Magistratura democratica

Multiculturalismo e Costituzione

di Gaetano Azzariti

L’intero sistema dei diritti fondamentali ha operato sin qui entro un pluralismo chiuso. Se la torsione statualista dei diritti, che ha avuto la meglio nel XIX e in larga parte del XX secolo, ha avuto il ruolo determinante di rendere i diritti  dei cittadini concretamente esigibili entro un contesto politico definito tuttavia questo paradigma generale – che relegava gli stranieri in uno status particolare – è ora in crisi e superato dal corso della storia che impone la dimensione globale alla riflessione sui diritti fondamentali. Questi ultimi si sono da sempre affermati come il frutto di una lotta che ha conformato nel corso della storia le Costituzioni. La novità – che impone la riflessione sul multiculturalismo – è che i diritti di cui si chiede il riconoscimento come inalienabili sono nati in contesti culturali, politici, religiosi, diversi. Quale rapporto si instaura dunque fra la Costituzione e diritti degli “altri”? si può rispondere a questa domanda da tre prospettive diverse quella del multiculturalismo irenico che pretende di riconoscere i diritti di tutti ma si scontra con la complessità delle questioni poste dalle società multiculturali. Quella del colonialismo culturale che purtroppo sembra prendere il sopravvento sia a livello interno con l’affermazione del diritto del popolo stanziale anche nei confronti della stessa Costituzione e dei suoi valori di pluralismo e rispetto delle minoranze, sia all’esterno con l’affermazione dell’ossimoro delle guerre umanitarie che altro non sono che la sconfitta delle ragioni del costituzionalismo e del diritto. Infine la terza prospettiva è quella che preferisce affrontare la strada impervia del confronto interculturale per rivitalizzare il nostro ordine di valori avendo come parametro il valore prescrittivo ed emancipatorio della Costituzione inteso alla definizione dello sviluppo di una società non più omogenea per tradizioni e culture ma che può pervenire a un nuovo senso della convivenza in una unità superiore rappresentata da una Costituzione meticcia che impara dagli altri e insegna a ciascuno.

1. La dimensione globale dei diritti

Troppo concentrati sulla riforma del testo costituzionale rischiamo di non prestare la dovuta attenzione ad alcune trasformazioni sociali che possono essere indicate come i reali e più significativi punti di crisi del diritto costituzionale moderno, non soltanto nel nostro Paese. La crisi delle Costituzioni, in effetti, più che da fattori endogeni ha origine da fattori esogeni. Due in particolare.

In primo luogo, il venire ad esaurirsi della tutela esclusivamente statale di diritti, provocando uno sconvolgimento rispetto alla nostra tradizione Otto e Novecentesca. In secondo luogo, parallelamente, la tutela dentro lo Stato muta, in conseguenza del cambiamento della composizione sociale.

Come è spesso ricordato, viviamo oramai da tempo – e sempre più – in società dai confini porosi, votate alla contaminazione tra esperienze giuridiche, multiculturali e multietniche al proprio interno. Per ordinamenti tradizionalmente chiusi entro una dimensione nazionale, questo dato di fatto cambia la realtà, comporta una mutazione della concezione dei diritti, della loro percezione, del loro stesso formarsi. Sul piano costituzionale, in particolare, la metamorfosi dei soggetti e il modificarsi della conformazione dei diritti finisce per trasformare le condizioni stesse del patto su cui si legittima la Costituzione.

Non può dirsi – come erroneamente si sente ripetere – che questi fenomeni siano completamente nuovi. Anzi, semmai può rilevarsi come essi ripropongano temi dibattuti – e mai risolti – sin dall’origine del costituzionalismo modernamente inteso. Così, tanto il principio della tutela non esclusivamente statale di diritti, quanto la necessità di una garanzia a tutti i soggetti che operano entro un dato ordinamento costituzionale, in fondo, possono essere intesi solo come la riproposizione del principio universalista che fu all’origine del costituzionalismo di fine Settecento (secondo una concezione figlia della seconda scolastica spagnola collegata ai diritti umani cosmopolitici e la convinzione rivoluzionaria di diritti naturali che spettassero all’uomo in quanto tale), per poi venir dimenticato nel secolo successivo, quando la costruzione dello statualismo chiuso ottocentesco finì per sacrificare ogni apertura internazionalista. Ciò non toglie che il principio universalista abbia attraversato l’intera storia del costituzionalismo, rimanendo saldamente all’interno della sua riflessione teorica. Basta pensare alla prospettiva kantiana della pace perpetua, ovvero a quella kelseniana della civitas maxima.

Se, dunque, la prospettiva universalistica rimase una costante nella riflessione teorica è anche vero che sul piano più strettamente storico (ma anche diffusamente su quello teorico) l’introversione nazionale ebbe la meglio per tutto il corso del XIX e per gran parte del XX secolo. Una torsione statualista dei diritti (e conseguentemente del costituzionalismo nazionale) che ebbe un ruolo determinante nel rendere i diritti dei cittadini non più solo diritti astratti, ma concretamente esigibili entro un contesto culturale e politico definito. Non più indeterminati diritti umani, bensì diritti soggettivi delle persone reali operanti entro un contesto storico determinato.

D’altronde, il disinteresse per i diritti di chi cittadino non era poteva essere giustificata sia dall’applicazione rigorosa di un altro principio di fondo del costituzionalismo moderno, quello di autodeterminazione dei popoli, sia perché all’interno degli Stati nazione potevano ben ritrovarsi principi che definissero uno status particolare, quello dello straniero.

Questo paradigma generale di regolazione dei diritti è ora in crisi, superato dal corso della storia, che – come inizialmente si rilevava – impone la dimensione globale alla riflessione  sui diritti sia intra sia infra statale.

2. Multiculturalismo e Costituzione nel nuovo contesto

Se quello appena enunciato è il contesto entro il quale può essere sviluppata una riflessione sul multiculturalismo nei nostri attuali ordinamenti giuridici, il testo costituzionale può fornirci ulteriori elementi di riflessione. Anzitutto, richiamando i principi costituzionali che riguardano direttamente il rapporto con gli altri, che definiscono propriamente le relazioni con i diversi da sé, tra singoli individui e coloro che non fanno parte della medesima comunità d’origine. Non solo l’eguaglianza senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Neppure unicamente la garanzia e il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo («uomo» ormai dichiaratamente inteso come ogni persona appartenente al genere umano; «garanzia e riconoscimento» da far valere nei confronti dei singoli, ma anche nelle formazioni sociali, dunque anche entro quelle culturali) che richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Più in generale è l’intero sistema dei valori costituzionali che sembra doverci guidare per riflettere sulla questione del multiculturalismo. Così, il principio di tolleranza che trova le sue radici in un’antica tradizione liberale ed utilitarista ovvero il principio pluralista che, rifiutando il diverso principio identitario, ha permesso che venissero assorbite entro il nostro ordinamento anche le spinte più radicali, legittimando ogni conflitto, rappresentano certamente le coordinate essenziali per ogni riflessione sul rapporto tra multiculturalismo e Costituzione.

La domanda che ora vorrei porre è la seguente: come operano le chiare disposizioni del testo nel mutato contesto?

La domanda non appare peregrina sol che si consideri come l’intero sistema dei diritti ha sin qui operato entro un pluralismo chiuso di un ordinamento costituzionale unitario, retto da un principio di esclusività anche in riferimento alla tutela dei diritti. Ora, nelle mutate condizioni storiche, volendo assicurare la natura precettiva dei principi costituzionali, si pone il problema di come questi possano continuare a farsi valere entro società aperte, in cui la stessa conformazione dei diritti – la loro nascita, il loro svilupparsi, il loro affermarsi – non sia il prodotto di un’unica storia di solo un popolo, bensì il frutto di una contaminazione tra culture e diverse visioni del mondo.

Già lo sappiamo dalla “nostra” storia: il conformarsi di un diritto come fondamentale è il frutto di un processo politico, culturale, nonché religioso. I diritti inalienabili dell’uomo (secondo la formula tradizionale, ma in realtà di ogni persona) non nascono in cielo, né sono rinvenibili in natura, bensì sono il frutto di una lotta. Una «lotta per i diritti» che ha visto contrapporsi ceti, dottrine e fedi entro una società, ciascuno volendo imporre rapporti di dominio, ideali o credi.

Al fondo della riflessione sul multiculturalismo ritengo si riproduca la medesima condizione, però con una variante decisiva rispetto al passato. I diritti pretesi si sono conformati in ambiti culturali, ma anche politici e religiosi, diversi. Valori di provenienza lontana, civiltà antiche, narrazioni di credenze diverse. Altre le storie, diversi i diritti.

Ora però i diritti convivono entro lo stesso spazio territoriale, all’interno di un medesimo ordinamento giuridico. V’è allora una domanda da porsi, ineludibile per il costituzionalista. Quale rapporto si instaura tra la Costituzione e i diritti «degli altri»?

3. Cosmopolitismo, identità, meticciato

La risposta può essere differentemente declinata a seconda delle distinte prospettive teoriche. Si possono, in effetti, distinguere almeno tre diversi approcci al fenomeno del multiculturalismo.

In primo luogo s’è ritenuto possibile ricostruire i rapporti tra diverse culture, in una visione genericamente cosmopolita, dando riconoscimento ai diritti di tutti, al di là di ogni esplicita contestualizzazione, immaginando così di poter assicurare una garanzia costituzionale ad ogni individuo ovunque residente, nel rispetto della tradizione di ciascuno. In una specie di multiculturalismo irenico.

Una visione diametralmente opposta è quella che, rintanandosi dentro i territori nazionali e la cultura occidentale,  ritiene necessario far valere le conquiste di civiltà della propria tradizione, affermandone il valore universale “contro” ogni altro diritto. In una sorta di colonialismo culturale.

Una terza prospettiva indica nella contaminazione la strada da seguire. Per usare una metafora, in questo caso, è il “confine” il luogo del confronto multiculturale e della lotta per l’affermazione dei diritti delle persone. Il “confine” è il luogo ove Costituzione e culture diverse si incontrano per definire il fondamento storico dei diritti meticci da assicurare e garantire a tutte le persone che risiedono in un dato territorio. Il “confine” inteso come metafora, luogo tanto di passaggio quanto di esclusione, punto d’incontro ma anche di possibile scontro tra i diversi diritti. Diritti pretesi da popoli di diversa provenienza, ma che devono ri-definirsi nel passaggio da un territorio all’altro. Secondo questo terzo indirizzo è attraversando questo processo di frontiera, questo confronto né escludente né arreso, che si andrà formando un costituzionalismo meticcio.

Vediamo separatamente le tre prospettive indicate.

3.1 Multiculturalismo irenico

È questa certamente la prospettiva più rassicurante; sconta però – a mio modo di vedere – un eccesso di idealizzazione della società, che rischia di scontrarsi con la materialità dei diritti in concreto pretesi, che non possono essere assunti come mere espressioni di astratte culture, semplicemente da riconoscere per poi direttamente legittimare.

Tre appaiono le sottovalutazioni dell’irenismo multiculturale.

In primo luogo, si tende a misconoscere il conflitto sociale, che la nostra Costituzione democratica e pluralista tende a regolare, ma non a negare. Sbagliato appare rifiutare il conflitto nelle democrazie.

In secondo luogo, si dimentica che ai diritti corrispondono specifiche limitazioni di potere altrui. Il diritto di tutti su tutto – ci insegna Hobbes – è soltanto quello che opera nello stato di natura e produce, non il conflitto, bensì la guerra civile. La limitazione dei diritti, la loro regolamentazione, il loro bilanciamento, al limite la loro esclusione (ad esempio l’esclusione del «diritto del più forte»), il confronto con la dimensione dei doveri, sono tutti presupposti necessari e non eludibili per ogni concreta strategia dei diritti.

In terzo luogo, conseguentemente, non si considera un dato strutturale (ma anche storico) delle nostre Costituzioni moderne. Esse non contengono solo una serie di diritti astrattamente ritenuti meritevoli di tutela, al limite il catalogo di tutti i diritti di tutti. Le Costituzioni moderne esprimono, invece, particolari programmi di emancipazione delle persone e definiscono lo sviluppo complessivo della società. È dentro questa progettualità  costituzionale che si stabilisce quali diritti vanno assicurati e garantiti, e – almeno in certa misura – quali no. Basta pensare alla guerra d’indipendenza statunitense e alle prime dichiarazioni e Carte costituzionali moderne: esse hanno affermato i diritti dei coloni inglesi contro quelli della madrepatria. È sufficiente richiamare i testi costituzionali della rivoluzione francese che hanno imposto i diritti del terzo stato contro quelli del clero e della nobiltà parassita. Un’affermazione dei diritti di alcuni che ha viaggiato in parallelo con la storia dei popoli e la loro forza di emanciparsi da condizioni sociali che privavano la parte emergente della società di diritti ritenuti, a quel punto, inalienabili, sacri, fondamentali, appartenenti al genere umano, espressione di un diritto naturale, ma in realtà solo storicamente conquistati. È così che il Novecento – il secolo del lavoro – ha visto affermati, nelle più avanzate Costituzioni europee del secondo dopoguerra, i diritti dei lavoratori, a scapito di molti diritti dell’impresa. Non a caso, ad esempio, la nostra Costituzione tutela il diritto di sciopero, mentre la serrata (un “diritto” degli imprenditori) non viene affatto richiamata.

È dunque una dimensione complessa quella dei diritti. Una complessità che mi sembra  spesso mancare nelle pacificate narrazioni multiculturali. Troppo spesso si tende a semplificare, ovvero ci si limita a richiamare un solo piano entro cui sviluppare le propri riflessioni nel confronto sui diritti tra le diverse culture.

È quello della libertà individuale il terreno solitamente privilegiato del confronto – a volte dello scontro – tra culture. Libertà individuale ora dei migranti, ora dei residenti; spesso l’una contro l’altra. Il rischio è quello di dimenticare la dimensione più propria del costituzionalismo che lega la libertà ai diritti, entrambi parte di un progetto di emancipazione delle persone concrete.

È opportuno chiarire questo punto assai rilevante. Le prospettive del multiculturalismo sono evidentemente legate alle sfere di libertà degli individui. Sono però anche da ricollegarsi alla storia delle lotte di emancipazione delle minoranze dei gruppi sociali oppressi. Il multiculturalismo, infatti, non pone solo un mero problema di convivenza tra diversi, ma anche una concreta questione di emancipazione e ruolo delle minoranze entro le società pluraliste.

Si consideri, ad esempio, la questione più nota, quella del “velo”. Può ritenersi un problema legato esclusivamente alla scelta individuale, alla libertà di professare la propria confessione religiosa seguendone i canoni e le pratiche? Non è anche questione propriamente politica e sociale? Non vi è dietro il velo della religione una profonda questione di emancipazione? Conflitti sottesi, discriminazioni latenti, difficili da indicare, complessi da regolare, che però – almeno questo appare certo – non riguardano solo i singoli, neppure solo le minoranze culturali. Essi chiamano in causa tutti i principi di fondo del costituzionalismo moderno, il modo stesso di conformarsi della società pluralista. Rappresentano la spia delle trasformazioni più profonde non solo del costume, ma anche dei diritti, del modo in cui questi vengono percepiti. Essi ci parlano, in ultima istanza, delle nuove forme dell’emancipazione dei singoli e delle formazioni sociali entro cui si sviluppa la personalità di ciascuno.

Immaginare di poter risolvere questo complesso intreccio limitandosi all’affermazione di una necessaria convivenza liberale di tutte le tradizioni, in nome della tolleranza di ogni espressione culturale, rivendicando una generica libertà individuale, non sembra adeguato alla complessità di questioni che coinvolgono la Costituzione per intero. Un modo per sfuggire alle più profonde questioni che la storia ci propone e che il diritto costituzionale deve riuscire a regolare in base a principi espressione di un progetto di emancipazione sociale.

Una prima conclusione può essere formulata. La riflessione costituzionale sul multiculturalismo non può esaurirsi nel riconoscimento, non può sfuggire alla propria dimensione ricostruttiva, entro un concreto sistema costituzionale.

Ma che vuol dire “ricostruire” il rapporto tra culture diverse e Costituzione?

3.2 Colonialismo culturale

Alla domanda appena formulata sono state date risposte diverse. Alcune assai distanti dalle logiche proprie del confronto tra le culture. È questo il caso di tutte le pratiche che assumono la superiorità di una sola cultura su ogni altra. In questa prospettiva più che ricostruire il rapporto tra le culture si vuole sottomettere ogni diversa tradizione alla propria. Subordinando i diritti delle persone ovunque residenti, appartenenti a qualsiasi tradizione, ad un sistema di valori considerato come un assoluto trascendente. Non importa qui esaminare le ragioni che portano alcuni a ritenere i “propri” valori superiori ad ogni altro: motivi religiosi e politici s’intrecciano. I rapporti di forza li impongono.

Quel che invece conta rilevare è che simili prospettive appaiono lontane da quelle che dovrebbero essere proprie negli ordinamenti pluralisti, per come si sono venuti conformando entro il progetto del costituzionalismo moderno. Una forma di costituzionalismo storicamente inveratasi nelle nostre latitudini, che si è retto su alcuni  principi – quali il rispetto dell’altro, l’attenzione per i diritti di chi è senza diritto, la  costruzione del soggetto e della personalità degli individui, la più volte richiamata progettualità emancipante – che innervano l’intera storia del costituzionalismo moderno e che appaiono del tutto incompatibili con ogni forma di colonialismo costituzionale. Avversi ad ogni fondamentalismo.

Eppure, vi è un serio rischio di prendere una simile deriva che finirebbe per coinvolgere non solo il rapporto tra costituzione e multiculturalismo, ma l’intera concezione della costituzione democratica e pluralista.

Aver pensato di poter definire i rapporti multiculturali in base a pure strategie di dominio non è stato solo un errore politico, che ha innescato una guerra tra civiltà che ha ormai sconvolto i rapporti all’interno dei singoli Paesi e quello tra le diverse regioni del mondo,  non può neppure trovare giustificazione alcuna d’ordine costituzionale.

Nei rapporti tra Stati, le “guerre umanitarie” hanno rappresentato non solo un ossimoro, ma anche la sconfitta delle ragioni del costituzionalismo e del diritto che hanno ceduto il passo alla violenza e alla sopraffazione. Tant’è che anche dopo la guerra – e le effimere vittorie – non si è imposta una Costituzione alle altre culture, bensì si è unicamente aperta la strada alla lotta per bande, nell’irrigidimento di ogni cultura, senza più una possibilità di convivenza e di affermazione di diritti costituzionali. D’altronde il rischio che i processi di globalizzazione inducano ad un uso imperialistico dei diritti fondamentali, affossando ogni idea multiculturale, si va estendendo. Non solo guerre, ma anche pratiche d’ingerenza (perlopiù dette “umanitarie”), istituzione di tribunali penali internazionali, dalla assai dubbia imparzialità, rendono sempre più arduo una riflessione nel nome dei principi della Costituzione.

All’interno degli ordinamenti costituzionali le logiche coloniali assumono forme ancor più pervasive, entrando nei costumi, operando sul piano della percezione di sé e degli altri, inasprendo i rapporti tra le persone. Finendo per negare lo spazio del dialogo costituzionale tra diritti.

Il colonialismo, il rifiuto del diverso, l’ostilità per lo straniero, la paura dell’altro si esprime con sempre maggiore frequenza nei comportamenti quotidiani di vaste aree della popolazione autoctona. Pulsioni tradotte in politiche xenofobe, da forze politiche di successo, ma poco attente alla dimensione costituzionale dei diritti, al rispetto delle persone, ai principi – qui più volte richiamati – che innervano il progetto costituzionale di emancipazione.

Tra aperture irriflessive (espressione del multiculturalismo irenico) e chiusure identitarie (espressione del colonialismo culturale) è la dimensione costituzionale del dialogo tra culture che viene sacrificata. Nel primo caso, in fondo, finendo per negare la prescrittività delle sue disposizioni, almeno in materia interculturale. Nel secondo caso, in ultima istanza, sostituendo alla Costituzione il diritto del popolo stanziale. Un diritto che  pretende obbedienza persino dalla Costituzione, che può essere solo uno strumento di imposizione, non certo un progetto di emancipazione.

3.3 Costituzionalismo meticcio

Com’è possibile allora affrontare la questione del multiculturalismo entro una dimensione costituzionale che non si limiti al riconoscimento dei diritti delle culture altre, né si fermi al loro disconoscimento? Come si può ricostruire il rapporto tra culture e Costituzione?

Diventa necessario affrontare la questione scivolosa del confronto interculturale. Un terreno impervio e pieno di insidie, anzitutto perché spesso il dialogo tra culture è viziato da reciproci pregiudizi. Come riuscire ad esprimere, invece, un giudizio che sia storicamente fondato e che possa essere legittimato dalla Costituzione e dai suoi principi? Determinanti appaiono le modalità del confronto. In effetti, il raffronto tra le altre culture deve anzitutto  servire come parametro di giudizio per valutare criticamente i limiti della propria. Non per adottare a-criticamente le culture altre, bensì per valutare a quali principi rispondono ciascuna di esse. Un esame, dunque, critico dei diversi modelli culturali, di quelli dominanti in particolare.

Proprio la criticità (e auto-criticità) che deve improntare il confronto impone di affrontare una seconda decisiva questione. Come evitare che il giudizio espresso sulle culture non sia quello soggettivo? È qui che si afferma, con tutta la sua rilevanza, il valore prescrittivo della Costituzione. Sono i suoi principi a rappresentare il parametro ultimo di giudizio, sono essi a poter legittimare (ovvero delegittimare) modelli, comportamenti e azioni delle diverse culture.

Porre dunque i principi costituzionali alla base del confronto tra tutte le culture, compresa la nostra. Per tale via proprio il multiculturalismo può rappresentare uno strumento prezioso per rivitalizzare il nostro ordine di valori. Un confronto costituzionale preso sul serio, per porsi fuori da ogni chiusura identitaria, che porta esclusivamente allo scontro tra valori occidentali e asiatici, che finisce per contrapporre un indistinto occidente ad un immaginato oriente, il nord al sud del mondo, senza considerare le differenze di cultura, di sesso, di razza, di classe che percorrono le diverse società, civiltà, soggetti. Un dialogo sulla Costituzione che impedisca di cadere nell’indistinto di una società solo immaginata e priva di conflitti, tensioni, diversità, progetti sociali e politici di emancipazione collettiva ed individuale.

Un confronto sui valori, ma anche sui disvalori. Anzi, questi prima di quelli. Ed è qui, con riferimento alle nostre società, che si palesano le più profonde regressioni di civiltà. Alla luce dei “nostri” principi costituzionali come possono accettarsi le politiche migratorie ormai dominanti nel nostro Paese e in Europa ridotte solo ad ordine pubblico? Diritti inalienabili dell’uomo negati a coloro che, in numero sempre più elevato, varcano le frontiere, disattendono il principio della dignità che deve essere garantita ad ogni essere umano, secondo la nostra tradizione. Volendo riscoprire il valore e l’essenza della nostra storia il confronto con chi non ha il diritto di avere diritti appare decisivo. Lo straniero si pone ormai come specchio di noi stessi.

Ed è proprio sulla base della Costituzione come parametro che si possono valutare anche i disvalori delle altre culture. È ancora la dignità che non permette di riconoscere una “tradizione culturale” indirizzata a ledere il corpo. L’infibulazione non può trovare cittadinanza alcuna in un ordinamento costituzionale, poiché essa è una pratica lesiva di diritti fondamentali storicamente definiti da disposizioni costituzionali non equivocabili nel loro significato di valore.

In altri casi, il giudizio costituzionale può essere più complesso e qui possono giocare un ruolo più importante le ragioni del confronto tra culture, ciascuna con le proprie storie e tradizioni. Si pensi ad esempio alle numerose vicende di subordinazione – se non di vera e propria soggezione – nei rapporti familiari. Con sguardo critico dobbiamo ammettere che la nostra cultura è stata per lungo tempo caratterizzata da rapporti non paritari, tra coniugi  e tra genitori e figli. Poi la storia, il lento affermarsi dei valori costituzionali entro il nostro ordinamento giuridico complessivo, la giurisprudenza costituzionale (ma anche ordinaria), la legislazione, le lotte delle donne e quelle a favore dei minori hanno lentamente mutato la situazione, realizzando una tendenziale parità tra i componenti dei nuclei familiari. Altra strada ci sarà da percorrere – si pensi alla questione delle varie tipologie di famiglie – ma un processo costituzionale verso la parità tra le persone, senza distinzione di sesso, età, tendenze sessuali è chiaramente definito. Raggiunto questo particolare livello di definizione dei principi di parità all’interno dei rapporti familiari, possiamo noi farlo valere nei confronti di chi proviene da altre culture? La risposta non credo possa essere univoca, né può essere ridotta la complessità di una questione assai delicata. Si consideri, in proposito, che i processi di emancipazione non possono essere imposti, devono invece essere praticati dai soggetti coinvolti, e inoltre che essi appaiono ancor più complicati se riferiti ai rapporti nell’ambito delle istituzioni familiari. Un limite costituzionale però può, anche in questi casi essere chiaramente posto. Qualora il potere correttivo – in cui normalmente si sostanzia la disparità nell’ambito familiare – si traduca in azione violenta contro il corpo delle donne o dei figli. Anche in questo caso è il principio di dignità delle persone che deve prevalere e far rifiutare certe pratiche non costituzionalmente compatibili.

Gli esempi richiamati (politiche migratorie sicuritarie, mutilazioni genitali, rapporti di potere entro il nucleo familiare) inducono ad una prima conclusione: in nome del multiculturalismo non si possono giustificare pratiche lesive della dignità della persona. Se volessimo allargare lo sguardo nel tentativo di individuare – oltre ai casi particolari – un approccio generale (paradigmatico) da far valere nel confronto tra le culture, potremmo giungere ad osservare che la Costituzione come parametro di giudizio impone di guardare alla vita concreta delle persone che operano in un dato territorio entro una comunità. Comunità oramai non più omogenee per tradizioni e culture, ma che possono rinvenire un senso di convivenza in una superiore unità. Quell’unità che può essere definita da una Costituzione meticcia, che impara dagli altri, ma che insegna a ciascuno.