso perché impoverisce il dibattito culturale sul penitenziario e lo iscrive nei binari del pensiero corto, di uno specialismo riduttivo. 

11/10/2025
Maternità in carcere alla luce del “Decreto Sicurezza” 48/2025: trattamento o esclusione?

Un saggio a tutto tondo sulla maternità in carcere e sulla detenzione femminile, riletti alla luce delle regressive modifiche contenute nel c.d. Decreto Sicurezza 48 del 2025

09/10/2025
Il gioco di specchi di Giorgia Meloni tra gli opposti federalismi di Spinelli e von Hayek

Il lavoro può idealmente dividersi in due parti. Nei par. da 1 a 3 si tratta della fondatezza delle accuse mosse da Giorgia Meloni al Manifesto di Ventotene, cercando non di giustificare, ma di spiegare le contraddizioni del Manifesto, alla luce sia del contesto storico in cui fu redatto, sia della vicenda intellettuale degli Autori. Si evidenzia anche come le critiche mosse da Meloni non siano affatto nuove, risalgano all’epoca della sua redazione e si riferiscano a parti del Manifesto che gli stessi Autori consideravano superate. Nei par. da 4 a 7 si formula una ipotesi sul significato politico della diatriba avviata da Meloni. La si collega a posizioni intellettuali vicine o almeno non dissonanti. Si mettono a raffronto le proposte federaliste del Manifesto e di Friedrich von Hayek, per ragionare sulle opposizioni ideali keynesismo/liberismo, Costituzione nazionale/Trattati europei, ideologia/politica economica. 

08/10/2025
Ballare sotto la pioggia-Famiglie, separazioni, rinascite, di Grazia Ofelia Cesaro. Un libro che tutti dovrebbero leggere con alcune considerazioni di un giudice minorile di lungo corso sulla giustizia minorile, sulle riforme attuate e su quelle rinviate

Prendendo le mosse dalle personali esperienze professionali dell’autrice l’articolo da un lato recensisce il libro di Grazia Ofelia Cesaro (ed. Feltrinelli), avvocata notissima nel mondo del diritto di famiglia e minorile per la sua grande competenza e professionalità, dall’altro considera i risultati non certo positivi per il settore minorile della recente riforma processuale civile (la c.d. riforma Cartabia civile, di cui alla legge delega n.206/2021, attuata con D. Leg.vo 149/2022, modificata dal D. Leg.vo 164/2024) e le prospettive di futuro di una riforma ordinamentale dalla impossibile concreta attuazione.

06/10/2025
La denuncia riservata. Spunti per un parziale cambio di passo nella legislazione antimafia

Riflessioni a partire dal volume di Arturo Capone La denuncia riservata. Genesi e metodo delle mafie, limiti della legislazione antimafia e spunti per una strategia processuale di contrasto (Giappichelli, 2025)

22/09/2025
Il metodo critico nel diritto di famiglia. A proposito de Il diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo di Maria Rosaria Marella

Nell’articolo l’autore offre un’articolata analisi del volume Il diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo di Maria Rosaria Marella (Jovene, Napoli, 2025), restituendone con profondità argomentativa la complessità metodologica e l’impatto politico. Si evidenzia come l’opera, lontana da una ricognizione puramente normativa, rappresenti un esercizio di critica giuridica capace di decostruire le principali dicotomie del diritto moderno (pubblico/privato, famiglia/mercato, status/contratto), rivelandone la funzione ideologica e distributiva. L’autore mette in luce la matrice interdisciplinare del metodo adottato – che intreccia giusrealismo, femminismo intersezionale e post-strutturalismo – e ne mostra l’efficacia nell’analizzare dispositivi normativi come il principio dell’interesse del minore, la responsabilità civile endofamiliare, il lavoro di cura non remunerato e la gerarchia tra forme di coniugalità. La lettura valorizza l’opera marelliana come contributo teorico fondamentale per ripensare il diritto di famiglia non solo come tecnica regolativa, ma come campo di produzione di soggettività e di redistribuzione del potere.

18/09/2025