Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Il giudice del lavoro, il processo, la sostanza dei rapporti (e l’effettività delle tutele)

di Anna Terzi
Consigliere Corte di Appello di Trento
Commento a Corte Appello Catanzaro, 18.11.2014
Il giudice del lavoro, il processo, la sostanza dei rapporti (e l’effettività delle tutele)

La sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro stimola alcune riflessioni sulla metamorfosi del processo del lavoro, delle cui iniziali caratteristiche sembra già oggi rimanere ben poca cosa e del quale potremo in futuro fare solo testimonianza storica, se, come appare probabile, con la sostanziale abolizione per i futuri contratti di lavoro del diritto alla reintegrazione, il contenzioso si ridurrà con il tempo a quello di un recupero crediti.

Il nuovo rito del lavoro era stato concepito nel 1973 per assicurare interventi tempestivi e garanzia di effettività, quale corollario delle tutele forti dei diritti individuali e dell’azione sindacale sul luogo di lavoro, introdotte negli anni precedenti, che avevano trovato definitiva sistemazione con lo Statuto dei lavoratori.

Un rito disciplinato con pochi articoli, ispirato ai principi di oralità e di concentrazione.Uno strumento elastico affidato alla professionalità di un giudice postulato capace di temperare le severe decadenze con l’esercizio di poteri discrezionali, di adeguare forme e tempi del processo alle esigenze di ogni caso concreto: comunque sempre con l’obiettivo di assicurare tutti gli accertamenti necessari per una decisione nella quale realtà processuale e realtà storica potessero il più possibile approssimarsi.

Uno strumento in realtà molto sofisticato, perché le poche norme speciali dovevano essere coniugate con una sicura conoscenza di tutto l’impianto del processo civile: di volta in volta doveva essere deciso quali disposizioni fossero compatibili e quali no con il nuovo rito. Soprattutto, spettava al giudice del lavoro decidere subito sulle varie eccezioni con provvedimenti dettati a verbale e così governare una udienza o poche udienze vicine concepite per svolgersi in un continuum: dal tentativo di conciliazione, all’interrogatorio libero delle parti e via via con l’ammissione e l’assunzione delle prove, la discussione e la decisione.

La speditezza ed elasticità del rito erano state volute dal legislatore per finalità di certezza e di tutela nell’interesse del lavoratore: questi, nell’ambito di un rapporto diseguale, caratterizzato dal vincolo gerarchico, aveva quale unica possibilità di reazione quella della domanda al giudice. Senza dimenticare che il lavoratore stesso dal rapporto di lavoro traeva i mezzi per assicurare una esistenza libera e dignitosa a sé e alla propria famiglia. Ed indubbiamente i giudici che per primi hanno scelto questa funzione erano giudici che, in un clima politico e culturale proiettato in questa direzione, sentivano fortemente quella motivazione ideale di immediatezza e certezza di tutela. In nome di quella stessa motivazione, si sentivano di affrontare una sfida alla loro capacità professionale, di abbandonare il tranquillo rito ordinario, con le sue comode riserve, i suoi comodi termini ordinatori molto spesso del tutto non rispettati, la sua comoda sentenza depositata e pubblicata solo dopo che al dispositivo si era arrivati attraverso una magari lungamente ponderata e più volte rivista e controllata motivazione.

La tensione ideale ben lungi dall’essere un elemento negativo o distorsivo, come ci è stata riproposta poi con una falsa propaganda indirizzata allo svilimento del ruolo e talora dell’intera magistratura, è stata la forza del processo del lavoro, che lo ha fatto assumere a modello per le riforme del processo civile e che per lungo tempo lo ha preservato da stravolgimenti. La tenace applicazione delle norme e il rispetto dei tempi erano uno sforzo per tutti i GdL, comportavano non solo come si è detto la capacità di dominare il diritto processuale, ma indefettibilmente la necessità di conoscere bene la controversia, gli atti di causa e il diritto sostanziale a cui ricondurre la fattispecie, perché diversamente nessuna decisione processuale di rilevanza o irrilevanza, di reiezione o accoglimento di eccezioni, di esercizio di poteri d’ufficio avrebbe avuto il suo solido riferimento.

E poi è iniziata la metamorfosi. Contestualmente al costante lavorio di erosione dei diritti dei lavoratori, attraverso l’adozione di schemi formali per eludere norme imperative e l’invenzione di figure anomale e fittizie di lavoro autonomo, è iniziata la pratica processuale dell’affollamento degli atti con miriadi di eccezioni preliminari dirette solo a guadagnare tempo e a rallentare il processo, di miriadi di eccezioni dirette a fare prevalere gli schemi formali elusivi sulla sostanza del rapporto di lavoro; si è scoperto da parte di molti giudici che le norme che rendevano il rito così faticoso non erano previste a pena di nullità e che potevano essere disapplicate senza nessuna conseguenza. A ciò va aggiunto per onestà che, per il sovrapporsi di ragioni diverse e talora geograficamente caratterizzate, in molte Preture e poi Tribunali il contenzioso è aumentato a dismisura e ha dato una spinta ulteriore all’imbastardimento del rito, con riserve, dilazioni per memorie, trattazione congiunta nel medesimo giorno di centinaia di procedimenti fra lavoro e previdenziale o assistenziale, assunzioni di testimoni nei corridoi e così via, cose queste tutte tristemente ben note agli operatori.

E con la metamorfosi si è via via persa quell’identità specifica di una tutela che può essere assicurata, nell’ambito di un rapporto diseguale sotto ogni profilo, solo cercando la massima approssimazione fra accertamento processuale e realtà storica, utilizzando ogni qual volta ciò si palesi opportuno anche i poteri d’ufficio.

La storia della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro (di cui si consiglia la lettura perché da essa emerge uno spaccato tremendo del nostro paese) è proprio una storia che racconta la diversità di due culture, di due modi di svolgere la funzione di giudici del lavoro.

La vicenda è presto detta: una grossa industria chimica, S. I. spa, facente parte di una importante multinazionale, la cui produzione e i cui impianti sono altamente inquinanti, cede gli stabilimenti di Crotone ad altra società che di lì a poco fallisce; i lavoratori si rivolgono al giudice del lavoro affermando che la cessione del ramo di azienda è stata fatta in frode alla legge, per sottrarsi agli obblighi di messa in sicurezzae bonifica del sito e chiedono l’accertamento della nullità della cessione e della continuità dei rapporti di lavoro con la cedente.

Il giudice di primo grado si limita a valutare in astratto le deduzioni della società cedente in ordine alla insussistenza di elementi per poter affermare la volontà di eludere norme imperative. Quindi,  richiamata una sentenza conforme della cassazione, afferma che non è ostativo a una legittima cessione d’azienda lo stato prefallimentare della medesima con probabile imminente licenziamento collettivo dei dipendenti: la cedente d’altronde non avrebbe in ogni caso potuto sottrarsi agli oneri derivanti dalle disposizioni del d.lgs.152/2006, nemmeno attraverso l’apposita clausola di accollo degli oneri alla cessionaria inserita nel contratto, per il principio comunitario del “chi inquina paga”, principio in base al quale chi inquina rimane vincolato ai propri obblighi anche in caso di cessione ad altri degli impianti inquinanti. E con questi due argomenti “in diritto” respinge la domanda, senza istruttoria, poiché basata su fatti non idonei a integrare la frode alla legge.

E’ la Corte d’Appello che invece procede, prima, a un attento esame delle allegazioni dei lavoratori per verificare la configurabilità, in astratto, di una fattispecie di simulazione o di contratto in frode alla legge e poi,  all’esame degli elementi di prova, provvedendo altresì ad assumere, ritenendola rilevante nel contesto della analisi effettuata, la prova testimoniale alla quale il Tribunale aveva soprasseduto.

Il giudice di secondo grado, dopo una esposizione analitica delle disposizioni del d. legisl. n. 152/2006 sugli obblighi del soggetto responsabile dell’inquinamento ambientale e del soggetto proprietario del sito contaminato, ma non responsabile dell’inquinamento, ripercorrela storia dell’insediamento industriale, la successione dei passaggi di proprietà fra imprese industriali diverse, i provvedimenti amministrativi già emessi per la bonifica, le prescrizioni alla società cedente penultima proprietaria e mette in luce la circostanza dirimente che queste prescrizioni erano state impugnate davanti al giudice amministrativo, che, con sentenza passata in giudicato, a causa di “un’inadeguata attività istruttoria condotta dalla Provincia di Crotone, dalla Regione Calabria e dal Ministero dell’Ambiente al fine di individuare “i soggetti obbligati al risanamento ambientale del sito dalle potenziali contaminazioni nonché i rispettivi titoli di legittimazione”, aveva argomentato dalla cessione del ramo d’azienda e accertato in capo alla società ricorrente la qualità di ex “proprietario non responsabile dell’inquinamento”.

Un giudicato, dunque, nei rapporti con le autorità di riferimento per l’applicazione del d. legisl. n. 152/2006, che esonerava la società medesima quale ex proprietario o gestore dell’area contaminata non responsabile della contaminazione dagli obblighi di bonifica nei seguenti termini: “negando efficacia liberatoria al subentro del nuovo proprietario si giungerebbe alla paradossale conclusione secondo cui numerosi soggetti (tutti coloro che si sono avvicendati nella proprietà) sarebbero, di fatto, ‘contemporaneamente procedenti’, ciascuno di essi mantenendo un rapporto esclusivo con la P.A. competente, per cui si dovrebbero ammettere due caratterizzazioni, due analisi di rischio, due progetti in violazione della stessa normativa ambientale, la quale prevede che il soggetto procedente può essere soltanto uno”.

La sentenza, per dare evidenza all’interesse economico sottostante alla cessione, procede poi a determinare quale sarebbe stata la misura della responsabilità patrimoniale della società proprietaria non responsabile dell’inquinamento e quindi all’esame della stima, fatta dal consulente del curatore nella procedura fallimentare della cessionaria, dei costi di bonifica per l’ipotesi di continuità produttiva (€.600.000) e per l’ipotesi di cessazione della produzione quale era l’effettivo intendimento della cedente in quanto l’attività industriale era gravemente in perdita (€.45.600.000), al rilievo della enorme differenza, al confronto fra il valore dell’azienda (€ 12.500.000 - 16.500.000 circa) e il prezzo di cessione enormemente inferiore (€ 600.000,00), all’esame degli inesistenti profili di idoneità all’esercizio della specifica attività industriale della società cessionaria (costituita sei mesi prima del preliminare e il cui legale rappresentante è irreperibile), alle circostanze riferite dai testimoni relative all’assoluto disinteresse per l’attività da parte di quest’ultima dopo la cessione e alla cessazione della produzione per esaurimento scorte.

In assenza della cessione dunque la società cessionaria avrebbe mantenuto una responsabilità patrimoniale nei “limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi” (art.253) ovvero in un intervallo fra € 12.500.000,00 circa e € 16.500.000 circa, con assoggettamento dell’area a privilegio speciale ex art. 2748 cod. civ. a garanzia delle spese di bonifica, ma con facoltà per gli Enti procedenti di agire su qualsiasi bene rientrante nel patrimonio societario.

L’operazione viene quindi ricostruita con una valutazione d’insieme. Vengono individuate le disposizioni imperative la cui applicazione si vuole eludere, che in connessione con l’art.1344 cod.civ. danno evidenza alla causa illecita e vengono identificate le clausole  negoziali volte a realizzare lo scopo illecito secondo lo schema proprio del negozio indiretto: la cessione di azienda è in frode alla legge in quanto diretta a cessarel’attività di produzione senza dover sottostareagli obblighi di tutela ambientale.  E’ stato appositamente creato un soggetto cessionario di una attività produttiva destinata alla cessazione, con un patrimonio circoscritto all’unico bene, l’area inquinata, la cui bonifica sarebbe stata a carico della collettività senza rischio alcuno per la cedente che perdere il bene medesimo il cui valore senza bonifica era sostanzialmente nullo e soprattutto senza il rischio che si potessero aggredire altri beni del suo patrimonio.

Tutti gli elementi che sono stati valutati ad un primo esame dalla Corte d’Appello per introdurre l’istruttoria erano sicuramente valutabili anche dal giudice di primo grado ad iniziare dalla doppiezza della difesa della società cedente, che si qualificava nei ricorsi al TAR (e come poi il TAR ha ritenuto) come cedente proprietaria incolpevole dei siti inquinati e davanti al Tribunale come responsabile in virtù del principio “chi inquina paga”. E la concomitanza di circostanze anomale, compreso l’immediato fallimento della cessionaria, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a indirizzare il processo e i relativi accertamentiverso la finalità di fare emergere la realtà sostanziale della vicenda.

L’argomento “in diritto”, ricavato dalle deduzioni della convenuta, della non compatibilità astratta del negozio in frode alla legge con la normativa ambientale, che consentiva di eliminare un procedimento probabilmente faticoso e complicato, senza fare istruttoria alcuna, se non ci fosse stata una ben diversa attenzione da parte del giudice del lavoro d’appello, si sarebbe risolto “in fatto”  in una pronuncia non coerente con la realtà storica, nell’avallo di una operazione truffaldina attuata attraverso l’uso disinvolto di schemi formali e strumenti giuridici, in una negata tutela dei diritti dei lavoratori.

 

22/04/2015
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