Magistratura democratica

Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell’era digitale

di Enzo Vincenti

Il duplice scopo della massimazione (informativo e sistematico) si coniuga, nell’era digitale, con l’obiettivo, perseguito dal legislatore processuale nell’ultimo decennio, di valorizzare il “precedente di legittimità” come criterio e misura della prevedibilità delle decisioni giudiziarie future solo attraverso uno strumento evoluto tecnologicamente che ne consenta la più rapida ed estesa conoscenza, ne organizzi i flussi e, quindi, la renda davvero fruibile. Un tale strumento è rappresentato, anche storicamente, da ItalgiureWeb, la banca dati giuridica nazionale informatizzata del Ced della Corte di cassazione, tramite la quale si è potuta realizzare la più significativa simbiosi tra il contenuto (la giurisprudenza, ma non solo) e il suo veicolo di conoscenza (l’informatica), con funzione servente anche della effettività e trasparenza della giurisdizione.

1. In termini generici, possiamo guardare alla massimazione come a quell’attività dell’intelletto che, nel campo delle discipline giuridiche, opera in funzione di ausilio all’esercizio della giurisdizione, a tal fine provvedendo a enucleare dalle pronunce dei giudici il “principio di diritto”, ossia la regula iuris di soluzione del caso controverso. Essa ha vocazione a farsi regola decisoria anche per casi analoghi, in quanto rappresenta la generalizzazione dell’interpretazione e dell’applicazione di una norma a una fattispecie concreta, concorrendo alla specificazione stessa della portata e del significato del dato normativo[1].

Lo scopo della massimazione è duplice e si alimenta di un fine informativo e di uno sistematico[2].

Il primo consente, attraverso la massima, di avere la rapida conoscenza dei principi di diritto; in un contesto in cui è ingente il numero dei provvedimenti giurisdizionali, la massimazione si fa anche fonte di cognizione della giurisprudenza.

Il secondo fine permette, attraverso la raccolta di un flusso costante di massime, di organizzare un sistema di precedenti.

Così intesa, la massimazione si rivolge a tutte le decisioni che enunciano un principio giuridico ed è, perciò, attività che può investire (e investe) pure le decisioni dei giudici di merito e non soltanto quelle della Corte di cassazione.

Tuttavia, sotto il profilo istituzionale, l’ordinamento ne fa attributo servente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, individuando in seno alla Corte medesima, alla quale è affidato il compito di assicurare l’esatta osservanza della legge e l’uniformità del diritto oggettivo (art. 65 rd n. 12/1941), un apposito Ufficio (del massimario e del ruolo: art. 68 rd n. 12/1941) al quale è riservata l’analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità, «condotta allo scopo di creare le condizioni di un’utile e diffusa informazione (interna ed esterna alla Corte di cassazione), necessaria per il miglior esercizio della funzione nomofilattica della stessa Corte»[3].

A tal fine, l’Ufficio del massimario provvede, tra gli altri compiti, all’«esame delle sentenze civili e penali, pronunciate dalla Corte suprema, per estrarne, in forma di “massime”, i principi giuridici enunciati che vanno ad arricchire i precedenti giurisprudenziali»[4].

 

2. Non è questa la sede per approfondire il tema che vuole contrapposta la “massima” al “precedente” e che è incline, quindi, a configurare il principio di diritto intercettato dalla massima come estraneo alla logica del precedente, in quanto quest’ultimo intrinsecamente legato alla fattispecie concreta[5].

La nozione tecnica di “precedente”, alla stregua degli ordinamenti di common law in cui essa è piuttosto maturata, presenta certamente quel differenziale di senso rispetto al “principio di diritto” tipico dei sistemi di civil law, nei quali il legame con la fattispecie legale è più marcato e, quindi, esibisce quel grado di astrazione – consentanea al ragionamento deduttivo e per sillogismi che la fattispecie stessa sollecita[6] – che consente di affermarne la fruibilità come guida orientativa per classi di casi a venire[7].

In quest’ottica si può, quindi, affermare che la massimazione, anche nel nostro ordinamento, crea il “precedente”.

L’assetto ordinamentale emerso nell’ultimo decennio ha investito il precedente oggetto della massimazione istituzionale – e, dunque, proveniente dal formante della giurisprudenza di legittimità – del compito, davvero grave, di rivitalizzare i principi fondamentali della certezza del diritto e della sicurezza giuridica. Tali principi risultano, nel tempo, depotenziati da plurimi fattori, endogeni[8] ed esogeni[9] al nostro sistema giuridico, con possibili ricadute negative sull’effettività stessa del principio costituzionale di eguaglianza[10], per cui la prevedibilità delle decisioni è alla base di un trattamento uniforme dei cittadini dinanzi al giudice.

In questa direzione, infatti, si sono mosse le riforme processuali succedutesi dal 2006 al 2016[11], valorizzando eminentemente la funzione nomofilattica della Cassazione e, in tal modo, accreditando il precedente di legittimità come regola “forte” di decisione per controversie giudiziarie future e, dunque, di quella capacità a farsi proiezione tendenziale degli esiti del contenzioso in cui trova applicazione.

Peraltro, il valore e la forza del precedente, quand’anche provenga dal giudice di vertice del plesso giurisdizionale, si esprime piuttosto sul piano della persuasività[12] e, in ogni caso, non esibisce quella stessa cogenza che esprime la fonte legale (cfr. anche Corte cost., 12 ottobre 2012, n. 230), alla quale il giudice è soltanto soggetto (art. 101 Cost.), persistendo, tuttavia, l’aspirazione a una tendenziale stabilità e ad avere un seguito generale, in armonia proprio con quella funzione nomofilattica esaltata, come detto, dalle riforme processuali più recenti.

Dunque, il legislatore ha inteso implementare lo spazio vitale della funzione nomofilattica sempre più nell’ottica valoriale della certezza giuridica, costituendo il precedente come criterio e misura della prevedibilità e calcolabilità riguardo alla decisione dei casi futuri. Ciò è avvenuto con quel grado di stabilità che il dinamismo propulsivo dell’ordinamento giuridico, alimentato dal mutamento dei fattori ambientali (socio-economici) regolati, rende solo tendenziale e che, come tale, l’evoluzione giurisprudenziale sa cogliere in un incessante riequilibrio delle condizioni atte a garantire tutela ai beni/interessi che, a ragione, la reclamino in termini di effettività proprio attraverso lo jus dicere.

Un tale obiettivo si coniuga armonicamente con lo scopo della massimazione e con i fini anzidetti, che essa persegue.

Tuttavia, perché una siffatta combinazione possa portare i frutti sperati, essere virtuosa ed efficace, diviene essenziale l’individuazione e la realizzazione dello strumento migliore che consenta la più rapida ed estesa conoscenza della massimazione, ne organizzi i flussi e, quindi, la renda davvero fruibile.

 

3. Nell’attuale contesto di una società post-moderna[13], calata ormai in un ecosistema tecnologico che, per molti aspetti, già governa il nostro presente, è di immediata evidenza che detto strumento non possa che essere congegnato e governato dall’informatica.

L’immediata evidenza di oggi si specchia, però, in un’intuizione o, comunque, in un’idea lungimirante nata negli anni Settanta del secolo scorso, allorquando si posero le basi per la realizzazione di una banca dati giuridica nazionale informatizzata: quella che attualmente, dopo una continua evoluzione tecnologica, ha assunto la denominazione di «ItalgiureWeb»[14] ed è gestita dal Ced (Centro elettronico di documentazione) della Corte di Cassazione. Ai sensi dell’art. 1 dPR 17 giugno 2004, n. 195, il Ced «svolge un servizio pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica».

L’idea[15], poi lucidamente innervata nel contesto istituzionale e da questo alimentata, era dare vita a uno strumento moderno ed efficiente che, in quanto pensato all’interno della giurisdizione – e, sempre all’interno di questa, gestito –, fungesse da volano neutrale per la più estesa e rapida fruizione del dato giuridico (e, in primo luogo, della massimazione): in questi termini, lo stesso dato si sarebbe reso disponibile per il migliore esercizio della giurisdizione, nel solco dei caratteri di indipendenza e autonomia ad essa impressi dalla Costituzione italiana, ma anche patrimonio comune della cultura giuridica europea.

Nel quadro appena tratteggiato può, dunque, apprezzarsi come esito dalla coerenza particolarmente significativa il fatto che il progetto di creazione della prima banca dati giuridica nazionale informatizzata abbia avuto origine e compimento proprio a opera della Corte di cassazione[16] e cioè, come detto, dall’organo giudiziario al quale l’ordinamento assegna – secondo una tradizione condivisa a livello europeo, soprattutto continentale – la funzione di nomofilachia e che, nella sua organizzazione istituzionale, contempla la presenza di un’apposita articolazione cui è affidato il compito della massimazione, assumendo quest’ultima il carattere dell’ufficialità.

Questa simbiosi trova significativa conferma nella stessa giurisprudenza di legittimità, che ha messo in rilievo come la conoscenza della massimazione ufficiale, attraverso la ricerca e la consultazione della banca dati ItalgiureWeb, che ne veicola i contenuti, debba essere anzitutto corredo del collegio giudicante nell’adempimento della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 del regio decreto n. 12/1941 e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del ne bis in idem[17].

Ma la conoscibilità dei contenuti della massimazione e della giurisprudenza della Corte di cassazione, per il tramite della consultazione di Italgiure[18], assume rilevanza processuale anche ad altri fini, come quello della verifica sulla scusabilità dell’erronea attività processuale, fonte di decadenza, posta in essere a fronte di un overruling giurisprudenziale, che può aversi non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo[19].

 

4. I fini della massimazione, innanzi descritti, hanno trovato modo di svolgersi e realizzarsi (oggi anche con più evidenza) attraverso il sistema Italgiure, quale banca dati giuridica – anzitutto di giurisprudenza, ma non solo[20] – frutto di studi di analisi informatica profondi e complessi, che solo l’agevole fruibilità del motore di ricerca (e anche questo attributo è conseguenza virtuosa di quegli studi) rende al normale utilizzatore poco percepibile.

Con Italgiure si è venuto a realizzare in Italia quello che è stato definito il «diritto computabile»[21], e ciò sebbene si vertesse in una situazione di “precondizioni” ancora non del tutto favorevoli rispetto a quelle che esibisce il nostro presente: nel breve volgere di pochi anni, si è registrato un esponenziale sviluppo della potenza dei computer, dei big data, delle macchine intelligenti e, quindi, dell’intelligenza artificiale.

Il primo passo è stato, dunque, quello che ha investito la raccolta della giurisprudenza come “dato” e la ricerca concettuale e intelligente di tale dato[22].

A seguito del maturato sviluppo tecnologico, Italgiure è stato in grado di elaborare un cd. “modello di comportamento collettivo”, ossia di memorizzare le connessioni logiche utilizzate nella ricerca testuale da parte di ciascun utente (almeno 300.000 comandi giornalieri), per poi fornire agli utenti successivi suggerimenti puntuali per gli schemi di ricerca in tutti gli archivi.

Tale funzione, pertanto, realizza una sorta di “sistema predittivo”, la cui implementazione è progettualmente prevista tramite un miglioramento della composizione assistita della frase di ricerca, sia integrando la lista automatica dei suggerimenti con i riferimenti normativi più frequentemente utilizzati – in associazione alle parole della lista –, sia offrendo all’utente la possibilità di selezionare ulteriori termini di ricerca suggeriti automaticamente dal sistema attraverso vocabolari di sinonimi, che tengono conto della polisemia della parola utilizzata[23].

Sempre in una prospettiva servente alla nomofilachia della Cassazione è stato pensato l’inserimento nel sistema di ricerca dell’acronimo «Certalex», che consente di estrarre le massime che contengono i principi individuati come consolidati ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cpc e dunque, come accennato, i precedenti che, in quanto osservati dal giudice di merito, segnano la sorte del ricorso per cassazione nel senso dell’inammissibilità, qualora non siano prospettate ragioni idonee a determinare un mutamento giurisprudenziale.

Nella medesima prospettiva, ma con accenti di automaticità della selezione del precedente, si colloca il progetto (per ora solo tale) denominato «Certanet», volto alla creazione automatica e costantemente controllata nel tempo di  «una differenziazione negli archivi di giurisprudenza tra quei principi di diritto formulati in massime che esprimono un indirizzo, allo stato, conforme e quindi maggiormente affidabile e tutti gli altri principi di diritto che non hanno ancora raggiunto questo standard di ripetuta conformità»[24].

L’idea muove dalla constatazione della diversità di posizione degli archivi informatizzati delle massime, che possono offrire sia una visione “statica”, là dove vengono registrate e offerte all’utilizzatore le singole massime, sia una visione “dinamica” o “relazionale”, in forza del confronto diacronico tra le massime stesse, presenti negli archivi, tramite la «rete dei rinvii di conformità e di difformità» o soltanto di «contiguità»[25].

 

5. L’ulteriore sviluppo del «diritto computabile» si è avuto nel cd. «web semantico giuridico»[26], che ha comportato l’elaborazione di linguaggi comuni e di portali informatici di accesso ai dati rilevanti, finalizzati in primo luogo alla diffusione in ambito europeo dei dati giuridici nazionali concernenti, segnatamente, la giurisprudenza.

In questo ambito, ha avuto un rilievo significativo la realizzazione del progetto Ecli (acronimo dell’espressione «European Case Law Identifier»), finalizzato a dare attuazione alle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 2011 (2011/C - 127/C), volte a favorire l’adozione su base volontaria di un sistema idoneo a garantire l’identificazione univoca, a livello europeo, delle sentenze pubblicate su internet, arricchendole con metadati idonei a consentire la successiva indicizzazione sul portale europeo «e-Justice».

La Corte di cassazione ha dato tempestiva attuazione al progetto Ecli, e proprio grazie a esso sono state realizzate ulteriori utilità per la ricerca e la consultazione della giurisprudenza in ItalgiureWeb. Al fine di rendere più agevole e rapida la consultazione dei dati contenuti nei vari archivi, all’interno delle decisioni presenti in uno dei due archivi delle sentenze integrali (civili e penali) si è provveduto, fra le sentenze e le norme citate nel documento stesso, a evidenziare con procedure automatiche di ricerca[27] i riferimenti sia alle sentenze della stessa Corte di cassazione sia a quelle della Corte costituzionale. Mediante link che puntano agli archivi corrispondenti di ItalgiureWeb, è possibile leggere il testo integrale della sentenza, così da istituire un circuito di pronta fruizione in cui le massime e i testi integrali dei provvedimenti cooperano per la migliore e più ampia conoscenza del dato giurisprudenziale.

 

6. Proprio per le esigenze della nomofilachia attuale, in un contesto in cui, come detto, l’“incalcolabilità giuridica” è favorita da un governo delle fonti divenuto difficile pure per il loro proliferare e imporsi da un livello sovranazionale[28], l’attenzione di Italgiure si è anche polarizzata sull’implementazione degli archivi della giurisprudenza sovranazionale («Eurius» e «Cedu») contenenti, rispettivamente, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e quella della Corte europea dei diritti umani. Ciò è avvenuto nella consapevolezza, altresì, dell’importanza che riveste la conoscenza e la diffusione di tali dati nella costruzione del dialogo tra le Corti europee e i giudici nazionali, in vista della realizzazione di quello spazio comune giuridico destinato a essere il più fertile humus per una maturazione dei diritti fondamentali.

Al tempo stesso, in un’ottica di nomofilachia anche “orizzontale”[29] – secondo una logica di circolarità del sapere giurisprudenziale – opera il progetto[30], in fase di avanzata realizzazione, di riattivazione dell’archivio «Merito» di Italgiure, per dare spazio alla più vasta conoscenza della giurisprudenza dei tribunali e delle corti di merito nazionali, attraverso non già una immissione indiscriminata della relativa documentazione giuridica, bensì tramite una ponderata selezione dei contenuti rilevanti della giurisprudenza presente su tutto il territorio, rimessa agli stessi giudici che, nei vari contesti distrettuali, vivono l’esperienza della giurisdizione.

L’esito dell’attività di interpretazione che muove dai giudici del merito mostra tutta la sua forza nel rappresentare l’“effettività della norma”, la quale – come la realtà stessa rende evidente – è forgiata, all’inizio, da un pensiero diffuso, che si forma ascoltando le istanze della comunità territoriale e ne metabolizza  le esigenze di giustizia, sia pure in un necessario saldo ancoraggio ai valori fondanti indicati in Costituzione e segnati anche dalle fonti sovranazionali.

Tuttavia, l’interpretazione così generata risulterebbe monca ove non potesse, alla fine, connotarsi di uno dei suoi caratteri imprescindibili: quello della proiezione nel futuro e, dunque, della tendenziale stabilità. Di qui – per l’appunto – la saldatura con la nomofilachia del giudice di legittimità, attraverso il principio da questo enunciato e la massima che lo rinviene, così da compendiare la profondità dell’esperienza diffusa in quella esegesi che non trova ulteriori gradi di interferenza, diventando l’espressione di un vissuto complessivo e, finalmente, arricchendo di significato non contingente il precipitato normativo somministrato dal legislatore e originariamente “letto” dal giudice territoriale.

La riattivazione di «Merito», realizzato secondo una logica di selezione dei contenuti, come detto, ragionata e indipendente[31], consentirebbe nel modo più efficace – proprio in quanto parte del circuito organizzato di Italgiure[32], interagente con gli archivi delle massime di legittimità – quella circolarità di sapere giurisprudenziale sopra evocata, alimento anch’essa dell’attività nomofilattica della Corte di cassazione.

A questo obiettivo, infine, concorre pure la realizzazione di una banca dati – denominata «SentenzeWeb» e aperta al pubblico il 31 luglio 2014 – delle sentenze civili e penali della Cassazione pubblicate negli ultimi cinque anni, liberamente fruibile da tutti i cittadini attraverso il sito web della stessa Corte di cassazione. SentenzeWeb è stata pensata nella prospettiva di una sempre maggiore e aperta diffusione della conoscenza della giurisprudenza, al fine di rafforzare i valori della stabilità e certezza del diritto – obiettivo che si è ritenuto conseguibile anche attraverso una comunicazione diretta, e non mediata, all’intero corpo sociale.

 

7. Quel che l’esperienza attuale ci consegna, attraverso questa sempre più evoluta combinazione simbiotica tra il contenuto (la giurisprudenza) e il suo veicolo di conoscenza (la banca dati ItalgiureWeb), è l’idea ancora vitale della più agevole ed estesa fruizione del “dato giuridico” al servizio di una giurisdizione che, proprio con l’ausilio di quel sistema, può implementare la sua effettività e trasparenza.

Italgiure ha costituito e costituisce tuttora uno strumento formidabile di ausilio nella costruzione della nomofilachia della Cassazione, veicolando la conoscenza della massimazione, della quale organizza i flussi, al fine di renderla ampiamente fruibile in modo rapido.

Si è, così, venuto a creare quel legame intenso tra diritto computabile e diritto calcolabile che, nell’ottica stessa divisata dal legislatore del secondo millennio, dovrebbe segnare i percorsi futuri della certezza del diritto e della sicurezza giuridica, lasciando pur sempre al giudice il monopolio dell’interpretazione e le chiavi della decisione[33].

Giudice che, nella messe di precedenti immessi nel sistema informatizzato e da questo governati come «mucchio»[34], dovrà essere attrezzato a mantenere nelle proprie mani il “potere della selezione” che, nell’era digitale, si annida nella residualità del mucchio stesso e non nell’immensa datità[35].

[1] G. Amoroso, Il progetto Certanet nel sistema Italgiure della Corte di cassazione, in D. Dalfino (a cura di), Scritti dedicati Maurizio Converso, TrE-Press, Roma, 2016, p. 24.

[2] L. Nazzicone, Tecniche di massimazione delle sentenze, Sapienza Università Editrice, Roma, 2017, pp. 9-15.

[3] Tale è la descrizione dell’attività svolta dall’Ufficio del massimario e del ruolo riportata nel sito web della Corte di suprema di cassazione.

[4] In tal senso, il decreto del primo presidente del Corte suprema di cassazione, in data 30 ottobre 1971, emesso in attuazione del citato art. 68 rd n. 12/1941 al fine di specificare le attribuzioni dell’Ufficio del massimario.

[5] M. Taruffo, Note sul precedente giudiziale, in A. Carleo (a cura di), Il vincolo giudiziale del passato, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 109.

[6] N. Irti, Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica, in A. Carleo (a cura di), Calcolabilità giuridica, Il Mulino, Bologna, 2017, p. 19.

[7] R. Rordorf, Il precedente nella giurisprudenza, in A. Carleo (a cura di), Il vincolo, op. cit., p. 95.

[8] Primo fra tutti, una produzione normativa ipertrofica, asistematica e, sovente, dalla cattiva fattura, che alimenta dubbi interpretativi e soluzioni contrastanti.

[9] Il riferimento è, in particolare, all’intermediazione delle fonti sovranazionali, che danno corpo a un’architettura multilivello non sempre agevole da governare (anche se l’attribuzione di un carattere assolutamente “esogeno” al fattore del diritto eurounitario è calzante sino a un certo punto).

[10] Principio che, unitamente al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), permea l’essenza dello Stato costituzionale democratico e, quindi, l’esistenza stessa della società civile da esso regolata.

[11] In particolare: art. 360-bis, n. 1, cpc, sull’inammissibilità del ricorso per cassazione allorquando questo non offra elementi per ripensare l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità al quale il provvedimento impugnato si è conformato; art. 363 cpc, sull’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, allorquando il ricorso sia inammissibile o il provvedimento non ricorribile; art. 374, comma 3, cpc, sull’obbligo, per le sezioni semplici, di rimettere il ricorso alle sezioni unite quando ritengano di non condividere un principio di diritto da queste ultime già enunciato; art. 384, comma 1, cpc, sull’enunciazione del principio di diritto anche nei casi in cui non si provveda alla cassazione con rinvio.

[12] A. Giusti, Argomentazione giuridica e funzione di nomofilachia, intervento al Convegno «Concisione e sobrietà negli atti giudiziari», Roma, 5 maggio 2017 (ora disponibile online: www.giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/multimedia/concisione-e-sobrieta-negli-atti-giudiziari-la).

 Sembra dubitare della forza solo persuasiva del precedente di legittimità, proprio alla luce delle recenti riforme processuali che hanno valorizzato la funzione nomofilattica della Cassazione, R. Rordorf, Lo studio del precedente giudiziario e la funzione delle riviste giuridiche, in D. Dalfino (a cura di), Scritti dedicati Maurizio Converso, TrE-Press, Roma, 2016, p. 536.

[13] Sul concetto di “postmoderno” si rinvia a J.F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Milano, Feltrinelli, 1981; sul rapporto tra diritto e tecnica, si veda E. Severino - N. Irti, Dialogo su diritto e tecnica, Laterza, Roma-Bari, 2001.

[14] La banca dati è nata come «ItalgiureFind», per poi assumere la denominazione di «EasyFind» negli anni Novanta e infine, nel 2003, di «ItalgiureWeb» (di seguito, nel testo, anche soltanto «Italgiure»).

[15] V. Di Cerbo, Banche dati di giurisprudenza, nomofilachia e trasparenza dell’attività giurisdizionale. L’esperienza del Ced della Corte di cassazione, in questa Rivista trimestrale, n. 3/2017, pp. 93-98 (www.questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2017-3_14.pdf).

[16] Inizialmente, sotto il profilo organizzativo, nell’ambito dell’Ufficio del massimario, per poi, già prima degli anni Ottanta del secolo scorso, essere gestito e rinnovato, come detto, dal Centro elettronico di documentazione (Ced), che era stato costituito in ufficio alla dirette dipendenze del primo presidente.

[17] In tal senso, tra le altre, Cass., sez. trib., 30 dicembre 2011, n. 30780 e Cass., sez. VI civ., 4 dicembre 2015, n. 26793, mutuando l’insegnamento di Cass., sez. unite, 17 dicembre 2007, n. 26482.

[18] Più di recente, anche tramite il sito web della Corte di cassazione, sebbene solo in forma di abstract e per le pronunce di maggior rilievo ed interesse pubblico.

[19] Si veda, in particolare, Cass., sez. II civ., 7 febbraio 2011, n. 3030 e Cass., sez. lav., 28 febbraio 2012, n. 3042.

[20] In Italgiure sono inserite, attualmente: circa 510.000 massime civili e 162.000 massime penali, nonché 400.000 sentenze civili e 531.000 sentenze penali (archivio SNPEN); oltre 750.000 riferimenti di dottrina e quasi 40.000 sentenze per ciascuna delle due Corti europee (Lussemburgo e Strasburgo). La banca dati è costruita per archivi nei quali, secondo specifici settori, è raccolta la documentazione giuridica: in particolare (ma senza voler essere esaustivi e con riferimento agli archivi attualmente in uso), massime civili (archivio Civile) e penali (archivio Penale) della Corte di cassazione, sentenze per esteso civili (archivio SNCIV) e penali (archivio SNPEN) della Corte di cassazione, massime e giurisprudenza della Corte costituzionale (anche in questo caso, su due archivi – Costms e Costosn – come per la Corte di Cassazione), giurisprudenza della Corte di giustizia europea (archivio Eurius), giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (archivio Cedu), dottrina (archivio Dottrina, con le indicazioni necessarie a reperire, sulle riviste giuridiche di respiro nazionale, gli scritti di approfondimento giuridico e i commenti alla giurisprudenza), legislazione nazionale (archivio Lexs) ed eurounitaria (archivio Eurlex). Si tratta, però, di “archivi organizzati” e non separati, che consentono di pervenire al cd. «dato giuridico globale» (espressione felice coniata da uno dei primi direttori del Ced), ossia il frutto che nasce da una rete di rinvii per cui è consentita la navigazione non solo tra documenti di uno stesso archivio, ma anche tra archivi diversi in base a numerose chiavi di accesso e di ricerca, interagenti tra loro.

[21] G. Sartor, «Il diritto computabile», relazione tenuta al convegno del 27 settembre 2017 in onore di Renato Borruso, Aula magna della Corte suprema di cassazione.

[22] Una fase in cui particolare importanza hanno rivestito gli studi di Berni Canani, magistrato che, in questo campo, ricordiamo soprattutto come eminente matematico e precursore di scenari tecnologici futuri. In forza di questi studi, furono concepiti e resi (tuttora) disponibili i canali «link» e «test»: il primo permette di trovare nel documento la “compresenza di termini” più utilizzati dall’utente secondo il comando «and»; il test, invece, permette di trovare i “termini alternativi” più utilizzati, in base al comando «or».

[23] Ad esempio, digitando la parola «successione» verranno evidenziati i vari significati principali che essa può assumere: da 1. «trasferimento di diritto» a 2. «sequenza»; in base a questi, l’utente deve poter scegliere tra i gruppi di sinonimi: 1. «traslazione, cessione, alienazione, surrogazione, sub ingresso (…)» e 2. «sequela, catena, serie, sfilza (…)».

[24] G. Amoroso, op. cit., p. 30.

[25] G. Amoroso, op. cit., p. 26.

[26] G. Sartor, op. cit.

[27] Basate su principi di intelligenza artificiale, a tal fine beneficiando di un progetto realizzato dalla Cassazione con l’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica (Ittig), organo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

[28] Uno – forse il più rilevante – dei fattori endogeni ai quali si faceva cenno in precedenza.

[29] G. Canzio, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in A. Carleo (a cura di), Il vincolo, op. cit., p. 31.

[30] Csm, delibera del 9 maggio 2018.

[31] Obiettivi che ispirano la citata delibera del Csm.

[32] Cfr. nota n. 20.

[33] La considerazione lambisce il tema – che eccede i confini del presente scritto – della figura del “giudice-robot”, maturata, in un certo immaginario, come la rappresentazione icastica di una soluzione che si vorrebbe davvero capace di realizzare l’obiettivo di rendere efficiente lo svolgimento dell’attività giudiziaria. A tale immaginario si contrappone, a ragione, il carattere ontologicamente etico e responsabile della decisione umana, là dove tali connotati non può possedere la macchina intelligente.

[34] M. De Felice, Su probabilità, “precedente” e calcolabilità giuridica, in A. Carleo (a cura di), Il vincolo, op. cit., p. 39.

[35] «Oggi avere potere significa sapere che cosa ignorare»: così chiosa R. Calasso, L’innominabile attuale, Adelphi, Milano, 2017, p. 82.