Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

La propaganda nazi-fascista via social network e la Costituzione democratica antifascista

di Francesco Pallante
Professore associato di Diritto costituzionale, Università di Torino
Fino a che punto l’invocazione del pluralismo politico può scriminare forme di propaganda favorevoli al fascismo via social network? Un costituzionalista si interroga su due ordinanze (Roma e Siena) e sul rapporto tra giurisdizione ordinaria e i principi costituzionali antifascisti

1. In termini pugilistici, le decisioni dei Tribunali di Roma e di Siena contro la “chiusura” degli account social di un’organizzazione (CasaPound) e di un militante dell’estrema destra (Emanuele Castrucci), accusati di aver incitato all’odio e alla violenza per motivi razziali, sono configurabili come un uno-due di rara durezza ai danni dell’antifascismo costituzionale democratico.

Pur differenti in termini giuridico-processuali, le due vicende sono, infatti, suscettibili di venire trattate congiuntamente non solo per i profili di merito – la propaganda on-line di idee riconducibili al nazi-fascismo – ma, soprattutto, per il collegamento esistente tra le argomentazioni elaborate dai due giudici che, casualmente, si sono ritrovati a intervenire sulle due vicende a distanza di quarantott’ore l’uno dall’altro.

 

2. Formalmente – si diceva – i due casi sono differenti.
All’origine di quello che ha coinvolto CasaPound vi è la decisione di Facebook di disattivare la pagina gestita dall’associazione (oltre a quelle di alcuni dei suoi dirigenti) a causa della violazione delle regole derivanti dalle «Condizioni d’Uso e dagli Standard della Community» che gli utenti, all’atto d’iscriversi al social network, s’impegnano ad accettare, utilizzare e rispettare: una sorta di «regolamento contrattuale» stipulato tra l’utente e la società che gestisce il servizio – così lo definisce il giudice romano – la cui violazione da parte dell’utente può comportare l’applicazione di misure quali la rimozione di contenuti, la sospensione dall’utilizzo del servizio e, nei casi più gravi, la disabilitazione, temporanea o definitiva, dell’account.

In particolare – a quanto si evince dall’Ordinanza n. 59264/2019 del Tribunale di Roma – oggetto di contestazione da parte di Facebook erano numerose prese di posizione riconducibili a CasaPound, contenenti incitazioni all’odio contro le minoranze e alla violenza, nonché, per quanto direttamente riguarda la pagina Facebook dell’associazione, riproduzioni di simboli inequivocabilmente fascisti, come la croce celtica. Un insieme di interventi pubblici, effettuati non solo via Facebook, rivolti, in definitiva, ad affermare l’appartenenza dell’associazione CasaPound all’area politica dell’estrema destra neofascista, come, peraltro, ricavabile altresì dai contenuti pubblicati sulle pagine Facebook personali dei militanti più in vista dell’associazione stessa.

Il giudice, facendo proprie le rimostranze di CasaPound, argomenta, tuttavia, su un piano differente, affermando che tale associazione è «attiva nel panorama politico italiano dal 2009» e si configura come una delle molteplici voci attraverso cui si esprime il pluralismo politico sancito dalla Costituzione all’articolo 49. Di conseguenza, non ritiene ammissibile che a tale voce sia negato accesso a uno strumento come Facebook, oramai imprescindibile mezzo di diffusione delle idee e dei messaggi politici, pena la violazione del «diritto al pluralismo» che connota il nostro ordinamento costituzionale. È pur vero – aggiunge il giudice – che «episodi connotati da atteggiamento di odio verso le minoranze o violenza […] hanno visto quali protagonisti membri di CasaPound», tuttavia tali contenuti non sono stati riprodotti dalla pagina Facebook di CasaPound e, dunque, non possono essere attribuiti alla responsabilità dell’associazione.

In definitiva: CasaPound è un partito politico e, come tutti i partiti politici operanti in un ordinamento pluralista, deve essere messa in condizione di far uso dei medesimi strumenti di comunicazione a disposizione degli altri partiti politici. Se i suoi associati – ivi compreso il dirigente nazionale, nonché amministratore della pagina Facebook dell’associazione, Davide Di Stefano – hanno assunto comportamenti censurabili, di questi risponderanno personalmente, senza che l’associazione possa esserne in alcun modo ritenuta responsabile.

Di qui, la netta decisione del giudice a favore del ricorso di CasaPound, con ordine di immediata riattivazione della pagina Facebook di CasaPound e di quella personale di Davide Di Stefano e la condanna di Facebook al pagamento delle spese legali.

Il caso che ha coinvolto Emanuele Castrucci trae, invece, origine da un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dal pubblico ministero di Siena nei confronti dell’account Twitter di un militante di estrema destra, che aveva pubblicato una fotografia di Adolf Hitler in compagnia di un cane corredata dalla seguente didascalia: «vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo».

A fronte della richiesta di convalida del sequestro stesso, ai sensi dell’art. 321, co. 3-bis, cpp, con l’ordinanza n. 3025/2019 il giudice per le indagini preliminari di Siena risponde negativamente e, di conseguenza, rigetta la corrispondente richiesta di sequestro preventivo.

A sostegno della propria decisione, il magistrato – dopo aver ricostruito la fattispecie normativa di cui all’art. 604-bis cp, volta a punire la propaganda di idee razziste e la commissione o l’istigazione a commettere atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali – afferma che nel post “incriminato” «non è presente alcuna istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione o di violenza, quanto piuttosto una rilettura in chiave apologetica della figura di Adolf Hitler», precisando –con tono letterario – che «nella foto lui [Hitler] e il fido Blondi [il suo cane] scrutano ispirati il profilo delle montagne» e concludendo che «l’elogio della figura di Hitler, unico contenuto evincibile con chiarezza dal tenore del messaggio incriminato, di per sé non integra alcuna fattispecie criminosa (la propaganda del nazismo non è prevista come reato), né da esso possono trarsi indirettamente, per proprietà transitiva, idee incentrate sulla criminalizzazione degli ebrei come razza».

 

3. Entrambi i provvedimenti giurisdizionali – sia quello di Roma, sia quello di Siena – sono, in sé considerati, radicalmente criticabili.
Il primo essenzialmente perché tratta CasaPound alla stregua di un normale partito politico. Sorprende la leggerezza con la quale il giudice sminuisce la rivendicata ascrizione di tale associazione allo schieramento politico neofascista – un’ascrizione non solo dimostrata da studi scientifici e inchieste giornalistiche, ma più volte rivendicata dal suo fondatore e dai suoi esponenti più in vista (valga per tutte l’intervista in cui il leader Gianluca Iannone, alla giornalista che domanda «vi piace la definizione fascisti del terzo millennio?», risponde: «a noi ci piace fascisti, terzo millennio lo possiamo pure accantonare»)[1] – e dimentica che la Costituzione italiana contiene una disposizione che vieta «la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista» (XII disposizione transitoria e finale, mai citata né dal giudice di Roma né dal giudice di Siena).

Applicare acriticamente anche a CasaPound il principio del pluralismo democratico, senza minimamente interrogarsi sui rischi che il pluralismo democratico stesso correrebbe a fronte dell’affermazione di una forza politica che esprime una ideologia visceralmente antipluralista e antidemocratica, è costituzionalmente inaccettabile (lo rilevava già Palmiro Togliatti in Assemblea costituente discutendo della posizione costituzionale di eventuali gruppi politici fascisti nel quadro del nascente art. 49 Cost.). È vero che il giudice romano, essendo il caso da lui trattato frutto di un ricorso esperito in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 cpc, si premura di precisare che la sua è una decisione «necessariamente sommaria» e che ogni «valutazione di merito» circa la contrarietà degli scopi di CasaPound alla Costituzione italiana «esula […] dalla cognizione cautelare della presente fase»; ma è altresì vero che i fenomeni intrinsecamente antidemocratici sono minacce che vanno prevenute finché è possibile farlo, senza perdere occasione, perché, come proprio la storia italiana dimostra, intervenire dopo che si sono, anche solo parzialmente, affermati può rivelarsi impossibile. Ed è appena il caso di aggiungere che a nulla rileva l’inerzia di chi, avendone il potere, non impedisce la partecipazione di CasaPound alle elezioni: la mancata attuazione della legge da parte dell’amministrazione non può certo valere da alibi per il giudice che, in ipotesi, volesse fare altrettanto.

Se possibile, ancora più fortemente criticabile è la decisione del giudice di Siena. L’argomentazione con cui l’ordinanza nega la sussumibilità della condotta del militante Emanuele Castrucci alla fattispecie normativa di cui all’art. 604-bis cp è davvero sconcertante:

  • dapprima sostiene che l’apologia di Hitler non si traduce di per sé nella «propaganda [di] idee fondata sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico» (art. 604-bis, co. 1, lett. a, cp), come se la persona fisica Adolf Hitler fosse separabile nel discorso pubblico dal capo del regime criminale nazista e dalle sue politiche di discriminazione razziale ed etnica;
  • di seguito afferma che nemmeno esaltare la lotta di Hitler contro i suoi nemici configura di per sé «propaganda [di] idee fondata sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico», dal momento che nel post su Twitter «non è specificato a quale soggetto, fra i tanti che Hitler considerò nemici, sia riferito l’epiteto di mostro che governa il mondo», come se alla base dell’ideologia nazista non vi fosse, in tutte le sue espressioni conflittuali esterne e interne, l’affermazione della superiorità della «razza ariana» su tutte le altre;
  • da ultimo, proclama che «la propaganda del nazismo non è prevista come reato», come se la legge Reale non avesse equiparato esplicitamente il partito nazista al partito fascista (art. 5 della legge n. 645 del 1952, così come sostituito dall’art. 11 della legge n. 152 del 1975) e, soprattutto, trascurando completamente il dominante orientamento storiografico che giudica il nazismo una forma particolarmente virulenta e assolutizzante di fascismo[2], sicché tutti i divieti penali rivolti al fascismo non possono che valere a fortiori per il nazismo.

 

4. Come si accennava in apertura, è però dalla combinazione dei due provvedimenti giurisdizionali che emergono i profili più preoccupanti della vicenda complessivamente considerata.

Anche a voler, per assurdo, prendere per buone le argomentazioni dei giudici di Roma e di Siena quel che se ne ricava è, infatti, uno scenario da probatio diabolica. E in effetti: mentre l’ordinanza romana ci dice che solo un contenuto specificamente rivolto alla propaganda della superiorità o dell’odio etnico o razziale può giustificare la “chiusura” di un account social, e non anche la generica riconducibilità dell’account medesimo alla matrice ideologica che storicamente ha portato alle estreme conseguenze la discriminazione razziale ed etnica, nel contempo l’ordinanza senese afferma che nemmeno la celebrazione della figura che ha pensato, organizzato e realizzato la più abominevole politica razziale della storia umana è idonea a configurarsi come contenuto specificamente rivolto alla propaganda della superiorità o dell’odio etnico o razziale. Un circolo vizioso perfetto, che nega ciò che è ben chiaro a tutti, ivi compresi coloro che si avvarranno delle pronunce giurisdizionali in parola!

L’ordinanza senese è stata rovesciata in appello dal medesimo Tribunale di Siena, con ordinanza n. 28/2019 che ha disposto il sequestro dell’account Twitter su cui era comparso il post inneggiante a Hitler. Ci sono fondate ragioni per augurarsi che anche a Roma il giudizio di merito possa condurre a un esito opposto rispetto a quello sancito nel giudizio cautelare. Se così avverrà, il sistema giudiziario avrà, nel suo complesso, dimostrato di avere ancora saldi i riferimenti – costituzionalmente doverosi – all’antifascismo: e merita, in proposito, di essere ricordata la positiva giurisprudenza amministrativa in argomento, in alcuni giudizi anche direttamente riguardante CasaPound (guarda caso, per il rifiuto di dichiarare il proprio antifascismo al fine di poter usufruire di servizi, o altre opportunità, messi a disposizione da amministrazioni comunali).

Perché, in definitiva, il punto è essenzialmente uno: quella italiana è una Costituzione antifascista, nata dalla vittoria militare contro il fascismo e dal ripudio della sua ideologia, tale per cui mai le forze politiche e ideologiche fasciste – in tutte le loro varianti neo-, para- o post- che siano – potranno pretendere di essere trattate alla stregua delle forze politiche e ideologiche non fasciste né, tanto meno, di invocare diritti costituzionali – come la libertà di espressione (lo scriveva Paolo Barile negli Anni Settanta)[3] – al fine di farne un utilizzo incostituzionale.

 

 

[1] Cfr. www.youtube.com/watch?v=Aq2rofN3liY.

[2] Valga per tutti H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2009 (ed. orig. 1951).

[3] Molto nette le sue parole, secondo le quali la XII disp. trans. fin. Cost. priva «l’ideologia fascista della garanzia costituzionale delle libertà» (P. Barile, Libertà di manifestazione del pensiero, in Enciclopedia del diritto, vol. XXIV, 1974, p. 470.

20/01/2020
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