Magistratura democratica
ordinamento giudiziario

Che fare della magistratura onoraria?

di Andrea Proto Pisani
Professore emerito di Diritto Processuale Civile
Al di là del DDL governativo una prospettiva generale per la giustizia civile

1 – Il discorso è complesso in quanto coinvolge molteplici temi di grosso rilievo anche umano.

Cercherò di svolgerlo al massimo della chiarezza, pur nella estrema sinteticità.

- Il suo inizio lo si può collocare intorno al 1985, anno in cui cominciarono di fatto i lavori preparatori della l. 353/1990, legge che avrebbe dovuto realizzare sia la riforma del cautelare (cosa che è avvenuta) sia un intervento incisivo sul processo ordinario di cognizione (cosa che non si è realizzata a causa dello snaturamento del progetto originario a seguito di alcuni perversi decreti legge –guardasigilli Mancuso- del giugno 1995).

- Nel 1985 iniziò un progressivo aumento del numero dei processi civili sopravvenuti di cognizione di primo grado, processi che nel corso di un decennio (1985-1995) si raddoppiarono.

- Conseguenza di questo aumento fu la presa di consapevolezza, alla fine degli anni ottanta, della necessità di sostituire il vecchio giudice conciliatore (avente sede in ogni comune, la cui morte era stata già decretata dal mancato adeguamento alla svalutazione monetaria della sua competenza per valore, nonché soprattutto dall’essere una figura di “notabile” legata ad una società oramai scomparsa) con un nuovo giudice “onorario” cui devolvere una grossa fetta del contenzioso civile (e penale) di primo grado.

- Le proposte che furono avanzate si possono riassumere a due. La prima di adottare il modello inglese di un elevatissimo numero di giudici (trenta, cinquantamila) prestati (a tempo molto parziale: uno, due giorni al mese) dalla società civile alla amministrazione della giustizia. La seconda, che prevalse, di creare un giudice (il futuro giudice di pace ) a tempo ridotto ma non saltuario.

- Da qui la l. 374/1991 istitutiva del giudice di pace. 4.700 giudici di età non inferiore ai cinquanta anni (alcuni avevano proposto età ancora superiori) e non superiore ai settantuno anni. Giudici da reclutare, fra i laureati in giurisprudenza, nella massima parte fra chi avesse cessato la propria attività di lavoro dipendente (ex funzionari della P. A., notai, insegnati di materie giuridiche ecc. in pensione), nonché fra avvocati che avessero già percorso la fase centrale della loro professione e fossero disposti ad esercitare la funzione di giudice in distretti diversi da quello in cui avevano esercitato o continuavano ad esercitare la attività di avvocato. La nomina era prevista per quattro anni rinnovabili una sola volta.

- Successivamente una serie di interventi modificò questo disegno originario, soprattutto eliminando il limite di cinquanta anni iniziale (sostituendolo con quello di trenta anni), e limitando l’incompatibilità per gli avvocati al solo circondario. Poi il reclutamento dei nuovi giudici è sostanzialmente cessato (attualmente sono in funzione meno di duemila giudici di pace) e sostituito da proroghe di cui dirò fra poco.

- Nel frattempo, a seguito del governo Prodi del 1996, il guardasigilli Flick (nell’ambito di una riforma organica della amministrazione della giustizia, riforma troncata dalla caduta del governo Prodi e dall’affidamento del ministero della giustizia a politici puri) realizza la istituzione del giudice unico di primo grado presso il tribunale, con la soppressione delle preture ed il conseguente venir meno delle figure dei vice pretori onorari e dei vice procuratori onorari.

- Si perviene così al d.leg. 51/1998 il quale istituisce i giudici onorari del tribunale (GOT) e i viceprocuratori onorari di tribunale (VPO) e all’art. 245 prevede la proroga di tutti i giudici onorari in funzione (ivi compresi - con legge del 1999 - i giudici di pace) in attesa di realizzare nel termine prefissato di cinque anni la riforma organica della magistratura onoraria. Questo termine non è stato rispettato e di fatto attraverso successive proroghe annuali si è giunti alla situazione attuale (nella quale, fra l’altro conta legem i GOT spesso hanno un vero e proprio ruolo autonomo, e integrano anche i collegi).

- La situazione attuale è caratterizzata dalla notevole disparità di trattamento economico (in media i giudici di pace guadagnano 48.000 euro l’anno, i GOT 7.000 e i VPO 13.000), sempre in assenza della previsione di alcuna previdenza. Si è pervenuti così alla creazione di un grosso e insostenibile precariato di oltre 5.000 persone, con età in genere superiore ai quaranta anni, senza previdenza e con trattamenti economici fortemente differenziati.

 

2 – In questo contesto si colloca (insieme a numerosi di legge di origine parlamentare), il disegno di legge delega governativo 1378/2015, il quale (per quanto interessa in questo discorso) prevede:

- la sostanziale stabilizzazione di tutti i giudici “onorari” attualmente in funzione fino all’età di 55-60 anni (e talvolta oltre, fino al raggiungimento massimo dell’età di 68 anni) ma senza alcuna previdenza (salve, ovviamente, forme volontarie: sic);

- in prospettiva (ma quando: ad esaurimento della stabilizzazione prevista?) la unificazione di tutta la magistratura onoraria (salvo la differenziazione di funzioni dei giudici di pace e dei VPO) in un fantomatico ufficio del processo (ufficio di cui dal 2014 fanno parte solo tirocinanti scelti fra i migliori laureati in giurisprudenza per un periodo massimo di diciotto mesi il quale vale come titolo di acceso al concorso di magistratura);

- i “nuovi” giudici onorari dovrebbero trascorrere i primi quattro anni nell’ufficio del processo, e poi assumere per quattro anni (rinnovabili per un altro quadriennio una sola volta) le funzioni di giudice di pace e di VPO. Si creano nella sostanza tutti i presupposti per la formazione di un nuovo precariato.

 

3 – Anziché insistere sulla insipienza del disegno di legge governativo (1), mi sembra più utile cercare di dare delle indicazioni a mio avviso ragionevoli.

Le linee da percorrere, sempre a mio avviso, dovrebbero essere queste:

a) Creare una magistratura “onoraria” costituita dai giudici di pace (competenti solo per materia (2) e non per valore quali giudici civili e penali di primo grado) e dai vice procuratori onorari (anche essi competenti per materie specificamente individuati) selezionati secondo i criteri originari della l. 374/1991 (modificati solo con l’elevamento all’età minima di cinquantacinque anni), unici criteri in grado di non dar luogo a forme perverse di precariato (3).

b) Creare un vero ufficio del giudice (o tutt’al più della sezione, non del processo) costituito da laureati in giurisprudenza, con accesso a seguito di uno specifico concorso che dà luogo all’instaurazione a un vero e proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con orario e luogo di lavoro, con le conseguenze incompatibilità da determinare). La funzione degli addetti a tale ufficio dovrebbe essere quella di coadiuvare il giudice nelle ricerche di legislazione, dottrina e giurisprudenza, nonché anche nella redazione di minute dei provvedimenti, provvedimenti però che dovrebbero essere sempre sottoscritti dal giudice, il quale (pur dovendo dare atto della collaborazione ricevuta) dovrebbe sempre assumersene in proprio la responsabilità (responsabilità nei confronti dei giudici dell’impugnazione prima ancora che responsabilità civile). Gli addetti agli uffici del processo, a mio avviso, non dovrebbero mai tenere in proprio udienze in sostituzione del giudice (assente o impedito).

c) Si dovrebbe puntare ad un deflazione effettiva (e non fittizia come quelle introdotte dal d. leg 28/2010 o dal d. l. 132/2014) delle controversie di primo grado disponendo tentativi obbligatori di conciliazione davanti a collegi costituiti da un terzo tendenzialmente imparziale e dai due difensori delle parti, con la duplice previsione: c1) che le domande, eccezioni, fatti e prove non proposte, o allegate nella fase della conciliazione non sono più producibili o allegabili nella eventuale fase successiva davanti al giudice; c2) che, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il presidente del collegio (il terzo tendenzialmente imparziale) debba emettere una decisione allo stato degli atti, decisione destinata a divenire immutabile se non opposta davanti al giudice entro un termine perentorio (v. amplius, Foro it. 2015 V 6 ss. ed ivi anche una bozza di articolato).

d) Si dovrebbe inoltre cominciare ad aumentare il ruolo dei giudici togati: un tale aumento (stante la qualità dei laureati che sfornano le ex facoltà di giurisprudenza) non potrebbe essere superiore a 50-75 posti l’anno; il che vuol dire che in un decennio il numero dei giudici togati potrebbe essere aumentato al massimo di 500 o 750 unità: è poco ma sarebbe un segnale che va dato.

 

4 – Detto questo in prospettiva, il problema davvero grosso, e ineludibile rimane il che fare dei precari prorogati oggi esistenti (precari creati da una folle gestione del ministero della giustizia).

A mio avviso il problema, nonostante tutto, non è insolubile.

Le soluzioni prospettabili sono due:

a) l’avere svolto le funzioni di giudice di pace, GOT o VPO potrebbe costituire titolo preferenziale per essere assunti nell’ufficio del giudice, ovviamente previa domanda e esame (che dovrebbe vertere sul diritto civile e penale nonché sulle due relative procedure);

b) l’alternativa è costituita solo dalla creazione di ruoli a esaurimento fino al raggiungimento dei 60 o 65 anni di età con trattamento economico uniforme (su cui effettuare le trattenute previdenziali);

c) in entrambe le soluzioni si dovrebbe prevedere che la pensione sia commisurata anche ala trattamento economico percepito prima della entrata nell’ufficio del giudice o nel ruolo ad esaurimento (con contribuzione, però, per quel periodo pregresso, a carico dello Stato)*.

 

 

NOTA 1

Sia consentito di notare che la relazione del d.d.l. non contiene alcun richiamo alla relazione e all’articolato redatti dalla commissione ministeriale (presieduta da Modestino Acone) sulla “disciplina organica della magistratura onoraria” commissione che concluse i suoi lavori il 27 giugno 2010.

Il secondo comma dell’art. 1 dell’articolato prevedeva che “nell’esercizio delle funzioni ad esse attribuite, i magistrati onorari sono autonomi e indipendenti da ogni alto potere".

NOTA 2

E ciò allo scopo di facilitarne la formazione che non dovrebbe concernere tutto il diritto civile (o penale).

NOTA 3

Quanto a trattamento previdenziale occorrerebbe prevedere un ricongiungimento del trattamento che va a maturare durante lo svolgimento delle funzioni di giudice di pace o di VPO col trattamento di cui si è anteriormente goduto nella pregressa attività di lavoro dipendente o autonomo.

*L'articolo, destinato al Foro Italiano online, è anticipato per gentile concessione dell'Autore

30/07/2015
Altri articoli di Andrea Proto Pisani
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Lo stato giuridico della magistratura onoraria: un cantiere ancora aperto

Da molti anni lo stato giuridico della magistratura onoraria è oggetto di modifiche e di ripensamenti. Nel frattempo la posizione critica della Commissione Europea nei confronti dell’Italia rimane immutata: con la conseguenza che, nonostante le riforme emanate, il cantiere ancora aperto espone il nostro paese al rischio dell’apertura di una procedura di infrazione. 

18/05/2023
Lavoro, tutela e diritti dei magistrati onorari nella più recente giurisprudenza

La decisione della Corte di giustizia UE del 16 luglio 2020 ha chiarito che i magistrati onorari sono da considerarsi lavoratori, e in particolare lavoratori a termine, secondo il diritto euro-unitario; ciò ha prodotto una serie di conseguenze in tema di tutele e diritti dei giudici onorari, come dimostra una breve rassegna della interessante (quanto variegata) giurisprudenza di merito degli ultimi mesi. Il tutto nell’attesa della preannunciata nuova legge di revisione della magistratura onoraria, a pochi anni di distanza dalla “riforma organica” del 2017.

30/04/2021
Nuovi percorsi per la magistratura onoraria?

Due recenti interventi, la sentenza n. 41/2021 della Corte costituzionale, e l’audizione alla Commissione Giustizia del Senato della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, offrono lo spunto per una ricognizione dei temi che più da vicino riguardano la stessa collocazione istituzionale della magistratura onoraria, tra le funzioni di supporto alla magistratura ordinaria, con l’inserimento nell’ufficio per il processo, come delineato dalla riforma Orlando, e l’assunzione di un ruolo autonomo nell’amministrazione diretta della giustizia. Senza dimenticare il percorso che si sta svolgendo per il  riconoscimento di tutele che discendono dall’attribuzione al magistrato onorario della qualità di “lavoratore”, come  desunta dal diritto eurounitario.

25/03/2021
La formazione di stagisti e gop negli uffici giudiziari. Riflessioni conclusive su un possibile percorso
17/07/2019
Dal tirocinio all'accesso alla magistratura onoraria e togata - Parte prima
La formazione di stagisti e gop negli uffici giudiziari. Le riflessioni su un possibile percorso si concluderanno domani con una nuova pubblicazione
16/07/2019
Sulla violazione del limite costituzionale della ragionevolezza nella disciplina delle incompatibilità di sede dei magistrati onorari
Un esame della disciplina sulle incompatibilità di sede introdotte dal d.lgs 116/2017 per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, con particolare attenzione alle disposizioni che sollevano dubbi di legittimità costituzionale
05/12/2018
Da “gusci vuoti” a “officine dei diritti”
Pubblichiamo la relazione svolta all'incontro di studi organizzato dal Csm il 21 novembre 2017 sul tema: “Problematiche applicative ed organizzative derivanti dall'entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria”
09/01/2018
Funzioni del pubblico ministero delegabili in udienza al vice procuratore onorario in base alla nuova disciplina
Le autrici interpretano l’art. 17 del d.lgs n. 116/2017 (che completa l’attuazione della legge delega 57/2016, di riforma della magistratura onoraria). L’articolo disciplina «le attività delegabili ai vice procuratori onorari». La formulazione, in particolare, del comma 4, in base a un’interpretazione letterale, solleva dubbi circa l’introduzione di nuovi limiti − rispetto alla disciplina precedente − alla delegabilità, in udienza, delle determinazioni ex art. 444 cpp. I dubbi sono superati attraverso una lettura logica, sistematica e conforme a Costituzione e la dimostrazione che l’interpretazione letterale dell’intero articolo renderebbe inapplicabili diverse disposizioni della norma
03/11/2017