Leggi e istituzioni
La stampa di Magistratura democratica è frutto di un lungo e fecondo esercizio di “intelligenza critica” sulla Costituzione, sulle leggi, sulle sentenze, e rappresenta, proprio grazie alla sua natura critica, un tassello prezioso della nostra cultura giuridica. A dispetto dell’opinione enunciata dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, secondo cui «in un paese ideale i magistrati non dovrebbero criticare la legge» e sarebbe bene «che la magistratura...che si è permessa di criticare le leggi…facesse un primo passo di riconciliazione smettendo di criticarle». Guadagnando in cambio, nell’ottica del Ministro, l’esenzione da critiche alle sentenze. La distopia di un mondo nel quale ai giudici è preclusa la riflessione critica sulle leggi è in contrasto con la Costituzione - che ad ogni giudice attribuisce il potere di scrivere quell’atto necessariamente “critico” della legge che è una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale – e non ha diritto di cittadinanza nella nostra tradizione giuridica che affonda le radici nell’illuminismo e nella sua valorizzazione del pensiero critico. In questo scritto il lungo viaggio della stampa di Md, da Quale Giustizia a Questione Giustizia, può essere ripercorso solo con un rapidissimo sguardo di insieme. Ma bisognerà scriverla la microstoria di questa stampa che corre ininterrotta lungo tutta la vita del gruppo ed è un ponte tra ciò che Md è stata e ciò che può e deve essere nel prossimo futuro.
Pubblichiamo il testo della relazione presentata all’incontro Parole di Giustizia 2024, dedicato a Democrazia e autoritarismi (Urbino-Pesaro 18-20 ottobre 2024)
Il contributo sviluppa la nota questione dei profili discriminatori del licenziamento intimato per superamento del "comporto", fornisce una lettura complessiva delle sette pronunce espresse finora dalla Corte di Cassazione, ponendole a confronto con le tesi proposte in dottrina, concludendo, poi, con considerazioni, anche de iure condendo, in chiave applicativa.
Breve disamina delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza nei casi Urgenda, Giudizio Universale e KlimaSeniorinnen
La recente abrogazione del reato di abuso d’ufficio ha sollevato forti preoccupazioni in merito alla tutela dei cittadini contro gli abusi di poteri pubblici. Si avverte l’esigenza di una nuova riforma che possa dare vita stabile alla fattispecie, facendo altresì fedele applicazione dei principi di tassatività e determinatezza.
La riflessione del prof. Zanon sull’opinione dissenziente viene correlata dall’Autore (anche) ad una visione “originalista” dell’interpretazione costituzionale, che dal testo deve partire e al testo deve tornare. È la connessione tra separazione dei poteri e principio di legalità ad imporre questa impostazione che nel diritto penale assume carattere particolarmente stringente perché l’intero “edificio” delle garanzie penalistiche si fonda appunto sul principio di legalità e, quindi, in ultima istanza (innanzitutto) sul dato letterale. Per la stessa ragione, la crisi della riserva di legge e, in particolare, della ratio democratica, impongono di studiare e progettare le condizioni per una legalità migliore che restituisca consistenza al fondamento della legalità.
L’importante contributo di Livio Pepino di recente apparso su questa rivista in tema di eccessiva enfasi spesso attribuita all’apparenza dell’imparzialità, intesa come indice rivelatore dell’inaffidabilità del giudizio di chi è chiamato a pronunciarlo in forma professionale, costituisce lo sfondo delle riflessioni che seguono, tendenti, come già avvenuto in passato, a circoscrivere su un terreno meno incerto e maggiormente suscettibile di verifica sperimentale il fondamentale tema dell’imparzialità del giudice. La cornice comparatistica consolida la prospettiva interpretativa qui offerta.
L’evoluzione della giustizia tributaria è caratterizzata da una progressiva accentuazione del carattere giurisdizionale degli organi preposti alla relativa amministrazione. Ma sono ancora molti i passi da compiere affinché essa acquisti una sua compiuta fisionomia e i principi di autonomia e indipendenza nell’esercizio della giurisdizione trovino piena realizzazione anche in un campo delicato come quello del potere impositivo dello Stato e del rapporto tra fisco e cittadino.
Tracciata l'origine del principio di bigenitorialità e del diritto dei figli e dei genitori alla relazione reciproca, se ne esaminano le principali applicazioni: l'affidamento e il regime delle visite. Dopo aver criticato la larghezza con la quale viene pronunciato l'affidamento condiviso, si affronta il tema delle condotte ostative del genitore collocatario: si sottolinea la necessità di distinguere attentamente tra quelle giustificate e quelle ingiustificate e si segnalano i provvedimenti opportuni atti a prevenire e a sanzionare queste ultime.
Con ordinanza del 24 settembre 2024 il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, primo comma, lettera b) della legge 9 agosto 2024, n. 114, con cui è stato abrogato il reato di abuso d’ufficio. Di tale norma abrogativa è stato, più in particolare, denunciato il contrasto sia con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti dall’Italia con l’adesione, ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata a Merida nell’anno 2003, sia con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
La vulnerabilità è, da tempo, all’origine di trattamenti diversificati, a favore dei soggetti fragili. Il procedimento penale non fa eccezione. Esiste un’altalena costante tra il rafforzamento dei diritti dell’imputato e quelli della persona offesa. Quando quest’ultima presenta caratteristiche personali (fisiche o psicologiche), tali da renderla particolarmente esposta alla “forza della giurisdizione”, il nostro sistema mette in atto misure processuali di protezione che, a prima vista, sembrano indebolire le garanzie del giusto processo a tutela dell’accusato. Questa indagine è volta ad approfondire la tematica delle dichiarazioni della vittima, alla luce dello statuto della prova dichiarativa del soggetto vulnerabile, rispetto ai rischi di eccessiva contrazione del contraddittorio; laddove anche la recente riforma Cartabia può giocare un suo ruolo.
Le associazioni sollecitano il Tar Lazio a porre questione di legittimità costituzionale
Quale separazione delle carriere vuole davvero la maggioranza di governo? L’incertezza sugli effettivi intendimenti della destra è, allo stato, più che giustificata. La Camera dei deputati è infatti impegnata nell’esame di proposte di riforma costituzionale presentate da numerosi parlamentari e dal governo, accomunate dal titolo “separazione delle carriere” ma profondamente diverse tra di loro, in quanto espressione di logiche politiche ed istituzionali divergenti e per più versi antitetiche. L’unico dato chiaro e indiscutibile è che, tanto nelle proposte di iniziativa parlamentare quanto nel disegno di legge del governo, la vecchia etichetta della separazione delle carriere è apposta su pacchetti che, almeno agli occhi dei proponenti, contengono merci ben più ricche e preziose: un complessivo riassetto costituzionale del giudiziario e la riscrittura dei rapporti tra poteri dello Stato. La radicale differenza dei percorsi istituzionali possibili per raggiungere questa meta ambita merita però un’analisi attenta, che guardi oltre i luoghi comuni. Da un lato l’iniziativa legislativa parlamentare rivendica “più politici” e “più politica” nel governo autonomo della magistratura, puntando sull’aumento sino alla metà della componente laica dei Consigli superiori della magistratura. Sul versante opposto il d.d,l del governo affida a meccanismi di sorteggio, in vario modo calibrati, la provvista dei Consigli Superiori di giudici e pubblici ministeri nonché dell’Alta Corte disciplinare, giocando la carta della rinascita, in seno alla magistratura, della corporazione, in grado di gestire tramite ciascuno dei suoi membri, anche scelto a caso, gli elementari interessi della categoria. Inoltre l’opzione per il sorteggio secco dei membri togati, grazie al quale “l’uno vale l’altro”, avrà l’effetto di cancellare negli organi del governo autonomo non solo le differenze ideali e culturali tra magistrati ma anche tutti i criteri in grado di dar vita ad una rappresentanza adeguata del loro corpo: la parità di genere, il rispecchiamento delle diverse realtà territoriali, le distinzioni sulla base delle funzioni svolte. Raffrontare attentamente i due progetti riformatori e le loro logiche ispiratrici; comprendere su quali di essi e con quali prospettive di successo si orienterà la maggioranza di destra; misurare la loro distanza dall’originario modello costituzionale: sono questi i temi affrontati in questa riflessione inevitabilmente destinata a riflettere le incertezze e le incognite di una situazione in divenire.
Un libro colto e un indispensabile strumento di lavoro (Giuffrè, 2024)