Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Nuova questione di costituzionalità del Jobs Act

di Filippo Maria Giorgi
avvocato del Foro di Roma

Muovendo dai precedenti della Consulta, il Tribunale di Ravenna propone nuova questione di costituzionalità dell’art. 3 Decreto n. 23/2015, laddove, a fronte di un vizio di identica gravità rispetto al licenziamento disciplinare, esclude quello per g.m.o. dalla tutela reintegratoria.

1. L’ordinanza di rimessione alla Consulta del Trib. Ravenna 27.9.2023 

Con una ordinanza dello scorso 27 settembre 2023, il Tribunale di Ravenna ha rimesso alla Consulta una nuova questione di costituzionalità del Decreto Legislativo n. 23/2015 (in prosieguo, per brevità, Decreto n. 23).

La disposizione sospettata del contrasto è l’art. 3 del Decreto, nella parte in cui, nel 1° comma, con riferimento al caso «in cui risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo», non esclude l’effetto estintivo della comunicazione datoriale e ricollega al vizio una mera tutela indennitaria (da sei a trentasei mensilità) , mentre nel 2° comma, con esclusivo riferimento al licenziamento disciplinare, sanziona l’insussistenza dell’addebito con l’annullamento del recesso e la tutela reintegratoria.

Come è noto, la disposizione ha già subito un primo “restyling” ad opera della Consulta (con la sentenza n. 194 del 2018) nella parte in cui determinava l’indennità in un «importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». La previsione normativa ritenuta meritevole di espulsione dall’ordinamento era costituita dal «meccanismo di quantificazione» dell’indennità, ritenuta «rigida, in quanto non graduabile in relazione a parametri diversi dall’anzianità di servizio».

Esclusivamente “in parte qua”, il 1° comma dell’art. 3 è stato ritenuto in contrasto «con il principio di ragionevolezza, sotto il profilo dell’inidoneità dell’indennità medesima a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un’adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente».

Da detta violazione dell’art. 3 Cost. era, poi, stato fatto dipendere anche «il vulnus recato da tale previsione agli artt. 4, 1° co. e 35, 1° co. Cost.», in quanto disposizioni che garantiscono, rispettivamente, il «diritto al lavoro» e la «tutela» del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni», comportando «la garanzia dell’esercizio nei luoghi di lavoro di altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti», nonché la violazione anche degli artt. 76 e 117, 1° co. Cost., in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea, disposizione che «specifica sul piano internazionale, in armonia con l’art. 35, 3° co. Cost. e con riguardo al licenziamento ingiustificato, l’obbligo di garantire l’adeguatezza del risarcimento[1]».

Con l’ordinanza in commento, si “alza il tiro” della verifica di compatibilità della disposizione con la Carta Fondamentale, involgendo quell’esclusività della tutela indennitaria che l’ordinanza di remissione del Tribunale di Roma sfociata nella pronuncia del 2018[2] aveva già censurato (infondatamente, secondo la Consulta) per violazione del principio di eguaglianza, ma solo perché l’art. 3, co. 1 del d.Lgs. 23/2015 «tutela i lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2025 in modo ingiustificatamente deteriore rispetto a quelli assunti, anche nella stessa azienda, prima di tale data» (cui trova applicazione l’art. 18 Statuto Lavoratori), nonché «rispetto ai dirigenti, i quali, non soggetti alla nuova disciplina, continueranno a godere di indennizzi di importo minimo e massimo ben più consistente».

 

2. I nuovi vizi denunciati

L’ordinanza in commento solleva una serie aggiuntiva di dubbi che possono così sintetizzarsi.

Una prima questione involge, come tertium comparationis, il 2° comma dello stesso art. 3 Decreto n. 23/2015; si sospetta la natura irragionevolmente discriminatoria della previsione secondo la quale, nonostante l’insussistenza, parimenti accertata, degli elementi costitutivi del licenziamento, solo rispetto al licenziamento per motivo soggettivo, giusta il disposto del 2° comma, sia garantita la tutela reintegratoria: «La distinzione di disciplina tra il caso del licenziamento per motivo soggettivo e per motivo oggettivo, in relazione all’ipotesi in cui entrambi risultino accertati dal giudice come giustificati su fatti insussistenti, appare ingiustamente discriminatoria, essendo al contrario i due fenomeni identici o, se non altro, assolutamente omogenei».

Inoltre, si assume che rimettere ad una delle parti, anziché al giudice, «l’individuazione della tutela applicabile rispetto ad una ipotesi di vizio identica», contrasti “anche con l’art. 24, 1° comma Cost., in quanto al lavoratore viene preclusa una tutela che gli spetterebbe … sulla base della insindacabile qualificazione formale data al recesso dal datore di lavoro».

Con un secondo, articolato motivo, l’ordinanza affronta, poi, più direttamente, l’utilizzo della discrezionalità legislativa, con la quale si è esclusa in radice la tutela reintegratoria anche in presenza dei vizi più gravi che inficino la legittimità del licenziamento per g.m.o. 

L’ordinanza ritiene che le ragioni sulla base delle quali la Consulta ha sempre affermato l’inesistenza di un obbligo del legislatore di garantire il rimedio ripristinatorio andrebbero «contestualizzate» alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha consentito l’emersione di diritti, ritenuti di rilevanza costituzionale, da ritenersi «impensabili» all’epoca nella quale è stata esclusa l’esistenza di un «principio di costituzionalizzazione della reintegra» e della «integralità della riparazione» rispetto al pregiudizio arrecato da un licenziamento illegittimo[3]. Da un «esame complessivo e sinergico dei rimedi (indennizzo monetario e reintegra)», esame che, in realtà, sinora sarebbe «mancato nei precedenti costituzionali in materia», emerge che soltanto il loro «concorso … unitamente ad un modello processuale estremamente rapido – permette di contenere i danni (sia patrimoniali che non patrimoniali) e di risarcire la perdita complessiva del lavoratore in modo adeguato», mentre il meccanismo sanzionatorio adottato dal legislatore nel 2015 prevede soltanto un «indennizzo con tetto massimo (ossia senza possibilità di agire per il danno ulteriore)»; la cui inadeguatezza contrasta con «il rilievo primario che il diritto al lavoro riveste nella nostra Costituzione (artt. 1, 4, 35), ma anche» con «il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, 2° comma Cost.)».

Né, ad escludere la necessità di prevedere anche l’opzione ripristinatoria può darsi rilievo alla tutela della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., perché «in presenza di libertà (rectius: arbitrii) non connesse con reali necessità di gestione dell’impresa» viene «a mancare un aspetto di meritevolezza nei desiderata datoriali»; senza considerare che, per effetto della evoluzione giurisprudenziale, il licenziamento per g.m.o. è divenuto di più agevole attuazione, essendo anche venuta «meno la necessità di convincere il giudice dell’esistenza di una situazione di crisi non temporanea d’impresa».

La terza questione sollevata dall’ordinanza riguarda la violazione degli artt. 76 e 117, 1° comma, Cost., in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea, che impone «un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione». Le considerazioni svolte nel secondo motivo vengono qui invocate per concludere che «un risarcimento per equivalente con un tetto massimo, svincolato dalla reintegra (collegata ad un processo celere) non è idoneo, né a dissuadere il datore, né sicuramente a compensare il lavoratore per tutto quanto può avere perso con il licenziamento illegittimo».

La quarta questione sollevata attiene sempre alla violazione dell’art. 3, 1° comma Cost., ma con riferimento, quale tertium comparationis, all’art. 18, 7° comma, dello Statuto. 

Il giudice rimettente ritiene, infatti, che «risulta ingiustificatamente discriminatorio applicare ai lavoratori assunti dal 6.3.2015 il trattamento deteriore dell’art. 3, 1° comma decreto n. 23 in luogo di quello spettante ai lavoratori assunti prima di tale data ai sensi dell’art. 18, 7° comma, Statuto». 

A questo fine, l’ordinanza richiama quanto esposto nel 2° motivo, laddove, sempre nell’ambito della denuncia del vizio della «discrezionalità legislativa» ivi articolata, era stata evidenziata l’irragionevolezza di quella giustificazione, addotta dal legislatore del 2015 a difesa della opzione per la sanzione indennitaria esclusiva e per la sua applicazione ai soli assunti dopo l’entrata in vigore del Decreto n. 23, costituita dallo «scopo … dichiaratamente perseguito dal legislatore “di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione”». Vizio nell’esame del quale la Consulta, nella sentenza n. 194/2015, pur considerandolo, non si sarebbe addentrata, avendolo ritenuto «inammissibile, in quanto questione non sollevata dal giudice rimettente».

A questo riguardo, a conclusione del 2° motivo, l’ordinanza evidenzia come, per attribuire rilevanza a tale scopo, sarebbe «necessario che tali finalità sussistano non solo nell’immaginario del legislatore»; inoltre, «il fine nemmeno può giustificare ogni mezzo, aprendosi altrimenti le porte ad ogni possibile forma di deregulation»; infine, «non è nemmeno estranea alla giurisprudenza costituzionale in materia la necessità che sia comunque assicurato un equilibrio “tra i fini enunciati ed i mezzi in concreto prescelti”, potendosi al contrario ravvisare uno squilibrio tra gli stessi a fronte di una “irragionevolezza intrinseca” della normativa (Corte Cost. n. 125/2022)».

Con un quinto ed ultimo motivo, l’ordinanza muove dal rilievo che «le tutele in tema di licenziamento illegittimo» siano «diverse (e meno satisfattive) da quelle spettanti nel diritto civile generale», con particolare riferimento alla azione di adempimento del contratto ex art. 1453 c.c. ed alla domanda di «reintegrazione in forma specifica» di cui all’art. 2058 c.c. 

Il Giudice rimettente denuncia l’irragionevolezza della «limitazione di responsabilità» che l’art. 3 del Decreto n. 23 garantisce al datore di lavoro anche nei «casi di vizi di fattispecie più eclatanti, quali la mancanza degli elementi costitutivi che legittimano il recesso per motivo economico». «Se ne desume, che la scelta di penalizzare il creditore-lavoratore … rispetto ad un qualunque altro creditore civile risulta ingiustificatamente discriminatoria e quindi lesiva sia del 1° comma dell’art. 3, sia del 2° comma dell’art. 3».

 

3. La “disarmonia interna” tra primo e secondo comma dell’art. 3 del Decreto n. 23 e l’irragionevole accidentalità della preclusione della reintegra

Il limitato spazio riservato al presente commento, da un lato, e, dall’altro, la complessità e pluralità degli argomenti sviluppati nell’ordinanza, ne consentono un approfondimento limitato ad alcune soltanto delle molteplici questioni proposte.

Particolarmente persuasivi appaiono, ad avviso di chi scrive, i rilievi contenuti nel primo dei motivi di costituzionalità sollevati.

Come detto, l’ordinanza ritiene irragionevolmente differenziata e, quindi, violativa dell’art. 3, primo comma Cost., la disciplina introdotta dall’art. 3 del decreto n. 23, nella parte in cui, in presenza di un vizio del licenziamento di identica gravità (l’insussistenza del fatto posto a fondamento del recesso), nel secondo comma, per il solo fatto che il motivo dell’espulsione sia stato qualificato come disciplinare, sanziona l’illecito con la reintegra, mentre nel primo comma, a fronte della sua qualificazione come dovuto a ragioni oggettive, prevede in via esclusiva una tutela indennitaria, escludendo, quindi, la reintegra; così, di fatto, rendendo una delle parti arbitra degli effetti del proprio illecito.

A conferma dell’irragionevolezza di questa disparità di disciplina, l’ordinanza rinvia a quanto già affermato dalla Consulta, a proposito dell’art. 18, 7° comma, 2° periodo, come modificato dalla legge 92/2012, con le sentenze n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022.

In proposito, va ricordato che, nell’ambito della prima pronuncia, la Consulta ha ritenuto violativa dei principi di eguaglianza e ragionevolezza una disciplina che, nel mentre ascriveva alla «insussistenza del fatto» posto a base del licenziamento disciplinare l’applicazione obbligatoria della tutela reintegratoria (art. 18, 4° comma Legge n. 300/70), rimetteva l’irrogazione della sanzione ripristinatoria alla discrezionalità del giudice nel caso in cui il difetto dei presupposti costitutivi riguardasse un licenziamento per g.m.o.. 

L’originario testo del 7° comma dell’art. 18 Statuto, come modificato dalla legge Fornero, si esprimeva, infatti, nel senso che, in tal caso, il giudice potesse e non dovesse applicare la tutela di cui al 4° comma dell’art. 18.

A questo proposito, nella sentenza n. 59/2021, la Corte Costituzionale ha rimarcato che «nella ricostruzione della Corte di Cassazione, che costituisce diritto vivente», il giudice «potrà pronunciare la reintegrazione del lavoratore subordinatamente all’ulteriore valutazione discrezionale rispetto alla non eccessiva onerosità del rimedio (Corte di Cass. S.L. 31.1.2019 n. 2930)», orientamento espressamente definito «sprovvisto di un fondamento razionale», giacché «assoggetta a una valutazione in termini di eccessiva onerosità la reintegrazione dei soli licenziamenti economici, che incidono sull’organizzazione dell’impresa al pari di quelli disciplinari e, non meno di questi, coinvolgono la persona e la dignità del lavoratore» e non appare idonea ad «offrire all’interprete un chiaro criterio direttivo».

Di qui l’irragionevolezza della diversità della disciplina del 7° comma dell’art. 18 Statuto, rispetto a quella di cui al 4° comma, atteso che la disposizione «rende facoltativa la reintegrazione, senza offrire all’interprete un chiaro criterio direttivo»; infatti, «la scelta tra due forme di tutela profondamente diverse … è così rimessa a una valutazione del giudice disancorata da precisi punti di riferimento».

Sempre proseguendo su questo piano argomentativo e sviluppando un obiter già contenuto nella citata pronuncia del 2021, con la sentenza n. 125/2022, in accoglimento di una nuova rimessione sempre del Tribunale di Ravenna, la Consulta ha ulteriormente amputato il 7° comma dell’art. 18 Statuto del «requisito del carattere manifesto in quanto riferito all’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento», ritenendo che lo stesso sia «indeterminato» e si presti «a incertezze applicative». 

La nuova ordinanza di rimessione non nasconde la relativa diversità, rispetto all’art. 3 del Decreto n. 23, delle fattispecie normative prese in esame da questi precedenti pronunciamenti della Consulta, dando conto del fatto che, mentre nel 7° comma dell’art. 18 Statuto, la disarmonia con il 4° comma andava ascritta essenzialmente alla facoltizzazione senza criteri certi della tutela reintegratoria per il caso di illegittimità del licenziamento per motivo economico, nell’art. 3 del Decreto n. 23/2015, nonostante la presenza di vizi di identica gravità, sempre con riguardo a detta causale risolutiva, si è operata «una scelta a monte di preclusione della reintegra»; si osserva, tuttavia, come, proprio rispetto a tale opzione, «la linea argomentativa di cui alla sentenza n. 59/2021 … esc[a] addirittura rafforzata».

Effettivamente, è indubbio che, se si può ritenere che, a fronte di vizi di identica gravità, parimenti derivanti dalla insussistenza dei presupposti costitutivi delle rispettive fattispecie, nonché di ugualmente identiche garanzie costituzionali, in entrambi i casi imposte dall’obbligo ordinamentale di assicurare il diritto al lavoro (art. 4, 1° co. Cost.) e la necessità di tutelarlo «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35, 1° comma Cost.), sia «intrinsecamente irragionevole» che il legislatore riservi al licenziamento per motivo economico una tutela reintegratoria meramente «facoltativa», legata a criteri non sufficientemente «determinati», a maggior ragione lo sarà averla del tutto esclusa.

Anche la parificazione, rispetto ai due tipi di licenziamento (per motivo oggettivo e soggettivo), della gravità dei vizi che colpiscano i loro elementi costitutivi e delle esigenze di tutela che ne derivano, è ormai da ritenersi parte integrante dell’orientamento costituzionale. 

Nella sentenza n.  59 del 2021 (richiamata in parte qua dalla sentenza n. 125 del 2022), la Consulta ha espressamente affermato che «l’esercizio arbitrario del potere di licenziamento, sia quando adduce a pretesto un fatto disciplinare inesistente, sia quando si appella a una ragione produttiva priva di riscontro, lede l’interesse del lavoratore alla continuità del vincolo negoziale e si risolve in una vicenda traumatica, che vede direttamente implicata la persona del lavoratore. L’insussistenza del fatto, pur con le diverse gradazioni che presenta nelle singole fattispecie di licenziamento, denota il contrasto più stridente con il principio di necessaria giustificazione del recesso del datore di lavoro».

In queste sentenze, la Consulta ha anche ritenuto opportuno esplicitare a quali fattispecie intendesse riferirsi, allorquando ha qualificato come obbligatoria la tutela reintegratoria in caso di licenziamento economico illegittimo per insussistenza del fatto. Ed ha, così, precisato che tale fattispecie include la carenza: delle «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esso (art. 3 della legge n. 604 del 1966)», del «nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto», nonché di quell’elemento costituito dalla necessaria «impossibilità di collocare altrove il lavoratore» (c.d. obbligo di repêchage) che consegue alla configurazione del licenziamento come extrema ratio[4].

Si tratta, all’evidenza, di vizi che connotano tutti i licenziamenti per motivo economico, non solo quelli soggetti alla disciplina dell’art. 18 Stat. Lav. (cui si riferivano strettamente le citate pronunce della Consulta).

Va, peraltro, ricordato che il decreto n. 23 del 2015 non ha introdotto modificazioni nel regime qualificatorio dei vizi del licenziamento, tuttora riconducibili alla violazione dell’art. 3 legge 604/66.

Anche la giurisprudenza di legittimità, nell’evidente ottica di garantire una lettura costituzionalmente orientata della nuova disciplina, ha ritenuto prive di effettiva rilevanza le pur esistenti diversità semantiche di formulazione dei rispettivi complessi normativi[5].

Di talché, non pare possa dubitarsi della effettiva estensibilità delle conclusioni cui la Consulta è pervenuta con le citate pronunce del 2021 e 2022 anche al 1° comma dell’art. 3 del Decreto n. 23.

Sempre all’interno del primo motivo, l’ordinanza ha pure denunciato «l’irrazionalità assoluta di far dipendere le conseguenze sanzionatorie e di tutela per un fatto illegittimo ed illecito dalla mera qualificazione giuridica utilizzata da una delle due parti del rapporto».

Anche questa questione riecheggia quel rilievo con il quale la Consulta, nella sentenza n. 59 del 2021, ha osservato che il comma 7 dell’art. 18 Statuto aveva ricollegato la diversità di disciplina sanzionatoria, rispetto al comma 4, ad un criterio (la riconducibilità del motivo del recesso al «mutamento della struttura organizzativa dell’impresa») da ritenersi «privo di ogni attinenza con il disvalore del licenziamento» e che, nel «preclude[re] l’applicazione della tutela reintegratoria, è riconducibile allo stesso imprenditore che ha intimato il licenziamento illegittimo e può dunque prestarsi a condotte elusive … ed è pur sempre un elemento accidentale, che non presenta alcun nesso con la gravità della singola vicenda di licenziamento»; concludendo, infine, per l’irragionevolezza della opzione di riconnettere la diversità di disciplina sanzionatoria a «fattori … determinati dalle scelte del responsabile dell’illecito» e ad un «criterio distintivo, che fa leva … su di un dato privo di ogni ancoraggio con l’illecito che si deve sanzionare».

 

4. Qualche considerazione non solo giuridica

Come già con le ordinanze del 7 febbraio 2020 e del 6 maggio 2021, poi sfociate nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 69/2021 e n. 125/2022, il Tribunale di Ravenna dimostra di aver saputo cogliere con grande puntualità alcuni segnali di allarme in ordine all’arretramento (sul piano della garanzia costituzionale) dell’evoluzione del diritto del lavoro.

Segnali che la Consulta ha mostrato, non solo di condividere, ma anche di alimentare ulteriormente con tutte le proprie ultime sentenze[6].

Dalle quali sono, infatti, emersi motivi di ispirazione ad ampliare la verifica dell’incidenza di quella stagione legislativa riformatrice che, imboccando la strada della diversificazione e frammentazione delle tutele, ha in realtà perseguito – più timidamente, con la Riforma del Mercato del Lavoro, più apertamente con il Jobs Act – il solo obiettivo di ridimensionarne drasticamente il contenuto.

Con l’effetto, più volte dichiarato e rivendicato – al livello legislativo-politico, ma anche giurisprudenziale[7] – di ridurre la tutela reale a sanzione residuale, destinata ad essere progressivamente ed ineluttabilmente sostituita da quella indennitaria.

E’ proprio questo obiettivo ad essere emerso sconfitto dalla verifica di costituzionalità delle modifiche all’art. 18 dello Statuto di cui alle sentenze del 2021 e 2022.

Nel momento in cui si confermi la centralità ed ineliminabilità della tutela reintegratoria, non si può che prevedere che la medesima sorte debba essere riservata anche al Decreto n. 23.


 
[1] Le parti virgolettate sono tratte da Corte Cost. 8.11.2018 n. 194, punti 10, 12, 13 e 14. Sugli effetti di questa pronuncia della Consulta, si veda, F. Amendola, La disciplina dei licenziamenti nel Jobs Act dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2018, in Riv. It. dir. lav. 2019, 3, 313 e ss., che, tra l’altro, dà conto, in nota 1) della quasi totalità degli innumerevoli contributi intervenuti sul tema.

[2] Trib. Roma, Terza Sez. Lav. 26.7.2017 (reg. ord. N. 195 del 2017).

[3] Il riferimento è, da un lato, a tutte quelle sentenze della Corte Costituzionale che hanno affrontato questo tema (in particolare, le sentenze n. 194/1970, 129/1976, 189/1980, 148/1999, 46/2000, 303/2011, 184/2018, oltre naturalmente alla n. 194/2018) e, dall’altro, sia pure esemplificativamente, alla evoluzione giurisprudenziale in ordine alla «tutela dei danni biologico, esistenziale, morale, divenuti poi danno non patrimoniale, in senso ampio», nonché ai «diritti alla professionalità (con danni patrimoniali ma anche non patrimoniali) e il diritto a lavorare in ambienti non ostili e a non subire atti vessatori (mobbing e straining)» (così al punto 2 dell’ordinanza in commento).

[4] Punto 8, 3° alinea, di Corte Cost. 19 maggio 2022 n. 125.

[5] Si veda, per tutte, Cass., Sez. Lav., 8 maggio 2019 n. 12174, che, anche alla luce di un complessivo esame delle varie pronunce della Corte Costituzionale, ha ritenuto sostanzialmente sovrapponibili, al fine di attribuire al lavoratore il diritto alla tutela reintegratoria, l’«insussistenza del fatto contestato» di cui all’art. 18, 4° comma Statuto e l’«insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore direttamente dimostrata in giudizio» di cui all’art. 3, comma 2 del Decreto n. 23, sì da affermare che,«“pure in presenza di un dato normativo, parzialmente mutato, … la irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2».

[6] Di una nuova «fase della ragionevolezza e dell’effettività» nella giurisprudenza costituzionale, parla G. Armone, Le tutele contro i licenziamenti illegittimi nella giurisprudenza costituzionale, in Riv. It. Dir. Lav. 2022, 3, 411 e ss., par. 4.

[7] La stessa Suprema Corte – Sez. lav., con la sentenza 2 maggio 2018 n. 10435, che ha inaugurato il criterio della eccessiva onerosità come limite alla adozione della tutela reintegratoria, criterio ritenuto irragionevole da Corte Cost. n. 95/2021, aveva rilevato: «Il concetto di manifesta insussistenza dimostra che il legislatore ha voluto limitare ad ipotesi residuali il diritto ad una tutela reintegratoria».

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