- all 1_circolare Min. interno_ chiusura uffici
- all 2_circolare n.24.2020_chiusura uffici
- all 3_circolare n.23308_213.2020_Min interno.pdf
- all 4_Trib TO 64.2020_art.700_domanda protezione internazionale.pdf
- all 5_Trib Roma 74.2020_art. 700_domanda-protezione.pdf
- all. 6_Trib TO 104.2020_art 700_domanda protezione.pdf
- all. 7_Trib Roma 184.2020_rifugiata priva di residenza.pdf
- all. 8_Trib Roma 224.2020_bonus a irregolari.pdf
La sorpresa dell’emergenza sanitaria
La pandemia da COVID-19 e l’emergenza sanitaria che ne è derivata − per prima in Italia tra i Paesi occidentali − ha sorpreso tutti, precipitando drammaticamente sulle persone con risibile preavviso e provocando un’iniziale incredulità. L’allarme è scattato in Italia il 21 febbraio e solo una ristretta zona della Lombardia sembrava interessata dal nuovo coronavirus ma, via via, l’area del contagio si è allargata e l’allarme aumentato velocissimamente. Chi scrive è partita il 23 febbraio 2020 per un interessante Convegno in Nigeria, sulla tratta degli esseri umani e, mano a mano che passavano i giorni, con il gruppo dell’associazione di cui faceva parte (Asgi), ci si chiedeva, sorridendo, se ci avrebbero fatti rientrare in Italia, osservando con leggerezza, negli sguardi dei cittadini nigeriani, che questa volta eravamo noi occidentali ad essere “pericolosi”, senza però percepire alcuna reazione negativa, anzi. Ovviamente siamo rientrati, pur con alcune difficoltà dato che in quei giorni varie compagnie aeree hanno cominciato a non volare più verso l’Italia, ma la situazione, nei primi giorni di marzo, sembrava ancora quasi-normale, abbiamo continuato ad andare in studio, a ricevere i nostri clienti, soprattutto stranieri ed in particolare richiedenti asilo, con un minimo di precauzioni ma nulla di più.
Improvvisamente dall’8 marzo in poi, mano a mano che il contagio aumentava, sono scattate le misure di contenimento – dapprima limitate ad alcune zone geografiche e pochissimo dopo all’intero territorio nazionale –, tra le quali la sospensione di varie attività, imprenditoriali e non solo, fino al blocco quasi totale, il distanziamento sociale, il divieto di assembramenti, il divieto di uscire dalle proprie abitazioni se non nei casi tassativamente indicati dal legislatore, e, non ultima, la sospensione della quasi totalità delle attività giudiziarie.
Come tutti gli/le avvocati/e, anche noi che trattiamo il diritto dell’immigrazione e dell’asilo abbiamo assistito all’improvvisa cessazione dell’attività, non abbiamo più potuto ricevere i nostri clienti, la gran parte dei quali vivono nei centri di accoglienza straordinaria (Cas), sono state sospese le audizioni davanti alle Commissioni territoriali, le udienze sono state rinviate, i termini di impugnazione sospesi, i procedimenti amministravi sospesi e gli uffici immigrazione chiusi. Molti di noi hanno smesso di andare negli studi, portandosi a casa le “pratiche” sulle quali si contava di lavorare approfittando della forzata inattività per mettersi in pari rispetto a cronici arretrati.
I primi giorni abbiamo cercato di raccogliere le idee, riprogrammando le scadenze dei termini e seguendo i rinvii delle udienze, ma soprattutto siamo stati sopraffatti dall’aggiornamento sull’espansione del COVID-19 e sui disastri che stava producendo, con le centinaia di morti e le migliaia di nuovi contagiati ogni giorno, frastornati dall’improvviso confinamento nelle case, dall’impossibilità di condividere la vita quotidiana con familiari, amici, colleghi, con tutte le persone che quotidianamente incontravamo, anche casualmente, con le quali entravamo in relazione. Un’apnea sociale con cui non è stato semplice fare i conti.
Poi, passato l’iniziale stordimento, ci siamo accorti di un’emergenza dentro l’emergenza, che riguardava le persone straniere che vivono in Italia, realizzando come quella parte della popolazione che – già in condizione di disagio economico e/o abitativo, o quei nuclei familiari caratterizzati da conflittualità – stesse subendo ripercussioni ben più pesanti e drammatiche. Abbiamo capito che il COVID-19 e le sue conseguenze non colpiscono tutti indistintamente, ma si abbattono maggiormente, a vari livelli, su coloro che già hanno meno diritti, che già sono in una condizione di vulnerabilità sociale, talvolta anche personale.
Per “competenza professionale” abbiamo cercato di prestare attenzione alle persone straniere, ai quasi 100.000 richiedenti asilo che vivono nel Centri di accoglienza straordinaria (Cas) o trattenuti nei Centri per il rimpatrio (Cpr) o negli Hot Spot, i quali hanno subito fortissime compressioni dei loro diritti; a quelle centinaia di migliaia che sono senza diritti perché prive di quel documento amministrativo (il permesso di soggiorno) che solo ne legittima l’esistenza giuridica, anche se in gran parte lavorano nell’agricoltura per rifornire a tutta la popolazione i prodotti alimentari; a quelle migliaia di donne che assistono i nostri anziani, prive non solo di permesso di soggiorno ma di qualsiasi forma di tutela anche sanitaria, chiuse nelle case attanagliate dalla paura di essere cacciate. Abbiamo prestato attenzione anche agli stranieri titolari di permesso, i quali si sono trovati improvvisamente senza certezza di potere rinnovare il permesso essendo chiusi gli uffici immigrazione, con il rischio di perdere il lavoro e dunque il diritto al soggiorno, con i procedimenti per il ricongiungimento familiare bloccati, con misure di sostegno al bisogno alimentare da cui rischiano di essere esclusi.
Persone e problemi che, a parte rare eccezioni, non sono mai emersi sui mass-media, non sono mai stati portati all’attenzione della stragrande maggioranza della popolazione, come se all’improvviso l’immigrazione in Italia fosse sparita, dopo avere dominato e manipolato per anni la comunicazione pubblica. Eppure, si tratta di quasi 5 milioni di persone che vivono sul nostro territorio.
Quanto stava complessivamente avvenendo - nella consapevolezza di come l’emergenza accentuasse maggiormente le disuguaglianze - ci ha permesso di provare ad intervenire sulle varie criticità, in ciò favoriti dall’appartenenza, oggi più che mai imprescindibile, ad una realtà associativa, Asgi, che ci ha consentito una condivisione collettiva, fondamentale oggi ma, ancor più, quando si uscirà da questo incredibile periodo pandemico.
Di seguito una rassegna delle questioni che ci hanno impegnato in questo periodo.
a) I permessi di soggiorno e la loro validità
Il dl n. 9 del 2 marzo 2020, all’art. 9 ha disposto la sospensione, per 30 giorni, dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza, compresi quelli relativi al soggiorno degli stranieri (co. 1, lett. a), ed anche dei termini, gravanti sulle persone straniere, per la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno previsti dall’art. 5 TU 286/98 (co. 1 lett. b). Essendo il DL entrato in vigore il 2 marzo 2020, i 30 giorni sono scaduti il 31 marzo.
In attuazione di dette disposizioni, nonché di tutte quelle che nell’ambito della pubblica amministrazione hanno limitato o modificato il lavoro dei dipendenti, il Ministero ha emanato la circolare n. 0020359 del 9 marzo 2020 con cui ha disposto la “chiusura temporanea al pubblico degli sportelli degli Uffici Immigrazione. destinati al rilascio ed al rinnovo dei permessi di soggiorno”, ma precisando che la chiusura non avrebbe impedito “le attività relative all'espulsione degli stranieri irregolari e quelle connesse alla ricezione della manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale.”, che pertanto dovevano continuare ad essere espletate (all. 1). Una successiva circolare ministeriale - n. 28705 del 2 aprile 2020 - ha indicato al 14 aprile il termine di chiusura degli uffici immigrazione (all. 2) e in questi giorni nei siti delle questure vi sono avvisi che estendono la chiusura degli uffici immigrazione fino al 3 maggio, verosimilmente in attuazione della proroga del cd. lockdown, fino a detta data, disposta dal d.p.c.m. 10 aprile 2020.
Nel vertiginoso susseguirsi di atti normativi è intervenuto, il 17 marzo 2020, il dl n. 18, il cui art. 103 ha stabilito la sospensione fino al 15 aprile 2020 dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente.
Nel contempo ha previsto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020” (co. 2), con esclusione dei “termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.” (co. 3).
Il richiamo ai termini previsti da detti precedenti decreti poteva indurre un’ambiguità relativamente ai permessi di soggiorno ma, tenuto conto che quegli atti normativi contemplavano una varietà di termini in vari settori, dal fiscale al giudiziale al lavoro, e che l’art. 9 dl 9/2020 non afferiva al termine di validità dei permessi di soggiorno bensì a quello per la richiesta di rilascio o di rinnovo, si è ritenuto che la proroga della validità al 15 giugno, stabilita dall’art. 103 al 15 giugno, operi anche per i permessi di soggiorno in scadenza a partire dal 31 gennaio.
In tal senso, peraltro, si è espresso anche il Ministero dell’interno con la circolare del 21 marzo 2020 n. 23308, secondo cui, stante detta proroga, le domande di rinnovo dei permessi di soggiorno possono essere presentate dopo il 15 giugno 2020[1] (all. 3).
La non immediata chiarezza delle disposizioni ha reso necessario ad Asgi di predisporre una Scheda sintetica[2] , con cui dare chiare indicazioni sul rinnovo dei permessi, ribadendo che nelle more sono consentite l’inizio o la prosecuzione dei rapporti di lavoro (art. 5, co. 9-bis TU 286/98), l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale (art. 42, co. 3 dpr 394/1999) ed al Registro anagrafico (art. 7, co. 3 dpr 223/1989), nonché l’esercizio di tutti gli altri diritti connessi alla regolarità di soggiorno. Erano pervenute, infatti, varie segnalazioni di interruzioni o mancati avvii di rapporti di lavoro (per le attività non soggette al lockdown) per i cittadini stranieri i cui permessi di soggiorno non erano rinnovabili nei termini ordinari.
Inoltre, poiché le disposizioni emanate con i provvedimenti emergenziali non chiarivano la sorte dei permessi di soggiorno scaduti prima del 31 gennaio 2020 (per i quali vige il termine di tolleranza di 60 gg. dopo la scadenza) ma non oggetto di istanza di rinnovo, si è data indicazione di inviare una PEC agli uffici immigrazione (chiusi) delle questure per dimostrare comunque la propria regolarità di soggiorno, tenuto conto che i procedimenti di espulsione non sono stati sospesi.
Il sovrapporsi di norme, la difficoltà di reperire le circolari ministeriali (non organizzate in maniera sistematica e non tutte reperibili sul sito del Ministero) e una scarsissima, se non inesistente, comunicazione pubblica delle “nuove regole”, hanno determinato una confusione che sta rischiando, a tutt’oggi, di riverberarsi ai danni delle persone straniere.
Confusione aggravata da dimenticanze del legislatore. Si pensi, ad esempio, alla sorte dei permessi di soggiorno che vanno in scadenza dopo il 15 aprile 2020, posto che la proroga della validità è stata disposta solo per quelli in scadenza dal 31 gennaio e fino a tale data. Il dl n. 23/2020, infatti, all’art. 37 ha prorogato al 15 maggio, modificando l’art. 103 dl n. 18/2020, solo la sospensione del periodo per la formazione della volontà della PA (co. 1) e per la definizione dei procedimenti disciplinari (co. 5), ma nulla ha detto sui certificati, autorizzazioni, concessioni e permessi in scadenza dopo il 15 aprile, tra i quali anche i permessi di soggiorno.
A chi da decenni si occupa del diritto dell’immigrazione, in questo periodo emergenziale pare essere tornati indietro di decenni, quando la disciplina della condizione giuridica della persona straniera era retta da scarne norme e soprattutto modulata da circolari amministrative, in violazione dell’obbligo di cui all’art. 10, co. 2 della Costituzione e comunque mai pubbliche.
Certo, di fronte alla confusione emergenziale oggi si può sempre fare affidamento alle regole ordinarie, se non modificate espressamente dalle disposizioni legislative emanate dal 31 gennaio 2020, e dunque chiedendo il rinnovo dei permessi in scadenza dopo il 15 aprile, ma con l’impossibilità di farlo concretamente per la chiusura degli uffici immigrazione!
Evidente che questa incertezza può indurre un contenzioso di non facile soluzione, attesa la sospensione anche dell’attività giudiziaria (art. 83 dl n. 18/2020, mod. con dl 23/2020) ed essendo possibile solo la proposizione di ricorsi cautelari, con le difficoltà, tuttavia, connesse allo spostamento delle persone straniere per conferire la procura al difensore.
Per cercare di chiarire il confuso quadro giuridico, che riguarda anche il diritto al reingresso per le persone straniere titolari di permesso di soggiorno che si sono trovate all’estero in questo periodo, Asgi sta pubblicando un’ampia scheda, fornendo indicazioni anche ai/alle cittadini/e straniere.
b) Le nuove domande di riconoscimento della protezione internazionale
Come anticipato, il Ministero dell’interno ha mantenuto aperti gli uffici immigrazione delle questure esclusivamente per la presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, oltre che per le attività connesse ad espulsione ed allontanamenti.
Questo in teoria, perché ci sono state moltissime segnalazioni di impossibilità di accedere agli uffici immigrazione per formalizzare la domanda di protezione internazionale, con conseguente esclusione anche dal sistema accoglienza per coloro che non avevano la disponibilità di un alloggio, oltre che con evidente rischio di subire provvedimenti di espulsione, ancorché concretamente non eseguibili.
Diverse questure hanno opposto svariate difficoltà, motivate con l’emergenza sanitaria ma senza offrire soluzioni concrete, in contraddizione con la non chiusura degli uffici immigrazione per queste specifiche procedure. Il risultato è stato l’avvio di un contenzioso giudiziale con ricorsi cautelari d’urgenza, ex art. 700 c.pc., che sono stati accolti ordinando alle questure di formalizzare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale (all. 4-6). La giurisprudenza ha riconosciuto la giurisdizione ordinaria, trattandosi di diritto soggettivo assoluto e costituzionalmente garantito (art. 10, co. 3 Cost.) e nel merito ha evidenziato che la vigente normativa prevede una tempistica ben precisa (artt. 3, 4, 6, 26 d.lgs 25/2008), che va rispettata adottando misure che rendano effettivo il diritto alla presentazione della domanda poiché è da essa che deriva un’effettiva tutela del/della richiedente, in termini di accoglienza e di accesso ai diritti sociali, tra i quali l’iscrizione anagrafica e l’accesso effettivo al Sistema Sanitario nazionale, oggi ancora più imprescindibile.
Oltre al contenzioso, Asgi sta avviando una richiesta generale alle questure ed alle prefetture affinché venga garantito il diritto di accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e all’accoglienza, chiedendo quali misure organizzative siano effettivamente poste in essere.
L’Italia non è l’unico Paese in cui si è creata una simile situazione, tant’è che la Commissione europea ha pubblicato, il 17 aprile 2020, la Comunicazione “Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento - (2020/C 126/02)”[3], in cui consiglia l’applicazione dell’art. 6, par. 5 Direttiva 2013/32/UE (cd. procedure), dunque allungando di 10 gg. il termine per la formalizzazione della domanda. Coordinata detta disposizione con la previsione di cui all’art. 26 d.lgs 2572008, il termine massimo per la formalizzazione della domanda (attraverso la compilazione del cd. Modello C3) potrebbe dunque arrivare ad un massimo di 16 giorni. Termine, tuttavia, che in Italia ordinariamente viene disatteso dalle questure, non solo in periodo emergenziale, posto che l’appuntamento viene fissato anche dopo mesi la richiesta di formalizzazione, impedendo conseguentemente al/alla richiedente asilo di accedere ai diritti sociali connessi alla specifica condizione giuridica e talvolta rendendo difficile anche l’accesso all’accoglienza.
Criticità che evidentemente sono più gravi nel periodo di pandemia da COVID-19, in cui vanno garantiti tanto il diritto d’asilo quanto il diritto alla salute, nella sua declinazione sia soggettiva che collettiva. Se molte persone rimangono ai margini, anche fisici, della società, è indubbio il rischio anche per la salute pubblica.
c) La condizione dei/delle richiedenti asilo accolti nei Cas, delle persone straniere trattenute nei Cpr o negli Hot Spot e di quelle che abitano nei luoghi informali o negli edifici occupati o senza fissa dimora
Già nei primi giorni di blocco di molte attività e di divieto di circolazione ed obbligo di distanziamento sociale, è apparso chiaro che le misure di tutela sanitaria, personali e collettive, imposte per il contenimento del COVID-19, erano ineffettive per ampie categorie di cittadini/e stranieri/e, quali i/le richiedenti asilo ospiti del sistema pubblico di accoglienza, quelle/i trattenuti/e nei Cpr, quelle/i che vivono nei cd. ghetti in agricoltura o in altri luoghi informali, quelle/i senza fissa dimora, per i/le quali il mantra “io resto in casa” era ed è del tutto fuori luogo. In nessuno di tali contesti, infatti, era ed è possibile rispettare le distanze personali di sicurezza (indicate in 1 metro, o più, nei vari provvedimenti normativi).
Quanto ai Cas (Centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo), dopo lo smantellamento del sistema di accoglienza cd. diffuso operato dal dl n. 113/2018, attualmente la gran parte è costituita da strutture di media e grande capienza (da 50 a 500 posti), ove i/le richiedenti asilo vivono in camere collettive da 5 a 10 o più posti, con limitatissimi spazi dedicati alla permanenza collettiva e dunque oggettivamente inadeguati a garantire le misure minime di distanziamento. Senza parlare dell’assenza di quella dotazione minima di presidi sanitari quali le mascherine e i gel igienizzanti. Inoltre, la forte riduzione dei servizi, anche sanitari, conseguenti ai nuovi capitolati d’appalto imposti dallo Stato nel 2019, impedisce nell’attuale situazione emergenziale un effettivo ed adeguato monitoraggio della condizione di salute dei/delle richiedenti asilo e la verifica dell’eventuale appartenenza del singolo, per patologie varie, alle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio da COVID-19, cui dovrebbe conseguire una maggiore tutela.
Situazione riscontrabile anche nei Cpr e negli Hot spot, nei quali le persone straniere si trovano a vivere le medesime criticità.
Quanto agli insediamenti informali (ghetti agricoli, soprattutto, ma anche ricoveri per persone senza fissa dimora), è sotto gli occhi di tutti la condizione di inevitabile vicinanza delle persone e l’assenza di meccanismi minimi per l’igiene personale, a partire dall’acqua corrente ed i servizi igienici fino ai beni di protezione individuale quali mascherine, guanti, detergenti specifici. Sono rimaste inascoltate le poche richieste di attenzione per coloro che abitano nei ghetti agricoli,[4] che intanto continuano a raccogliere frutta e verdura che arrivano nei supermercati nei quali noi siamo autorizzati ad andare, rompendo temporaneamente il divieto di circolazione.
Analoga situazione, di assenza di effettive misure, per le persone senza fissa dimora, che riguarda non solo italiani ma anche i tanti stranieri che, abrogata la protezione umanitaria, si sono trovati privi di accoglienza e di permesso di soggiorno e che vivono in luoghi informali quando non per strada.
Per cercare di riconoscere anche a tutte/i costoro le medesime garanzie di tutela della salute previste dai vari interventi normativi, nella consapevolezza che la tutela di ogni persona è anche tutela della salute collettiva, il 23 marzo 2020 Asgi ha redatto un documento con ActionAid e sottoscritto da centinaia di associazioni e persone, con cui ha chiesto alle varie Autorità competenti l’adozione di specifiche misure finalizzate a garantire il diritto alla salute anche in tutti quei contesti sociali.[5]
Una specifica azione giudiziale è stata poi intrapresa da Asgi per garantire la parità di trattamento nell’emergenza sanitaria con particolare riguardo ad un Cas ma, stante la pendenza di essa non se ne può ancora dare conto. Si può solo segnalare che la questione non è stata ritenuta di competenza della sezione specializzata poiché afferente il diritto alla salute, come se la sua tutela non fosse strettamente connessa e dipendente dalla specifica condizione di richiedente asilo ospite nei Cas e pertanto rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 3, co. 3 dl n. 13/2017.
In generale, la situazione delle persone straniere nei contesti sopra indicati non è affatto mutata nel corso del progredire dell’emergenza sanitaria e la scarsa attenzione mass-mediatica ai rischi di contagio all’interno delle comunità “ristrette” abitate dalle persone straniere può attribuirsi all’iniziale percezione di una sorta di “universalità” del rischio, superando la frammentazione delle categorie sociali, ma è stato subito evidente che così non è, come dimostrano le stragi avvenute nelle RSA, case di assistenza per gli anziani, ma come dimostrano anche i contagi nei Cas e nei Cpr che stanno lentamente emergendo.[6] Di essi poco si parla, forse per il timore delle Istituzioni di essere costrette a cercare soluzioni alloggiative alternative.
Anche il silenzio può essere un fattore di discriminazione sociale.
Non va, peraltro, escluso che la (forse) scarsa incidenza del contagio tra le comunità straniere ristrette in luoghi di detenzione amministrativa o nei Cas sia dipesa da una assoluta limitazione della libertà personale degli ospiti, i primi certamente perché trattenuti in forza di disposizioni di legge ordinaria (ma costretti a convivere senza il rispetto dell’obbligo di distanziamento sociale), i secondi perché impediti dalle misure emergenziali a continuare i lavori che stavano svolgendo una volta iniziato il lockdown. Varie, infatti, sono le segnalazioni di forti limitazioni, se non impedimenti veri e propri, all’uscita dai Cas nelle ipotesi consentite dalla legge, tra le quali l’approvvigionamento dei beni alimentari. Un’ulteriore differente declinazione delle misure di contenimento, una limitazione della libertà personale ancora più forte per una determinata categoria di persone.
d) La rivoluzione nel sistema giustizia e l’impatto sulle persone straniere
Un ulteriore profilo che ha reso necessaria l’attenzione degli operatori giuridici che si occupano di diritto degli stranieri riguarda la tempesta abbattutasi sul sistema giustizia in conseguenza dell’emergenza pandemica.
E’ noto, infatti, che a partire dall’8 marzo 2020, con l’entrata in vigore del dl n. 11/2020, si è di fatto sospesa l’attività giudiziaria, sono state rinviate tutte le udienze dei procedimenti civili e penali a data successiva al 22 marzo 2020, con sospensione dei termini, fino a tale data, per il compimento di qualsiasi atto, con le eccezioni indicate all’art. 2, co. 2 lett. g) ed individuazione di modalità organizzative per le udienze e gli uffici giudiziari. Il successivo dl 18/2020, all’art. 83, ha indicato un diverso periodo temporale, dal 9 marzo al 15 aprile, chiarendo che la sospensione riguarda anche i termini per le impugnazioni e con le eccezioni indicate nel comma 3, tra le quali i procedimenti di espulsione, allontanamento e trattenimento dei cittadini stranieri, i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, nonché i procedimenti la cui ritardata trattazione “può produrre grave pregiudizio alla parte”. Successivamente, quei termini sono stati ulteriormente prorogati fino all’11 maggio 2020 dall’art. 36 dl n. 23/2020, mentre per il solo giudizio amministrativo è stata disposta la differente sospensione, dal 6 aprile al 3 maggio 2020 ma limitata ai soli termini di notificazione dei ricorsi, ferma restando la non operatività della sospensione per i procedimenti cautelari.
In questo modo, per i giudizi amministrativi, dal 16 aprile decorrono nuovamente i termini per il compimento degli atti processuali (iscrizione a ruolo e memorie), mentre il termine per i ricorsi opera dal 4 maggio. Già questa distinzione - tra giustizia ordinaria e giustizia amministrativa - trova difficile giustificazione, tenuto conto che l’art. 84 dl 18/2020 aveva previsto un’unica sospensione di “tutti i termini relativi al processo amministrativo” (art. 84) per un periodo analogo a quello della giustizia civile e penale, con la conseguenza che ora l’avvocato/a deve continuamente districarsi tra differenti termini. Desta, peraltro, preoccupazione che dal 16 aprile davanti alla giurisdizione amministrativa si svolgano le udienze, sia pubbliche che in Camera di consiglio, ma senza la presenza dei difensori, di fatto trasformando il giudizio in un mero scambio cartolare, rispetto a cui appare seriamente compromesso il ruolo del difensore nella parte della oralità.[7]
La questione, tuttavia, che più ha interessato e interesserà la giurisdizione ordinaria riguarda l’organizzazione delle udienze da remoto, in alternativa a quelle ordinarie previste dal codice di rito. Già prevista dall’art. 2 dl n. 11, è stata riformulata dall’art. 83 dl 18 e trova la sua ratio nella esigenza di contenimento del COVID-19 non solo per il periodo di sospensione semi-totale quanto per quello successivo, tra il 16 aprile (oggi tra il 12 maggio) ed il 30 giugno 2020, per garantire la quale gli Uffici giudiziari, sentiti tra gli altri il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, possono adottare misure organizzative “anche relative alla trattazione degli affari giudiziari […] al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.” (co. 6).
Le modalità indicate dal co. 7 sono varie e quelle che riguardano le udienze sono descritte nelle lettere da d) ad h). Si tratta, in sostanza, della possibilità di adottare Linee guida “vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze” (lett. d), la celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche (lett. e), la previsione di collegamenti da remoto “delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti […]con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.” (lett. f), ed infine lo svolgimento in modalità cartolare delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori (lett. h).
Oltre ad essere inondati da comunicazioni e decreti dei singoli Uffici giudiziari relativi a rinvii, chiusure degli uffici o limitazione oraria, ecc..., la questione più importante sta riguardando le Linee Guida “vincolanti” per le udienze da trattarsi nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno (salvo proroghe ex lege). Già la qualificazione di vincolatività lascia perplessi, non solo perché collegata ad una previsione normativa di possibilità degli Uffici giudiziari e non di obbligo, ma soprattutto perché rischia di creare differenti modalità di gestione del sistema giustizia nei vari Fori, che dovrebbe invece essere unitario, afferendo sia all’esercizio del diritto di difesa che alla funzione giurisdizionale. Si stanno delineando, infatti, differenti modalità di organizzazione delle udienze e nella maggioranza dei casi si dà per scontato che quelle ordinarie, cioè con presenza fisica, siano l’eccezione e non la regola, senza dar conto se gli spazi fisici dei tribunali italiani siano riorganizzabili per consentire la modalità ordinaria prevista dal codice di rito.
Da una rapida ricerca, nei vari Protocolli che risultano essere stati emanati sono pochi quelli che considerano la specificità di materie che riguardano il diritto della persona, come ad esempio il diritto di famiglia e dei minori, il diritto del lavoro, il diritto della protezione internazionale, settori nei quali la presenza fisica della parte davanti al Giudice risponde a garanzia di immediatezza e genuinità della narrazione, elemento imprescindibile per l’accertamento del diritto. Nello specifico della protezione internazionale, vanno segnalati il Protocollo di Milano[8], che esclude l’imprescindibilità delle udienze da remoto in vari settori ( “le specifiche attività che risultano pertinenti a procedimenti e provvedimenti attinenti a materie specializzate (fallimento, esecuzioni, protezione internazionale ecc.) [che] potrebbero essere svolte evitando lo svolgimento di udienza attraverso le modalità di trattazione scritta o in teleconferenza.”) ed il Protocollo di Genova[9]. Quest’ultimo ha disposto il rinvio a data successiva al 30 giugno per tutti i procedimenti non urgenti, salva la verifica della possibilità di celebrare prima le udienze in modalità da remoto o cartolare ed ha comunque distinto per settore i vari tipi di organizzazione, ritenendo, nello specifico della protezione internazionale, che “I procedimenti relativi alla c.d. protezione internazionale sono inerenti a diritti fondamentali della persona ma non sono richiamati nelle cause urgenti di cui all'art 83 comma 3 del dl n. 18/2020. La trattazione di tali procedimenti può quindi avvenire esclusivamente con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) del dl n. 18/2020, fatta salva ogni successiva valutazione del Collegio circa la necessità di procedere alla audizione della parte ricorrente e l'espressa motivata richiesta della stessa parte.”. Disposizioni organizzative che paiono prefigurare l’udienza ordinaria laddove vi sia motivata necessità di audizione del/della richiedente asilo.
Altri Protocolli o Linee Guida non hanno posto, invece, particolare attenzione né alla possibilità di svolgere in forma ordinaria le udienze, né a specifici settori[10], ciò che non potrà non fare emergere svariate criticità.
Nel giudizio di protezione internazionale, infatti, più che in altri, l’accertamento del diritto si forma a partire dalle dichiarazioni del/della richiedente, la cui credibilità è imprescindibile segmento di quel complessivo esame previsto dall’art. 3 d.lgs 251/2007 e dagli artt. 8, co. 3 e 27, co. 1-bis d.lgs 25/2008. Senza un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva, infatti, l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che non debba attivarsi il potere officioso del Giudice di verificare la coerenza delle dichiarazioni con le pertinenti informazioni sul Paese di origine. Valutazione della credibilità soggettiva che, tuttavia, parte della magistratura anche di legittimità, non ritiene sottenda l’obbligatorietà o la imprescindibile necessità di ascolto diretto della parte ricorrente, tanto più dopo la riforma recata dal dl n. 13/2017 (cd. Minniti-Orlando) che prevede l’obbligatorietà dell’udienza solo se non sia disponibile al magistrato la videoregistrazione dell’audizione del/della ricorrente davanti alla Commissione territoriale nel procedimento amministrativo territoriale (art. 35-bis, commi 10 e 11 d.lgs 25/2008). Come è noto, ad oggi non è stata attivata tale modalità in sede amministrativa ed è orientamento pacifico in Cassazione che quella mancanza renda obbligatoria l’udienza (Cass. n. 17717/2018) ma senza che ciò comporti necessariamente la comparizione personale della parte, lasciata alla discrezione del giudice. Si ritiene, infatti, che la Direttiva 2013/32/UE - da cui deriva la legislazione nazionale, tra cui anche il d.lgs 25/2007 - non obblighi a nuova audizione/comparizione del/della richiedente davanti all’autorità giudiziaria se essa sia già avvenuta in sede amministrativa. In questo senso viene interpretata la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, causa Moussa Sacko c. Commissione territoriale di Milano del 26.7.2017, che ha fornito, su sollecitazione del Tribunale di Milano, l’interpretazione dell’art. 46, par. 3 della Direttiva 2013/32/UE, secondo cui per essere effettivo il ricorso deve comprendere “l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto”.
A parte ogni considerazione sull’esatta portata di detta pronuncia, non può non evidenziarsi la debolezza della tesi giurisprudenziale nostrana, che muove dall’errato presupposto della natura bifasica di un unitario procedimento per il riconoscimento del diritto in esame. Tesi che non pare fare i conti con l’inesistenza di un simile modello di giudizio, che accorpa la fase amministrativa a quella giudiziale nella formazione della prova del diritto, ma non tiene nemmeno conto della diversità strutturale della fase amministrativa rispetto a quella giudiziale nello specifico della protezione internazionale. Davanti alla Commissione territoriale, infatti, il/la richiedente asilo è privo/a di obbligatoria assistenza legale, l’ausilio di mediatori linguistici non ha le garanzie di competenza e professionalità tale da rendere ineccepibile la traduzione delle dichiarazioni (non c’è un Registro pubblico che ne certifichi le capacità), quasi mai i/le richiedenti asilo sono adeguatamente informati sui presupposti giuridici in forza dei quali la loro domanda verrà valutata, non avendo dunque consapevolezza di quale elemento della vicenda personale fare emergere (i contesti sociali e culturali di provenienza dei/delle richiedenti asilo e quelli nostrani sono ben differenti, senza che questa differenza equivalga a qualificazione di sorta). Infine, la Commissione non è terza rispetto al richiedente asilo, in quanto è organo incardinato presso il Ministero dell’interno che in quanto tale esprime una forte funzione politica di orientamento delle decisioni. Evidente è lo squilibrio delle parti, quella pubblica e quella privata. Pertanto l’audizione del richiedente asilo davanti all’organo amministrativo non può essere argomento sufficiente per escludere la necessità che il Giudice lo senta direttamente, poiché è solo in quel contesto che tutte le parti sono in posizione di parità e possono esercitare, ognuna nel proprio ruolo processuale, il diritto di difesa per giungere, nel rispetto del giusto contraddittorio, al riconoscimento o meno del diritto preteso. Del resto, è pacificamente riconosciuto che il giudizio della protezione internazionale non è di tipo impugnatorio ma di accertamento di un diritto preesistente.
Un’eccezione al descritto orientamento giurisprudenziale è espresso dalla recente pronuncia della Corte di cassazione, n. 7546/2020, che quantomeno evidenzia bene l’autonomia del procedimento amministrativo rispetto al giudizio.
Questa lunga, pur schematica, premessa si è resa necessaria per arrivare al motivo per cui nell’attale emergenza sanitaria non è ragionevole ipotizzare l’udienza da remoto per le cause di protezione internazionale, quantomeno nei Tribunali nei quali l’autorità giudiziaria ritiene necessaria la comparizione personale del/della ricorrente.[11]
L’udienza da remoto, infatti, può essere astrattamente declinata in varie modalità: la parte sta in un luogo/postazione telematica insieme all’avvocato/a e all’interprete; la parte sta in una postazione insieme all’avvocato e l’interprete in una autonoma postazione in luogo diverso; la parte sta in un’autonoma postazione, in luogo diverso dal proprio difensore e da quello dell’interprete; la parte sta in una postazione insieme all’interprete in luogo diverso da quello del difensore. In tutti i vari casi, il magistrato sta in una autonoma postazione lontana da tutti.
Nella prima ipotesi, è indubbio che non sia garantito il diritto alla salute di tutti, poiché non possono essere rispettate le misure di distanziamento sociale previste dalla vigente normativa, non essendo concretamente immaginabile né che l’avvocato/a disponga di locali ampi che garantiscano la distanza di 1 metro tra una persona e l’altra, né che abbia più di un computer davanti a cui attivare il collegamento da remoto mantenendo le distanze di sicurezza.
Nel caso in cui si prefiguri che la parte possa stare in una autonoma postazione (nella propria abitazione o, nella stragrande maggioranza dei casi, in un Cas), non vi è certezza che abbia la strumentazione tecnologica (cellulare idoneo, computer, tablet, internet) e/o la capacità tecniche necessarie per la partecipazione da remoto. Inoltre, la previsione di una postazione autonoma del/della richiedente non vedrebbe garantita nemmeno la necessaria privacy che caratterizza l’udienza ordinaria, con conseguente rischio di non genuinità delle dichiarazioni.
Infine, nell’ipotesi in cui avvocato/a ricorrente ed interprete siano in 3 distinte postazioni, alle criticità già rappresentate si aggiungerebbe quella di non garantire l’immediatezza della traduzione, già di per sé complicata dal fatto che, spesso, si tratta di tradurre dialetti o lingue non ufficiali, che nella distanza telematica possono fa perdere l’effettività della comprensione.
In tutti i casi, se la prima ipotesi è, come detto, certamente da scartare perché non garantisce a tutte le parti del processo quel diritto alla salute che è la ratio della riorganizzazione temporanea del sistema giustizia, le altre ipotesi non garantiscono l’effettività del diritto di difesa, che non può essere inteso in senso formalistico ma nel suo concreto svolgimento, rappresentato, in determinate fattispecie, anche dalla imprescindibile presenza fisica di tutte le parti processuali.
L’audizione del ricorrente, invero, è equiparabile all’interrogatorio libero o formale della parte (entrambi rappresentano, con diverse angolature, elemento di prova), o al tentativo di conciliazione nel giudizio del lavoro, o alla comparizione delle parti nei giudizi di separazione personale o di divorzio. Situazioni, tutte, che presuppongono innanzitutto l’espressione della libera volontà della parte, impossibile da accertare se essa si esprime in un luogo ove non sia verificabile, potendo essere condizionata dalla presenza invisibile di soggetti estranei al processo. Mancanza di garanzia che danneggia sia la parte che la funzione giurisdizionale.
Inoltre, nei giudizi ove la parte è (in un certo qual senso) elemento del diritto, la presenza fisica davanti al giudice è imprescindibile, espressione concreta di quel principio di oralità del processo che, pur attenuatosi nel tempo (forse troppo), assicura l’immediatezza del rapporto con il giudice, che contribuisce a formare il libero convincimento. Come bene affermato da Teresa Massa, autorevole magistrata e già presidente dell’Associazione Donne Magistrato Italiane[12], “L’interrogatorio libero delle parti ed il tentativo di conciliazione corrispondono in pieno alla descrizione di Antonio Tabucchi[13], al momento in cui il soffitto del planetario si apre e si ha un contatto, una percezione diretta della realtà, della vita che si svolge al di fuori ed al di sopra dello scenario limitato del processo. Nell’interrogatorio libero, tutti i protagonisti dismettono le loro vesti di parti e giudice, diventano persone; non si parla di diritti, ma di bisogni, non si cercano sentenze, ma soluzioni ai problemi.” [14]
Esattamente quello che dovrebbe essere l’approccio in “materie” come quella della protezione internazionale, ove il/la richiedente asilo è il corpo del diritto e come tale deve/dovrebbe entrare direttamente in relazione con il suo giudice. Tutto questo non può avvenire con un’udienza da remoto, perché asettica e perché crea un diaframma che è l’antitesi dell’immediatezza e della “percezione diretta della realtà”.
Non va, infine, dimenticata la funzione dell’avvocato/a che può essere svolta con pienezza solo nella prossimità fisica con il/la proprio/a cliente, con possibilità di intervento contestuale per la formazione della prova. Ciò è tanto più vero trattandosi di persone che provengono da contesti giuridici, culturali e sociali diversi, per i quali non è così scontata la comprensione del nostro sistema giuridico, soprattutto in una materia, quale la protezione internazionale, basata sul racconto della propria vicenda personale, spesso drammatica. Difficoltà che emerge anche in occasione dell’udienza, come è esperienza comune a tutti gli operatori del diritto che lavorano in questo delicato e peculiare settore.
Ecco, pertanto, che non può essere ritenuta ragionevole ed efficace la riorganizzazione del sistema giustizia che, nella materia della protezione internazionale e del diritto dell’immigrazione, contempli l’udienza da remoto, nemmeno nella fase cd. 2, cioè dal 12 maggio al 30 giugno, ancor più se essa, come è verosimile, verrà ulteriormente prorogata.
Questo non significa rinviare alle “calende greche” le udienze in questa specifica materia ma, al contrario, riorganizzare già ora le aule giudiziarie in maniera tale da garantire il necessario ed imprescindibile bilanciamento tra diritto alla salute e diritto effettivo di difesa e dunque svolgendo le ordinarie udienze “fisiche”. Non si comprende, del resto, come possano riaprirsi fabbriche e negozi, forse anche bar e ristoranti, ma tenere a distanza proprio il sistema giustizia che più di tanti altri settori necessita di una condivisione anche fisica.
Nel necessario equilibrio che dovrebbe essere alla base di ogni decisione anche nella fase di emergenza sanitaria, si deve evitare il rischio di uno sbilanciamento dalla sola parte del diritto alla salute basato esclusivamente sul distanziamento sociale, senza considerare anche l’effettività del diritto di difesa ed il giusto contraddittorio, caratterizzati dall’oralità come dianzi declinata.
Rischio evidenziato già da Magistratura democratica, secondo cui è necessario tornare presto “alla pienezza di tutte quelle regole processuali che non sono neutre, essendo state previste dal legislatore in funzione dell’effettività del diritto di difesa e del ruolo di garanzia della giurisdizione.”, evitando il pericolo “di un ritorno a udienze come inutili dispensatrici di termini e a un giudice civile quale mero estensore di sentenze, al termine di un dialogo processuale ripetitivo.”[15]. Anche il Presidente Unione nazionale delle Camere civili ha avvertito del rischio di adagiarsi sulle udienze da remoto, poiché “ È un problema di garanzie della difesa: la presenza fisica degli avvocati in udienza, di norma, le assicura meglio di quanto non possa fare una trattazione da remoto, perché permette al legale di percepire quello che da lontano può sfuggire.”.[16]
e) Le misure di sostegno al bisogno alimentare
Un ulteriore questione che ha richiamato l’attenzione di molti/e avvocati/e che si occupano di diritto dell’immigrazione ha riguardato le misure di sostegno economico previste nei provvedimenti normativi emergenziali e tra esse il cd. bonus spesa erogabile dai Comuni, derivante dall’implementazione del Fondo comunale di solidarietà disposto dal dl n. 18/2020 (cd. Cura Italia) e dal d.p.c.m. 28 marzo 2020[17], ulteriormente aumentato con ordinanza del Capo della Protezione civile n. 168/2020[18]. Quest’ultima, in particolare, ha autorizzato i Comuni ad erogare misure urgenti di solidarietà alimentare per le persone in condizione di bisogno a seguito dell’emergenza sanitaria, disponendo che “L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.” (art. 2, co. 6).
Com’è evidente, la previsione non ha distinto le categorie dei potenziali destinatari in base a specifici requisiti soggettivi, poiché l’obiettivo esclusivo era ed è l’erogazione di misure afferenti il basilare ed inviolabile diritto alimentare, che trova il suo naturale riferimento negli artt. 2 e 3 della Costituzione. Molti Comuni hanno, infatti, correttamente incluso tutti i nuclei familiari, senza distinzione di cittadinanza e/o di residenza anagrafica, mentre altri hanno, invece, operato distinzioni o in base alla cittadinanza, o alla residenza anagrafica o in relazione al possesso di uno specifico permesso di soggiorno.
Essendo palese l’illegittimità per contrasto con la previsione legale e la discriminazione nell’erogazione di queste specifiche misure, Asgi si è subito attivata, come associazione, con svariate diffide a quei Comuni che avevano illegittimamente operato distinzioni soggettive, in alcuni casi presentando anche ricorsi cautelari d’urgenza ex art. 700 cpc (contro il Comune di Ferrara[19] e contro il Comune di L’Aquila[20], ad oggi in corso), in altri casi ottenendo la modifica delle condizioni di accesso alle misure. Il criterio della cittadinanza, invero, escludendo la parte di popolazione di cittadinanza straniera che comunque vive sul territorio comunale, è manifestamente discriminatoria, in violazione del divieto di cui all’art. 43, co. 1 TU 286/98 e all’art. 2, co. 1 del medesimo TU, che riconosce a tutti gli stranieri, pur irregolari, i diritti fondamentali della persona umana, tra i quali non può non annoverarsi il diritto all’alimentazione.
Pari illegittimità si configura con riguardo al requisito della residenza, se intesa come iscrizione anagrafica, in quanto esclude tutti coloro che non sono iscritti nel Registro anagrafico, pur vivendo sul territorio comunale (ad esempio: richiedenti asilo, persone senza fissa dimora, coloro che non hanno potuto avere la residenza anagrafica per indisponibilità del proprietario dell’abitazione, ecc.). Un adempimento amministrativo, peraltro non dipendente dalla volontà della persona, non può essere ritenuto legittimo elemento di distinzione, e dunque di esclusione, rispetto ad un bisogno primario, poiché violerebbe gli artt. 2 e 3 della Costituzione. Va considerato, peraltro, che le vigenti disposizioni normative escludono ogni spostamento delle persone fuori dal Comune ove si trovavano al 22 marzo 2020 (Ord. Ministero della Salute di pari data), neppure per tornare alla propria residenza. Anche l’UNAR ha segnalato il rischio di discriminazione nell’erogazione dei bonus alimentari[21].
Oltre alle azioni associative dianzi indicate, singoli avvocati Asgi hanno promosso analoghe controversie riuscendo a raggiungere con immediatezza l’obiettivo di garantire parità di accesso ai bonus alimentari, dopo l’esclusione disposta ai danni di cittadini stranieri sulla base di requisiti illegittimi. Domanda di giustizia a cui è stata data immediata risposta e in proposito si segnalano, al momento della redazione del presente scritto, il decreto cautelare 18 aprile 2020 e del 22 aprile 2020, entrambi del Tribunale di Roma (all. 7 e 8).
Particolare rilievo assume il decreto 22 aprile 2020 (cfr. all. 8) che ha riguardato un nucleo familiare di persone straniere prive di permesso di soggiorno, cioè irregolari, alle quali il Comune di Roma aveva negato il bonus alimentare proprio perché prive di permesso di soggiorno. Misura alimentare che, invece, è stata riconosciuta dal Tribunale romano quale diritto fondamentale ed inviolabile all’alimentazione, sulla base di ampia ed articolata ricostruzione della giurisprudenza costituzionale e delle disposizioni internazionali in materia di diritti umani. Punto di partenza imprescindibile è stato il principio personalistico di cui all’art. 2 della Costituzione ed il principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost., afferenti alla dignità umana e dunque riconoscibili anche alla persona straniera ed in riferimento ad un nucleo di diritti inviolabili, che prescindono da esigenze connesse ai costi e dunque alla regolarità della condizione, come statuito in molteplici occasioni dal Giudice delle leggi. Significativo il passaggio nel decreto del Tribunale ove si richiama la pronuncia n. 275/2016 della Corte costituzionale, secondo cui “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.
Una decisione fondamentale che sarà estremamente importante nello scenario che si potrà configurare nel nuovo assetto sociale che uscirà dalla drammatica emergenza sanitaria da COVID-19, qualora la grave crisi economica delineatasi induca la politica ed il legislatore a distinguere ancora di più la condizione della persona straniera da quella italiana.
Prime conclusioni
Dalle pagine che precedono emerge con chiarezza che l’avvocato/a che si occupa di diritto dell’immigrazione e dell’asilo non ha avuto momenti di inattività in questo periodo di emergenza sanitaria, come del resto era prevedibile, poiché soprattutto (ma non solo) nelle situazioni di emergenza riaffiora una maggiore esacerbazione delle disuguaglianze sociali, culturali ed economiche dell’intera popolazione. Le persone straniere soffrono, generalmente, di tutte queste differenze, a partire dalla difficile accettazione della loro stessa presenza sul territorio nazionale.
Certo, il rischio riguarda tutti, nel senso che molti e molte cadranno ora in una condizione di estrema vulnerabilità economica e dunque sociale, ma forse la necessità, da molti/e avvertita, di individuare un nuovo modello di società dovrebbe consentire un approccio finalmente non escludente in origine sulla base della nazionalità, abbandonando quell’irragionevole mantra del “prima gli italiani”. Mai come ora l’umanità si è scoperta unita dal rischio di morte derivante da quel minuscolo ma potentissimo COVID-19 e questo dovrebbe insegnare che la comunità umana non ha distinzioni, se non quelle imposte da politiche ed ideologie, cioè dall’agire strumentale delle persone e non dalla natura. Prospettiva per nulla scontata, perché, come detto, dall’emergenza possono nascere o crescere nuovi egoismi, nuovi o riadattati nazionalismi, nuove o consolidate differenziazioni, dimenticando l’universalità di molti diritti, il cui catalogo è stato nel corso del tempo implementato dalla comunità mondiale ma troppo spesso disatteso nel suo concreto esercizio.
Nel suo piccolo, Asgi cerca di contrastare le possibili derive di tal genere ed è per questo che ha proposto, il 22 aprile 2020, una regolarizzazione delle persone straniere presenti in Italia ma prive di permesso di soggiorno (in dipendenza di irrazionali politiche di chiusura delle frontiere o per riforme legislative ad esse improntate), o con permessi precari soggetti ad un’ampia ed imprevedibile alea (compresi quelli per richiesta asilo), o sfruttati nel lavoro in assenza di alcuna garanzia e/o protezione. [22] Proposta che ha avuto già all’avvio un’ampia e trasversale adesione, tant’è che sono centinaia le persone e le associazioni proponenti, con l’obiettivo di conferire finalmente il riconoscimento della dignità delle persone straniere, nessuna esclusa.
In questo periodo ci sono state, o sono state ventilate, altre proposte di regolarizzazione da vari soggetti, anche governativi, ma per gran parte si caratterizzano con un approccio selettivo, limitato all’emersione dalla irregolarità solo nel settore agricolo o della pesca (con estensione forse a colf e cd. badanti), ed è chiara la strumentalità di simili opzioni che afferiscono non tanto al diritto di ogni persona di essere giuridicamente visibile e dunque titolare di diritti , quanto alle necessità del mercato produttivo italiano (agricoltura e pesca) o al bisogno delle famiglie italiane e dunque dell’welfare nazionale non più pubblico ma delegato ai cittadini (colf e badanti). Una ennesima declinazione, in altri termini, del “prima gli italiani”. E’ auspicabile che tale selezione non giunga a termine, perché ancora una volta la politica perderebbe un’importante occasione di cambiare lo sguardo sull’immigrazione, in termini più razionali democratici ed umani.
Sul fronte del sistema giustizia la nostra proposta consentirebbe anche di ridurre notevolmente il contenzioso giudiziario, con maggiore possibilità di equa riorganizzazione e contenimento della spesa pubblica, senza compromissione dei diritti di difesa.
Ci auguriamo che questi aspetti siano concretamente presi in considerazione affinché tutti e tutte vivano in una società più egualitaria.
[1] www.Asgi.it/notizie/covid-permessi-soggiorno-circolare/
[2]www.Asgi.it/wp-content/uploads/2020/04/9.4.2020-Asgi-ER-rinnovo-permessi-ai-tempi-del-coronavirus.pdf
[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(07)&from=EN
[4] M.Omizzolo, «Per noi sikh nei campi l’emergenza non vale», in Il Manifesto, 19 marzo 2020
https://ilmanifesto.it/per-noi-sikh-nei-campi-lemergenza-non-vale/
M. Mira, Migranti. Ancora un incendio nel ghetto dei braccianti di Borgo Mezzanone, in Avvenire.it 29.3.2020 www.avvenire.it/attualita/pagine/ancora-un-incendio-nel-ghetto-dei-braccianti-di-borgo-mezzanone
[5] Asgi, Emergenza Covid-19, l’impatto sui diritti delle cittadine e cittadini stranieri e le misure di tutela necessarie, in www.Asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/covid-stranieri-proposte/
Per la specifica situazione negli insediamenti informali si veda in Asgi, la lettera inviata alle Istituzioni, in www.Asgi.it/discriminazioni/coronavirus-regioni-insediamenti-informali/
Sul sito www.Asgi.it ulteriori documenti pubblicati in relazione all’emergenza in corso.
[6] https://corrieredelveneto.corriere.it/verona/cronaca/20_aprile_17/coronavirus-verona-focolaio-migranti-40-via-dall-hotel-ec8385fa-807a-11ea-86bd-3c90f4fa0182.shtml ;
https://www.verona-in.it/2020/04/15/migranti-e-covid-19-quando-il-virus-uccide-anche-la-speranza/ ;
https://www.lavocedibolzano.it/covid-19-spunta-a-san-candido-il-primo-caso-di-profugo-contagiato/ ;
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/coronavirus-centro-migranti-1.5087118 .
[7] Si veda, in proposito il Comunicato dell’UNAA (Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti) del 10 aprile 2020 in http://www.unioneamministrativisti.it/wp-content/uploads/2020/04/Comunicato-UNAA-2020.04.10.pdf
[8] www.ordineavvocatimilano.it/media/Tribunale%20Linee%20guida%20attivit%C3%A0%20giudiziari%2056_20.pdf
[9] www.tribunale.genova.it/allegatinews/A_30657.pdf
[10] Tra i Tribunali che hanno sezioni specializzate in materia di immigrazione si vedano:
Per il Tribunale di Roma: https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2020/04/PROT_5010-COA-ROMA.pdf;
Tribunale di Perugia: https://www.ordineavvocati.perugia.it/emergenza-coronavirus-373-it.html
[11] Negli altri, è evidente che la questione è a monte e riguarda, per l’appunto, l’imprescindibilità della comparizione personale della parte.
[12] www.giudicedonna.it/numero-tre/Articoli/Lendaro.pdf .
[13] Questa la citazione da cui ha tratto spunto Teresa Massa:
“…forse perché mi occupo di diritto, e anch’esso è
un’enorme teoria, un incerto edificio sul cui soffitto si
apre una cupola infinita, come la volta celeste che osserviamo
comodamente seduti sulle poltroncine di un planetario”.
(A. Tabucchi, La testa perduta di Damasceno Monteiro)
[14] T. Massa, Interrogatorio libero e tentativo di conciliazione, in Quaderni del Consiglio superiore della magistratura, La prova nel processo civile, pagg. 391.
Significativo anche il passaggio in cui la magistrata afferma che “Fin dalla felice intuizione di Chiovenda, è stato chiaro quanto sia stretto il rapporto che lega tra loro il principio dell’oralità del processo ed i criteri di valutazione delle prove. Un processo sostanzialmente scritto giustifica e, forse, addirittura richiede un sistema di prove legali, con una valutazione aprioristica di peso del materiale probatorio, proprio perché il giudice non è messo in condizioni di percepire direttamente e, dunque, di valutare criticamente la prova stessa. Viceversa, un processo improntato al diretto contatto tra il giudice e gli altri protagonisti del processo, in cui le principali fonti di informazione sono offerte alla percezione immediata del giudice, si lega meglio ad un sistema di prova libera e rispecchia più fedelmente i caratteri tipici della nostra epoca, caratterizzata dalla cultura della relatività e dei dubbi esistenziali. Va da sé che non si vuole, con ciò, affermare il primato del processo orale su quello scritto; la regola della scrittura è nata per contrastare un uso distorto del potere da parte del “giudice iniquo”, sicché è chiaro che l’impianto del processo civile basato sull’oralità in tanto si regge in quanto sia assistito da altre garanzie di imparzialità del giudizio.” (pagg. 392-393).
www.csm.it/documents/21768/81517/Quaderno+n.+108/2e497759-fbf1-40c4-beb4-6ae007011834
[15] www.magistraturademocratica.it/comunicato/i-rischi-dell-udienza-telematica_3065.php
[16] A. De Notaristefani di Vastogirardi, Il processo civile appartiene ai cittadini, non si provi a strapparlo dalle loro mani, in Il Dubbio 23 aprile 2020.
http://ildubbiopush.ita.newsmemory.com/?token=2dc361c3455e87157aaea8335559626f_5ea0c2e2_2fe1_1343be7&selDate=20200423&promo=push&utm_medium=Email&utm_campaign=ildubbio-E-Editions&utm_source=ildubbio&utm_content=Read-Button&goTo=01&artid=6
[17] www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/29/20A01920/sg
[18] www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-658-del-29-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
[19] www.cronacacomune.it/notizie/38770/nota-del-sindaco-alan-fabbri-sulle-modalita-di-erogazione-dei-buoni-spesa-deliberati-dalla-giunta-mano-tesa-ai-ferraresi-difficolta-il-covid-19-chi-non-ha-mai-chiesto-aiuto-no-si-vergogni-farlo.html .
[20] www.comune.laquila.it/pagina1941_buoni-spesa-emergenza-covid-19.html .
[21] www.unar.it/emergenza-covid-19-interventi-di-solidarieta-alimentare-attivati-dai-comuni-le-osservazioni-dell-unar .
[22] https://www.Asgi.it/primo-piano/regolarizzazione-stranieri/ .