Magistratura democratica

Articoli di Questione Giustizia su ius constitutionis

Per una riforma radicale delle impugnazioni civili

La crisi in cui versa la giustizia civile, non solo e non tanto per la difficoltà, pur in presenza di uno sforzo straordinario, di rispettare il disposition time imposto dal PNRR, ma anche e soprattutto per le prospettive di grave incertezza che si aprono dopo il 30 giugno 2026 con il ritorno al regime ordinario, trova una delle ragioni principali nell’eccessività del sistema delle impugnazioni. La drammaticità del momento richiede una riforma radicale delle impugnazioni che, mediante gli opportuni aggiustamenti nella disciplina della revocazione, fra cui l’estensione dell’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. anche alla sentenza di primo grado, trasformi l’appello da gravame in rimedio impugnatorio, a motivi illimitati in diritto, e limitati in fatto al vizio motivazionale corrispondente al vigente art. 360 n. 5 c.p.c., mentre il ricorso per cassazione dovrebbe essere previsto esclusivamente per i motivi di cui ai primi tre numeri dell’art. 360, facendo della nullità della sentenza e del procedimento (il numero 4 dell’art. 360) un motivo di revocazione ordinaria. Tutto questo comporta il riconoscimento, in continuità ad un modello che potrebbe ricavarsi dalla stessa Costituzione, della centralità del giudizio di primo grado, quale sede autentica di formazione nel contraddittorio della decisione giurisdizionale.

28/10/2025
Sulla distinzione tra ius constitutionis e ius litigatoris
1. L’importanza di distinguere lo ius constitutionis dallo ius litigatoris dopo la riforma del giudizio di cassazione di cui alla legge 197/2016 nonché dopo il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016 sulla sinteticità degli atti 2. La contrapposizione ius constitutionis - ius litigatoris nel diritto romano tardoclassico 3. La funzione di nomofilachia della Corte di cassazione dal codice del Regno d’Italia alla nostra carta costituzionale 4. Il corretto concetto di ius constitutionis e le storpiature che oggi si danno nel distinguere lo ius constitutionis dallo ius litigatoris 5. Conclusioni
13/01/2017