Magistratura democratica

Leggi e istituzioni

Prassi, consuetudini e interpretazioni estensive. Contro un nuovo positivismo digitale

All’avvento dell’Intelligenza artificiale non si possono opporre chiusure aprioristiche: piuttosto, occorre prestare attenzione a che i giudici non vengano isolati dentro una sorta di nuovo positivismo giuridico digitale, venendo privati di una visione assiologica e teleologica. E’ anzi l’occasione per scorgere un nuovo orizzonte, che includa il diritto all’interazione umana, da intendersi quale principio guida anche per l’evolvere del diritto costituzionale.

18/12/2025
L’intelligenza artificiale e la tutela dei diritti fondamentali. Giudice uomo o giudice robot?

Intervista a Giovanni Maria Flick, avvocato, professore, già magistrato e Presidente Emerito della Corte Costituzionale, resa al termine della relazione svolta al corso della Scuola Superiore della Magistratura su Il processo e l’intelligenza artificiale, tenutosi a Roma l’1.12.2025

17/12/2025
Le più recenti linee di politica legislativa sui reati tributari

Sempre oscillando tra istanze repressive e mitigatrici, il diritto penale tributario tenta la via della razionalizzazione, secondo una prospettiva che riconduca ad unità il sistema sanzionatorio, in linea con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.   

05/12/2025
Cosa può insegnare il caso Almasri: il problema dell’interpretazione nella cooperazione giudiziaria

Il “caso Almasri” può essere considerato paradigmatico della crisi del diritto internazionale in generale. Se ne conduce qui un’analisi per riflettere sulle peculiarità dell’interpretazione giuridica nella cooperazione giudiziaria. In particolare, attraverso il caso, si mostrano i problemi teorici e pratici legati al ruolo interpretativo-applicativo dei diversi attori coinvolti, alle lacune normative e al concorso di diversi modelli cooperativi. La tesi che se ne trae è che, superato un certo livello di complessità, finiscono per allentarsi le garanzie di effettività e mancare la possibilità stessa di un controllo pubblico delle asserzioni e delle applicazioni che si fanno in materia, specie in un contesto comunicativo come l’attuale. In conclusione, si afferma la necessità di adottare un’“ermeneutica dei limiti” per sciogliere questa complessità ed evitare che il diritto si trasformi in “nuda forza”.

28/11/2025
La disciplina delle intercettazioni dalla riforma Orlando del 2017 fino alla proposta di legge AC1822 Zanettin-Bongiorno sul sequestro degli smartphone Alla continua ricerca di un possibile equilibrio/bilanciamento tra riservatezza ed esigenze processuali

Nel cantiere sempre aperto della giustizia penale si annunciano continue riforme in materia di intercettazioni, che rischiano di vanificare questo importante strumento di ricerca della prova e di spostare l’asse del bilanciamento tra la tutela della riservatezza e le esigenze processuali a favore della prima.

27/11/2025
Audizione alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati sul disegno di legge AC n. 1693 Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, pubblichiamo il testo dell’Audizione alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati sul disegno di legge AC n. 1693 Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso di Paola Di Nicola Travaglini e di Francesco Menditto. La riforma, approvata all’unanimità dalla Camera, in attesa del varo definitivo da parte del Senato, ha il merito di formalizzare il punto di approdo della giurisprudenza, soprattutto di legittimità, per cui deve riconoscersi violenza sessuale in ogni caso in cui non sia stato manifestato il chiaro, inequivoco, e permanente consenso al rapporto. Non si tratta solo di una modifica formale, ma della diversa attenzione rivolta non più a chi subisce, ma piuttosto a chi aggredisce: non sarà più la vittima a dover provare di avere reagito, ma il colpevole a dover dimostrare che l’atto era liberamente voluto da entrambi. Un rovesciamento di prospettiva che rappresenta un notevole passo avanti nella difesa delle vittime di violenza.

25/11/2025
Fine vita: il suicidio assistito in Europa e la palude italiana

A fronte dell’infinito confronto, esistenziale e filosofico, sui temi della libertà di vivere e della libertà di morire, è emersa in Europa una nuova domanda sociale: quella di una libertà del morire che sia tutelata dall’ordinamento giuridico non solo come “libertà da” e come espressione di autodeterminazione ma anche come un vero e proprio “diritto sociale” che assicuri l’assistenza di strutture pubbliche nel momento della morte volontaria. In questi ultimi anni, in alcuni Paesi europei sono stati compiuti significativi passi verso un nuovo regime del fine vita mentre in altri vi sono cantieri aperti ormai ad un passo dalla positiva chiusura dei lavori. Il Regno Unito sta approvando una nuova legge destinata a superare il Suicide Act del 1961. In Germania la Corte costituzionale, con una decisione del 2020, ha affermato che esiste un diritto all’autodeterminazione a morire ed a chiedere e ricevere aiuto da parte di terzi per l’attuazione del proposito suicidario. In Francia una nuova normativa, in corso di approvazione, è stata preceduta e preparata da un importante esperimento di democrazia deliberativa come l’istituzione di una Convention Citoyenne Cese sur la fin de vie, formata per sorteggio e chiamata a fornire un meditato e informato parere sul fine vita. La situazione del nostro Paese resta invece caratterizzata da una notevole dose di ipocrisia e da un altrettanto elevato tasso di confusione istituzionale. La radicale negazione dell’esistenza di un diritto a morire proveniente dalla maggioranza di governo coesiste infatti con il riconoscimento di diverse possibilità legittime di porre fine volontariamente alla propria vita in particolari situazioni: rifiuto delle cure, sedazione profonda, suicidio assistito in presenza delle condizioni previste dalle pronunce della Corte costituzionale. Dal canto suo il legislatore nazionale è stato sin qui paralizzato da veti e contrasti ed appare incapace di rispondere alla domanda, che sale con crescente intensità dalla società civile, di tutelare il diritto “doloroso” di porre fine ad una esistenza divenuta intollerabile. In questa situazione stagnante la domanda sociale di libertà del morire si è trovata di fronte solo l’arcigna disciplina del fine vita dettata dagli artt. 579 e 580 di un codice penale concepito in epoca fascista. Da questo impatto sono scaturite le forme di disobbedienza civile consistenti nel prestare aiuto, sfidando le norme penali, a chi in condizioni estreme aspirava ad una fine dignitosa. E, a seguire, i giudizi penali nei confronti dei disobbedienti e le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel corso dei processi dai giudici che hanno innescato i numerosi interventi della Corte costituzionale, sinora decisivi nel disegnare la disciplina del fine vita. Da ultimo un tentativo di superare l’inerzia del parlamento è stato compiuto da due Regioni - Toscana e Sardegna - che hanno approvato leggi sul fine vita, individuando come requisiti per accedere all’assistenza al suicidio quelli previsti dalla sentenza della Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019 e disegnando procedure per ottenere la prestazione assistenziale richiesta. La reazione del governo è consistita nell’impugnare la legge regionale toscana ritenuta esorbitante dalle competenze regionali e lesiva di competenze esclusive dello Stato. Reazione non priva di qualche fondamento giacchè la prospettiva di regimi del fine vita differenziati su base regionale appare criticabile sotto il profilo giuridico e non certo desiderabile nella pratica, ma singolare quando provenga dal uno Stato che sinora si è dimostrato incapace di dettare una normativa rispondente alle istanze di riconoscimento di libertà e di diritti sul fine vita che provengono dalla società italiana. 

19/11/2025
REMS: Torneremo all'inferno?

La riforma avviata con la legge n. 9/2011 ha voluto gettarsi alle spalle alcune delle pagine più penose rispetto alla tutela della salute mentale nel segmento del diritto penale, aprendo un complesso percorso applicativo che se da un lato è riuscito a cogliere l’obiettivo di cancellare gli ospedali psichiatrici giudiziari dal panorama di questo paese, dall’altro non è ancora riuscito a completare un approdo che ponga solidamente in sicurezza i valori -anche costituzionali- in gioco. A distanza di circa quattro anni dalla sentenza 22/2022 della Corte costituzionale, il dibattito culturale si è concentrato essenzialmente su cosa “non va fatto” per non tornare indietro, incapace di confrontarsi con una prospettiva propositiva, trascurando il pericolo che l’incapacità di indicare una strada percorribile reca con sé.    

03/11/2025