Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Caso Sea Watch 3, la “scandalosa” ordinanza di rigetto del gip di Agrigento

di Andrea Natale
giudice del Tribunale di Torino
La richiesta di convalida dell'arresto di Carola Rackete è stata respinta. Una decisione che ricorda l'esistenza di una gerarchia di documenti normativi che antepone la Costituzione e le convenzioni internazionali ai provvedimenti amministrativi di un Ministro

Nell'ordinanza in commento, il gip presso il Tribunale di Agrigento ha respinto la richiesta di convalida dell'arresto di Carola Rackete, escludendo che quella piccola barca della Guardia di finanza sia una nave da guerra e ritenendo che la manovra della Sea Watch 3 − con cui la nave è entrata in collisione con la barca della Gdf − sia condotta che, pur qualificabile come «violenta», sia giustificata dalla scriminante di avere adempiuto ad un dovere di soccorso delle persone in mare e di loro conduzione in un porto sicuro.

Si tratta di una decisione che già alcuni si sono affrettati a definire «scandalosa».

E forse è proprio così: è una decisione evangelicamente scandalosa, che ci ricorda − con parole semplici e nette − che le persone soccorse dalla Sea Watch 3 erano uomini e donne in pericolo di vita e non «un carico di persone in violazione di leggi o regolamenti di immigrazione vigenti nello stato costiero» (come li definirebbe il decreto sicurezza-bis, ritagliando artificiosamente una sola tra le molte previsioni della convenzione sul diritto del mare che, pure, prevede non equivoci doveri di soccorso in mare).

È una decisione scandalosa perché ricorda che esiste una gerarchia di documenti normativi che antepone la Costituzione e le convenzioni internazionali ai provvedimenti amministrativi di un Ministro.

È una decisione scandalosa, che ci ricorda in poche semplici parole ciò che è ovvio: i porti libici non possono essere considerati porti sicuri.

È una decisione scandalosa perché ci ricorda che le persone − dopo essere state salvate in mare e dopo essere giunte in acque territoriali italiane − conservano i loro diritti (quantomeno quelli fondamentali e quelli previsti dall'art. 10-ter d.lgs n. 286/1998, che prevede l'accesso dei migranti soccorsi in mare a punti di crisi ove ricevere assistenza e le informazioni necessarie a chiedere ove possibile una qualche forma di protezione internazionale) e non possono restare in un limbo, ostaggio delle contrattazioni e mediazioni tra le cancellerie europee.

È una decisione scandalosa perché ci ricorda che nel nostro ordinamento esiste una gerarchia di valori, che antepone − come un dovere − la salvaguardia della vita e della dignità umana a molte altre cose.

È proprio uno scandalo...

03/07/2019
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