Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Contro la "giurisprudenza difensiva"

di Giorgio Altieri
Giudice del Tribunale di Cagliari
Il modello proposto dalle sezioni unite, nella sentenza commentata, valorizzando l’autonomia professionale del magistrato senza per questo compromettere quella organizzativa del dirigente, può assicurare una migliore tutela effettiva dei diritti delle parti

1) La “controriforma” dell’ordinamento giudiziario e gli effetti sulla giustizia disciplinare.

Quando alcuni anni fa la maggioranza parlamentare e di governo volle a tutti i costi portare avanti la riforma dell’ordinamento giudiziario la magistratura associata coniò il felice termine di “Controriforma” per evidenziare che la pretesa ispirazione riformista celava, in realtà, la volontà di un ritorno a una magistratura pre-costituzionale, controllabile attraverso rigide forme di orientamento verticistico e disciplina interna.

A dispetto della compatta resistenza della magistratura la “controriforma” è stata approvata, anche se con qualche limatura che ne ha eliminato alcuni degli aspetti inaccettabili.

La prova dei fatti ha mostrato, a dieci anni di distanza, che si trattava davvero di una “controriforma”, e ben studiata da persone che conoscevano a fondo i meccanismi interni della magistratura.

La trasformazione della magistratura negli ultimi anni è evidente: l’ordinamento gerarchico della Procura della Repubblica (a dispetto dei tentativi di temperamento da parte del CSM), la rinascita e esasperazione del carrierismo, recentemente denunciata da par suo da Luigi Ferrajoli (1), la sempre più accentuata burocratizzazione e accentuazione della produttività quantitativa come principale scopo dell’azione giudiziaria sono potenti fattori di cambiamento; e un fattore evolutivo, o involutivo, è rappresentato dalla giustizia disciplinare, così come è stata concepita dal legislatore e come si è sviluppata nell’interpretazione giurisprudenziale.

L’azione disciplinare ha avuto una vera e propria esplosione quantitativa, tanto da diventare un pesante fattore di condizionamento della vita del magistrato italiano; e come è stato ben evidenziato da Claudio Castelli, una grande parte delle azioni disciplinari riguarda violazioni puramente formali, “un sistema disciplinare tanto severo in relazione alle mancanze formali, quanto inefficace nei confronti di comportamenti assai più gravi, che richiederebbero indagini e volontà di approfondire la realtà” (2).

“Liberiamo i magistrati dalla paura”, dice Castelli, parafrasando la classica formula del magistrato senza aspettative e senza paura.

Oggi è un fatto – il risultato del recente referendum sul carico massimo esigibile lo dimostra – che i magistrati, invece, hanno paura dell’azione disciplinare; e questo spiega (in un sistema nel quale i carichi di lavoro inesigibili e quindi ingestibili sono la norma) atteggiamenti di gestione del ruolo in funzione della propria tutela, anziché dell’interesse delle parti, che possiamo assimilare al ben studiato fenomeno della “medicina difensiva”.

 

2) La sentenza della sezione disciplinare.

Il tema della “giurisprudenza difensiva” è al centro del procedimento disciplinare in questione (3).

Una delle difese dell’incolpato – del quale la sezione disciplinare riconosce “l’indubbia laboriosità” e il “rendimento elevato” – era di aver fatto una consapevole scelta organizzativa, assumendo volontariamente in decisione un numero di cause superiore a quello delle sentenze che era in grado di depositare nel rispetto dei termini.

Questa scelta garantiva una durata media complessiva del procedimento, al netto dei ritardi nel deposito delle sentenze, inferiore rispetto a quella garantita da un approccio più tradizionale – cioè rinviare la causa di anni per la precisazione delle conclusioni.

La sezione disciplinare, tralasciando gli aspetti di fatto peculiari al caso concreto, rifiuta questa soluzione in linea astratta, sulla base di un’argomentazione tranchante (le sottolineature sono mie): “non è consentito al magistrato che, per il carico di lavoro, avverta di non essere in condizione di osservare i termini per il deposito delle sentenze, di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione cause civili in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni, in luogo di rinviarne la discussione a data compatibile col rispetto dei termini, così privilegiando un modello organizzativo suscettibile di ostacolare la possibilità che siano adottati dal capo dell’ufficio rimedi immediati (Cass. 26550/2013)”.

Solo il dirigente, infatti, sarebbe legittimato a scelte gestionali di carattere generale, che presuppongono un esame approfondito dei flussi e l’assunzione di un modello organizzativo più adeguato.

Questa decisione della sezione disciplinare – che ripercorre effettivamente quanto affermato da un precedente delle sezioni unite (4) – affronta un punto veramente nodale della responsabilità disciplinare.

Innanzitutto, infatti, si tratta di una visione che confonde il piano delle scelte gestionali del giudice civile riguardo al proprio ruolo con quello delle scelte organizzative del dirigente.

È tutto da dimostrare, in realtà, che le prime possano ostacolare le seconde (questo tra l’altro presupporrebbe che il dirigente ignorasse come lavorano i propri giudici).

In secondo luogo, il pericolo di questo orientamento interpretativo è il modello di giudice che esso suggerisce.

La giurisprudenza disciplinare ha ripetutamente affermato, approfondendo un filone già emerso prima della riforma dell’ordinamento giudiziario (5), che l’illecito disciplinare in discussione non sanziona un difetto di laboriosità del magistrato ma la violazione dei diritti delle parti, traendone la conseguenza che, nel caso del superamento del termine annuale, una buona laboriosità non è sufficiente per giustificare il ritardo (6).

Questa affermazione, in termini generali, può essere condivisa; però la giurisprudenza disciplinare, per sua natura, dovrebbe essere consapevole e attenta ai modelli di magistrato che suggerisce, e prestare la massima attenzione a non incentivare comportamenti in antitesi con i valori e con i beni che si vorrebbero tutelare.

Qui invece si afferma apertamente - negando addirittura, con un’impostazione verticistica e al tempo stesso deresponsabilizzante, la legittimità di una “autonoma” scelta di segno diverso – che è meglio che il magistrato lavori meno, faccia meno sentenze, ma rispetti i termini (7).

Si suggerisce dunque, anzi si impone, di pensare meno alle parti e ai loro diritti – solo formalmente rispettati – e più a sé stessi; giurisprudenza difensiva, appunto.

 

3) La sentenza delle sezioni unite.

La sentenza che si commenta, invece, rifiuta radicalmente questo approccio; lo fa con nettezza e senza infingimenti, proponendo un modello di magistrato ben diverso, e certo più vicino al canone costituzionale.

Non si tratta di un caso isolato; già da tempo, infatti, si assiste a un’evidente evoluzione della giurisprudenza delle sezioni unite, che partendo da una linea di particolare rigore formalistico ha iniziato a riconoscere la necessità di verificare la possibilità in concreto di attuare criteri di organizzazione e impostazione del lavoro che avrebbero potuto evitare il ritardo o almeno ridurne le proporzioni, escludendo l’illecito “quando i ritardi dipendano per causalità proporzionale della complessiva situazione di lavoro dell’incolpato”, tale da determinare una contrazione significativa del tempo a disposizione per la redazione dei provvedimenti (8).

Sullo stesso solco, e approfondendo ulteriormente la tematica, le sezioni unite hanno poi evidenziato che “il rapporto tra assunzione in decisione e tempo di deposito non è sempre tutto nel potere organizzativo del magistrato, potendo sulle relative previsioni interferire avvenimenti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del magistrato che impongono impegni di lavoro non sempre procrastinabili” (9).

Nella stessa sentenza si precisa che l’ingiustificabilità dei ritardi non può essere autonomamente collegata a un difetto di programmazione del proprio lavoro, e la scelta di assumere in decisione un notevole numero di sentenze in un lasso di tempo circoscritto viene definita “apprezzabile”.

Approfondendo la questione, nella sentenza in commento le sezioni unite, innanzitutto, dimostrano di avere piena consapevolezza della realtà in cui operano ogni giorno i giudici civili italiani, rilevando “come nell'ufficio giudiziario in cui lavorava l'incolpato e nella gran parte degli uffici giudicanti civili, la consistenza del ruolo risulta sproporzionata rispetto alle possibilità dì smaltimento del magistrato assegnatario determinando perciò solo l'accumularsi dei processi e la conseguente irragionevole durata dei medesimi”.

La Corte di cassazione però rifiuta la contrapposizione proposta dalla sezione disciplinare tra le scelte gestionali del giudice e la responsabilità organizzativa del capo ufficio, osservando che questi ha il potere/dovere di conoscere la consistenza dei ruoli dei singoli magistrati, le modalità di gestione e il ritardo nel deposito dei provvedimenti, per cui “è difficile immaginare che l’assunzione in decisione di un numero di cause superiore alla possibilità di tempestiva motivazione… possa essere stata ignorata dal capo dell’ufficio o possa avergli impedito gli interventi “correttivi” che erano in suo potere…”.

Più in generale, osserva la Corte (a parte i profili pertinenti al caso concreto ma che non assumono un interesse generale), “…negli uffici giudiziari gravati oltre le possibilità di smaltimento del magistrato assegnatario nessuna corretta organizzazione del ruolo sarebbe possibile se (come sembrerebbe doversi desumere dalla sentenza impugnata) si dovesse attendere "prima" la soluzione dei problemi che hanno determinato l'intollerabile durata di ciascuno dei singoli processi”

La sentenza, dunque, non nega e anzi valorizza la responsabilità organizzativa del capo dell’ufficio, ma affianca ad essa quella di un magistrato non burocrate, che non si rifuggi dietro le carenze organizzative generali (10).

Su questo punto non c’è veramente nulla da aggiungere alle limpide parole delle sezioni unite, di cui ci si limita a sottolineare alcune parole: “in linea di principio il magistrato è responsabile della gestione del proprio ruolo e quando… la consistenza del ruolo risulta sproporzionata rispetto alle possibilità dì smaltimento del magistrato assegnatario determinando perciò solo l'accumularsi dei processi e la conseguente irragionevole durata dei medesimi, questa responsabilità assume valenza più grave e profonda sia perché impone valutazioni di priorità che non possono essere casuali sia perché esige dal magistrato assegnatario importanti scelte organizzative intese, per quanto possibile, a contenere un arretrato destinato, in mancanza, ad accrescersi sempre più nei tempo, anche attraverso la allocazione delle limitate risorse (temporali, personali e materiali) a sua disposizione nel modo più razionale e funzionale possibile”.

Quali possano essere queste scelte organizzative le sezioni unite non lo dicono, perché una simile indicazione sarebbe in contraddizione con la visione policentrica e responsabilizzante che è alla radice di questa impostazione.

È chiarissimo, invece, quale è il modello che viene rifiutato: “non (è) certo esempio di buona organizzazione e di rispetto del giusto processo la mera assunzione in decisione del numero di processi che sicuramente si è in grado di smaltire lasciando per il resto di fatto altre situazioni completamente sprovviste di qualunque considerazione, prima ancora che di tutela”.

Vi è dunque una netta scelta di campo contro quella che ho definito “giurisprudenza difensiva”, che è antitetica al modello etico di magistrato che la giustizia disciplinare dovrebbe salvaguardare.

Osserva il professor Buccelli, in una recente intervista sulla medicina difensiva, che alla base di questo fenomeno vi è “…il disagio esistenziale della diade medico-paziente…L’esigenza di prevedere accuse di malpractice da parte dei pazienti e di doversene difendere nasce dal malessere relazionale tra medico e paziente, ne è conseguenza e non causa. Vanno, pertanto, riconsiderati i valori posti in gioco nell’atto medico, tra cui fondamentali - ma non esaustivi - sono quelli del rispetto della persona e dell’autodeterminazione del paziente, cui corrisponde in misura complementare quello del rispetto dell’autonomia intellettuale e professionale del medico. Su questo e su altro ancora occorre riflettere per ritrovare equilibri relazionali perduti e proporre possibili sbocchi verso una nuova stagione della medicina che sappia coniugare l’attenzione all’umanità del paziente con le esigenze di applicazione della intercorsa rivoluzione tecnologica” (11).

Il modello proposto dalle sezioni unite, valorizzando l’autonomia professionale del magistrato senza per questo compromettere quella organizzativa del dirigente, può assicurare una migliore tutela effettiva, e non solo formale, dei diritti delle parti; e forse può essere alla base di un diverso rapporto tra i magistrati e la giustizia disciplinare, che limiti l’azione punitiva ai fatti effettivamente lesivi degli obblighi di diligenza e laboriosità.

 

__________________________

1 L. Ferrajoli, Associazionismo dei magistrati e democratizzazione dell’ordine giudiziario, su Questione Giustizia 4/2015, pp. 178 e ss.

2 C. Castelli, Un sistema disciplinare da correggere, liberiamo i magistrati dalla paura, in Questione Giustizia, 2013, http://www.questionegiustizia.it/articolo/un-sistema-disciplinare-da-correggere-liberiamo-i-magistrati-dalla-paura_17-05-2013.php

3 Consiglio Superiore della Magistratura, sezione disciplinare, 27 marzo 2015, n. 42, già pubblicata su Questione Giustizia con commento di G. Gilardi, Un ulteriore passo verso una nuova giustizia disciplinare, http://www.questionegiustizia.it/articolo/un-ulteriore-passo-verso-una-nuova-giurisprudenza-disciplinare_07-03-2016.php

La sentenza di primo grado può essere letta su Questione Giustizia, con commento di C. Castelli, Ministero della Giustizia vs Luca Minniti ovvero questo non è un paese per innovatori; http://questionegiustizia.it/articolo/ministero-della-giustizia-vs-luca-minniti-ovvero-questo-non-e-un-paese-per-innovatori_11-05-2015.php

4 La sentenza riporta testualmente alcuni passaggi della pronuncia delle sezioni unite citata: Cass., sez. un., 8 ottobre 2013, n. 26550.

5 V. ad es. Cass., sez. un., 16 luglio 2009, n. 16557; 24 marzo 2010, n. 7000; 18 giugno 2010, n., 14697; 16 novembre 2010, n. 8488, le quali sottolineano che in tali casi il comportamento del magistrato è comunque colposo, sotto il profilo dell’incapacità di organizzare il proprio lavoro.

6 Cfr. ad es. Cass., sez. un., 28 febbraio 2012, n. 6490; v. in termini critici Gilardi, Un ulteriore passo verso una nuova giustizia disciplinare, cit., con un’approfondita ricostruzione della giurisprudenza.

7 L’omaggio formale alle disposizioni sui termini di deposito è discutibile in sé, in quanto a ben vedere anche i differimenti delle udienze sono soggetti a norme che ne regolano la durata (artt. 81, 81 bis e 82 disp.att. c.p.c., art. 420 c.p.c. per il rito del lavoro), ed evidentemente i rinvii di anni delle udienze “per la precisazione delle conclusioni” non sono meno lesivi del diritto delle parti alla ragionevole durata del processo, e dunque dell’interesse tutelato dalla fattispecie disciplinare.

8 Cass., sez. un., 14 gennaio 2015, n. 470.

9 Cass., sez. un., 10 marzo 2015, n. 14268.

10 V. ancora Gilardi, Un ulteriore passo verso una nuova giustizia disciplinare, cit.

11 Cfr. Buccelli: etica, disagio professionale e Medicina difensiva, intervista di W. Gatti, https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=85414

 

03/05/2016
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