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Giurisprudenza e documenti

Il reato di tortura: concretezza dei fatti, necessità della fattispecie. Nota a Tribunale Siena, n. 211/2023 del 9 marzo-5 settembre 2023

di Giuseppe Battarino
già magistrato

La sentenza del Tribunale di Siena, relativa a fatti verificatisi nel carcere di San Gimignano, costituisce un importante contributo giurisprudenziale sul reato di tortura, sotto il duplice profilo della puntuale ricostruzione di una concretezza dei fatti verificatisi che mostra l’altrettanto concreta possibilità di applicare la norma incriminatrice; e della conferma di necessità della tutela penale che la previsione di quella specifica figura di reato garantisce.

1. La sentenza e il contesto

Il Tribunale di Siena ha condannato cinque imputati a pene comprese tra cinque anni e dieci mesi e sei anni e sei mesi di reclusione, oltre a sanzioni accessorie e risarcimento dei danni a favore di parti civili (individuali ed esponenziali), per i delitti di tortura, lesioni personali, minaccia, falso, abuso di autorità contro detenuti.

I fatti, risalenti al 2018, si erano verificati all'interno del carcere di San Gimignano, dove gli imputati prestavano servizio nella Polizia penitenziaria; il medico dell'istituto aveva scelto il rito abbreviato per l'imputazione di omissione di atti di ufficio.

Le motivazioni della sentenza, particolarmente articolate, affrontano tutti gli aspetti rilevanti del reato di cui all’art. 613-bis del codice penale, venendo a costituire un rilevante precedente giurisprudenziale per la valutazione dei casi di condotte poste in essere in danno di persone private della libertà personale (in ambito penitenziario, caso di specie, ma non solo).

Il Tribunale ha affrontato compiutamente le più significative questioni in materia di prove, scegliendo efficacemente di inserire nella stessa stesura della motivazione materiale iconografico; questo approccio ha consentito l'accurata ricostruzione in fatto della "spedizione punitiva" di un gruppo di agenti ai danni di un detenuto, costituente nucleo centrale dei fatti giudicati.

Altrettanto complete sono le considerazioni sulla qualificazione giuridica dei fatti e la loro ascrivibilità alla fattispecie di tortura, di cui all'art. 613-bis del codice penale, i cui elementi costitutivi vengono ampiamente scandagliati, associando nelle motivazioni le necessarie valutazioni sull'uso [invece] legittimo della coazione. 

Il richiamo a fonti normative e giurisprudenza sovranazionali concorre a definire l’ambito applicativo della fattispecie di reato, che viene altresì collocata in un quadro di "necessità costituzionale".

La ricchezza di argomentazioni contenute nelle oltre duecentocinquanta pagine di motivazione suggerisce di orientare il presente contributo a un sintetico e specifico esame di alcuni aspetti di particolare rilievo teorico e pratico della sentenza del Tribunale di Siena, collocato nel contesto che ha accompagnato l’introduzione della fattispecie e delle resistenze che tuttora ne segnano la permanenza nell’ordinamento. 

 

2. L’introduzione della fattispecie incriminatrice con la legge n. 110 del 14 luglio 2017 e le prime sentenze della Cassazione

L’iter parlamentare della legge che ha introdotto la fattispecie incriminatrice era stato lungo e non privo di contrasti.

Basti dire che l’origine dei lavori si trova nella presentazione, da parte del senatore Luigi Manconi, del disegno di legge intitolato «Introduzione del reato di tortura nel codice penale» (che poi sarebbe divenuto «Introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano») il 15 marzo 2013, proprio in apertura della XVII Legislatura; mentre l’approvazione definitiva sarebbe avvenuta solo il 5 luglio 2017[1].

Nel corso dell’esame parlamentare sono state più volte richiamate le fonti sovranazionali in cui si afferma che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Così la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo; e, prima ancora, la Convenzione di Ginevra del 1949, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966; lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale del 1998 (legge n. 232 del 1999); la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000.

Di particolare significato, nella prospettiva del legislatore in materia penale, la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, ratificata dall'Italia con la legge n. 489 del 1988, che, a differenza di altre fonti citate, premette alla previsione dell'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura sia espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno (art. 4) una definizione di tortura (contenuta nell’art. 1, comma 1), come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona severi[2] dolori o sofferenze, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate». 

Nella Convenzione ONU la tortura è qualificata dagli atti di violenza nei confronti di persone sottoposte a restrizione della libertà da parte di titolari di una funzione pubblica. 

Di rilievo, ai fini della traduzione delle norme convenzionali nell’ordinamento interno italiano, la previsione del perseguimento del particolare scopo di ottenere dalla persona torturata o da una terza persona informazioni o una confessione e l’intenzionalità nell'infliggere dolori o sofferenze, fisiche o mentali: dalla quale il legislatore nazionale si è distaccato, per pervenire a una costruzione della fattispecie di più ampia portata e meglio rispondente alle esigenze specifiche di tutela di soggetti comunque resi vulnerabili dalla sottoposizione a un potere altrui.

Di questo dà conto la sentenza del Tribunale di Siena in un significativo snodo argomentativo, che prende le mosse dall’osservazione che la fattispecie penale, così come introdotta nel nostro ordinamento, prevede un particolare requisito modale costituito dalle «violenze o minacce gravi», oltre che dal riferimento alla «crudeltà» dell’azione.

La lettura che con ampiezza di argomenti si dà nella sentenza, parte dal dato testuale: «la ravvicinata successione di due congiunzioni disgiuntive (“...o ... oppure...”), inserite all’interno di un costrutto unitario e sintatticamente indipendente dal periodo principale (“Chiunque... cagiona”), consegna chiaramente all’interprete tre unità linguistiche tra loro ben distinte, autonome e separate: a) “con violenze”, b) “o minacce gravi”, c) “ovvero agendo con crudeltà”»; sicché «l’associazione dell’aggettivo “gravi” anche alle “violenze”, oltre che alle “minacce”, costituisce allora un esito interpretativo incongruo, perché privo di effettiva portata selettiva, linguisticamente fragile e sistematicamente incoerente[3]».

Come già si è avuto modo di accennare, la concreta applicazione al caso di “spedizione punitiva” in ambiente carcerario esaminata dal Tribunale di Siena contribuisce a dare effettività alla norma penale: operazione necessaria a fronte delle originarie e ricorrenti critiche al testo uscito dalla dialettica parlamentare, sia da parte di coloro che lo hanno ritenuto scarsamente tutelante per le potenziali vittime[4], sia da parte di coloro che lo hanno ritenuto eccessivamente punitivo per i potenziali autori appartenenti a forze di polizia (sul punto si tornerà citando una recente proposta di abrogazione del reato di tortura). 

A distanza di tempo relativamente breve dall’introduzione della fattispecie incriminatrice, erano pervenute all’esame della Corte di Cassazione alcune vicende che avevano dato modo ai giudici di legittimità di delineare alcuni punti fermi nell’applicazione della norma.

Si tratta di tre sentenze della V Sezione penale[5], emesse nella seconda metà del 2019, in cui la Corte, in sintesi, chiarisce che:

-  le «condizioni di minorata difesa», previste dall’articolo 613-bis del codice penale per identificare una delle categorie dei possibili soggetti passivi del delitto, sussistono ogni qualvolta la resistenza della vittima alla condotta dell'agente sia ostacolata da particolari fattori ambientali, temporali o personali; per la verifica di tale condizione della vittima vanno quindi esaminate le condizioni personali e ambientali che facilitino l’azione criminale e che rendano effettiva la signoria o il controllo dell'agente sulla vittima, agevolando il depotenziamento se non l'annullamento delle capacità di reazione di quest'ultima;

-  il delitto è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell’incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona; in tal senso la locuzione «mediante più condotte» va riferita non solo ad una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico; anche quando il reato assuma forma abituale, per l'integrazione dell'elemento soggettivo non è richiesto un dolo unitario, consistente nella rappresentazione e deliberazione iniziali del complesso delle condotte da realizzare, ma è sufficiente la coscienza e volontà, di volta in volta, delle singole condotte;

-  la crudeltà della condotta si concretizza in presenza di un comportamento eccedente rispetto alla normalità causale, che determina nella vittima sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole dell’autore del fatto;

-  ai fini della ricorrenza delle «acute sofferenze fisiche», quale evento del delitto, non è necessario che la vittima abbia subito lesioni personali;

- il «trauma psichico verificabile», previsto dall’articolo 613-bis del codice penale non deve necessariamente tradursi in una sindrome duratura da «trauma psichico strutturato» (PTSD) e può consistere anche in una condizione critica temporanea che risulti, per le sue caratteristiche, non integrabile nel pregresso sistema psichico della vittima, così da minacciarne la coesione mentale; di tale condizione la norma richiede un’oggettiva riscontrabilità, la quale non esige necessariamente l’accertamento peritale, né l’inquadramento in categorie nosografiche predefinite, potendo assumere rilievo anche gli elementi sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dal suo comportamento successivo alla condotta dell’agente e dalle concrete modalità di quest’ultima. 

L’insieme dei principi enucleabili da queste pronunce appiana l’applicazione della norma incriminatrice: tuttavia, poiché le sentenze riguardavano condotte interprivate, non erano state specificamente affrontate le questioni tipiche dell’asimmetria tra agente pubblico (detentore legittimo di una forza in ipotesi illegittimamente esercitata) e vittima privata.

Sotto questo profilo l’importante contributo della sentenza del Tribunale di Siena si colloca nella scia di altra sentenza di legittimità – Cass., III, n. 32380 del 25 maggio – 31 agosto 2021 – di cui si darà contro nel paragrafo che segue.

 

3. Il contributo teorico e pratico della sentenza del Tribunale di Siena

Dalle amplissime motivazioni della sentenza del Tribunale di Siena è possibile enucleare una serie di principi applicabili sia a casi del tipo di quello esaminato nel merito, in cui elemento qualificante il contesto è la privazione carceraria della libertà (tortura penitenziaria); sia a casi in cui elemento qualificante il contesto è l’asimmetrica posizione del cittadino di fronte a detentori legittimi della forza (tortura di polizia); sia a casi di tortura privata quali quelli esaminati nelle citate sentenze di legittimità.

Per quanto riguarda le forme generali di manifestazione della condotta illecita sanzionata dall’articolo 613-bis del codice penale la sentenza individua un vero e proprio "meccanismo della tortura", i cui cardini si rinvengono non solo nel maltrattamento della vittima ma anche nella  violazione della sua dignità personale; con l’aggiunta, nel caso di specie così come nella tortura di polizia, della distorsione del potere coercitivo pubblico e dello scopo che motiva l'attribuzione dell'uso legittimo della forza (a soggetti qualificati e dunque chiamati a commisurazione particolare del suo uso).

Nella parte delle motivazioni dedicata alle valutazioni giuridiche sull’accusa di tortura[6], il Tribunale di Siena si sofferma sul divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti nel diritto internazionale, con utile e completo richiamo alle fonti (Convenzione di Ginevra, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Statuto della Corte penale internazionale) per arrivare (nel § 44 delle motivazioni), anche attraverso questi ineludibili riferimenti, alla ricostruzione del delitto di tortura come «fattispecie costituzionalmente imposta e pretesa».

Sotto questo profilo la sentenza valorizza la specificità della previsione punitiva espressa contenuta nell’articolo 13, quarto comma, della Costituzione («è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà») con la scelta di «una perentorietà del tutto ignota ad altre parti della Carta fondamentale […] nella tipica forma modale espressiva dell’obbligo».

Significativo per trarre le conseguenze sulla coerenza costituzionale dell’introduzione della fattispecie di cui all’articolo 613-bis del codice penale è il richiamo ai lavori dell’Assemblea Costituente.

La sentenza cita l’intervento, nella seduta del 10 aprile 1947, di Umberto Tupini, che ribadisce la necessità della formulazione della norma costituzionale «per ragioni di umanità e anche a titolo di condanna di un periodo nefasto della nostra storia politica, durante il quale la polizia, o giudiziaria o politica o carceraria, ha creduto di servire la tirannide con sistemi tutt’altro che rispettosi della dignità dell’uomo e del cittadino. Ecco perché vogliamo dare al legislatore futuro una direttiva precisa, al fine di assicurare ai cittadini, qualunque sia il motivo della loro detenzione, il pieno rispetto della loro integrità e dignità personale».

Per vero l’Assemblea tornò ad altro dei termini proposti («è vietata») ma, sulla scorta di quanto lo stesso Tupini aveva ulteriormente affermato sul termine «punita» («è vietata ed è repressa con punizione»), in sede di coordinamento il Comitato dei diciotto produsse il testo finale su cui non sorse alcuna obiezione.

Non meno significativo, nel contesto della Costituente, è ricordare l’origine della norma in una proposta di Giorgio La Pira, in Prima Sottocommissione, fortemente orientata agli abusi di polizia: «Ogni forma di rigore e coazione, che non sia necessaria per venire in possesso di una persona o per mantenerla in stato di detenzione, così come ogni pressione morale o brutalità fisica specialmente durante l’interrogatorio, è punita».

Salve le più compiute analisi sulla legittimità della coazione fisica, su cui si tornerà infra, la sentenza individua con chiarezza i parametri – violati, nel caso di specie - di legittimità della condotta in ambito carcerario: la norma che fissa in generale, per il pubblico ufficiale, i requisiti e presupposti abilitanti l’impiego legittimo della forza fisica si trova nell’articolo 53 del codice penale, secondo cui: «non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso ... di un ... mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona ... La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso ... di un ... mezzo di coazione fisica»; tra questi “altri casi” in ambito penitenziario il ricorso alla forza fisica è oggetto di una specifica disciplina nell’articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario):

«Non è consentito l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti. Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell’istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L’uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario».

Come si legge nelle motivazioni «siffatta previsione normativa esclude espressamente il ricorso alla forza a scopo disciplinare o di mantenimento dell’ordine negli istituti, qual è stato il caso, all’evidenza, oggetto del presente giudizio. Essa, in altri termini, vieta e preclude tassativamente al personale di custodia di organizzare e porre in essere azioni collettive che, caratterizzandosi per l’impiego della forza fisica sui detenuti, siano volte a punire gli stessi per pregresse loro insubordinazioni, ovvero a reprimere proteste, disordini o altri comportamenti comunque scorretti e mal tollerati».

Ma, come si è accennato, la sentenza rivolge uno sguardo più ampio al tema della tortura “pubblica” (che comprende le ipotesi che sopra abbiamo definito “di polizia” e “penitenziaria”), ricostruendo la natura di fattispecie autonoma della previsione contenuta nel secondo comma dell’articolo 613-bis del codice penale secondo cui «se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni».

Ad avviso del Tribunale la qualifica soggettiva dell’agente porta a un mutamento del bene giuridico oggetto di tutela; la fattispecie «è posta ad argine, presidio e prevenzione di quelle gravi forme di distorsione e perversione impresse ai pubblici poteri ad opera chi, da appartenente alle pubbliche istituzioni, ponga in essere quegli atti di tortura descritti al primo comma, così tradendo in radice il proprio mandato istituzionale e menomando, al contempo, l’immagine e la dignità stessa delle istituzioni pubbliche di cui fa parte»; da quei comportamenti illeciti risulta compromesso «il regolare dispiegarsi del rapporto tra Stato e cittadino, tra autorità pubblica e persona, nel momento più critico e delicato in cui tale rapporto può manifestarsi: qual è quello in cui il cittadino e la persona sono affidati alla cura, vigilanza e custodia dello Stato e dell’autorità pubblica».

Questa ricostruzione, affidata altresì ad argomenti testuali ricavati dal rapporto fra i tre commi dell’articolo 613-bis del codice penale, si pone in linea con il dictum della giurisprudenza di legittimità, nella già citata Cass., III, n. 32380 del 25 maggio – 31 agosto 2021[7].

L’articolo 613-bis del codice penale contempla «due diverse e autonome fattispecie incriminatrici, a disvalore progressivo, secondo la qualifica del soggetto attivo del reato»: la “tortura privata (cosiddetta comune o orizzontale o impropria)” nel primo comma, e la “tortura pubblica (cosiddetta di Stato o verticale o propria)”, che si realizza se il soggetto attivo è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che commette il fatto tipico descritto nel primo comma con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.

Con riferimento all’art. 1 della Convenzione ONU del 1984 contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti, dunque, la scelta del legislatore, ricostruita dai giudici di legittimità, è stata di «ampliare il raggio dell’incriminazione rispetto alla soglia minima richiesta, come ius cogens, dal diritto internazionale, riconoscendo la configurabilità del reato anche nelle relazioni private, fermo restando che la tortura pubblica non può assumere la forma circostanziale rispetto a quella privata, ma costituisce un reato autonomo sia per la natura del soggetto attivo, sia per l’indipendenza del trattamento sanzionatorio rispetto alla tortura privata e sia per la necessità di un obbligo di incriminazione specifico di quest’ultima fattispecie, obbligo che sarebbe da considerare disatteso, con diretta collisione del diritto interno con quello internazionale, nel caso in cui si considerasse l’articolo 613-bis c.p., comma 2, una circostanza di un altro reato, e cioè della tortura privata, il cui obbligo di incriminazione non era vietato ma neppure imposto, diversamente dalla tortura di Stato, dalle carte internazionali».

Da questa ricostruzione emerge la specifica significatività penale del confronto asimmetrico tra poteri pubblici e dignità del cittadino: dunque, ancora una volta, e ad esito di diverso percorso, la “necessità costituzionale” della presenza della fattispecie incriminatrice nel nostro ordinamento.

La sentenza del Tribunale di Siena ci dice due cose, in sintesi: che la presenza del reato di tortura nel nostro ordinamento è giustificata da esigenze che risiedono nella Costituzione e nelle norme sovranazionali; che gli elementi costitutivi della fattispecie penale sono intellegibili, tassativi e tali da poter orientare il comportamento dei consociati verso approdi leciti, in qualsiasi situazione essi – anche quali pubblici ufficiali detentori legittimi della forza – si trovino a operare.

Con deliberata diametralità rispetto alla comune logica sequenziale del procedimento e del commento dei suoi esiti, è dunque ora che ci sembra utile riportare la parte essenziale dell’imputazione (per i reati di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 613-bis, commi 1 e 2 e 4 del codice penale) descrittiva dei fatti illeciti, tali ritenuti in sentenza:

«abusando dei poteri o comunque violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio svolto, con il pretesto di dover trasferire da una cella ad un’altra il detenuto PERSOFF1, che si trovava in regime di isolamento (illegittimamente disposto dalla stessa polizia penitenziaria) con condotte di violenza, di sopraffazione fisica e morale e comunque agendo con crudeltà e al solo scopo di intimidazione nei confronti del medesimo PERSOFF1 e degli altri detenuti in isolamento, cagionavano a quest’ultimo acute sofferenze fisiche e lo sottoponevano ad un trattamento inumano e degradante, da cui derivava un trauma psichico per lo stesso PERSOFF1.
Fatto commesso attraverso una pluralità di condotte di violenza fisica, violenza psichica, ingiuria e gratuita umiliazione, poste in essere avvalendosi della forza intimidatrice correlata al numero elevato di concorrenti e segnatamente:

- riunendosi volontariamente in 15 unità, fra ispettori, assistenti e agenti, presso il reparto isolamento, dietro invito degli Ispettori IMPUTATO2, IMPUTATO1 e IMPUTATO3 e per poi dirigersi - tutti previamente indossando guanti di lattice - presso la cella di PERSOFF1; IMPUTATO1 e IMPUTATO2, contornati da tutti gli altri soggetti intervenuti, cogliendolo di sorpresa, prendendo per le braccia il detenuto che usciva dalla cella munito degli accessori per fare la doccia e lo sospingevano brutalmente verso il corridoio, facendogli anche perdere le ciabatte;

- l’assistente IMPUTATO5, facendosi largo tra i colleghi, sferrando un pugno sulla testa di PERSOFF1; - gettando il detenuto a terra, circondandolo (in modo tale da creare una sorta di parziale schermo rispetto alle telecamere) e colpendolo con i piedi in varie parti del corpo; - minacciando ed ingiuriando PERSOFF1, che gemeva e gridava per la violenza che stava ricevendo, ed ingiuriandolo con frasi del seguente tenore: "Figlio di puttana!" "Perché non te ne torni al tuo paese!”; "Non ti muovere o ti strangolo!" "Ti ammazzo!" e al tempo stesso urlando contro tutti i detenuti presenti nel reparto: "infami, pezzi di merda, vi facciamo vedere chi comanda a San Gimignano!".

- rialzandolo da terra e continuando a spintonarlo per farlo camminare per poi, di nuovo, gettarlo a terra; - IMPUTATO2 e IMPUTATO4 immobilizzandolo mentre si trovava a terra, tenendolo rispettivamente per il braccio e per collo, ponendolo con la faccia a terra; - lo IMPUTATO5 montandogli addosso con il suo peso e ponendogli un ginocchio sulla schiena all’altezza del rene sinistro; - rialzandolo, togliendogli i pantaloni e iniziando a trascinarlo, mentre IMPUTATO4 lo afferrava nuovamente per la gola e lo IMPUTATO5 gli torceva un braccio dietro la schiena, per poi trascinarlo nella nuova cella; - lo IMPUTATO5 continuando a picchiarlo con schiaffi e pugni all’interno della cella di destinazione assieme ad altri 5 poliziotti; - lasciandolo nella cella di destinazione semi-svestito e senza fornirgli coperte e il materasso della branda, almeno fino al giorno seguente».

La concretezza di fatti qualificabili come tortura.

 

4. Lo «scoraggiamento generalizzato». O piuttosto immotivato

In questi anni si è percepito un costante “rumore di fondo” proveniente da ambienti della destra particolarmente sensibili alla base politico-elettorale costituita da una parte delle forze di polizia, costituito da ricorrenti richieste di depotenziamento o abrogazione della fattispecie penale.

Con l’affermarsi di una maggioranza di destra nella XIX Legislatura l’abrogazione dell’articolo 613-bis del codice penale è entrata nell’agenda politica.

Il disegno di legge a prima firma della deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri, e la relazione che l’accompagna[8], costituiscono un’efficace sintesi di tale posizione politica.

La proposta si sostanzia in un’abrogazione del delitto di tortura e nell’introduzione di un’aggravante comune che contempla i comportamenti definibili come tortura in base alla Convenzione ONU; con correlativa modifica dell’articolo 191, comma 2-bis, del codice di procedura penale in materia di inutilizzabilità di atti. 

Motivazione principale del disegno di legge, come è scritto nella relazione, sarebbe la necessità di evitare «rischi di eccessiva penalizzazione del legittimo operato delle forze di polizia».

Se si vuole evitare di considerare l’affermazione un mero ossimoro (ciò che è penalmente rilevante cessa di essere legittimo) cogliendovi una preoccupazione di eccesso di sindacato sui comportamenti, si deve affermare che, dati alla mano, le forze di polizia non sono state affatto “eccessivamente penalizzate” in questi sei anni di applicazione della norma: negli ultimi anni in Cassazione sono arrivati casi di tortura di vittime di violenze sessuali di gruppo, di sequestro di persona, torture e violenze nei campi di concentramento libici; nella pratica giudiziaria ci sono casi di tortura praticata da organizzazioni criminali nei confronti di loro associati da punire; è un reato che si può applicare a difesa di vittime di forme estreme di maltrattamenti, di vessazione o di bullismo; i casi di indagini in corso, di cui si è avuta notizia giornalistica, su appartenenti a forze di polizia, sono limitati a pochi episodi che, in attesa degli esiti giudiziari, appaiono di natura tale da imporre quantomeno lo svolgimento di indagini preliminari; la sentenza del Tribunale di Siena è, come si è visto, riferita a fatti la cui rilevanza penale è emersa dalle prove acquisite in dibattimento. 

Insomma, di fronte a una norma che è destinata a proteggere tutti i cittadini da comportamenti criminali, descrivere gli operatori delle forze di polizia come “candidati presunti torturatori” da proteggere, è mortificante, fuorviante e – ciò sì - penalizzante per donne e uomini che svolgono nella quasi totalità con grande dedizione e professionalità il loro complesso lavoro: senza necessità di torture e senza lo «scoraggiamento generalizzato» di cui si parla in maniera largamente semplificatoria nella relazione al disegno di legge[9].

La sentenza del Tribunale di Siena, con la sua completa ricostruzione dei fatti (e prima ancora le indagini che hanno consentito al Pubblico ministero un’accurata loro descrizione nelle imputazioni) smentisce un’altra affermazione contenuta nella relazione al disegno di legge, e cioè che la norma penale risulterebbe «in aperto contrasto con i princìpi di tipicità, tassatività e determinatezza, poiché rende estremamente difficile la tipizzazione della condotta costituente tortura e la sua chiara distinzione sia rispetto ad altre condotte, che seppure infamanti e di particolare gravità non possono assolutamente sussistere nella tortura, configurando reati meno gravi (violenza o minaccia), sia rispetto a condotte costrittive ma legittime».

Meno ancora aderente alla realtà è un passaggio della medesima relazione in cui, con riferimento al contesto carcerario, si confondono condotte violente attive come quelle oggetto della condanna per i fatti di San Gimignano, con eventuali situazioni inumane e degradanti ad altro titolo esaminate in sede giudiziaria nazionale e sovranazionale: di talché è assai poco credibile l’affermazione secondo cui «gli appartenenti alla polizia penitenziaria rischierebbero quotidianamente denunce per tale reato [di tortura] a causa delle condizioni di invivibilità delle carceri e della mancanza di spazi detentivi».

In questa materia esistono dei punti critici sui quali è bene soffermare con serietà l’attenzione, uno dei quali, particolarmente avvertito dalle forze di polizia, è quello del buon governo dei mezzi di coercizione fisica, che si teme possa essere valutato ipercriticamente ex post, in sede di indagine: sul punto la sentenza del Tribunale di Siena offre elementi argomentativi utili.

Si legge nella sentenza che «le espressioni “uso della forza fisica”, “ricorso ai mezzi di coazione” ed “esercizio di atti di violenza”, benché tra loro dissimili, ruotano tutte intorno al medesimo oggetto e possiedono, pertanto, il medesimo ambito di denotazione empirico, con esse indicandosi un contesto in cui viene fatto uso di preponderante forza fisica, dispiegata da parte di un corpo nei confronti di un altro corpo (“vis corpore corpori illata”) e implicante, perciò, un trasferimento di energia cinetica dal primo al secondo, tanto da potersi dire infine “piegata” la resistenza del corpo sopraffatto, per effetto dell’azione esercitata dal corpo sovrastante»; ma si potrà parlare di “violenza” solo quando l’uso della forza fisica risulti penalmente illecito; non quando «l’atto di forza soverchiante non sia né illecito né illegale, ad esempio perché dall’ordinamento espressamente autorizzato ovvero come tale semplicemente tollerato», in tal ad esso ci si potrà riferire mediante le espressioni «ricorso a mezzi di coazione fisica» ovvero «impiego della forza fisica».

Il contesto costituzionale di riferimento, e in particolare il richiamo all’articolo 13 della Costituzione, fa individuare il confine che separa il legittimo impiego della coazione fisica dall’abuso della forza sia segnato «dai requisiti della necessità dell’intervento coercitivo e della proporzione e adeguatezza tra l’entità della reazione da contenere o del diverso fine pubblico da perseguire ed i mezzi a tal fine concretamente utilizzati dall’appartenente all’autorità pubblica».

Esito dell’argomentazione è considerare legittimo l’uso della coazione fisica da parte delle autorità pubbliche «in quanto per un verso si riveli un mezzo necessario, proporzionato e adeguato rispetto agli specifici scopi prefissati dalla legge in vista del suo impiego e, per altro verso, ricorra una delle ipotesi tassativamente previste dalla legge come abilitanti l’uso della forza medesima»; e per valutare se una condotta ingiustificata o sproporzionata trasmodi in fattispecie di reato, opportunamente il Tribunale sottolinea che il ricorso alla coercizione da parte dell’autorità pubblica «oltre che corrispondere all’extrema ratio, deve pur sempre e comunque confrontarsi con la natura non già di mero corpo o semplice oggetto, di chi sia destinato a subire l’atto di forza fisica, quanto piuttosto di soggetto di diritto e di persona dotata, come tale, di quella dignità propria dell’essere umano che, ad opera di un uso eccessivo e sproporzionato della forza medesima, può essere menomata, incisa e lesa».

La tutela dei cittadini attraverso la prevenzione e la repressione dei reati è questione seria e tecnica, affidata a soggetti professionali - nella sicurezza pubblica e nel sistema giudiziario - che hanno bisogno di discrezione e di certezze, non di commenti compulsivi o di una rivisitazione pressoché quotidiana delle norme che devono far rispettare e di quelle di cui da parte loro si esige il rispetto.

Sempre che non si cerchino vie alternative di tutela privilegiata dell’agire di alcuni pubblici ufficiali: in attesa di quello che ci potrà dire il percorso parlamentare, va registrato che in Consiglio dei Ministri, il 16 novembre 2023, è stato presentato un ennesimo “pacchetto sicurezza”, comprendente tre disegni di legge: in materia di sicurezza pubblica, di tutela delle forze di polizia nonché di vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso; di valorizzazione della specificità del “comparto sicurezza”, difesa e soccorso pubblico e di funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno; di delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale.

In questo contesto, la previsione dell’aumento di pena di un terzo per la resistenza e violenza a pubblico ufficiale se commesse in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria ma soprattutto il nuovo reato di “rivolta” negli istituti penitenziari e nei centri per il rimpatrio degli stranieri (la cui natura detentiva viene dunque attestata) potrebbe atteggiarsi come “linea anticipata di difesa” dei pubblici ufficiali di fronte a conflitti che li oppongano a cittadini privati della libertà.

Come è stato autorevolmente notato[10] «la norma precisa che la “rivolta” si può realizzare “mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi da tre o più persone riunite”, di conseguenza anche proteste pacifiche come il rifiuto del rancio potrebbero integrare il delitto di rivolta».

Ma, a sua volta, la tutela dell’integrità fisica e psichica e della dignità personale dei cittadini è questione troppo seria per non essere affidata a norme – come il Tribunale di Siena mostra essere l’articolo 613-bis del codice penale – coerenti con la Costituzione e con le fonti sovranazionali, tassative, utili a orientare verso comportamenti leciti i cittadini e i pubblici poteri.


 
[1] Notizie sull’iter parlamentare al link https://temi.camera.it/leg17/post/OCD25-270.html?tema=temi/nuovi_reati_d 

[2] Preferiamo l’assonante traduzione “severi” per l’inglese “severe”, piuttosto che “forti” (come si legge nelle traduzioni italiane in uso) trattandosi di termine presente nella lingua italiana come sinonimo di “grave” o “ingente”. Di seguito il testo inglese: 
«Article 1
1. For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.
2. This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or may contain provisions of wider application».
Informazioni aggiuntive si trovano sul sito dell’Alto Commissariato ONU per i diritti umani, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading 

[3] E’ interessante notare come l’interpretazione venga in principalità condotta dal Tribunale di Siena non secondo criteri teleologici o guardando alla mens legislatoris, bensì - con un’aderenza non comune all’articolo 12 delle preleggi – attribuendo al testo il «senso … fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse».

[4] Una sintesi di queste posizioni in https://www.ilpost.it/2017/07/06/critiche-legge-sul-reato-di-tortura/. In particolare, il senatore Luigi Manconi, presentatore del disegno di legge, a proposito delle modifiche intervenute in corso di esame ha detto:  «Il primo giorno della legislatura, il 15 marzo del 2013, presentai un ddl sulla tortura. Quanto accaduto in questi anni è stato lo stravolgimento di quel testo che ricalcava lo spirito profondo che aveva animato le convenzioni e i trattati internazionali sul tema. E le modifiche approvate lasciano ampi spazi discrezionali perché, ad esempio, il singolo atto di violenza brutale di un pubblico ufficiale su un arrestato potrebbe non essere punito. E anche un’altra incongruenza: la norma prevede perché vi sia tortura un verificabile trauma psichico. Ma i processi per tortura avvengono per loro natura anche a dieci anni dai fatti commessi. Come si fa a verificare dieci anni dopo un trauma avvenuto tanto tempo prima? Tutto ciò significa ancora una volta che non si vuole seriamente perseguire la violenza intenzionale dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio in danno delle persone private della libertà, o comunque loro affidate».

[5] Cass, V, Sentenza n. 47079 dell’8 luglio – 20 novembre 2019; Cass, V, Sentenza n. 50208 dell’11 ottobre – 11 dicembre 2019; Cass, V, Sentenza n. 4755 del 15 ottobre 2019 – 4 febbraio 2020.

[6] Da pag. 189 a pag. 222 della sentenza.

[7] Angela Colella, Pronunciandosi per la prima volta nel merito sull’art. 613-bis c.p., la Cassazione aderisce alla tesi della tortura c.d. di Stato come fattispecie autonoma di reato, in Sistema penale, 12 aprile 2022, www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-2021-32380-colella-tortura-di-stato   

[8] https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.623.19PDL0012800.pdf

[9] «Il rischio di subire denunce e processi strumentali potrebbe, inoltre, disincentivare e demotivare l’azione [delle forze di polizia], privando i soggetti preposti all’applicazione della legge dello slancio necessario per portare avanti al meglio il loro lavoro, con conseguente arretramento dell’attività di prevenzione e repressione dei reati e uno scoraggiamento generalizzato». Curioso che il condizionale («potrebbe») ipotizzi un effetto futuro di una norma invece in vigore da ben sei anni. Ancor meno comprensibile, in un contesto politico istituzionale, il commento a mezzo Twitter della Presidente del Consiglio, secondo cui l’esistenza del reato di tortura «impedisce agli agenti di fare il loro lavoro» e dunque la priorità del programma di governo è eliminarlo. La stessa Presidente ha poi corretto il tiro con un’affermazione diversa e successiva: ma quello che razionalmente ci si può chiedere è perché nella politica contemporanea si debba sempre parlare “in tempo zero” e senza piena cognizione di causa di temi che meriterebbero approfondimento.

[10] https://www.domenicogallo.it/2023/11/il-nuovo-pacchetto-di-sicurezza-mostra-il-volto-feroce-del-governo-meloni/ 

 

12/12/2023
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