Articoli di Questione Giustizia su ius constitutionis
La crisi in cui versa la giustizia civile, non solo e non tanto per la difficoltà, pur in presenza di uno sforzo straordinario, di rispettare il disposition time imposto dal PNRR, ma anche e soprattutto per le prospettive di grave incertezza che si aprono dopo il 30 giugno 2026 con il ritorno al regime ordinario, trova una delle ragioni principali nell’eccessività del sistema delle impugnazioni. La drammaticità del momento richiede una riforma radicale delle impugnazioni che, mediante gli opportuni aggiustamenti nella disciplina della revocazione, fra cui l’estensione dell’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. anche alla sentenza di primo grado, trasformi l’appello da gravame in rimedio impugnatorio, a motivi illimitati in diritto, e limitati in fatto al vizio motivazionale corrispondente al vigente art. 360 n. 5 c.p.c., mentre il ricorso per cassazione dovrebbe essere previsto esclusivamente per i motivi di cui ai primi tre numeri dell’art. 360, facendo della nullità della sentenza e del procedimento (il numero 4 dell’art. 360) un motivo di revocazione ordinaria. Tutto questo comporta il riconoscimento, in continuità ad un modello che potrebbe ricavarsi dalla stessa Costituzione, della centralità del giudizio di primo grado, quale sede autentica di formazione nel contraddittorio della decisione giurisdizionale.