Leggi e istituzioni
La pubblicazione dell’ultimo volume di Massimo Luciani, Il mondo vuoto. L’ordine sociale nel crepuscolo del soggetto, è un’occasione di discussione da non perdere per la cultura giuridica italiana. La riflessione sul diritto è, nel libro, in primo luogo una riflessione sulla nostra epoca e sulle alternative possibili. Il presente testo, pur in una sintonia e convergenza di fondo, propone analisi e terapie di segno diverso da quelle proposte nel volume.
L’articolo esamina la figura dell’amministratore di sostegno nell’attuale ordinamento giuridico, tracciandone le origini storiche e delineandone l’evoluzione normativa. Particolare attenzione è dedicata alla necessità di una sua applicazione estensiva nei contesti digitali, con specifico riferimento ai social network, ove i diritti delle persone fragili rischiano di essere compromessi in un vortice digitale noto anche come “metaverso”. L’analisi evidenzia le criticità dell’impianto normativo vigente e suggerisce un’estensione delle competenze dell’amministratore di sostegno alle attività online, delineando strumenti giuridici innovativi. Il contributo è altresì arricchito da un confronto comparato con altri ordinamenti e da proposte per future riforme legislative volte a garantire una protezione più incisiva delle persone vulnerabili nel panorama digitale.
La recente delibera del CSM del 10 giugno 2026 sulla comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari rischia di risolversi in un passo indietro rispetto alle linee guida emanate dal Consiglio nel 2018. Mentre queste ultime si ponevano l’obiettivo di garantire la più ampia trasparenza e comprensibilità della giurisdizione al fine di aumentare la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato di diritto, l’ultima circolare nasce da un’unica preoccupazione: porre a carico degli uffici giudiziari oneri di comunicazione destinati, nell’intenzione del Consiglio, a garantire una tutela più ampia di quella incentrata sulla presunzione di innocenza ed estesa alla protezione reputazionale della persona. Un obiettivo che viene perseguito ingessando la comunicazione degli uffici in un reticolo di burocratici doveri di aggiornamento e di rettifica e che appare arduo da realizzare dal momento che i limiti invalicabili della normativa secondaria impongono di ignorare i media che sulla “reputazione” degli imputati giocano un ruolo eminente e decisivo. In definitiva si è di fronte ad una normativa secondaria prolissa, sostanzialmente velleitaria, potenziale causa di confusione e fonte di gravose responsabilità professionali e financo disciplinari di quanti – in primo luogo i dirigenti degli uffici – operano sul versante della comunicazione giudiziaria.
Il testo analizza il rapporto tra intelligenza artificiale e tutela dei diritti fondamentali alla luce della giurisprudenza della Corte Edu, con particolare riferimento al giusto processo. L’analisi mostra che l’IA non può sostituire il giudice umano, poiché mancano indipendenza, imparzialità e capacità valutativa, e conclude sottolineando la necessità di preservare il ruolo umano nella giurisdizione per garantire effettività, gestione della complessità delle vicende umane e controllo democratico.
ll contributo propone un’analisi critica dell’impatto dei modelli linguistici di grandi dimensioni sul ragionamento giuridico e sull’esercizio della funzione giudiziaria. La diffusione di strumenti in grado di generare testi giuridicamente plausibili introduce un rischio di natura non tecnica, ma cognitiva e istituzionale: la progressiva sostituzione della verifica argomentativa con la mera plausibilità linguistica. A partire dall’esame del funzionamento degli LLM come sistemi di generazione probabilistica del linguaggio, l’articolo evidenzia la loro strutturale mancanza di criteri interni di verità, rilevanza giuridica e responsabilità. La coerenza formale dell’output può alimentare un’illusione di comprensione idonea a incidere sulle condizioni di formazione del giudizio. Viene pertanto messa in luce l’asimmetria qualitativa tra giudizio umano e output artificiale, delimitando ambiti di impiego compatibili con la giurisdizione, circoscritti a funzioni meramente ausiliarie. Ne deriva l’esigenza di una competenza critica volta a preservare l’autonomia e la responsabilità del giudicare.
Questo articolo indaga alcune delle molteplici intersezioni tra intelligenza artificiale (IA) e diritto, concentrandosi sulle implicazioni dell’uso delle più recenti forme di IA generativa nei processi giudiziari. La prima parte è dedicata a un’analisi del dibattito precedente al 2022. Nella seconda parte, dopo aver introdotto la sottocategoria dei Large Language Models, si esamina l’uso amatoriale di ChatGPT in alcuni casi recenti, evidenziando i potenziali benefici, come il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle decisioni, e i rischi relativi alla trasparenza, alla protezione dei dati personali, all’indipendenza giudiziaria e al diritto a un processo equo. L’articolo esplora poi alcuni documenti istituzionali che regolano lo sviluppo della giustizia digitale in diverse giurisdizioni e affronta il tema del processo decisionale umano assistito dall’IA. Nell’ultima parte si discute se siamo all’alba di una nuova forma di giustizia, sottolineando l’esigenza di bilanciare i progressi tecnologici con la tutela dei diritti fondamentali.
L’articolo analizza l’impatto trasformativo delle tecnologie legali e dell’Intelligenza Artificiale sul metodo giuridico, sostenendo che non debbano essere le tecnologie a reinventare surrettiziamente il diritto, bensì i giuristi a ripensarne consapevolmente il metodo. Muovendo dal concetto di distant reading nelle cd. “digital humanities”, l’Autrice mostra come il diritto moderno, in quanto fondato sul testo e sulla sua contestabilità, presenti affordance decisive per lo Stato di diritto. Codice e dati, invece, tendono a cristallizzare il passato e a ridurre l’apertura al futuro. L’articolo offre una tipologia delle tecnologie legali, valuta criticamente le linee guida istituzionali sull’uso dell’IA e propone criteri per un impiego che preservi legalità, giudizio e protezione giuridica.
Lo sfruttamento lavorativo non è una patologia ai margini del sistema, ma un fenomeno che si annida dentro la legalità formale, attraverso un uso strategico di istituti giuridici perfettamente leciti: l'appalto, il part-time involontario, le cooperative spurie, il cambio appalto. Gli interventi più incisivi nel suo contrasto provengono oggi non dal diritto del lavoro, ma dal diritto penale — con l'evoluzione applicativa dell'art. 603-bis c.p. e la recente sentenza della sezione penale della Cassazione che estende la legge 199/2016 all'intero settore dei servizi — e dal diritto tributario, che colpisce la convenienza economica del modello, non solo la singola condotta illecita. Il diritto del lavoro sconta invece un limite strutturale: i suoi strumenti sono correttivi, individuali e successivi, incapaci di toccare gli incentivi organizzativi a monte dello sfruttamento. La dissociazione tra potere economico e responsabilità giuridica — il soggetto che organizza la filiera non coincide con il datore di lavoro formale — rende ineffettiva la tutela proprio dove il bisogno è massimo. Sul salario, il DL 62/2026 rischia di istituzionalizzare lo scarto tra minimo contrattuale e minimo costituzionale ex art. 36 Cost., chiudendo prematuramente una stagione giurisprudenziale ancora necessaria. La sfida per il diritto del lavoro è smettere di intervenire ex post sul singolo rapporto e redistribuire la responsabilità giuridica lungo tutta la catena del valore, collocandola dove si forma il potere.
Lo scritto raccoglie l’invito al dialogo contenuto nell’intervento di Claudio Castelli sull’innovazione giudiziaria e l’intelligenza artificiale, di cui condivide largamente la diagnosi storica e la denuncia dell’occasione mancata del PON Governance. In ottica costruttiva si propongono alcune precisazioni: che l’art. 15 della legge n. 132 del 2025 configura un monopolio normativo cui non corrisponde ancora una regia effettiva, sicché il problema non è l’eccesso di centralizzazione ma la sua incompiutezza; che gli impieghi dell’IA vanno distinti per classi di rischio, con garanzie graduate; che le condizioni di sicurezza vanno completate con i presidi del giusto processo. L’esperienza della sperimentazione Lexintel – condotta con risorse minime e su base volontaristica, fra difficoltà di interlocuzione e ostacoli tecnici, e oggi vincolata all’uso esclusivo di un solo strumento – è assunta come banco di prova delle difficoltà reali. Se ne ricava l’esigenza di una regia centrale resa effettiva, di un confronto strutturato con le strutture ministeriali e del superamento del lock-in tecnologico. La prospettiva non è un inverno tecnologico, ma un disgelo governato.
Nel momento del dolore per la morte di Elvio Fassone, lo ricordiamo ripubblicando un suo scritto sulla pena dell’ergastolo. Un tema che ha affrontato con l’intelligenza visionaria e la straordinaria sensibilità che lo hanno caratterizzato in tutta la sua esperienza di intellettuale e di giurista
Il contributo analizza l’utilizzo delle nuove tecnologie e in specie dell’Intelligenza Artificiale da parte dell’esperto giudiziale sia nella predisposizione e verifica della relazione che nell’elaborazione delle risposte ai quesiti del giudice. Poiché la valutazione dei fatti e delle prove e la decisione giudiziaria - che passa attraverso la sussunzione dei fatti sono norme giuridiche e la loro interpretazione – sono riservate al giudice e poiché la motivazione della decisione deve essere chiara e comprensibile, l’esperto, che utilizzi l’IA, deve fornire informazioni e accertamenti spiegabili e controllabili nelle loro conclusioni. L’esperto deve pertanto possedere gli strumenti essenziali per conoscere e valutare la tecnologia applicata al proprio specifico settore di competenza, aiutando il giudice a raggiungere la verità, con un percorso di comprensione piena dei fatti, di trasparenza, di controllabilità democratica. Benché venga fatto riferimento specifico al campo della medicina e della medicina legale (uno dei settori in cui i sistemi tecnologici sono particolarmente avanzati e ampiamente nella pratica medica), le indicazioni fornite e le conclusioni cui si perviene sono estensibili a ogni altro tipo di consulenza/perizia.
Il contributo esamina le potenzialità e i limiti dell’intelligenza artificiale in materia tributaria, muovendo da una duplice premessa: da un lato, le criticità strutturali del sistema fiscale italiano – stratificazione normativa, evasione dilagante e contenzioso sovraffollato – rendono l’innovazione tecnologica necessaria ancor prima che opportuna; dall’altro, le caratteristiche proprie del settore – serialità delle questioni, oggettività della fattispecie e predeterminazione normativa – ne fanno un terreno elettivamente fertile per l’impiego di simili strumenti. L’analisi, sviluppata lungo le tre direttrici del contribuente, dell’amministrazione finanziaria e del giudice tributario, individua applicazioni concrete per ciascun attore del rapporto tributario. Tutto ciò, ovviamente, entro principi e limiti che presidino la natura intimamente umana della funzione giurisdizionale.
Il contributo ricostruisce il percorso con cui la giustizia amministrativa ha governato la trasformazione digitale e l’integrazione dell’intelligenza artificiale, riconducendole entro un quadro costituzionale e organizzativo che preserva la centralità del giudice e la piena imputabilità personale della decisione.
A partire dall’avvio del processo amministrativo telematico (2017) e dalle più recenti evoluzioni in relazione alla gestione dei dati, ai portali e alle infrastrutture (SIGA, migrazione al cloud, data policy, DWH e OpenGA), si mostra come le precondizioni tecnologiche e la qualità del patrimonio informativo siano divenute fattori abilitanti per applicazioni di “intelligenza aumentata”. Viene quindi illustrata la piattaforma di Business Intelligence e Intelligenza Artificiale realizzata in ambito PNRR, fondata su presidi strutturali e su casi d’uso operativi, non ad alto rischio, destinati a supportare attività accessorie. L’approccio adottato – fondato su una visione antropocentrica, sull’esclusivo utilizzo di dati interni e controllati, su un fine-tuning supervisionato da magistrati e su un costante monitoraggio dell’intero ciclo di vita dei sistemi – si è rivelato anticipatorio rispetto alle coordinate successivamente tracciate dall’AI Act europeo e dalla legge n. 132 del 2025.
Il lavoro approfondisce inoltre i profili della sicurezza, della sovranità digitale dell’esternalizzazione tecnologica, evidenziando il nesso tra governance delle infrastrutture, scelte di procurement e continuità operativa della funzione giurisdizionale.
Infine, oltre l’ecosistema presidiato, mette a fuoco il tema cruciale delle competenze: l’uso individuale non governato dell’IA rende imprescindibili formazione e responsabilità etica e culturale, specie di fronte alla transizione verso modelli agentici, per evitare che la razionalità statistico-predittiva propria degli algoritmi prevalga sulla razionalità giuridica giustificativa, consustanziale all’esercizio della funzione giurisdizionale.
L’articolo esamina l’evoluzione dell’innovazione tecnologica e organizzativa nella giustizia italiana, evidenziando il persistente confronto tra centralizzazione ministeriale e iniziative locali. Dopo una fase pionieristica e una stagione di intensa sperimentazione (2006–2014), culminata nel Processo Civile Telematico e nella diffusione di numerose best practices territoriali, le politiche successive hanno progressivamente riassorbito l’innovazione in modelli centralizzati. Il PNRR Giustizia ha avviato una nuova fase caratterizzata da obiettivi misurabili, dall’implementazione strutturale dell’Ufficio per il processo e dallo sviluppo di progetti basati su dati e intelligenza artificiale. Tuttavia, la mancata valorizzazione e diffusione delle sperimentazioni più efficaci rappresenta un’occasione parzialmente perduta. Il recente monopolio ministeriale nella gestione dell’IA, se non accompagnato da adeguate risorse e da un dialogo strutturato con gli uffici giudiziari, rischia di rallentare l’innovazione. Si propone, infine, un modello cooperativo “centro-periferia” per coordinare e valorizzare le migliori esperienze locali.