- Tribunale di Firenze (Rg 14046/2016)
- Tribunale di Genova (Rg 12716/2017)
- Tribunale di Roma (Rg 62213/2017)
I provvedimenti che pubblichiamo si inseriscono nel solco della interpretazione giurisprudenziale del sistema di asilo italiano, letto alla luce dell’art. 10 comma 3 della Costituzione e cercano di ricostruire il sistema della protezione di fonte sovranazionale e di fonte interna.
La giurisprudenza della suprema Corte ha infatti affermato da tempo la portata sostanziale ed immediatamente precettiva della norma costituzionale e, nel dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi ex art. 10 comma 3 della Costituzione, ha altresì ritenuto che la tutela ivi accordata fosse garantita da tutte le diverse forme di protezione dello straniero previste dal nostro ordinamento.
La norma di cui all’art. 5 comma 6 del TU 286/98, laddove, per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari fa riferimento agli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato, consente di ritenere che la “protezione umanitaria” possa coprire le situazioni, non identificabili con quelle rientranti nelle ipotesi di rifugio o protezione sussidiaria, ove sia necessario offrire tutela ai diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione, dalle carte sovranazionali e dai trattati internazionali.
I provvedimenti in pubblicazione consentono probabilmente anche di osservare con angolatura diversa il falso mito del “migrante economico”.